Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’etilometro
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2008
La Quarta Sezione della Cassazione interviene a tamponare l’errata interpretazione secondo la quale le modifiche introdotte dal Decreto Bianchi, nel differenziare le sanzioni in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria (tasso alcoolemico rilevato), hanno vanificato, nel caso di rifiuto del trasgressore ad effettuare il test, il ricorso ad elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Ragionando in questi termini la condotta di guida sotto l’influenza dell’alcool non sarebbe più penalmente rilevante.
La Cassazione, all’opposto, ribadisce il costante orientamento secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente può essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo non necessariamente attraverso l’etilometro di cui parla l’art. 379 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.
La Quarta Sezione osserva come al Giudice residui un ampio margine di azione. Può, infatti, disattendere l’alcooltest ed i suoi risultati in virtù del libero convincimento. Così ricavando i dati ignoti da qualunque elemento che rilevi lo stato di alterazione. L’importante è, poi, giustificare la scelta attraverso una motivazione logica ed esauriente.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Quarta Sezione Penale n. 28547 del 10 Luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
1.Dott.LICARI CARLO CONSIGLIERE
2.Dott.ROMIS VINCENZO
3.Dott.D’ISA CLAUDIO
4.Dott.AMENDOLA ADELAIDE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D’APPELLO di BRESCIA
nei confronti di:
1) M. P. N. IL x/x/19xx
avverso SENTENZA del 31/08/2007
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di BERGAMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Dr. Claudio D’Isa
Sentite le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del dr. Francesco Bua che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 31.08.2007 il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha assolto M. P.o dal reato di cui all’art. 186, commi 2 e 6, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento sul presupposto che l’art. 5 lett. a) del D.L. 3.08.2007 n. 117, nel riformulare la fattispecie prevista dall’art. 186, co. 2 C. d. S., introducendo sanzioni differenziate a seconda dell’entità del tasso alcoolemico rilevato a carico del trasgressore, non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici esterni, onde, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all’apposito test, la sua condotta non sarebbe penalmente rilevante.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge. Argomenta che l’assunto motivazionale del GUP è palesemente aberrante ed equivale ad una sostanziale disapplicazione della legge, che, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha – al contrario – inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, graduando sulla base della maggiore o minore gravità del fatto. Ed è ovvio che di fronte all’oggettiva impossibilità di determinare la percentuale di alcol presente nel sangue, una volta accertato comunque lo stato di ebbrezza, andrebbe applicata, in ossequio del principio del favor rei, la pena stabilita per la violazione meno grave.
Il ricorso è fondato.
Le argomentazioni in diritto formulate dal ricorrente sono pienamente aderenti al dato normativo.
Appare opportuno precisare, preliminarmente, che va ravvisata un’autonomia delle ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 186 C. d. S., sebbene queste si riferiscano ad un’unica condotta (guida in stato di ebbrezza» l’autonomia emerge dall’applicazione di pene diversificate (per altro inasprite ultimamente dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato.
E’ proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nelle richiamate lettere del 2° comma dell’art. 186 C. d. S..
Ciò premesso, esaminando l’unico motivo di ricorso, convincente, sul piano della logica legislativa, è l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione data alla norma dal GUP, con il provvedimento impugnato, comporterebbe una sostanziale disapplicazione della legge. Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (lett. a) dell’art. 186 C.d.S., rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione; tutto ciò in contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con al novella del d.l. 3.08.2007 n. 177, conv. in L. 160/107.
Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n.39057 del 4.05.2004, Rv. 229966) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell’alcooltest); il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’ “etilometro”, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Né si ritiene, all’esito dell’entrata in vigore del D.L. 177/2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il GUP) secondo cui il legislatore, per l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell’art. 186 del C.d.S. prevedeva al 6° comma che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall’accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l.
Appare evidente, dunque, come ha sottolineato il Procuratore Generale ricorrente, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma alla udienza -camerate 3 giugno 2008.
Scale e pianerottoli nel condominio
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 18 aprile 2008
Continuiamo ad occuparci del condominio.
Le scale, dal punto di vista architettonico, costituiscono una struttura di gradini che consento la comunicazione fra piani posti a livelli diversi dell’edificio condominiale.
In assenza di un titolo contrario, le scale trovano disciplina nell’articolo 1117 del Codice Civile e sono considerate parti comuni dell’edificio. Per la precisione parti necessarie ed in comunione fra i proprietari dei diversi piani o porzioni di piano.
I pianerottoli, invece, sono quelle zone di sosta o di accesso agli appartamenti situati tra le rampe di scale del condominio. Di questi ultimi non vi è traccia nell’articolo 1117 ma, data la loro essenzialità architettonica, è del tutto consequenziale che debbano essere considerati beni comuni.
Ciascun condomino ha il diritto di utilizzare liberamente sia le scale che i pianerottoli ma è tenuto al rispetto della loro destinazione. Se non vi sono divieti nel regolamento, è possibile collocare degli oggetti davanti alla porta di accesso al proprio appartamento. Questi possono differenziarsi a seconda del carattere funzionale od ornamentale. Ad esempio gli zerbini sono funzionali mentre i vasi con piante hanno carattere ornamentale. Secondo l’opinione comune, mediante questi oggetti, il condominio acquisisce un vantaggio in termini estetici od igienici.
Ma esistono altri limiti? Innanzitutto non si può procedere a trasformare il pianerottolo in modo tale che il risultato finale sia l’inglobamento dello stesso all’appartamento. Sono così vietate attività come l’installazione di porte o cancelli che determinino la chiusura di una porzione del pianerottolo. Bisogna sempre rammentare che ciascun condomino ha un diritto di uso che insiste sul medesimo bene. Quando una porzione dello stabile non è più accessibile indiscriminatamente a tutti allora vi è una illegittima prevalenza del potere di un singolo sulla cosa comune.
In situazioni particolari ed anche in assenza di un divieto regolamentare, gli oggetti funzionali od ornamentali possono costituire un pericolo. Pensiamo a casi in cui un vaso od un tappeto costituiscano un ostacolo tale da intralciare la circolazione sul vano scale. L’uso che il singolo fa delle scale o del pianerottolo può costringere gli altri ad usare il medesimo bene in situazione di rischio generico. Quindi, tenuto conto della particolare rischiosità, è legittimo vietare l’installazione di tali oggetti dovendosi ritenere prevalente il diritto alla sicurezza di tutti rispetto al diritto d’uso del singolo.





