Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Yahoo Meme, i termini del servizio visti da vicino

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 21 settembre 2009

Ho ricevuto un invito (si ringrazia Paolo Valenti) per provare l’Alpha Version di Meme il nuovo social o, come lo hanno ribattezzato i suoi autori, il nuovo “memeplex” di Yahoo SEA.

Prima di cominciare ad utilizzare Meme, oltre al contratto che regola gli account Yahoo, occorre accettare i termini propri del nuovo servizio che già dalla lettura risultano molto restrittivi .

Prestiamo attenzione a quanto viene proposto. Al primo articolo, dedicato all’Acceptance of Service Terms, Yahoo SEA, riservandosi la libertà di modificare in ogni tempo le clausole, chiede di accettare che ogni utilizzo del servizio, ossia ogni thread immesso, corrisponderà anche ad una nuova accettazione delle clausole e, all’articolo 2, la possibilità che in futuro Meme diventi a pagamento.

Per quanto riguarda il contenuto immesso in Meme, che si tratti di testo, di immagini, di link o video, Yahoo SEA chiede che l’utente la sollevi accettando di esserne giuridicamente il solo responsabile anche per questioni riguardanti la privacy, poiché il servizio è pubblico e le informazioni sono accessibili a chiunque. Unitamente alla lettera d) dell’articolo 3, all’articolo 4 e all’articolo 10, si fa menzione della manleva e si ricava che l’utente dovrà accettare di rimborsare tutti i danni e le spese di Yahoo! SEA e affiliati, comprese quelle legali subite.

Interessante è anche questo passaggio dell’articolo 2, “If the Service provides You with the option of limiting the sharing […] Yahoo! SEA will honor the option You have selected […]” dal quale si può dedurre che in futuro sarà possibile limitare la condivisione dei contenuti magari solo ai propri contatti e non più genericamente al “pubblico”.

L’articolo 3 descrive le pratiche vietate ed il contenuto che l’utente deve impegnarsi a non immettere. Nello specifico, alla lettera a) in tema di diritto d’autore, in estrema sintesi, è vietato inserire tutto quel materiale per il quale non si disponga in prima persona dei diritti o delle autorizzazioni necessarie, anche nel caso in cui tale materiale sia già diffuso al pubblico sul web; alla lettera b) è vietato riferirsi o immettere dati relativi ad una persona che possa essere individuata, ad esempio tramite il nome od altre caratteristiche, se non si è stati autorizzati dalla stessa e per iscritto a farlo; alla lettera c) è vietato ogni contenuto discutibile o pregiudizievole per l’altrui privacy, per le altrui convinzioni religiose o comunque ritenuto illegale, offensivo, diffamatorio, inopportuno, volgare, pornografico e razzista.

L’articolo 4, condiziona l’utente ad accordare a Yahoo SEA un illimitato, irrevocabile e irreversibile diritto di distribuzione, diffusione e pubblicazione del materiale inserito, a titolo gratuito, e non solo anche il diritto di poter studiare, modificare, manipolare e trasformare il medesimo contenuto, non solo per adattarlo a piattaforme diverse o ai “media channels”, ma anche per ricavarne algoritmi o integrarvi la pubblicità.

Curiosamente l’articolo 5, nel ribadire la responsabilità dell’utente riguardo la menzione dei crediti per il materiale pubblicato, apre la strada ad una riserva. Infatti Yahoo! SEA si riserva discrezionalmente il diritto di non divulgare i crediti nell’eventualità che possano risultare non appropriati (?!?): “to the manner, mode or type of disclosure, transmission, display, publication and/or running of Content“. E l’articolo 6, ricollegandosi a quanto appena detto, invita l’utente, intenzionato a proteggere la paternità dei propri contenuti, ad inserire, anche nel corpo dei commenti, i propri crediti come farebbe se il materiale appartenesse ad altri.

All’articolo 7, Yahoo! SEA prende genericamente le distanze dal contenuto immesso dai singoli utenti, ribadendo che non ha alcun controllo sulle opinioni espresse ed impegna il contraente a ritenerla sollevata dalla responsabilità per quanto in Meme potrà trovarvi.

Strano poi è l’articolo 8, che mentre menziona la possibilità materiale di cancellare i thread, rendendo così non più disponibile al pubblico il contenuto precedentemente condiviso, invita l’utente ad accettare che Yahoo! SEA ne abbia un pieno controllo irrevocabile anche al di là della sospensione o disattivazione del servizio. Sembra dunque che i dati potranno continuare ad essere diffusi ma è spontaneo domandarsi come questa riserva si concilia con la cancellazione di cui sopra? Ammesso che la clausola si riferisca all’ipotesi del thread condiviso da altri utenti, contenuto che continuerà ad essere visualizzato nella bacheca/home di ciascun contatto, resta il dubbio, leggendo la genericità della clausola, che Yahoo! SEA continui a detenere una copia anche di quanto viene cancellato.

All’articolo 9, l’utente è chiamato ad accettare l’integrazione della pubblicità all’interno dei thread rinunciando anche a percepire qualsiasi utile derivante dall’adversiting.

L’articolo 10, come già visto, si occupa della manleva, mentre l’articolo 11 riguarda la discrezionalità nel potere di Yahoo! SEA e dei suoi affiliati di punire le condotte, anche tentate, in violazione del contratto, sospendendo, cancellando o rifiutando non solo il servizio direttamente connesso a Meme ma anche tutti gli altri erogati da Yahoo!. Questa eccessiva riserva “punitiva” si riscontra anche nelle linee guida dove è possibile leggere: “At the discretion of Yahoo! Southeast Asia, violations may further result in cancellation of your Yahoo! ID and, consequently, in the loss of access to all other portal services“.

All’articolo 12, vi è una clausola di salvaguardia della validità delle intenzioni generali espresse nel contratto in caso di contestata validità. Mentre l’articolo 14 invita l’utente ad accettare la giurisdizione di un Tribunale con sede nella Repubblica di Singapore e le leggi del luogo, a prescindere dai contrasti nell’applicazione dei principi di diritto.

(Attenzione i termini del servizio, accessibili a questa pagina http://meme.yahoo.com/help/atos/, potrebbero essere stati aggiornati rispetto alla data di pubblicazione del presente articolo)