Il condominio ed il decoro architettonico
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2009
Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.
Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.
In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).
Condominio e sopraelevazione
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 9 settembre 2007
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, chiariscono, con la pronuncia n. 16749 del 30 luglio 2007, quando sia dovuta l’indennità di sopraelevazione, prevista dall’articolo 1127 del Codice Civile, e per far ciò distinguono tra sopraelevazione, ristrutturazione e ricostruzione.
Si parla di sopraelevazione ogni qualvolta si alterino le componenti essenziali dell’appartamento posto all’ultimo piano intervenendo, non solo sulle altezze, ma semplicemente sui rapporti tra superficie e volumetria degli ambienti. Non occorre, dunque, un innalzamento del fabbricato (ossia una differenza in altezza tra piano dell’appartamento e soffitto o colmo del tetto dello stabile).Si ha ristrutturazione quando permangano inalterate tutte le componenti essenziali e dunque i rapporti tra superficie e volumetria degli ambienti.
Si ha invece ricostruzione quando si procede al ripristino dell’esattezza originaria, senza apportare variazione alcuna, di tutti quegli elementi dell’edificio danneggiati o demoliti per cause anche naturali.
Solo nell’ipotesi di sopraelevazione è dovuta sempre l’indennità prevista dall’articolo 1127 del Codice Civile :
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentano.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano diritto di usare.





