Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 4 settembre 2008
Secondo la Prima Sezione Penale della Cassazione, ad integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è sufficiente “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale”.
Vediamo da vicino l’articolo 659 del Codice Penale:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”
Leggendo con attenzione la norma, si può notare come vi siano due distinti titoli di reato. Da una parte abbiamo la condotta di arrecar disturbo al riposo ed alle occupazioni e dall’altra l’esercizio di un mestiere rumoroso, contrario a norme od a provvedimenti.
La sentenza in commento si occupa del primo caso e, rispetto ad esso, i giudici hanno ritenuto concreto il pericolo superando la stretta rilevanza delle proteste del vicinato, della presenza di criteri quali la media sensibilità e tollerabilità, nonché degli accertamenti sulla base dei parametri fissati dalle disposizioni a protezione dall’inquinamento acustico e delle soglie espresse in decibel.
In buona sostanza, contrariamente a quell’orientamento secondo il quale è sempre necessario un rigoroso accertamento tecnico, i giudici hanno ritenuto sufficienti elementi altri elementi probatori.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico di questo reato, non è configurabile la colpa e per il dolo non serve l’intenzione di recare disturbo, ma è sufficiente la volontà di attuare quella determinata condotta.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione I Sezione Penale n. 25716 del 25 Giugno 2008
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Agrigento condannava [...] per il delitto di cui all’art.659 c.p. alla pena di euro 300 di ammenda. Osservava che dagli accertamenti di P. G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall’imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100 metri di distanza, anche perché le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri, simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all’estero del locale; in un caso l’imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale. Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo ed alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone.
Avverso la decisione presentava appello l’imputato, poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in quanto l’attività dell’imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell’art. 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla legge n. 447 del 95 che all’art. 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all’occupazione; in relazione agli episodi accaduti l’ [...] e il [...] non vi era prova che la musica fosse ad alto volume, per cui non poteva ritenersi la continuazione, inoltre doveva essere concesso l’indulto, il beneficio della non menzione e comunque il minimo della pena.
La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il difensore non risulta iscritto negli elenchi dei patrocinanti in Cassazione.
Comunque va sottolineato che il reato contestato è quello di cui al primo comma dell’art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E’ del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo (Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. I 8 ottobre 2004, n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Roma 17 giugno 2008.
Violenza sessuale con l’uso di sostanze narcotiche
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 23 maggio 2008
Secondo la Cassazione vi è perfetta compatibilità tra il comportamento dell’anestesista che somministri sostanze narcotiche alle vittime, per poterle svestire, toccare e fotografare, con l’aggravante prevista al primo comma numero 2 dall’articolo 609 ter ossia: “con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 18360 del 7 maggio 2008
In data 12.1.2005 il G.U.P. del tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, condannava A. D., medico anestesista presso l’ospedale S. Camillo di Rieti, previa concessione delle attenuanti generiche ed unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili […], Azienda USL di Rieti, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale di € 70.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; €20.000,00 in favore di […]; € 35.000,00 in favore di […]; € 10.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; ed € 25.000,00 in favore di […].
In particolare l’imputato veniva ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi I e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV n. 3, 61 n.9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla parzialmente, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto, riversa su un letto sito all’interno di una stanza di un reparto dell’Ospedale; (capo A)
2) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto in una: stanza del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale (capo E);
3) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a[…] sostanze stupefacenti e/o narcotiche, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo D);
4) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto all’interno della sua abitazione ove il ricorrente si era recato nella qualità di medico in servizio presso la ASL di Roma RMC di Via Tor Marancia n. 21, per effettuare una visita domiciliare richiesta dalla stessa (capo F);
5) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a […] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito nel braccio destro, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo G);
6) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all’interno della stanza ubicata all’interno dell’Ospedale (capo L);
7) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a […] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito sul dorso di una mano, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo M);
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all’interno dell’Ospedale (capo N);
9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a[…] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito sul dorso della mano destra, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo O).
L’imputato veniva invece assolto dai reati di cui ai capi ai capi C) ed H) (violenza sessuale in danno di […] e […]) perché il fatto non costituisce reato, dai reati di cui ai capi B), D), I), – lesioni in danno di […] al capo P) (peculato) perché il fatto non sussiste.
Dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in data 12.3.2007, l’imputato ed il suo difensore concordavano con il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 599 comma 4 cod. proc. pen., con rinuncia ad ogni diverso motivo d’appello, la pena nella misura di anni quattro di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello con la quale è stato recepito l’accordo propone ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore deducendo la violazione dell’art. 606 lett. b) e dell’art. 129 cod. proc. pen cod. proc. pen. limitatamente ai capi A), E), F) con riferimento alle ipotesi criminose di cui all’art. 609 bis cod. pen. e G), M) ed O) per i reati di lesioni personali.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al rilievo del difensore dell’imputato nel corso dell’udienza rileva anzitutto il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato contiene un evidente errore materiale in relazione alla indicazione dei reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione.
Si legge, infatti, in motivazione: “p.b. per il più grave reato sub F = a. 6; diminuita ex art. 62 bis c.p. = a. 4; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub L
a. 4 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 4 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub A = a. 5 e m. 2; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub E = a. 5 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub G a. 5 e m. 8; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 5 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub O = a. 6; diminuita ex art. 442 cpp = a. 4″.
Ciò posto appare chiaro che la specificazione degli aumenti contiene un evidente errore materiale recando per due volte l’indicazione del capo M e non recando, invece, quella del capo N riportato nel dispositivo della decisione.
Il primo riferimento al capo M è palesemente erroneo dovendosi correttamente ritenere in sua vece quello al capo N.
E ciò in considerazione dell’aumento di pena inflitto e della ravvicinata sequenza alfabetica elementi questi che depongono senza alcun dubbio per la materialità dell’errore e che, quindi, in nessun modo giustificano la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado formulata dal difensore di Altobelli sul punto.
Va, pertanto, in conclusione, rettificata la motivazione del provvedimento impugnato nel senso che la prima indicazione “al reato sub M” deve essere intesa come “reato sub N” e, pertanto, è a quest’ultimo reato che deve riferirsi l’indicato aumento di pena da a. 4 e m. 6 ad a. 4 e m. 10.
Venendo ai rimanenti rilievi si osserva quanto segue.
La corte di merito si limita ad escludere in effetti con formula sintetica la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp.
Ritiene tuttavia il Collegio, condividendone le motivazioni, di dovere aderire al riguardo all’orientamento della Corte secondo cui nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), la motivazione del giudice sull’assenza dei presupposti che legittimano l’operatività dell’art. 129 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato Sez. 5, n. 211 del 2005, Rv. 233055; Sez. 3 n. 39952 del 2006 Ud. Rv. 235495).
Procedendo oltre, sostiene il ricorrente che in relazione ai capi della sentenza indicati non sarebbero ravvisabili né i reati di violenza sessuale, né quelli di lesioni.
Per quanto concerne i primi si afferma nel ricorso che al più i comportamenti contestati avrebbero potuto essere ricondotti al novero delle molestie sessuali non emergendo dagli atti la prova di contatto fisico tra l’imputato e le donne o di intrusione corporea.
Relativamente al reato di lesioni si afferma, invece, necessario che l’alterazione psicofisica riveli un minimo di stabilità e non sia riconducibile a stati emotivi quali la suggestione, il sonno o la paura.
Ciò posto osserva anzitutto il Collegio che, nel recepire l’accordo delle parti, la corte di merito ha evidentemente escluso la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato sulla base delle motivazioni del primo giudice.
Quest’ultimo, esaminando specificamente i singoli episodi contestati, aveva l’altro evidenziato che:
- la […] era stata più volte toccata nelle parti intime e che al risveglio dopo l’anestesia aveva provato un forte dolore ai genitali ed in particolare nella zona rettale, un bruciore che non aveva mai provato prima nel corso di altre anestesie alle quali era stata sottoposta ed un sapore amaro in bocca. Inoltre, per quanto concerne il reato di lesioni, vengono indicate le conseguenze che le condotte incriminate hanno causato nella vittima e viene sottolineata anche l’evidente alterazione dello stato psicofisico determinatosi nella p.o..
- la […] aveva patito conseguenze simili a quelle della […] la […] e la[…] erano state svestite, toccate e fotografate nel corso dell’anestesia e nelle foto apparivano con gli organi sessuali denudati ed in evidenza;
- la […] aveva riferito di forti dolori, di giramenti di testa e di bruciori dello stomaco al risveglio.
In relazione al contesto descritto ritiene il Collegio che nessun dubbio possa sussistere sulla configurabilità nella specie dei reati contestati.
Ed invero ricorre certamente il reato di violenza sessuale nel caso in cui —come affermato dai giudici di merito — la perdita dello stato di conoscenza delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all’imputato di poter denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti.
Ugualmente configurabile è il reato di lesioni volontarie.
Occorre in proposito in questa sede ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica (Sez. 5, n. 714 del 1998 Rv. 212156) e che per malattia nella mente ai fini del delitto di lesioni, non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o parziale, ma rilevante, bensì anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, pure brevissimo. (Sez. 1, n. 8483 del 1974 Rv. 130726)
Si deve pertanto ritenere che le doglianze del ricorrente finiscano con l’appuntarsi esclusivamente su rilievi di merito che attengono alla sufficienza e/o alla corretta valutazione del quadro probatorio, aspetti questi non più sindacabili per effetto della rinuncia ai motivi d’appello.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue:
- ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
- [..] euro 2800 (duemilaottocento) oltrr accessori di legge;
- [..] euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessori di legge.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue:
ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
[…] euro 2800 (duemilaottocento) olter accessori di legge;
[…] euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessori – di legge.
Così deciso in Roma il 5.3.2008
Anti-violence
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 18 dicembre 2007
Sono sempre curioso di come sia lenta ma, apparentemente, inesorabile l’inversione di tendenza nell’attività di Computer Forensic. Questa branca, per chi non la conosce, si occupa di tutte quelle attività di ricerca, conservazione ed identificazione delle tracce digitali necessarie a ricostruire la scena di un crimine.
Tra gli studiosi vi è una sorta di separazione. Per molti parlare di “libertà digitale” costituisce la sola giustificazione di quanti vogliono contrastare l’attività della polizia per rintracciare gli autori d’un crimine.
Sarah Hilley ad esempio (in Digital Investigation, 4, 2007 pp.13 ss.) colloca alcuni degli strumenti volti a tutelare la privacy nella scomoda categoria dell’Anti-Forensic. Si riaffaccia dunque la contrapposizione per cui la tutela è eludere od impedire di assicurare le fonti di prova.
Trovo pericolosa questa tendenza che, al pari d’un disinvolto uso del sospetto, finisce per legittimare investigazioni a tappeto. Ricerchiamo dunque a 360° l’ago nel pagliaio dei grandi numeri ma in definitiva anneghiamo la libertà individuale sotto una falsa prospettiva di sicurezza.
Il dato digitale viaggia in parallelo con le informazioni biologiche. Esistono ormai tracce tecnologiche di ogni tipo che rimandano ad un individuo. Queste tracce possono essere oggetto di investigazioni preventive fondante su? Una cultura del sospetto sempre più penetrante.
Ricordo ancora di un colloquio informale avuto con un PM esperto di Computer Forensic. Nelle sue parole si leggeva una certa esaltazione del suo ruolo. Proponeva una visione delle indagini preventive come manna per curare il farwest tecnologico. Ma il nostro scambio di vedute non è stato dei migliori. Il mio approccio alla realtà è opposto.
Non è possibile giustificare una logica per cui tutto deve essere in chiaro altrimenti si è soggetti sospettabili d’una qualunque cosa. Questo atteggiamento non trova riscontri nello stato delle cose. Ecco perché alla categoria di anti-forensic io contrappongo l’anti-violence. Tutelare la privacy in rete non significa eludere le investigazioni ma difendere la propria libertà biologico/digitale dalle aggressioni. Violenza che può essere perpetrata da chiunque per i motivi più vari compreso l’abuso del sistema investigativo.





