Autovelox nascosti e truffa agli automobilisti
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 15 marzo 2009
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cosenza, in data 7 maggio 2008, confermava la sussistenza del reato di truffa nella condotta del titolare della concessione per il noleggio degli autovelox che, interessato ad incrementare i propri compensi parametrati al rapporto verbali di infrazione e somme riscosse, occultava le apparecchiature in autovetture di sua proprietà così contravvenendo agli obblighi di segnalazione e visibilità indicati dall’articolo 142 del codice stradale, novellato nel 2007, dalla circolare ministeriale 3 agosto 2007, dal D.M. 15 agosto 2007 e dalla circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007. La Cassazione ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale del riesame immuni da vizi logici e giuridici.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati
dott. Giuseppe Maria COSENTINO Presidente
dott. Franco FIANDANESE Consigliere
dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Antonio PRESTIPINO Consigliere
dott. Michele RENZO Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
L. F. E. n. S. F. il 28 m. 19XX
avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2008 dal Tribunale di Cosenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. [...] del foro di Cosenza che rinuncia al ricorso nella parte riflettente il sequestro delle autovetture perché dissequestrate e per la restante parte chiede raccoglimento del ricorso;
osserva:
F. E. L., legale rappresentante della S. C., ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7 maggio 2008 del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e avente ad oggetto sette autovetture e tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) di proprietà dell’impresa individuale S. C., beni Utilizzati per l’attività di rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi. Detta attività, secondo la tesi accusatoria, era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire incidenti più che a reprimere.
Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi peri quali la S. C. era titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato.
Con il ricorso presentato dal L. tramite il suo difensore si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la totale mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, affermato nell’ordinanza impugnata senza tener conto delle risultanze processuali e della documentazione prodotta dalla difesa e omettendo qualunque indagine sull’elemento psicologico del reato ipotizzato.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al sequestro delle autovetture, restituite con provvedimento del 29 giugno 2008, il difensore all’odierna udienza ha formalmente rinunciato ai ricorso così manifestando il venir meno dell’interesse da parte del ricorrente. Le deduzioni difensive comunque nel loro complesso sono generiche e manifestamente infondate.
Va infatti premesso che -secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 29 maggio 2008 n.25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n.5876, p.c.Ferrazzi in proc. Bevilacqua; 28 maggio 2003 n.25080, Pellegrino)- il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norna degli artt.322 bis e 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (in quest’ultimo caso per effetto del rinvio operato dall’art.257 c.p.p. all’art.324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di violazione di legge, comprendente sia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale (art.606 co.1 lett.b e c c.p.p.) sia il difetto di motivazione che si traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale (art.125 co.3 c.p.p.) perché l’apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’iter logico posto a fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente).
Il ricorrente nel caso di specie si duole dell’omessa valutazione da parte del giudice di merito delle censure articolate con la richiesta di riesame e della documentazione difensiva, senza tuttavia indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Il ricorso sotto questo profilo è inammissibile in quanto, non autosufficiente, essendo privo della precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Requisito indispensabile dei motivi di impugnazione è infatti la specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez.VI 19 dicembre 2006 n.21858, Tagliente, sez.V 9 dicembre 1998 n.2896, La Mancia; Sez.unite .11 novembre 1994 n.21).
Alla Corte è peraltro preclusa in tema di sequestro preventivo una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della questione di merito e quindi una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria. Il sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza infatti attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez.IV 29 gennaio 2007 n.10979, Veronese; sez.I 19 dicembre 2003 n.1885, Cantoni; sez.II 21 ottobre 2003 n.47402, Di Gioia; sez.III 11 giugno 2002 n.36538, Pianelli; sez.VI 3 marzo 1998 n.731, Campo; Sez. Un.20 novembre 1996 n.23, Bassi), possono rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili ictu oculi.
Entro questi limiti la -Corte ritiene che nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame – contrariamente a quanto affermato nel ricorso- sia pervenuto ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, all’esito di un’approfondita analisi della normativa in materia di rilevamento della velocità dei veicoli attraverso postazioni di controllo sulla rete stradale e di un circostanziato esame dei concreti risultati delle indagini di polizia giudiziaria, senza peraltro trascurare le argomentazioni della difesa del L. e la documentazione dalla stessa prodotta (come si desume dalla menzione della fotografia prodotta dalla difesa e riguardante la segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità nel Comune di Fiumefreddo Bruzio).
Quanto all’elemento psicologico del reato di truffa, la Corte osserva che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Cass. sez.I 4 aprile 2006 n.15298, Bonura; sez.I 9 luglio 1999 n.2762, Faustini; sez.III 5 maggio 1994 n.1428, Menietti).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 12 dicembre 2008
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2009
Lo straniero detenuto è titolare di un diritto ad essere espulso
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 13 marzo 2009
Per la Cassazione l’esigenza di salvaguardare, da un grave pregiudizio, le indagini condotte sul traffico di stupefacenti non legittimano il rifiuto del nulla osta all’espulsione ed il conseguente rigetto dell’istanza,ex art. 16, comma quinto D. Lgs n. 286/1998, proposta dallo straniero detenuto in Italia. Quest’ultimo ha un vero e proprio diritto ad essere espulso a tutela del quale l’interessato potrà anche proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Costituzione e dell’art. 568 comma secondo del Codice di procedura penale, trattandosi di provvedimenti che incidono sullo status libertatis.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Prima Sezione Penale n. 10752 del 11 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Ritenuto in fatto
- Con decreto in data 27 giugno 2008 depositata ottobre 2008, il Magistrato di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza proposta nell’interesse di G. A. volta a ottenere l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16, comma quinto D. Lgs n. 286/1998, e successive modificazioni (misura peraltro già applicata dall’Ufficio Sorveglianza in data 7 gennaio 2008 e successivamente revocata il 31 marzo), rilevando che il PM presso il Tribunale di Trieste aveva negato il nulla osta all’espulsione in quanto avrebbe determinato grave pregiudizio allo svolgimento delle indagini per un traffico di sostanze stupefacenti, procedimento in relazione al quale il Gega era stato raggiunto da misura custodiale poi revocata dal Giudice del riesame che non aveva ravvisato, pur nella sufficienza degli indizi, la relativa gravità.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ha proposto opposizione depositata in data 15 luglio 2008 presso l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, G. A. deducendo la violazione di legge per errato ricorso alla procedura di espulsione ex art 13, commi 3 e 3bis D. Lgs n. 286/98 e alla richiesta di nulla osta, nella procedura in questione non applicabile, e violazione di legge per errata applicazione degli artt. 13 e 14 stesso D Lgs. per essere stato individuato erroneamente nella Procura della Repubblica l’ufficio preposto al rilascio del nulla osta, il cui diniego è stato comunicato oltre i quindici giorni prescritti dalla legge.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 2 ottobre 2008, dichiarata la propria incompetenza a decidere sull’opposizione, qualificava la stessa come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti ai sensi dell’art. 568, comma quinto c.p.p.
Osserva in diritto
3. – Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
3.1. – Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare la ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 226 del 2004, e va ricondotta nell’alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorché debba ritenersi atipica (Sez. t, Sentenza n. 4429 del 24 gennaio 2006). Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario in quanto volta non a consentire l’inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto per deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità. Vi è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario.
3.2. – Si osserva ulteriormente che la richiesta dell’interessato di applicazione di questo tipo di espulsione funge da sollecitazione all’AG per l’emissione del provvedimento, e che la parte, nell’ipotesi di diniego (confutandosi sul punto l’opposta conclusione scritta cui è pervenuto il PG), potrà pur sempre proporre ricorso per cassazione, posto che, sebbene il comma sesto D. Lgs.vo n. 286/98 preveda l’opposizione solo avverso il decreto di espulsione quando applicato dall’Autorità giudiziaria, trattasi di provvedimento che attiene allo status libertatis del soggetto e pertanto è sempre impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 568, comma secondo c.p.p. davanti alla Corte di Cassazione.
3.2. - Qualora dunque lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni’ e la condanna non riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.lgs. citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione: ‘è disposta l’espulsione’) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento. Il comma sesto dell’art. 16 D.lgs. n. 286/1998, che disciplina il profilo procedurale, stabilisce del resto che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, senza formalità, ‘acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero’ senza disporre che sia richiesto anche il nulla osta, giacché questo, nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998, è stabilito a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (come nei casi di cui all’art. 13 stesso D.lgs.) qui non riscontrabili.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 e.p.p. come da dispositivo.
PQM
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2009
Libertà digitale? Tra privacy e violenza… riflessione e spunti sulla difficile linea di confine fra informatica e diritto.
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 18 febbraio 2008
Quante volte abbiamo sentito parlare di tempi duri? Allo sfiorarsi di opposti interessi fra i binari dell’etica, della libertà e del diritto puntuale scoppia la tensione e si scatena l’arco voltaico. Sotto e marginale si trova l’utente. Messo in ombra dalla scarsa trasparenza degli interessi in gioco. Passato il ciclone (diffamazione, phishing o p2p) arrivano da più parti le richieste di “Stop!!”: come se ci fossero davvero dei lucchetti telematici. Si fanno largo le comode politiche criminali e gli utenti si trovano a galleggiare indistintamente nel web metamorfosi d’un limbo.
L’EQUIDISTANZA
Occorre porsi di fronte alle questioni in maniera da percepire la natura di questa ricerca spasmodica di responsabilità a 360° come companatico d’un bisogno di protezione esasperato. Chiediamo alla tecnologia di amplificare le potenzialità umane con una sicurezza prossima all’invulnerabilità che nella vita reale non abbiamo. E finiamo per demonizzarla di aver tradito distorte aspettative come se essa fosse vitale ed umana. Persino le aziende sono affette da questa aberrazione e si assiste a forme di autotutela che oltre a sconfinare nel puro arbitrio sbandierano, attraverso l’opinione pubblica, un nuovo “vangelo” del diritto senza nemmeno reggere il confronto di un’aula di Tribunale.Parlare di legalità ed illegalità equivale da sempre a scoprire l’acqua calda. Ed ecco perché in molti confondono i piani della computer forensic. La tecnologia non è l’isola franca di valori che non devono e non possono esserci perché risiedono al di fuori nella vita reale. La tecnologia è solo un mezzo che slarga in confini del reale anche attraverso un niente elettrico. Perché? Attinge ad una serie di bisogni tutti umani che si sono già espressi attraverso l’uso di strumenti più rozzi. Niente di più e niente di meno. Salvo la fantasia umana e di molte scienze inesatte. Occorre dunque un particolare tatto per affrontare il confine fra la pura informatica ed il puro diritto.
ANTI-FORENSIC E ANTI-VIOLENCE
Curiosamente la società,nel replicare se stessa sul web, ha riproposto numerosi settori critici quali banche, sanità, ecc. L’allarme generato dagli attacchi terroristici ha prodotto come paradosso non la riduzione delle criticità ma l’accentuarsi di un disinvolto uso del sospetto nella fase delle investigazioni. Da qui il passo breve per giustificare la virtuale possibilità di accedere a qualsiasi informazione. Ecco che gli strumenti in grado di tutelare la privacy in rete sono stati ricollocati dagli studiosi sotto l’etichetta di anti-forensic ossia in contrapposizione con le attività rivolte alla ricostruzione di un reato. Un simile atteggiamento inquisitorio ha ingenerato numerose perplessità. Dovrebbe dedursi l’illegalità di tutte le tecnologie rivolte a preservare la riservatezza delle comunicazioni?Innanzitutto è bene ricordare come il concetto di privacy riassume il diritto di controllare i propri dati personali poiché l’individuo è il proprietario delle sue impronte biologiche o digitali. Da qui non può sfuggire come il tentativo di accedere, senza autorizzazione, a qualunque informazione relativa ad una persona identificata od identificabile, anche indirettamente, costituisca una violenza. Allo stesso modo lo è il misuse delle tecniche preventive di indagine. Se dunque l’azione da un lato costituisce violenza necessariamente gli strumenti per impedire tale invasione non possono che costituire “anti-violenza”. Quindi, rispetto alla posizione di altri studiosi che parlano di anti-forensic, contrapporrei una categoria più adatta col nome di anti-violence.
CRITTOGRAFIA E STEGANOGRAFIA
La prospettiva cambia. Non si tratta più di strumenti volti ad eludere o contrastare delle indagini ma destinati a tutelare l’illegittimo accesso ai dati personali. Prendiamo spunto ad esempio dall’uso della crittografia o della steganografia per rendere il contenuto di una e-mail effettivamente “in busta chiusa”. Busta chiusa o aperta? Discusso è se la posta elettronica in chiaro sia da considerare inviata in busta chiusa o aperta. Una distinzione di questo tipo è essenziale. La polizia giudiziaria è tenuta a non aprire la corrispondenza acquisita potendo prendere conoscenza del suo contenuto solo il PM. Questa necessità è tutelata in Italia a vari livelli. Il più alto è quello costituzionale ed infatti si parla di segretezza della corrispondenza. Vi è poi la tutela indiretta riconosciuta ai lavoratori privati o pubblici dallo Statuto dei lavoratori contro le ingerenze ed i controlli del datore. A quest’ultima devono aggiungersi le linee guida dettate dal Garante Privacy: solo in casi eccezionali è possibile controllare la posta elettronica ed il traffico internet dei dipendenti. E’ opportuno, però, prevenire questi controlli adottando ad esempio una casella di posta aziendale condivisa priva di qualunque carattere personale. A livello penale poi, se la criticata legge 281/2006 ha introdotto un procedimento di distruzione di tutti i dati digitali illegalmente formati od acquisiti, è anche vero che la persona sottoposta ad indagini, avendo il diritto di non rispondere e di non rendere dichiarazioni auto-indizianti, può non rivelare agli investigatori le chiavi necessarie a decifrare i documenti od i settori nascosti nelle partizioni.Più complessa è la situazione sul piano della sicurezza militare. In molti Stati vigono limitazioni all’uso della crittografia forte e per quanto riguarda l’Europa la posizione restrittiva della Francia costituisce un precedente non trascurabile. In Italia le norme che accennano a limitazioni sulla crittografia forte sono legate al materiale di interesse strategico militare, all’alta tecnologia ed alla tutela dei segreti di Stato. Se dovessimo realmente limitare o vietare la crittografia in toto sarebbe vanificato il concetto stesso di sicurezza. Si ammetterebbe una notevole disparità di trattamento con prevalenza degli interessi rispetto ai diritti. Questa contraddizione ed il ritorno a politiche del sospetto minano le fondamenta stesse degli stati moderni causando spinte disgregative. D’altra parte se diamo un occhiata al Codice del trattamento dei dati personali non possiamo non sottolineare come la crittografia risponda a quelle misure di sicurezza idonee ad evitare il danno od il minimo rischio di accesso ai dati sensibili.
ANONIMATO, REMAILER E TOR
In termini di anti-violence, l’anonimato garantisce una nutrita serie di valori. Innanzitutto evita la mercificazione dei dati ricavabili dal traffico in termini di puro marketing ma non solo. Garantisce un’intangibilità informatica che si fonda sul presupposto di appartenenza alla persona fisica di tutte le tracce digitali anche di quelle abbandonate inconsapevolmente (abbonamento elettronico o SIM del telefono). I dati digitali incrociano costantemente la vita quotidiana e spesso costituiscono la possibilità di esprimere le proprie opinioni, esercitare il diritto di cronaca o critica in tutte quelle situazioni di forte censura. Purtroppo certi fiori hanno le spine ed accanto ad usi leciti convivono quelli illeciti. Occorre sempre prudenza ed una dose di obiettività. Se invece del remailer, usato per un mail bombing, si parlasse di coltelli nessuno intenterebbe una causa al fabbricante perché attraverso i suoi prodotti sono state minacciate delle persone. Eppure per via della curiosa idea del web sicuro si chiede di responsabilizzare i fornitori di servizi oltre quello che avviene nella realtà quotidiana. Non dovremmo dimenticare che la responsabilità penale riguarda l’autore della condotta e che qualunque oggetto, come qualunque servizio può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato: così un coltello per usare violenza od un remailer per inviare spam. Sono dunque sempre responsabili dei crimini commessi i fornitori di questi servizi? Dipende. Occorre valutare caso per caso con la necessaria equidistanza per non trasformare il “digitale” in un luogo che non può e non deve essere. Un’altra difficoltà è data dall’uso a catena di remailer dislocati in vari paesi e con legislazioni diverse. In questi casi è praticamente impossibile chiamare in causa i vari gestori. Spinosa oltretutto è l’individuazione delle responsabilità penali. Ad esempio nel caso di un server Tor che tipo di legame rintracciare? I dati sono nulli. I pochi esistenti, come l’IP, sono falsati poiché non corrispondono all’identità digitale dell’autore degli illeciti. Allora? Ipotizziamo una responsabilità omissiva per non aver impedito? Ma allo stato attuale è impossibile esercitare un controllo efficace sul volume del traffico in transito attraverso i server. Un concorso per aver agevolato la consumazione di un reato? E’ difficile dimostrare una conoscenza del disegno criminoso ed una condivisione dello stesso senza tralasciare l’impossibilità di discriminare volumi di traffico fra loro. Una responsabilità per non aver tenuto traccia delle comunicazioni telematiche? Se è vero che le intercettazioni telematiche costituiscono strumenti di contrasto alle attività criminali (svolte anche tramite impianti appartenenti a privati) d’altro canto la legislazione italiana sul data retention non è del tutto chiara. L’interpretazione comunemente accettata è che l’obbligo di tenere traccia del traffico riguardi i fornitori diretti di accesso ed i titolari e gestori ad esempio di: internet point, sale di attesa negli aeroporti o nelle ferrovie, circoli privati, terminali self service ed accessi wireless ecc.. Ma in situazioni diverse? Quando il flusso telematico è solo di transito e non è possibile individuare un utente preciso? L’interpretazione non è univoca ed a situazioni tra loro diverse non può pretendersi l’applicazione della medesima norma.A parere di chi scrive, per contrastare le attività criminali, non si può passare solo dagli strumenti repressivi. E’ necessaria principalmente una cultura, una regola di convivenza equa tra diritti ed interessi, e poi una regolamentazione diversificata.
Glossario:
Computer Forensic – Attività di ricerca, conservazione ed identificazione di ogni traccia digitale necessaria a ricostruire la scena di un crimine;
Anti-Forensic – Strumenti volti ad eludere od impedire attività di Computer Forensic;
Misuse Of Investigation – Abusi commessi attraverso attività di indagine preventiva senza il rispetto delle regole di procedura o delle norme di salvaguardia dei diritti degli investigati.





