Il condominio ed il decoro architettonico
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2009
Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.
Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.
In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).
Il principio dell’apparenza del diritto
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 26 maggio 2008
L’apparentia iuris, o apparenza del diritto, è un principio che tutela la buona fede ed il ragionevole affidamento dei terzi che un determinato fatto, poiché appare in un certo modo, esista effettivamente, sul piano del diritto, così come si è manifestato.
L’apparenza è dunque una situazione particolare di incertezza nella quale giunge l’intervento dell’ordinamento per equiparare ciò che non è a quello che è, ossia, per consentire ad un fatto che appare governato di un diritto di produrre gli identici effetti propri di un fatto giustificato dal un diritto.
La ragione di questo intervento non è tanto nella tutela di chi ha confidato, o meglio di chi è stato ingannato, poiché l’ordinamento interviene di rado per fini così nobili, quanto non interrompere il flusso delle normali transazioni commerciali o convenzioni a titolo oneroso.
Tutti i casi di apparenza ricevono tutela? La risposta è no. Occorre il rispetto di seguenti requisiti:
- che l’errore sia scusabile poiché applicando i criteri dell’ordinaria diligenza anche l’uomo medio o meglio, trattandosi di affari, anche l’uomo di media competenza sarebbe caduto in errore;
- che il terzo sia buona fede cioè non a conoscenza della divergenza tra la realtà del fatto e quella del diritto;
- che le circostanze oggettive ed univoco, come conosciute sulla base del senso di comune esperienza, supporti quell’errore.
Nel Codice Civile il principio di apparenza è applicato:
1) nella petizione di eredità – se è vero, infatti, che l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità e la restituzione dei beni ereditari contro coloro che li posseggono a qualunque titolo, sono comunque salvi i diritti acquisiti in buona fede (articolo 534);
2) nelle obbligazioni – se è vero che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo è liberato dai suoi obblighi se, in buona fede, ha pagato a chi appariva legittimato a ricevere (articolo 1189);
3) nella rappresentanza senza potere – quando il falsus procurator è responsabile dei danni cagionati al terzo contraente che aveva confidato senza colpa nulla validità del contratto (articolo 1398);
4) nella simulazione – se è vero che il contratto simulato non produce effetti tra le parti che lo hanno concluso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi che hanno negoziato con quella delle parti che appariva legittimata (articolo 1415);
5) nei contratti in generale – quando l’annullamento del contratto non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede (articolo 1445);
6) nel mandato – quando il mandante ed i suoi eredi sono tenuti a rispettare gli obblighi sorti dagli atti compiuti dal mandatario prima che questi conoscesse la causa di estinzione del mandato (articolo 1729).
L’opinione dominante ritiene che le figure codificate nel codice civile non siano tassative e che sia possibile una loro espansione facendo leva su un quarto requisito ricavabile dall’errore, dalla buona fede e dalle circostanze. Dagli elementi minimi per ritenere tutelabile l’affidamento la dottrina ricava la cd. apparenza colposa ossia un comportamento colpevole del reale titolare del diritto legittimante la situazione di apparenza.
Assunzione di stupefacenti ed appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 17 agosto 2007
La seconda sezione del T.A.R. Lazio, nella sentenza 20 Giugno 2007 n. 5568, si occupa della legittimità del provvedimento di destituzione dal servizio, presso il Corpo della Guardia di Finanza, di un finanziarie risultato positivo all’uso della cocaina per assunzione occasionale. La motivazione della destituzione era la seguente:
“l’accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; l’avere in tal modo arrecato grave nocumento all’immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico“
Per il Tribunale Amministrativo l’episodio isolato di assunzione non costituisce una condizione patologica del fisico o della psiche tale da determinare una mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, peraltro non vi è stata la prova diretta od indiretta di ripercussioni sul servizio:
nel caso di specie l’Amministrazione non ha considerato che l’episodio che ha generato l’avvio del procedimento disciplinare [...] è stato il primo ed unico caso [...] così come si evince dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo [...] ne discende la illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l’adozione del grave provvedimento espulsivo [...].





