Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il marito indifferente alla depressione della moglie

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 22 luglio 2008

Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.

La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.

Segue il testo della pronuncia:

Cassazione Prima Sezione Civile n. 19065 del 10 Luglio 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOPO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

1 ^ Sezione Civile

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 marzo 2003, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione personale dei coniugi F. E. A. e P. L. e, in accoglimento del ricorso di questa, la addebitava al marito, affidando la figlia minore M. agli zii materni A. L. e G. S., con facoltà per il padre di vederla, presso il consultorio familiare, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e, a domeniche alterne, in presenza di familiari della madre, dalle ore 9 alle 12, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore, di €. 110,00, e compensando le spese del grado tra le parti.

Avverso tale pronuncia proponeva appello F. E. A., lamentando che i primi giudici erroneamente avevano addebitato a lui la separazione, pur essendo la crisi coniugale di pesa dalla malattia psichica della moglie, che non era stata in grado di provvedere alla famiglia e aveva rifiutato figlia e marito, per cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da addebitare alla moglie.

Nel gravame si deduceva poi che la piccola M., in un primo tempo affidata dal Tribunale per i minorenni ad una vicina di casa di nazionalità rumena, M. F., a seguito di un nuovo intervento dei servizi sociali, era stata affidata agli zii materni, che alla nipote non erano stati mai particolarmente vicini, nessun rilievo dandosi invece alla disponibilità del padre di curarsi della minore.

L’appellante chiedeva quindi che la figlia gli fosse affidata, modificandosi in ogni caso le modalità di incontro con la piccola, incompatibili con la instaurazione di un rapporto affettivo tra loro, per la previsione di una costante presenza di terzi.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha respinto il gravame, confermando l’addebito al marito, per aver vissuto con assoluto distacco i problemi psichici della moglie, alla cui condotta non poteva attribuirsi la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa dei disturbi psichici che incontestatamente l’affligevano. Dalla relazione dei servizi sociali, confermata sul punto dai testi escussi, era emerso che l’E. A., cittadino marocchino, aveva ingannato la L. in ordine alla sua posizione economico-patrimoniale e così l’aveva sposata; aiutato poi dalla famiglia della moglie, il marito era riuscito anche ad ottenere un posto di lavoro.

L’uomo non aveva però assistito la moglie nelle cure da lei praticate per la psicosi da cui era affetta e l’aveva anzi maltrattata; egli non aveva neppure svolto i suoi compiti di genitore verso la figlia M., che era stata affidata a una vicina di casa, M. F.,di nazionalità rumena, dal Tribunale per i minorenni, cui la situazione era stata segnalata.

L’appellante aveva giustificato la mancata assistenza alla moglie, con la sua posizione economica, che non gli aveva consentito di affrontare le spese per le cure di lei; la L., dopo un ricovero coatto, aveva ripreso i rapporti con la famiglia d’origine, presso la quale era quindi ritornata.

F. E. A. era stato elemento di disturbo nel processo di guarigione della L., la cui ripresa aveva evidenziato che, se il marito le fosse stato vicino, la situazione psichica di lei avrebbe avuto un diverso decorso e sviluppo.

Ritenute logiche e coerenti le riportate relazioni dei servizi sociali, che avevano proposto l’affidamento agli zii materni della piccola M., la quale, tra l’altro, alla data della sentenza di appello, già da anni conviveva con loro, la Corte di merito, rilevato che l’appellante sí era interessato della figlia solo nei primi sei mesi di vita, avendola visitata due volte successivamente, presso la vicina di casa e mai presentandosi al consultorio per incontrarla, ha confermato la decisione dei primi giudici in ordine all’affidamento della minore, rigettando l’appello del marito e condannando l’appellante alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 7 febbraio 2005, propone ricorso di due motivi notificato 1′8 aprile 2005., F. E. A. e la L., che non ha replicato con controricorso, ha resistito solo alla udienza pubblica, alla quale ha partecipato il suo difensore, avv. Francesco Poerío, munito della procura speciale notarile di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi generali in materia di addebito della separazione e dell’art. 151 c.c., nonché la omessa o insufficiente motivazione della sentenza, su punti decisivi, ai sensi dell’art. 360, l’comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.

La intollerabilità della prosecuzione della convivenza è derivata non da comportamenti imputabili al ricorrente, ma dai gravi disturbi psichici di cui soffre la L. la quale, con i suoi cambiamenti di umori, le manie di persecuzione e la depressione, ha costretto il marito ad avvalersi, per l’accudimento della figlia M., dell’aiuto di una vicina di casa. Tale condizione psichica ha portato al ricovero coatto della donna e le valutazioni personali della assistente sociale, nella relazione per il Tribunale per i minorenni, hanno fatto ritenere il ricorrente poco attento ai bisogni della moglie e disinteressato e insensibile ai problemi di salute mentale di lei. La teste e vicina di casa Fratalà M. ha chiarito che il ricorrente è stato padre “presente e premuroso”, che ha provveduto personalmente ad accompagnare la bimba per le vaccinazioni e mai ha maltrattato la moglie; l’assistente sociale ha ritenuto invece che il ricorrente abbia ostacolato la guarigione della moglie e sia stato poco sollecito rispetto alla esigenza di superare la difficile situazione economica della famiglia.

Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato, come cuoco, manovale, commesso in una pescheria, e che le sue condizioni economiche non gli hanno consentito di offrire alla moglie e alla figlia una vita decorosa, per cui ha dovuto chiedere aiuto al sindaco e alla locale Caritas, non essendovi stati i pretesi aiuti del suocero ai coniugi, dei quali non vi è prova e avendo gli zii materni provveduto a volte solo ad acquistare latte e pannolini per la bambina, quando questa era in famiglia o presso la vicina di casa.
La L., con le sue precarie condizioni psichiche, ha compromesso la vita coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e a lei deve addebitarsi la separazione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 155 c.c. e i principi in materia di affidamento dei figli minori, avendo omesso di esaminare il punto decisivo della controversia con l’affidare la piccola M. Ì invece che ad uno dei genitori, a terzi estranei, motivando tale scelta in modo insufficiente e contraddittorio, ex art. :360, n.ri 3 e 5, c.p.c.
L’interesse del minore comporta che, nel disporre l’affidamento, il giudice deve privilegiare di regola il genitore maggiormente idoneo a ridurre i danni derivanti dalla crisi familiare per il figlio, onde assicurarne il migliore sviluppo, mentre l’affidamento a terzi ha carattere eccezionale e, nel nostro ordinamento, costituisce una misura straordinaria, adottata come eccezione in caso di assoluta inidoneità educativa dei genitori, ai sensi dell’art. 155 c.c.
Di tale situazione eccezionale, non vi è cenno nella motivazione della Corte di merito, che neppure ha rilevato che gli affidatari mai sono stati legati alla nipote M., come è emerso dalla prova testimoniale assunta; l’affidamento a terzi poteva giustificarsi solo se temporaneo, non potendosi mantenere come permanente, in una situazione nella quale gli zii materni della minore si sono sempre opposti al matrimonio tra le parti e hanno poi ostacolato ogni rapporto del padre con la figlia.
L’affidamento disposto viola non solo l’art. 155 c.c.4 ma anche l’art. 30 Cost., impedendo di fatto lo sviluppo dei rapporti tra il padre e la figlia.
La minore doveva affidarsi al padre, che era la figura genitoriale che più avrebbe ridotto in concreto i danni derivanti alla piccola dalla disgregazione del nucleo familiare, non costituendo l’affidamento una sanzione per il coniuge cui si addebita la separazione. L’affidamento agli zii e le modalità d’incontro del padre con la minore costituiscono nel caso una sanzione per il ricorrente, non riconoscendosi in favore della bimba un periodo più lungo dell’anno da trascorrere insieme con il padre, e limitandosi il diritto di visita di questo solo ad alcune ore e in alcuni giorni, con controlli esterni e restrizioni alle visite ingiustificate, in assenza per il ricorrente d’una sospensione o revoca della potestà genitoriale.
2. Il ricorso, per entrambi i motivi, è inammissibile, in quanto in esso si deducono violazioni di legge desunte solo da una serie di circostanze di fatto, di cui si chiede il riesame e la ricostruzione, preclusi in sede di legittimità, rivisitando la decisione d’appello con una valutazione dei fatti diversa da quella data dalla Corte territoriale, per rilevare così la pretesa disapplicazione di norme e principi di diritto da parte di questa.
Infatti per l’addebito, il ricorrente denuncia una violazione dell’art. 151 c.c. e dei principi di legge in materia, segnalando una pluralità di fatti che chiede di rivalutare e riesaminare, come la malattia della moglie, l’atteggiamento ostile dei servizi sociali nei suoi confronti, l’attività lavorativa da lui svoltai e la dy ricerca di aiuti a istituzioni ed enti per la famiglia da parte di lui, fatti che escluderebbero ogni violazione d’ doveri d’assistenza alla moglie da parte di lui.
La dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto non è denunciata l’errata interpretazione di una o più norme dalla Corte d’appello, ma solo una inesatta ricostruzione dei fatti, chiedendosene una nuova, in sede di legittimità, per giungere, attraverso questa, comunque preclusa a questa Corte, a rilevare la pretesa disapplicazione dell’art. 151 c.c. dai giudici di merito.
La sentenza impugnata motiva l’addebito al ricorrente, esaminando i fatti di cui al ricorso e ritenendo che essi, così come ricostruiti, evidenziano la violazione da F. E. A. dell’obbligo d’assistenza posto a suo carico dall’art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell’uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate “in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado” (pag. 10 sentenza, righi 9 e 10).
Nessun riesame di tali disturbi psichici della L. e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei, è possibile in sede di legittimità e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell’art. 151 c.c., non prospetta un’erronea interpretazione di tale norma.ma solo una carente valutazione dei fatti< base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non è configurabile quale vizio di legittimità e deve quindi dichiararsi inammissibile (nello stesso senso, cfr. Cass, 24 ottobre 2007 n. 22348 e 22 febbraio 2007 n. 4178).
In rapporto poi al dedotto vizio motivazionale, il motivo manca comunque di autosufficienza, non indicando i fatti decisivi, sui quali vi sarebbe stata la carente, omessa o insufficiente valutazione della Corte territoriale e i comportamenti del ricorrente o
della moglie, non esaminati nel merito, che avrebbero escluso la rilevata violazione dei doveri coniugali e l’addebito a lui, da parte della Corte d’appello.
La sentenza precisa che il ricorrente si è rifiutato di accompagnare la moglie alla psicoterapia, avendo giustificato tale scelta con la mancanza di danaro per pagare le cure e avendo consentito che la L. fosse accompagnata dalla vicina di casa o dalla sorella e da altri familiari; nessuna delle censure contenute in ricorso evidenzia ragioni che possano giustificare una valutazione diversa del comportamento non partecipativo e distaccato dell’uomo rispetto alla malattia della moglie, costituente violazione dei suoi doveri di assistenza.
Anche per tale profilo il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, non facendo venir meno la ricostruzione dei fatti che la sentenza opera per rilevare la mancata assistenza del ricorrente alla moglie, né il nesso causale tra questa condotta e la fine della convivenza, non assumendo rilievo la mancanza di lavoro e di mezzi, come esimente della trascuratezza e indifferenza dell’E. A. nei confronti della L. e della figlia.
Anche nel periodo di convivenza della coppia fu la vicina di casa straniera e non il ricorrente ad accompagnare la L. alla psicoterapia e anzi l’uomo aveva imposto la cessazione di ogni cura alla moglie, a causa della mancanza di mezzi per sostenerla, e la donna era giunta quindi a comportamenti inconsulti, che ne avevano determinato il ricovero coatto; nessuna seria censura è riportata in ordine alla deduzione della Corte di merito che l’aggravamento della malattia psichica della Lonetti, che ha contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non è imputabile alla donna, si è avuto anche a causa delle omissioni e ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie, costituenti essi pure violazioni dei doveri di assistenza coniugale da parte di Farid El Amrani, cui si è collegata la crisi coniugale, addebitandola a lui (sulle violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e il nesso tra queste e la intollerabilità come presupposti dell’addebito, cfr. di recente Cass. 26 giugno 2006 n. 14840 e 24 febbraio 2006 n. 4203).
Nessuna censura del primo motivo di ricorso individua punti di fatto decisivi sui quali vi siano carenze e insufficienze motivazionali, tali da rendere inattendibile la pronuncia impugnata, in rapporto alle circostanze riportate in ricorso, che è quindi inammissibile anche per tale secondo profilo.
2.2. Altrettanto è a dire per il secondo motivo di ricorso, censurando il ricorrente la scelta di terzi quali affidatari della figlia Maria, senza precisare le ragioni che avrebbero consentito di far vivere la minore con lui o con la moglie, entrambi ritenuti inidonei al compito genitoriale.
Emerge dalla sentenza impugnata che nessun rapporto il ricorrente ha instaurato con la bimba, nella fase in cui la stessa è rimasta anche con la madre, tanto che egli stesso ha sollecitato al Tribunale per i minorenni l’affido della figlia alla vicina di casa Fratilà Marta che, a suo avviso, la accudiva adeguatamente, sul presupposto della sua inidoneità e di quella della moglie malata a provvedervi.
Lo stesso fatto dedotto in ricorso secondo il quale dalla testimoniale assunta emergerebbe la pretesa affettuosità del padre per la figlia, per aver egli condotto la bimba a vaccinarsi, in esecuzione di obblighi la cui violazione è anche sanzionata, evidenzia la pochezza e povertà dei rapporti dell’uomo con la piccola Maria, già prima che la stessa fosse affidata agli zii materni, avendo egli avuto in tale periodo solo due incontri con lei.
Le pretese difficoltà d’incontro con la figlia, per le modalità stabilite in sentenza di esecuzione del diritto di visita in consultorio o in presenza di familiari della madre, si sono riscontrate, secondo i giudici di merito per responsabilità prevalente o esclusiva del ricorrente che non si è recato agli incontri ed hanno determinato l’assoluta mancanza di rapporti del padre con la figlia minore.
La malattia psichica della Lonetti e la sostanziale assenza di rapporti con la bimba del padre, hanno giustificato l’affidamento agli zii della minore, mancando figure genitoriali adatte a occuparsi di lei, ed essendo contrastante con l’interesse della piccola essere affidata alla madre o al padre ovvero ad entrambi in affido condiviso.
Nessuna errata interpretazione dell’art. 155 c.c. è denunciata nel ricorso che, anche in relazione a detta norma, richiama una serie di fatti accertati nel merito e ne chiede una diversa valutazione a questa Corte, cui è precluso l’accertamento chiesto dal ricorrente; l’impugnazione per violazione di legge, per tale profilo, è quindi inammissibile, così come
.,quello della denunciata carenza motivazionale, non indicandosi fatti decisivi non esaminati o di cui si sia omessa la valutazione, che possano dar luogo a una diversa soluzione per l’affido della minore e per le modalità di esercizio del diritto di visita da parte
del padre (sul corretto affidamento ad una istituzione, a causa della inidoneità dei genitori, cfr. Cass. 8 maggio 2003 n. 6970).

Anche il secondo motivo di ricorso, sia per il profilo della violazione di legge che per quello delle insufficienze motivazional4, entrambi basati sulla sola valutazione dei fatti diversa da quella data dai giudici di merito. deve dichiararsi inammissibile, per essere precluso il riesame chiesto in questa sede con l’impugnazione ai giudici di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibile e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio :che liquida in €. 1.700,00 (millesettecento/00), di cui €. 200,00 (duecento,00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008 nella camera di consiglio della 1- sezione civile della Corte suprema di Cassazione.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La convivenza con una cittadina italiana non ferma il provvedimento di espulsione

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 29 giugno 2008

Secondo la Cassazione in materia di immigrazione clandestina non è possibile estendere le tutele della famiglia legittima alla convivenza more uxorio.

Ecco un passaggio fondamentale della sentenza: “la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici”.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Prima Sezione Penale n. 24710 del 18 Giugno 2008

Ritenuto in fatto e in diritto

che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da S. R. avverso il provvedimento di espulsione adottato il 2.5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa città;

che il S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione degli artt. 16 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;

che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all’art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l’omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);

che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;

che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all’art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l’omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);

che non è conferente neppure l’altro argomento relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo questi privi della cittadinanza italiana;

che al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali;

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec in Roma il 22 maggio 2008.