cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 21 ottobre 2009
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.
Segue il testo della pronuncia:
Consiglio di Stato
Sesta Sezione sentenza n. 5190 del 3 settembre 2009
Fatto e diritto
1) – Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del provvedimento n. K10C/127112/R del 15.2.2005, con cui il Ministro dell’Interno ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Il TAR ha accolto il ricorso avendo osservato che nessuno degli atti di causa era obiettivamente tale da far presumere che l’inserimento dell’interessato nel “corpo” nazionale potesse costituire un serio pericolo per la sicurezza dello Stato (così come era precisato, in buona sostanza, nelle premesse del provvedimento impugnato, basato su quest’unico presupposto); dalle risultanze della disposta istruttoria era – infatti – emerso soltanto che il ricorrente (circa dieci anni addietro) era stato oggetto di superficiali accertamenti di polizia nell’ambito di una non meglio precisata inchiesta (che aveva comportato la messa sotto controllo di numerose utenze telefoniche intestate a cittadini mediorientali ritenuti simpatizzanti del gruppo armato G.I.A.).
Ebbene, hanno rilevato i primi giudici, posto che tali accertamenti non avevano evidenziato il benché minimo coinvolgimento dell’interessato in attività lato sensu eversive (altrimenti non spiegandosi il perché al medesimo, in possesso di una “fedina” penale pulita, fosse stata, poi, rilasciata una regolare carta di soggiorno valevole sino all’ottobre del 2011), era inevitabilmente da convenirsi sul fatto che la P.A. si era determinata a rigettare l’istanza sulla base della sola constatazione che il ricorrente era stato (per così dire) “chiamato” da cellulari intestati a due individui in contatto con un gruppo integralista felsineo; senza, però, che fosse dato sapere alcunché sul contenuto di queste conversazioni (che potrebbero, al limite, non essersi neppure verificate) né circa l’effettiva identità dei soggetti (che, come insegna la comune esperienza, possono esser ben diversi dagli intestatari delle singole utenze) tra cui le conversazioni stesse si sarebbero svolte.
In conclusione, ha osservato il TAR, dalla mera circostanza di cui si è testé fatto cenno, l’amministrazione – che non aveva fatto alcun riferimento ad una non intervenuta assimilazione dell’interessato, in possesso di un reddito autonomo e decoroso, al “corpo” nazionale o ad una sua pretesa mancanza di sentimenti di italianità – ha ritenuto di poter desumere (adeguandosi, acriticamente, a quanto sostenuto dalla Questura di Bologna) che anche il ricorrente fosse legato al “G.I.A.” o ne fosse, quanto meno, un simpatizzante; ciò che, peraltro, non è risultato suffragato da alcun elemento indiziario degno di questo nome; donde l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
2) – Per l’amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto, nella specie, sarebbero sussistiti sufficienti elementi atti a giustificare l’atto impugnato, così come ritenuto, del resto, da questo stesso Consiglio in sede di consultazione.
Con ordinanza 10 ottobre 2006, n. 5299, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
3) – Con decisione interlocutoria n. 576 del 3 febbraio 2009 la Sezione ha ritenuto di dover acquisire, ai fini della completezza istruttoria, copia della nota “riservata” n. 400/C/7732/J4/2002/1140/04/R del 9 aprile 2004 sulla quale poggia il parere della Sezione I di questo Consiglio 6 ottobre 2004, n. 9117/2004 (parere richiamato tra i presupposti dell’atto impugnato).
4) – L’appello è fondato.
Il provvedimento impugnato poggia essenzialmente sulla nota 8 marzo 2002, n. 377, della Questura di Bologna (richiamata, ob relationem, negli altri atti impugnati facenti parte dell’iter procedimentale e citati nell’anzidetto parere di questo Consiglio) ove, con riguardo all’interessato, si riporta quanto segue:
“nell’inverno omissis fu oggetto di labili accertamenti… nel contesto di un’articolata indagine sul conto di numerosi cittadini mediorientali vuolsi legati/simpatizzanti del GIA; accertamento operato nell’ambito dello sviluppo di svariate utenze telefoniche composte, in uscita, da cellulari rispettivamente intestati a B. e R., soggetti, questi, in contatto con il gruppo integralista felsineo “pro GIA” (il B. ha operato anche occupazione abusiva di case popolari)”; con la stessa nota si esprimeva anche l’avviso che, in quanto legato a detti ambienti, la richiesta di cittadinanza fosse legata solo a “motivi di opportunità”, sicché potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità richiesti dalla legge.
Ciò posto, è da ritenere che di comprovato, nella specie, vi era l’esistenza di rapporti telefonici (ancorché di contenuto ignoto) con individuati personaggi legati al terrorismo internazionale.
Ebbene, ciò giustifica, in definitiva, l’adozione del provvedimento impugnato; stante l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in sede di naturalizzazione e i delicati principi operativi che attengono alla sicurezza dello Stato, è da ritenere che la sussistenza dei detti elementi costituisca sufficiente presupposto ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio.
L’art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante “nuove norme sulla cittadinanza” ha previsto, invero, alla lettera c) del comma 1, che l’acquisto della cittadinanza è precluso quando emerge “la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Rientra certamente, tra tali motivi, l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 29 luglio 2008, n. 3783); e, nell’operare le proprie valutazioni, l’Amministrazione ben può limitarsi – anche per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti – a ravvisare semplicemente la sussistenza dei presupposti di pericolosità, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione; il che è appunto avvenuto nella specie con la comunicazione del provvedimento impugnato in prime cure; e, del resto, gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall’emanazione del diniego, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
5) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Lo straniero detenuto è titolare di un diritto ad essere espulso
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 13 marzo 2009
Per la Cassazione l’esigenza di salvaguardare, da un grave pregiudizio, le indagini condotte sul traffico di stupefacenti non legittimano il rifiuto del nulla osta all’espulsione ed il conseguente rigetto dell’istanza,ex art. 16, comma quinto D. Lgs n. 286/1998, proposta dallo straniero detenuto in Italia. Quest’ultimo ha un vero e proprio diritto ad essere espulso a tutela del quale l’interessato potrà anche proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Costituzione e dell’art. 568 comma secondo del Codice di procedura penale, trattandosi di provvedimenti che incidono sullo status libertatis.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Prima Sezione Penale n. 10752 del 11 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Ritenuto in fatto
- Con decreto in data 27 giugno 2008 depositata ottobre 2008, il Magistrato di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza proposta nell’interesse di G. A. volta a ottenere l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16, comma quinto D. Lgs n. 286/1998, e successive modificazioni (misura peraltro già applicata dall’Ufficio Sorveglianza in data 7 gennaio 2008 e successivamente revocata il 31 marzo), rilevando che il PM presso il Tribunale di Trieste aveva negato il nulla osta all’espulsione in quanto avrebbe determinato grave pregiudizio allo svolgimento delle indagini per un traffico di sostanze stupefacenti, procedimento in relazione al quale il Gega era stato raggiunto da misura custodiale poi revocata dal Giudice del riesame che non aveva ravvisato, pur nella sufficienza degli indizi, la relativa gravità.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ha proposto opposizione depositata in data 15 luglio 2008 presso l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, G. A. deducendo la violazione di legge per errato ricorso alla procedura di espulsione ex art 13, commi 3 e 3bis D. Lgs n. 286/98 e alla richiesta di nulla osta, nella procedura in questione non applicabile, e violazione di legge per errata applicazione degli artt. 13 e 14 stesso D Lgs. per essere stato individuato erroneamente nella Procura della Repubblica l’ufficio preposto al rilascio del nulla osta, il cui diniego è stato comunicato oltre i quindici giorni prescritti dalla legge.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 2 ottobre 2008, dichiarata la propria incompetenza a decidere sull’opposizione, qualificava la stessa come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti ai sensi dell’art. 568, comma quinto c.p.p.
Osserva in diritto
3. – Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
3.1. – Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare la ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 226 del 2004, e va ricondotta nell’alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorché debba ritenersi atipica (Sez. t, Sentenza n. 4429 del 24 gennaio 2006). Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario in quanto volta non a consentire l’inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto per deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità. Vi è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario.
3.2. – Si osserva ulteriormente che la richiesta dell’interessato di applicazione di questo tipo di espulsione funge da sollecitazione all’AG per l’emissione del provvedimento, e che la parte, nell’ipotesi di diniego (confutandosi sul punto l’opposta conclusione scritta cui è pervenuto il PG), potrà pur sempre proporre ricorso per cassazione, posto che, sebbene il comma sesto D. Lgs.vo n. 286/98 preveda l’opposizione solo avverso il decreto di espulsione quando applicato dall’Autorità giudiziaria, trattasi di provvedimento che attiene allo status libertatis del soggetto e pertanto è sempre impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 568, comma secondo c.p.p. davanti alla Corte di Cassazione.
3.2. - Qualora dunque lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni’ e la condanna non riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.lgs. citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione: ‘è disposta l’espulsione’) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento. Il comma sesto dell’art. 16 D.lgs. n. 286/1998, che disciplina il profilo procedurale, stabilisce del resto che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, senza formalità, ‘acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero’ senza disporre che sia richiesto anche il nulla osta, giacché questo, nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998, è stabilito a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (come nei casi di cui all’art. 13 stesso D.lgs.) qui non riscontrabili.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 e.p.p. come da dispositivo.
PQM
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2009
Il ricorso contro il decreto di espulsione per posta
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 22 luglio 2008
La Corte Costituzionale ha chiarito che se vi è certezza sulla reale identità dello straniero, che propone il ricorso a mezzo del servizio postale contro il decreto di espulsione, non si può escludere che l’opposizione sia stata proposta nei termini anche senza il deposito nella cancelleria del giudice territorialmente competente.
Per questa ragione la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 8, del Dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull’immigrazione) nella parte in cui “non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.
Segue il testo della sentenza:
Corte Costituzionale n. 278 del 16 luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004 n. 271, promosso con ordinanza del 3 novembre 2006 dal Giudice di pace di Torino sul ricorso proposto da Abdelhamid Ftoutou contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 giugno 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. – Il Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 3 novembre 2006, emessa sul ricorso presentato a mezzo posta da Ftoutou Abdelhamid (al momento trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo – C.P.T. «Brunelleschi» di Torino, in forza del provvedimento del Questore di Torino emesso il 1° settembre 2006) avverso il decreto di espulsione n. 3032/06 emesso in pari data dal Prefetto di Torino, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente allo straniero l’utilizzo del servizio postale ai fini del ricorso diretto avverso il decreto prefettizio di espulsione.
Il rimettente ritiene che, in assenza di una espressa previsione che consenta la presentazione del ricorso a mezzo del servizio postale, dovrebbe ritenersi che l’opposizione al decreto di espulsione sia proposta ritualmente soltanto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice territorialmente competente.
Secondo il giudice a quo, l’impossibilità di utilizzare il mezzo postale nella circostanza, contrasta con i princípi sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le medesime considerazioni in virtù delle quali la Corte costituzionale, con le sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002, è pervenuta, rispettivamente, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a proposito della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in tema di deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario.
Osserva il rimettente che in termini non dissimili da quelli delle pronunce appena richiamate, il procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, è improntato alla massima semplicità di forme, al punto che il legislatore si limita ad individuare il giudice competente per territorio (il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione) e a prevedere esclusivamente il termine entro il quale il ricorso dev’essere presentato, senza dettare alcuna disposizione circa il successivo svolgimento del giudizio.
Ancor più evidente – secondo il rimettente – è l’esigenza di semplicità e di immediatezza dell’accesso alla giustizia per lo straniero il quale viene raggiunto pressoché contestualmente dall’ordine di espulsione e dall’ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica dell’espulsione (art. 14, comma 5-bis), termine al cui decorso consegue il reato previsto e punito dall’art. 14, comma 5-ter con la reclusione da uno a quattro anni, ovvero l’adozione di altro provvedimento del questore col quale lo straniero viene ulteriormente trattenuto presso un centro di permanenza temporanea in attesa che siano acquisiti dalle autorità consolari i documenti per l’espatrio e si procuri il vettore necessario per il viaggio di rientro (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998).
Orbene, proprio l’estrema ristrettezza di tali termini, nonché la peculiare situazione degli stranieri trattenuti presso il C.P.T. ai quali è di fatto impedito di eseguire il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace, rende l’uso del mezzo postale l’unico modo di presentazione del ricorso stesso, l’omessa previsione del quale si traduce in una limitazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.
Secondo il rimettente, inoltre, l’impossibilità dell’uso del mezzo postale determina una ingiustificata disparità di trattamento tra il ricorrente e la P.A. che, invece, si avvale ampiamente dell’invio degli atti processuali a mezzo posta o addirittura a mezzo fax.
2. Nell’intervenire a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la manifesta inammissibilità della questione, osservando che il rimettente, mentre si pone pregiudizialmente il problema della rilevanza della questione al fine di potere o meno introdurre il procedimento giurisdizionale, nello stesso tempo lo considera introdotto, nominando al ricorrente un difensore d’ufficio ai sensi della stessa norma censurata.
Aggiunge la difesa erariale che il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ancor prima che scadessero i sessanta giorni previsti per la presentazione del ricorso, mentre, se avesse ritenuto rilevante la questione avrebbe potuto attendere lo spirare del predetto termine entro il quale il ricorrente avrebbe potuto introdurre in modo sicuramente valido il giudizio.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la disposizione denunciata garantisce allo straniero l’effettività del diritto di difesa in giudizio sia riconoscendogli il termine di sessanta giorni per impugnare il provvedimento di espulsione, sia prevedendo la possibilità di usufruire della difesa di fiducia, o d’ufficio, nonché del gratuito patrocinio, sia, infine, prevedendo che lo straniero può essere autorizzato dal questore a rientrare in Italia ai fini della difesa processuale.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di pace di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nel testo dapprima sostituito dall’art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non dispone espressamente che lo straniero possa inoltrare il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione anche a mezzo posta, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente.
Viene denunciata la violazione dell’art. 3 Cost., sia per la disparità di trattamento tra chi intende impugnare l’indicato decreto prefettizio e la P.A. che, invece, si avvale ampiamente degli strumenti postali o telematici, sia per le ingiustificate difficoltà che lo straniero, destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione, incontra per provvedere al deposito del ricorso.
Quanto all’art. 24 Cost., la previsione, quale unica modalità dell’impugnazione, della presentazione – anche personale – del ricorso nelle mani del cancelliere è, ad avviso del rimettente, incoerente con la struttura semplificata del procedimento e, comunque, tale ostacolare irragionevolmente l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte del destinatario del decreto.
Il d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che l’espulsione del cittadino extracomunitario illegittimamente presente nel territorio nazionale sia disposta dal prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame da parte dell’interessato (art. 13, comma 3), e viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo i casi di cui all’art. 13, comma 5 (quando, cioè, il permesso di soggiorno è scaduto di validità da oltre sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo).
L’intero procedimento di espulsione è assistito da apposita tutela giurisdizionale, essendo prevista – dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, modificativo dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 – la possibilità di impugnare il decreto di espulsione davanti al giudice di pace, con ricorso «sottoscritto anche personalmente» dall’interessato, e presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e a curarne l’inoltro all’autorità giudiziaria.
La norma censurata prevede altresì che lo straniero «è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è pure ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il ricorso in opposizione previsto dalla norma denunciata non può essere inoltrato al giudice competente a mezzo posta o telefax, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, in difetto di espressa norma derogatrice delle regole generali, costituisce il necessario ed esclusivo strumento per portare all’esame del giudice adito l’atto di impulso processuale (sentenze 10 aprile 2003, n. 5649, e 10 aprile 2003, n. 5667).
Tale uniforme orientamento preclude la ricerca di una soluzione della questione per via interpretativa.
2. – Va, preliminarmente, superata l’eccezione di inammissibilità della questione formulata dall’Avvocatura dello Stato sotto il duplice profilo che il rimettente, avendo proceduto alla nomina del difensore di ufficio, nell’interesse del ricorrente, nonostante l’avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima della scadenza dei sessanta giorni prescritti per l’impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l’interesse alla questione in quanto il ricorso – ancorché presentato nella modalità non consentita – avrebbe raggiunto il suo scopo.
L’eccezione non può essere condivisa, atteso che l’intervento del giudice rimettente non vale di per sé a superare la perdurante incertezza sulla legittimità costituzionale della norma censurata, potendo l’irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l’esito.
3. – Nel merito, la questione è fondata nei termini che seguono.
Questa Corte, con la sentenza n. 98 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione alla ordinanza-ingiunzione, affermando l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata.
Nell’occasione fu sottolineato che, in relazione alla semplificata struttura processuale, l’esclusione della possibilità di utilizzo del servizio postale al fine della proposizione del ricorso appariva incongrua per il suo formalismo e perciò lesiva del canone di ragionevolezza.
L’argomento può essere solo in parte riferito alla procedura di impugnazione del decreto di espulsione, la quale, pur essendo improntata alla massima semplicità di forme ed all’obbiettivo di un accesso immediato alla giustizia, si colloca in un contesto del tutto particolare.
Il sistema delineato dalla norma denunciata, infatti, nel consentire allo straniero di sottoscrivere personalmente il ricorso, prevede che quest’ultimo sia depositato presso la cancelleria del giudice competente, o, in caso di rientro nel Paese d’origine o in altro luogo, che sia presentato per il tramite dell’autorità consolare o diplomatica italiana nel Paese di destinazione.
La presentazione del ricorso, in altri termini, viene articolata in modo tale da garantire la certezza circa l’identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione. Nei casi di proposizione del ricorso per mezzo del difensore o della rappresentanza diplomatica, questa garanzia risulta pienamente assicurata. Altrettanto può dirsi nel caso di sottoscrizione personale del ricorso da parte dello straniero e conseguente deposito del medesimo presso la cancelleria del giudice competente con consegna a mani del cancelliere. Nel caso, invece, di trasmissione del ricorso a mezzo posta l’identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita. Conseguentemente non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze di certezza perseguite dal legislatore.
Ovviamente, però, quando, vi sia certezza circa l’identità dello straniero non v’è ragione di escludere l’utilizzabilità del servizio postale per la presentazione del ricorso. In tale ipotesi, infatti, l’esclusione risulterebbe incongrua.
Nei termini che precedono, quindi, va dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo dapprima sostituito dall’art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
Il marito indifferente alla depressione della moglie
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 22 luglio 2008
Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.
La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Prima Sezione Civile n. 19065 del 10 Luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 ^ Sezione Civile
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 marzo 2003, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione personale dei coniugi F. E. A. e P. L. e, in accoglimento del ricorso di questa, la addebitava al marito, affidando la figlia minore M. agli zii materni A. L. e G. S., con facoltà per il padre di vederla, presso il consultorio familiare, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e, a domeniche alterne, in presenza di familiari della madre, dalle ore 9 alle 12, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore, di €. 110,00, e compensando le spese del grado tra le parti.
Avverso tale pronuncia proponeva appello F. E. A., lamentando che i primi giudici erroneamente avevano addebitato a lui la separazione, pur essendo la crisi coniugale di pesa dalla malattia psichica della moglie, che non era stata in grado di provvedere alla famiglia e aveva rifiutato figlia e marito, per cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da addebitare alla moglie.
Nel gravame si deduceva poi che la piccola M., in un primo tempo affidata dal Tribunale per i minorenni ad una vicina di casa di nazionalità rumena, M. F., a seguito di un nuovo intervento dei servizi sociali, era stata affidata agli zii materni, che alla nipote non erano stati mai particolarmente vicini, nessun rilievo dandosi invece alla disponibilità del padre di curarsi della minore.
L’appellante chiedeva quindi che la figlia gli fosse affidata, modificandosi in ogni caso le modalità di incontro con la piccola, incompatibili con la instaurazione di un rapporto affettivo tra loro, per la previsione di una costante presenza di terzi.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha respinto il gravame, confermando l’addebito al marito, per aver vissuto con assoluto distacco i problemi psichici della moglie, alla cui condotta non poteva attribuirsi la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa dei disturbi psichici che incontestatamente l’affligevano. Dalla relazione dei servizi sociali, confermata sul punto dai testi escussi, era emerso che l’E. A., cittadino marocchino, aveva ingannato la L. in ordine alla sua posizione economico-patrimoniale e così l’aveva sposata; aiutato poi dalla famiglia della moglie, il marito era riuscito anche ad ottenere un posto di lavoro.
L’uomo non aveva però assistito la moglie nelle cure da lei praticate per la psicosi da cui era affetta e l’aveva anzi maltrattata; egli non aveva neppure svolto i suoi compiti di genitore verso la figlia M., che era stata affidata a una vicina di casa, M. F.,di nazionalità rumena, dal Tribunale per i minorenni, cui la situazione era stata segnalata.
L’appellante aveva giustificato la mancata assistenza alla moglie, con la sua posizione economica, che non gli aveva consentito di affrontare le spese per le cure di lei; la L., dopo un ricovero coatto, aveva ripreso i rapporti con la famiglia d’origine, presso la quale era quindi ritornata.
F. E. A. era stato elemento di disturbo nel processo di guarigione della L., la cui ripresa aveva evidenziato che, se il marito le fosse stato vicino, la situazione psichica di lei avrebbe avuto un diverso decorso e sviluppo.
Ritenute logiche e coerenti le riportate relazioni dei servizi sociali, che avevano proposto l’affidamento agli zii materni della piccola M., la quale, tra l’altro, alla data della sentenza di appello, già da anni conviveva con loro, la Corte di merito, rilevato che l’appellante sí era interessato della figlia solo nei primi sei mesi di vita, avendola visitata due volte successivamente, presso la vicina di casa e mai presentandosi al consultorio per incontrarla, ha confermato la decisione dei primi giudici in ordine all’affidamento della minore, rigettando l’appello del marito e condannando l’appellante alle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 7 febbraio 2005, propone ricorso di due motivi notificato 1′8 aprile 2005., F. E. A. e la L., che non ha replicato con controricorso, ha resistito solo alla udienza pubblica, alla quale ha partecipato il suo difensore, avv. Francesco Poerío, munito della procura speciale notarile di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi generali in materia di addebito della separazione e dell’art. 151 c.c., nonché la omessa o insufficiente motivazione della sentenza, su punti decisivi, ai sensi dell’art. 360, l’comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.
La intollerabilità della prosecuzione della convivenza è derivata non da comportamenti imputabili al ricorrente, ma dai gravi disturbi psichici di cui soffre la L. la quale, con i suoi cambiamenti di umori, le manie di persecuzione e la depressione, ha costretto il marito ad avvalersi, per l’accudimento della figlia M., dell’aiuto di una vicina di casa. Tale condizione psichica ha portato al ricovero coatto della donna e le valutazioni personali della assistente sociale, nella relazione per il Tribunale per i minorenni, hanno fatto ritenere il ricorrente poco attento ai bisogni della moglie e disinteressato e insensibile ai problemi di salute mentale di lei. La teste e vicina di casa Fratalà M. ha chiarito che il ricorrente è stato padre “presente e premuroso”, che ha provveduto personalmente ad accompagnare la bimba per le vaccinazioni e mai ha maltrattato la moglie; l’assistente sociale ha ritenuto invece che il ricorrente abbia ostacolato la guarigione della moglie e sia stato poco sollecito rispetto alla esigenza di superare la difficile situazione economica della famiglia.
Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato, come cuoco, manovale, commesso in una pescheria, e che le sue condizioni economiche non gli hanno consentito di offrire alla moglie e alla figlia una vita decorosa, per cui ha dovuto chiedere aiuto al sindaco e alla locale Caritas, non essendovi stati i pretesi aiuti del suocero ai coniugi, dei quali non vi è prova e avendo gli zii materni provveduto a volte solo ad acquistare latte e pannolini per la bambina, quando questa era in famiglia o presso la vicina di casa.
La L., con le sue precarie condizioni psichiche, ha compromesso la vita coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e a lei deve addebitarsi la separazione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 155 c.c. e i principi in materia di affidamento dei figli minori, avendo omesso di esaminare il punto decisivo della controversia con l’affidare la piccola M. Ì invece che ad uno dei genitori, a terzi estranei, motivando tale scelta in modo insufficiente e contraddittorio, ex art. :360, n.ri 3 e 5, c.p.c.
L’interesse del minore comporta che, nel disporre l’affidamento, il giudice deve privilegiare di regola il genitore maggiormente idoneo a ridurre i danni derivanti dalla crisi familiare per il figlio, onde assicurarne il migliore sviluppo, mentre l’affidamento a terzi ha carattere eccezionale e, nel nostro ordinamento, costituisce una misura straordinaria, adottata come eccezione in caso di assoluta inidoneità educativa dei genitori, ai sensi dell’art. 155 c.c.
Di tale situazione eccezionale, non vi è cenno nella motivazione della Corte di merito, che neppure ha rilevato che gli affidatari mai sono stati legati alla nipote M., come è emerso dalla prova testimoniale assunta; l’affidamento a terzi poteva giustificarsi solo se temporaneo, non potendosi mantenere come permanente, in una situazione nella quale gli zii materni della minore si sono sempre opposti al matrimonio tra le parti e hanno poi ostacolato ogni rapporto del padre con la figlia.
L’affidamento disposto viola non solo l’art. 155 c.c.4 ma anche l’art. 30 Cost., impedendo di fatto lo sviluppo dei rapporti tra il padre e la figlia.
La minore doveva affidarsi al padre, che era la figura genitoriale che più avrebbe ridotto in concreto i danni derivanti alla piccola dalla disgregazione del nucleo familiare, non costituendo l’affidamento una sanzione per il coniuge cui si addebita la separazione. L’affidamento agli zii e le modalità d’incontro del padre con la minore costituiscono nel caso una sanzione per il ricorrente, non riconoscendosi in favore della bimba un periodo più lungo dell’anno da trascorrere insieme con il padre, e limitandosi il diritto di visita di questo solo ad alcune ore e in alcuni giorni, con controlli esterni e restrizioni alle visite ingiustificate, in assenza per il ricorrente d’una sospensione o revoca della potestà genitoriale.
2. Il ricorso, per entrambi i motivi, è inammissibile, in quanto in esso si deducono violazioni di legge desunte solo da una serie di circostanze di fatto, di cui si chiede il riesame e la ricostruzione, preclusi in sede di legittimità, rivisitando la decisione d’appello con una valutazione dei fatti diversa da quella data dalla Corte territoriale, per rilevare così la pretesa disapplicazione di norme e principi di diritto da parte di questa.
Infatti per l’addebito, il ricorrente denuncia una violazione dell’art. 151 c.c. e dei principi di legge in materia, segnalando una pluralità di fatti che chiede di rivalutare e riesaminare, come la malattia della moglie, l’atteggiamento ostile dei servizi sociali nei suoi confronti, l’attività lavorativa da lui svoltai e la dy ricerca di aiuti a istituzioni ed enti per la famiglia da parte di lui, fatti che escluderebbero ogni violazione d’ doveri d’assistenza alla moglie da parte di lui.
La dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto non è denunciata l’errata interpretazione di una o più norme dalla Corte d’appello, ma solo una inesatta ricostruzione dei fatti, chiedendosene una nuova, in sede di legittimità, per giungere, attraverso questa, comunque preclusa a questa Corte, a rilevare la pretesa disapplicazione dell’art. 151 c.c. dai giudici di merito.
La sentenza impugnata motiva l’addebito al ricorrente, esaminando i fatti di cui al ricorso e ritenendo che essi, così come ricostruiti, evidenziano la violazione da F. E. A. dell’obbligo d’assistenza posto a suo carico dall’art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell’uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate “in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado” (pag. 10 sentenza, righi 9 e 10).
Nessun riesame di tali disturbi psichici della L. e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei, è possibile in sede di legittimità e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell’art. 151 c.c., non prospetta un’erronea interpretazione di tale norma.ma solo una carente valutazione dei fatti< base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non è configurabile quale vizio di legittimità e deve quindi dichiararsi inammissibile (nello stesso senso, cfr. Cass, 24 ottobre 2007 n. 22348 e 22 febbraio 2007 n. 4178).
In rapporto poi al dedotto vizio motivazionale, il motivo manca comunque di autosufficienza, non indicando i fatti decisivi, sui quali vi sarebbe stata la carente, omessa o insufficiente valutazione della Corte territoriale e i comportamenti del ricorrente o
della moglie, non esaminati nel merito, che avrebbero escluso la rilevata violazione dei doveri coniugali e l’addebito a lui, da parte della Corte d’appello.
La sentenza precisa che il ricorrente si è rifiutato di accompagnare la moglie alla psicoterapia, avendo giustificato tale scelta con la mancanza di danaro per pagare le cure e avendo consentito che la L. fosse accompagnata dalla vicina di casa o dalla sorella e da altri familiari; nessuna delle censure contenute in ricorso evidenzia ragioni che possano giustificare una valutazione diversa del comportamento non partecipativo e distaccato dell’uomo rispetto alla malattia della moglie, costituente violazione dei suoi doveri di assistenza.
Anche per tale profilo il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, non facendo venir meno la ricostruzione dei fatti che la sentenza opera per rilevare la mancata assistenza del ricorrente alla moglie, né il nesso causale tra questa condotta e la fine della convivenza, non assumendo rilievo la mancanza di lavoro e di mezzi, come esimente della trascuratezza e indifferenza dell’E. A. nei confronti della L. e della figlia.
Anche nel periodo di convivenza della coppia fu la vicina di casa straniera e non il ricorrente ad accompagnare la L. alla psicoterapia e anzi l’uomo aveva imposto la cessazione di ogni cura alla moglie, a causa della mancanza di mezzi per sostenerla, e la donna era giunta quindi a comportamenti inconsulti, che ne avevano determinato il ricovero coatto; nessuna seria censura è riportata in ordine alla deduzione della Corte di merito che l’aggravamento della malattia psichica della Lonetti, che ha contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non è imputabile alla donna, si è avuto anche a causa delle omissioni e ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie, costituenti essi pure violazioni dei doveri di assistenza coniugale da parte di Farid El Amrani, cui si è collegata la crisi coniugale, addebitandola a lui (sulle violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e il nesso tra queste e la intollerabilità come presupposti dell’addebito, cfr. di recente Cass. 26 giugno 2006 n. 14840 e 24 febbraio 2006 n. 4203).
Nessuna censura del primo motivo di ricorso individua punti di fatto decisivi sui quali vi siano carenze e insufficienze motivazionali, tali da rendere inattendibile la pronuncia impugnata, in rapporto alle circostanze riportate in ricorso, che è quindi inammissibile anche per tale secondo profilo.
2.2. Altrettanto è a dire per il secondo motivo di ricorso, censurando il ricorrente la scelta di terzi quali affidatari della figlia Maria, senza precisare le ragioni che avrebbero consentito di far vivere la minore con lui o con la moglie, entrambi ritenuti inidonei al compito genitoriale.
Emerge dalla sentenza impugnata che nessun rapporto il ricorrente ha instaurato con la bimba, nella fase in cui la stessa è rimasta anche con la madre, tanto che egli stesso ha sollecitato al Tribunale per i minorenni l’affido della figlia alla vicina di casa Fratilà Marta che, a suo avviso, la accudiva adeguatamente, sul presupposto della sua inidoneità e di quella della moglie malata a provvedervi.
Lo stesso fatto dedotto in ricorso secondo il quale dalla testimoniale assunta emergerebbe la pretesa affettuosità del padre per la figlia, per aver egli condotto la bimba a vaccinarsi, in esecuzione di obblighi la cui violazione è anche sanzionata, evidenzia la pochezza e povertà dei rapporti dell’uomo con la piccola Maria, già prima che la stessa fosse affidata agli zii materni, avendo egli avuto in tale periodo solo due incontri con lei.
Le pretese difficoltà d’incontro con la figlia, per le modalità stabilite in sentenza di esecuzione del diritto di visita in consultorio o in presenza di familiari della madre, si sono riscontrate, secondo i giudici di merito per responsabilità prevalente o esclusiva del ricorrente che non si è recato agli incontri ed hanno determinato l’assoluta mancanza di rapporti del padre con la figlia minore.
La malattia psichica della Lonetti e la sostanziale assenza di rapporti con la bimba del padre, hanno giustificato l’affidamento agli zii della minore, mancando figure genitoriali adatte a occuparsi di lei, ed essendo contrastante con l’interesse della piccola essere affidata alla madre o al padre ovvero ad entrambi in affido condiviso.
Nessuna errata interpretazione dell’art. 155 c.c. è denunciata nel ricorso che, anche in relazione a detta norma, richiama una serie di fatti accertati nel merito e ne chiede una diversa valutazione a questa Corte, cui è precluso l’accertamento chiesto dal ricorrente; l’impugnazione per violazione di legge, per tale profilo, è quindi inammissibile, così come
.,quello della denunciata carenza motivazionale, non indicandosi fatti decisivi non esaminati o di cui si sia omessa la valutazione, che possano dar luogo a una diversa soluzione per l’affido della minore e per le modalità di esercizio del diritto di visita da parte
del padre (sul corretto affidamento ad una istituzione, a causa della inidoneità dei genitori, cfr. Cass. 8 maggio 2003 n. 6970).
Anche il secondo motivo di ricorso, sia per il profilo della violazione di legge che per quello delle insufficienze motivazional4, entrambi basati sulla sola valutazione dei fatti diversa da quella data dai giudici di merito. deve dichiararsi inammissibile, per essere precluso il riesame chiesto in questa sede con l’impugnazione ai giudici di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibile e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio :che liquida in €. 1.700,00 (millesettecento/00), di cui €. 200,00 (duecento,00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008 nella camera di consiglio della 1- sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 1 luglio 2008
La Corte Costituzionale dichiara infondate ed inammissibili le sollevate obiezioni di incostituzionalità sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato.
Riassumendo il nodo della questione, le censure mosse erano le seguenti:
a) in alcune circostanze, l’ordine di allontanamento risulta inesigibile poiché gli stranieri non sono nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria;
b) se non provvede l’autorità, a trasferire lo straniero fuori dal territorio, non si può pretendere che quest’ultimo, spontaneamente, dia esecuzione ad un provvedimento in suo pregiudizio e che lo esporrebbe al rischio di violare la legge di altri stati dovendo farvi ingresso una volta fuori dall’Italia;
c) la normativa ha ripristinato l’arresto obbligatorio senta tener conto delle considerazioni della Corte costituzionale che ne avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale;
d) si è realizzata una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali l’arresto è reso solamente facoltativo.
La Corte è stata di contrario avviso. L’arresto obbligatorio in flagranza si giustifica con una risposta politica all’aumentata percezione sociale della pericolosità del non ottemperare all’ordine di allontanamento per espulsione. Con la sentenza n. 223 del 2004 si censurava la mancanza di uno sbocco processuale alla misura contravvenzionale ma la situazione è ora mutata dato che si è passati da contravvenzione a delitto.
Segue il testo della pronuncia:
Corte Costituzionale n. 236 del 27 Giugno 2008
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) -, promossi con ordinanze del 10 aprile 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, del 6 maggio e del 5 settembre 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, del 13 luglio (nn. 2 ordinanze) 2007 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rispettivamente iscritte ai nn. 413 e 578 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 540, 781 e 783 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 32 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1.- Con tre ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì (r.o. n. 413 del 2006) e di Licata (r.o. n. 578 del 2006 e n. 540 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) -, nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).
I rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i giudizi di convalida.
Le censure prospettate concernono in primo luogo l’asserito contrasto della previsione dell’arresto obbligatorio con i principi sanciti dagli artt. 27 e 13 Cost. A parere dei rimettenti, il legislatore ha imposto l’applicazione della “misura eccezionale” di limitazione provvisoria della libertà nei confronti di soggetti i quali «non si trova[no] generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione», per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni nelle quali l’ottemperanza all’ordine di allontanamento può risultare inesigibile.
I giudici a quibus si soffermano su tale aspetto del fenomeno, osservando come, in mancanza del trasferimento del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera dell’autorità, e stante «l’impossibilità pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole». I rimettenti aggiungono l’ulteriore considerazione secondo cui l’ottemperanza all’ordine di espulsione potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze personali e giuridiche «perfino più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italia», ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d’origine, sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio «certamente inesigibile» di subire ulteriori limitazioni della libertà.
In un solo caso (r.o. n. 540 del 2007) è prospettato anche il contrasto della normativa censurata con l’art. 10 Cost., per violazione degli obblighi di tutela delle vittime del traffico internazionale di esseri umani.
Le norme censurate, secondo i giudici a quibus, risulterebbero inoltre elusive della pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva «identico congegno normativo». Al solo fine di ripristinare l’arresto obbligatorio, infatti, il legislatore avrebbe «surrettiziamente» trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e inviolabilità della libertà personale.
I rimettenti segnalano quindi il contrasto della normativa censurata con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa realizzi «una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravità, l’arresto è reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal Codice di procedura penale».
Con riferimento alla rilevanza delle questioni, i giudici a quibus ne affermano la sussistenza, in quanto dall’accoglimento delle stesse discenderebbero effetti favorevoli in capo agli indagati.
1.1. – Con atti di identico tenore, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso in via principale per la declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni e, in subordine, di non fondatezza.
Quanto al profilo preliminare, la difesa erariale evidenzia la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, affermata dai rimettenti con il generico riferimento agli «effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all’indagato, dall’accoglimento delle questioni».
Nel merito, l’Avvocatura generale osserva come la peculiare gravità della condotta del soggetto il quale, espulso dal territorio dello Stato, continui deliberatamente a soggiornarvi, rappresenti una costante della disciplina in materia di immigrazione, essendo stato l’arresto obbligatorio previsto già per l’originaria fattispecie contravvenzionale introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Con la novella recata dalla legge n. 271 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, il legislatore è intervenuto per rimodulare il sistema sanzionatorio, diversificando le possibili condotte offensive e attribuendo natura delittuosa a quelle più gravi.
All’esito di tale opera di risistemazione risultano infatti diversamente disciplinate l’ipotesi di ingresso illegale nel territorio dello Stato (equiparata all’omessa richiesta di permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, nonché ai casi di revoca o di annullamento del permesso), e quella di espulsione disposta per scadenza del permesso di soggiorno superiore ai sessanta giorni in mancanza di richiesta di rinnovo. Alla prima ipotesi, ictu oculi più grave, il legislatore ha riservato il trattamento più severo, stabilendo la pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre ha confermato, per la seconda e meno grave fattispecie, la natura contravvenzionale e la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno.
Ritiene, pertanto, la difesa erariale che le scelte operate dal legislatore sotto il profilo della dosimetria della pena risultino rispettose del limite della ragionevolezza.
Quanto, infine, alla «inesigibilità» dell’ottemperanza all’ordine di espulsione, prospettata dai rimettenti come conseguenza delle difficoltà che il cittadino extracomunitario incontrerebbe nel fare ritorno al Paese d’origine, l’Avvocatura generale si limita ad osservare che l’assunto non è comprensibile, e che, in ogni caso, «proverebbe troppo».
2. – Con due ordinanze di identico tenore (r.o. n. 781 e n. 783 del 2007) il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dalla legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto.
Entrambi i giudizi principali riguardano la convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del testo unico in materia di immigrazione. Il giudice a quo riferisce che gli interessati – all’esito degli accertamenti dattiloscopici – risultano privi di precedenti penali e giudiziali, e mai segnalati alla polizia.
Il rimettente, che ha sospeso i giudizi prima di pronunciarsi sulla convalida, censura la previsione dell’arresto obbligatorio per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, evidenziando in premessa il carattere doppiamente eccezionale dei casi in cui la privazione della libertà personale avviene non solo al di fuori della riserva di giurisdizione, ma anche precludendo «ogni valutazione in ordine alla opportunità o necessità nel caso concreto di privare l’individuo della libertà personale». In tema di tutela della libertà personale, infatti, l’art. 13 Cost. consente la previsione della misura dell’arresto obbligatorio solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», tra i quali non sarebbe annoverabile l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico in materia di immigrazione.
La scelta legislativa di rendere obbligatorio l’arresto in flagranza per una fattispecie, come quella in esame, punita con la reclusione da uno a quattro anni, e che si sostanzia nell’inottemperanza ad un ordine impartito dall’autorità amministrativa, risulterebbe priva di ragionevolezza (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1994, n. 409 del 1989, n. 103 del 1982 e n. 26 del 1979), come dimostrerebbe il raffronto con analoghe fattispecie previste dall’ordinamento, alla luce dei criteri generali stabiliti nell’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nei quali trovano positiva specificazione i limiti configurati dalla Costituzione ai fini dell’adozione della eccezionale misura privativa della libertà.
L’arresto obbligatorio è infatti previsto dall’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e nel minimo a cinque anni, e, al comma 2 del medesimo art. 380, per reati, tassativamente indicati, le cui pene edittali sono in ogni caso significativamente superiori, nel massimo, a quella prevista per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
L’irragionevolezza della scelta legislativa, e la conseguente ingiustificata disparità di trattamento, deriverebbero proprio dall’avere il legislatore accomunato, ai fini della adozione della misura dell’arresto obbligatorio, fattispecie non comparabili sia avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, sia sotto il diverso profilo dell’allarme sociale destato. A parere del rimettente, infatti, l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti per la collettività (si tratta di un “reato ostacolo”), e, per altro verso, nemmeno si può ritenere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso in ragione dello stato di clandestinità o perché illegalmente presente nel territorio nazionale.
Il giudice a quo istituisce quindi un ulteriore raffronto tra il reato in esame e altre fattispecie che, a suo dire, non solo presentano struttura analoga al primo, ma anche risultano direttamente o potenzialmente lesive di interessi collettivi, e per le quali, invece, l’arresto in flagranza è soltanto facoltativo.
Il riferimento immediato è al reato di evasione, che si sostanzia nella violazione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, e «non di un semplice provvedimento amministrativo», da parte di un soggetto il quale, per il solo fatto di essere detenuto per altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso.
Il raffronto prosegue con il richiamo al reato previsto dall’art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione), che punisce l’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con la reclusione da uno a cinque anni, e per il quale il comma 3 della stessa disposizione prevede l’arresto soltanto facoltativo. Anche in questa ipotesi, evidenzia il rimettente, come nel reato di evasione, l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità giudiziaria e l’agente è soggetto la cui elevata pericolosità sociale è stata già accertata.
Allo stesso modo, l’art. 8, comma 1-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), prevede l’arresto facoltativo dei soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza nel corso di manifestazioni sportive, e dunque sicuramente pericolosi.
Quanto, infine, al trattamento riservato dal legislatore alle altre ipotesi di violazione o trasgressione di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale), il rimettente richiama in via esemplificativa le fattispecie previste dagli artt. 388 e 650 del codice penale, nonché dagli artt. 9, comma 1, della legge n. 1423 del 1956 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per sottolineare come, in tali ipotesi, l’arresto non sia previsto, neppure in forma facoltativa.
La disamina che precede renderebbe evidente, a parere del giudice a quo, che il legislatore ha trattato allo stesso modo situazioni affatto difformi, violando il principio di uguaglianza che, benché riferito testualmente ai «cittadini», deve ritenersi esteso agli stranieri, in quanto norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 1969).
La dedotta lesione del principio sancito dall’art. 13, terzo comma, Cost., è argomentata previo richiamo ai rilievi già svolti, secondo cui il legislatore può stabilire restrizioni provvisorie alla libertà personale, al di fuori dell’intervento dell’autorità giudiziaria, solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», laddove l’art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che concerne la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento disposto dal questore, configurerebbe un reato la cui struttura «non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto».
Secondo il rimettente, la ratio della previsione risiederebbe, infatti, «unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la minaccia di sanzioni penali, l’ottemperanza ad un provvedimento amministrativo, e quindi di garantire l’effettività dei meccanismi di espulsione degli stranieri “indesiderati”».
Il giudice a quo si sofferma ancora sul profilo soggettivo dell’assenza di una condizione di pericolosità specifica dell’agente, evidenziando ulteriormente come, a fronte di soggetti mai condannati né giudicati per altri reati, non sia possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 64 del 1977 e n. 126 del 1972). La permanenza clandestina dello straniero in Italia non costituisce di per sé reato – essendo invece condizione che legittima l’espulsione -, né la formale assenza di un titolo legittimante l’ingresso nel territorio dello Stato può essere considerata in sé indice di specifica pericolosità del soggetto.
Il rimettente esamina quindi le conseguenze del censurato automatismo osservando come, in molti casi, gli organi di polizia siano costretti a procedere all’arresto di soggetti che non presentano alcun profilo di pericolosità sociale, e che sono talora perfino inseriti nel contesto locale di riferimento. In questi casi, rileva ancora il rimettente, l’adozione della misura precautelare prescinde dalla sua utilità (non apprezzabile né dalla polizia in fase di esecuzione, né dall’autorità giudiziaria in sede di convalida), senza trovare giustificazione nella gravità oggettiva del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto agente.
Sarebbe da escludere, infine, secondo il giudice a quo, qualsiasi strumentalità tra l’obbligatorietà dell’arresto e l’esigenza di garantire l’ottemperanza al provvedimento di allontanamento: l’effetto di deterrenza, attraverso il quale il legislatore intende assicurare l’efficacia del procedimento di espulsione, può legittimamente essere rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall’autorità giudiziaria all’esito di un giusto processo, non anche da una misura precautelare alla quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano altra funzione (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004).
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia la maggiore ampiezza del controllo sull’operato della polizia giudiziaria che il giudice della convalida è chiamato ad effettuare nei casi di arresto facoltativo, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo giudiziale si estende alla valutazione dei presupposti sostanziali della misura limitativa della libertà (gravità del fatto, pericolosità dell’agente), avuto riguardo agli elementi conosciuti o conoscibili al momento del fatto.
Pertanto, in caso di accoglimento della questione, sarebbe restituita al giudice della convalida la possibilità di sindacare l’adozione della misura precautelare sotto tutti i profili sopra indicati e, in definitiva, di non convalidare l’arresto in ipotesi di carenza di detti presupposti.
Ancora a proposito della rilevanza della questione, il giudice a quo ribadisce l’autonomia del giudizio di convalida rispetto al successivo giudizio direttissimo (obbligatorio nei casi di specie), e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1993, nella quale si è affermato che nel giudizio di convalida «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell’arrestato debba considerarsi conseguente all’applicazione dell’art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».
2.1. – Nel giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 783 del 2007 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell’atto di intervento la difesa erariale ripropone gli argomenti già prospettati negli omologhi atti riguardanti i giudizi introdotti con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento, già sintetizzati al paragrafo 1.1.
Considerato in diritto
1. – Con tre distinte ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 413 e n. 578 del 2006, n. 540 del 2007), il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di Licata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).
Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con le rimanenti ordinanze, di identico tenore (r.o. numeri 781 e 783 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.
2. – I giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per la parziale coincidenza dell’oggetto delle singole questioni e dei parametri evocati.
3. – Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze r.o. n. 413 del 2006 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, e con le ordinanze r.o. numeri 578 del 2006 e 540 del 2007 dello stesso Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata.
Dai suddetti atti introduttivi emerge che i giudici rimettenti hanno ordinato l’immediata liberazione degli arrestati per carenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato loro contestato. Poiché i giudici a quibus hanno già escluso la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l’esito del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali. Da ciò discende la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, per difetto di rilevanza.
3.1. – La questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze r.o. numeri 781 e 783 del 2007 del Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, non è fondata.
3.2. – La previsione legislativa dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato obbedisce all’intento del legislatore di contenere la discrezionalità della polizia giudiziaria in tutti i casi in cui lo stesso ritiene che sussistano indilazionabili esigenze di tutela della collettività. L’impianto del vigente codice di procedura penale è retto, nella materia de qua, da due criteri enunciati in modo distinto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale). Il primo ha natura quantitativa e si basa sulla gravità del reato, quale risulta dalle pene edittali, minima e massima, previste. Il secondo ha natura qualitativa e si basa su «speciali esigenze di tutela della collettività».
Al primo criterio si informa l’art. 380, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Al secondo criterio si informa il comma 2 dello stesso articolo, che contempla, accanto ai reati consumati, anche quelli tentati, per i quali, ai sensi dell’art. 56 del codice penale, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Tale diminuzione di pena porta il minimo e il massimo applicabile ai suddetti reati a valori molto vicini a quelli previsti dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
3.3. – Dal dato sopra esposto si desume che rilevano, per questa seconda fascia di reati, non i valori della pena in sé e per sé considerati, ma le particolari esigenze di tutela della collettività, che vengono apprezzate dal legislatore in rapporto ad una serie molteplice di elementi, storicamente mutevoli e frutto di scelte di politica criminale non censurabili in sede di controllo di legittimità costituzionale delle leggi, a meno che non si tratti di opzioni manifestamente irragionevoli.
La manifesta irragionevolezza può essere rilevata o a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei o in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorrono né la prima né la seconda ipotesi.
3.4. – Non la prima, poiché, come già s’è rilevato, l’ordinamento conosce previsioni di arresto obbligatorio in flagranza per reati, consumati o tentati, le cui pene, minime e massime, sono fissate dal legislatore su valori analoghi a quelli del reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato.
A puro titolo esemplificativo, in aggiunta a quanto detto sopra a proposito del reato tentato, si può citare l’art. 624-bis cod. pen., che prevede, per il furto in abitazione e per il furto con strappo, la reclusione da uno a sei anni. Tale fattispecie è stata inserita dall’art. 10, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), tra i casi di arresto obbligatorio in flagranza contemplati dall’art. 380, comma 2, cod. proc. pen.. Come nel caso oggetto del presente giudizio, si tratta di azioni delittuose che hanno provocato, in tempi successivi all’entrata in vigore del codice di procedura penale, un aumentato allarme sociale, cui il legislatore ha ritenuto di rispondere, tra l’altro, con la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza.
Quanto al rilievo concernente il rapporto tra l’arresto obbligatorio e la tenuità della pena edittale, questa Corte ha precisato, per un caso analogo, che «si tratta di una scelta di politica criminale di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali determinazioni, dall’entità obiettiva del reato e della pena edittale» (sentenza n. 588 del 1989, conforme alla sentenza n. 211 del 1975; lo stesso principio esprime la sentenza n. 305 del 1996).
Più in generale, questa Corte ha messo in rilievo l’insufficienza delle censure di legittimità costituzionale basate su «una comparazione tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano dell’offensività piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono essere assicurate attraverso le misure in questione» (sentenza n. 22 del 2007).
La scelta dell’arresto obbligatorio in flagranza per il reato oggetto dei giudizi a quibus è collegata ad una risposta politica che il Parlamento ha ritenuto di attuare, in questo come in altri casi, a fronte dell’aumentata percezione sociale della pericolosità di un fenomeno (nella specie, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento conseguente ad un provvedimento di espulsione), ferma restando la garanzia del controllo del giudice sull’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura. Questa Corte infatti ha richiamato l’attenzione sul rilievo che «l’art. 385 cod. proc. pen. esclude in via generale l’arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il fatto appare compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità: e la stessa regola non può non valere, a fortiori, quando si tratti, come nella specie, di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico» (sentenza n. 5 del 2004).
Non spetta a questa Corte esprimere valutazioni sull’efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell’ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza. Al giudice delle leggi appartiene il compito di verificare che il legislatore non abbia introdotto ingiustificate disparità di trattamento all’interno di un quadro normativo storicamente dato.
Per i motivi esposti, si deve ritenere che la previsione dell’arresto obbligatorio si collochi sulla stessa linea che ha indotto il legislatore a previsioni simili in altri casi.
3.5. – Non è riscontrabile neppure, nella norma censurata, una contraddizione intrinseca, che ne riveli la manifesta irragionevolezza. Non vale in proposito richiamare la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte, giacché tale pronuncia di illegittimità costituzionale si è fondata sulla contraddizione palese insita in una misura precautelare che non avrebbe mai potuto avere uno sbocco processuale, attesa la natura contravvenzionale del reato previsto dalla legge allora vigente, e la connessa inapplicabilità di misure cautelari da parte del giudice, rimanendo pertanto «fine a se stessa». Dopo la modifica legislativa, che ha trasformato la fattispecie di «indebito trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (e dunque suscettibile dell’applicazione di una misura cautelare personale), la contraddizione riscontrata dalla Corte nella citata pronuncia è venuta meno, fermi restando i rilievi sugli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie del complessivo sistema sanzionatorio già segnalati dalla sentenza n. 22 del 2007, rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., dal Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di Licata, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
La convivenza con una cittadina italiana non ferma il provvedimento di espulsione
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 29 giugno 2008
Secondo la Cassazione in materia di immigrazione clandestina non è possibile estendere le tutele della famiglia legittima alla convivenza more uxorio.
Ecco un passaggio fondamentale della sentenza: “la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Prima Sezione Penale n. 24710 del 18 Giugno 2008
Ritenuto in fatto e in diritto
che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da S. R. avverso il provvedimento di espulsione adottato il 2.5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa città;
che il S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione degli artt. 16 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;
che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all’art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l’omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);
che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;
che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all’art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l’omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);
che non è conferente neppure l’altro argomento relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo questi privi della cittadinanza italiana;
che al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così dec in Roma il 22 maggio 2008.
Permesso di soggiorno per affidamento e per motivi di lavoro
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 1 aprile 2008
ll Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rifiuto, operato dal Questore di Firenze, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero che aveva già goduto da minorenne di un permesso di soggiorno per affidamento come da provvedimento del giudice tutelare.
Se è vero che i flussi sono regolati per consentire l’ingresso solo entro un limite massimo, altrettanto vero é che le esigenze umanitarie derogano alle norme sull’ingresso per tutelare ad esempio la famiglia ed i minori attraverso il ricongiungimento familiare o concedendo l’asilo in situazioni straordinarie come i fatti dell’ex Jugoslavia o in caso di persecuzioni etniche, religiose o politiche.
Segue il testo della pronuncia:
Consiglio di Stato Sesta Sezione n. 2437 del 22 maggio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Dec.
N. 4679 Reg. Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 4679/2003, proposto da:
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Firenze, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, appellante;
c o n t r o
- Kasaj Klodi, non costituito in giudizio, appellato;
per annullamento e/o riforma,
della sentenza breve del T.a.r. Toscana Sez. I, n. 523/2002, resa inter partes e concernente il decreto n. 1244/2001 del Questore di Firenze, recante il diniego di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro, già rilasciato a minore in quanto affidato dal giudice tutelare (in base alle norme del codice civile) e poi divenuto maggiorenne.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il Consigliere Aldo SCOLA.
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Kasaj Klodi impugnava quanto in epigrafe dinanzi al T.a.r. Toscana il decreto con il quale il Questore di Firenze aveva respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, quale cittadino straniero divenuto maggiorenne, cui era stato rilasciato un permesso di soggiorno per “affidamento” in quanto minore, giusta decreto di nomina del tutore emesso dal giudice tutelare di Empoli il 27 luglio 2000;
avverso tale decreto venivano dedotti diversi motivi di censura ed, in particolare, la violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 268/1998;
Si costituiva in giudizio la p.a. intimata, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il ricorso veniva poi accolto con sentenza breve, prontamente impugnata dalla p.a. soccombente in prime cure per errore di giudizio, in relazione alla ritenuta equipollenza tra “tutela civile” ed “affidamento ad ente pubblico”, di cui alla pronuncia dei primi giudici, essendosi tratte conclusioni difformi da quelle razionalmente ricollegabili alle premesse accertate.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della p.a. appellante, non essendosi costituito in giudizio l’appellato.
D I R I T T O
Prima di affrontare il merito del presente ricorso, appare opportuno delineare brevemente i principii cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, in particolare con la legge 6 marzo 1998 n. 40.
Va, innanzitutto, rilevato che la scelta è stata quella di individuare una strada intermedia tra l’apertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, sulla scia di quanto è avvenuto nel corso della storia in quasi tutti i Paesi democratici.
La normativa italiana si ispira conseguentemente al principio del cosiddetto flusso regolato, tendente cioè ad ammettere l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignità e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio.
Quale corollario alla decisione di porre un limite all’ingresso dei cittadini extracomunitari, si pone l’obbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione all’ingresso, sia al soggiorno.
Due sono i limiti esterni all’impostazione sopra esposta: uno è dato dalle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, per cui, quando sono in gioco tali valori, uno straniero può sempre essere espulso, anche ove si trovi regolarmente in Italia.
L’altro limite, questa volta di segno opposto, è dato da particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sull’ingresso; si tratta, infatti, di dare priorità ai principii dei diritti dell’uomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti nell’ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali.
Viene in rilievo, in particolare, la tutela della famiglia e dei minori (donde le deroghe all’ingresso per favorire il ricongiungimento familiare), di coloro che si trovano in particolari situazioni di difficoltà (per cui si concede l’asilo per straordinari motivi umanitari, come è avvenuto per gli sfollati dalla ex Jugoslavia), fino a giungere, in caso di persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche, alla concessione dello status di rifugiato politico.
E’ evidente quindi che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 21 novembre 1997 n. 353), le ragioni della solidarietà umana non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco: tra questi, vi sono indubbiamente la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma altresì, di non minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità, lo stesso principio di legalità, per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.
Il bilanciamento dei vari interessi in gioco è stato effettuato dal legislatore, che ha graduato le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, ha disposto l’espulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalità in capo all’amministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti.
Naturalmente, anche nell’applicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dell’ordinamento, in specie quelli regolanti l’attività della p.a., tra cui basterà menzionare quello relativo all’obbligo della motivazione dell’atto amministrativo (più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora la discrezionalità dell’amministrazione sia più estesa), quello dell’economicità dell’azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà dell’amministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione.
Nella specie, in ordine al profilo riguardante la posizione giuridica rivestita dal ricorrente, in quanto minore alla data di rilascio del primo permesso di soggiorno, le argomentazioni della p.a. risultano viziate per la palese erronea interpretazione e, quindi, violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, di nessun rilievo giuridico dimostrandosi il richiamo alla circolare ministeriale 13 novembre 2000 n. 300/c/2000/785/P/12.229.28/I Div., dato che una circolare di natura interpretativa non è vincolante per il giudice, tenuto ad interpretare ed applicare la legge, donde l’irrilevanza anche dell’impugnazione della circolare medesima, del tutto priva di carattere provvedimentale.
E’ chiaro, infatti, che l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 trova applicazione anche in favore dei minori stranieri che abbiano ottenuto dal competente Tribunale civile un provvedimento di affidamento al tutore appositamente nominato, risultando dagli atti che il provvedimento di affidamento era stato emesso a termini del codice civile a seguito dell’intervento dei servizi sociali; al che deve solo aggiungersi come la fattispecie delineata dall’art. 2, legge 4 maggio 1983 n. 184, richiamato dall’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, intenda proteggere in via generale la posizione dei minori comunque privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, prevedendo espressamente l’affidamento anche ad una persona singola che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
In varie occasioni il collegio ha ritenuto che l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, nell’uso della locuzione “e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184″ evidenzia la ratio propria di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dall’uso dell’avverbio “comunque”, coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento fissati dagli artt. 3, 31 e 97, Cost., ai quali deve ispirarsi il giudice in sede ermeneutica, apparendo incoerente sul piano interpretativo una diversa disciplina, che faccia esclusivo riferimento alla posizione di “minore non accompagnato” ed al diverso titolo di rilascio “per minore età” del permesso di soggiorno, non sussistendo sul piano degli effetti giuridici alcuna apprezzabile differenza fra la posizione del minore non accompagnato affidato ad un tutore con provvedimento del giudice tutelare (come nel caso di specie) ed il minore destinatario del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ex artt. 2 e 4, legge 184/1983, avuto riguardo tra l’altro al medesimo ruolo svolto dai servizi sociali ed agli obblighi derivanti dagli artt. 343 e 371, c.c..
D’altra parte, quanto alle determinazioni di competenza del Comitato per i minori stranieri, la mancata pronuncia di tale organo non può operare a danno della posizione del soggetto in favore del quale l’intervento del medesimo organo è previsto né può legittimare l’autorità di pubblica sicurezza a sostituirsi al Comitato stesso, tanto più che, nella specie, non risulta che il Comitato abbia predisposto ed adottato le misure previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), d.p.c.m. 9 dicembre 1999 n. 535, ai fini del suo rimpatrio, mentre, quanto ai presupposti di diritto per l’instaurazione di un rapporto lavorativo (cui in via prodromica è finalizzato il rilascio del permesso di soggiorno), l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 espressamente prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 23 e, quindi, dall’autorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.
L’appello va, dunque, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- respinge l’appello;
- compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
ALDO SCOLA GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA





