Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 12 agosto 2008
Il Garante Privacy, attraverso le linee guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, si rivolge agli ausiliari del Giudice ed ai consulenti di parte. A questi indica di sfrondare gli archivi di tutto il materiale superfluo acquisito attraverso l’attività svolta.
Il provvedimento, ad una attenta analisi, pare voler evitare che, documenti di particolare delicatezza processuale e non solo, possano costituire oggetto di una diffusione incontrollata sfuggendo alle regole di estrazione copia, dietro domanda qualificata alle cancelleria presso la quale sono stati depositati.
Tutta la documentazione fornita od acquisita per la consulenza dovrà essere depositata assieme alla relazione finale di consulenza. Sfuggono a questa rigida regola gli atti necessari, anche fiscalmente, a testimoniare l’attività espletata e quelli per i quali vi è una autorizzazione da parte del magistrato od un’eccezione di legge.
Segue il testo del provvedimento:
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008
Registro delle deliberazioni Del. n. 46 del 26 giugno 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna in presenza del prof. Francesco Pizzetti presidente del dott. Giuseppe Chiaravalloti vice presidente del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato componenti e del dott. Giovanni Buttarelli segretario generale;
V1STO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) anche in riferimento all’art. 154 comma 1 lett. h);
R1TENUTA la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell’ambito di procedimenti in sede civile penale e amministrativa;
R1LEVATA l’esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;
V1STE le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232 359 e 360);
V1STE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
DELIBERA
di adottare le “Linee guida” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione; di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l’adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati; ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Codice di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento unitamente alle menzionate “Linee guida” per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE Chiaravalloti
IL SEGRETAR1O GENERALE
Buttarelli
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici
e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 – Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008)
1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
1 consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).
L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell’espletamento delle relative incombenze il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale) e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio art. 194 c.p.c. richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228 comma 3 c.p.p. richiesta di notizie all’imputato alla persona offesa o ad altre persone). L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del Codice) di uno o più soggetti persone fisiche o giuridiche.
A tali trattamenti in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado per ragioni di giustizia (art. 47 comma 2 del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998 doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002 doc. web n. 1063421).
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati persona/i (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196).
1.2 Ambito considerato
Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dallautorità giudiziaria come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.
All’interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87 194 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss. 233 e 360 c.p.p.).
2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali 2.1 Considerazioni generali
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 9) al riscontro da fornire al medesimo (art. 10) ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12) all’informativa agli interessati (art. 13) alla cessazione del trattamento (art. 16) al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22) alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38 commi da 1 a 5) a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati allestero (artt. da 39 a 45) nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).
Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. 1n particolare il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:
nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11); adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza
1l consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità giudiziaria; devono rispettare altresì le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11 comma 1 lett. a) e b)) nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria.
1n tale quadro l’eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o se questi si sono conclusi che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria competente.
Nel pieno rispetto dell’ambito e della natura dell’incarico ricevuto il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria sanitaria patrimoniale relazionale ecc.) corretta completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato persona fisica o giuridica. Ciò non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato ma anche al fine di evitare che da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11 comma 1 lett. c)).
Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. 1n ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11 comma 1 lett. d)).
3. Comunicazione dei dati
Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti come rappresentate nel procedimento (ad esempio attraverso propri consulenti tecnici) con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.) eventuali comunicazioni di dati a terzi ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell’indagine restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o comunque a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
4. Conservazione e cancellazione dei dati
1n riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali evenienza che nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito di regola coincide con l’esaurimento dell’incarico.
Trova peraltro applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 11 comma 1 lett. e) del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.
Ne consegue che espletato l’incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.
Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi il consulente e il perito non possono quindi conservare in originale o in copia in formato elettronico o su supporto cartaceo informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti persone fisiche o giuridiche nei cui confronti hanno svolto accertamenti.
Analogamente la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario.
Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio in materia fiscale o contabile) possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.
Eventuali ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4 comma 1 lett. b) del Codice).
Tutto ciò non pregiudica l’espletamento di eventuali ulteriori attività dell’ausiliare conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale in conformità alle regole poste dai codici di rito la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
5. Misure di sicurezza
5.1 Misure idonee e misure minime
Limitatamente all’espletamento degli accertamenti l’attività dell’ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono di regola senza l’intervento del magistrato.
Ricevuto l’incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta incombono concretamente al consulente tecnico e al perito riguardo ai dati personali acquisiti allatto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.
L’ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un indebita divulgazione delle informazioni e al contempo la loro perdita o distruzione adottando a tal fine le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto sia le misure idonee e preventive cui fa riferimento l’art. 31 del Codice sia le misure minime specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito delle misure minime (art. 33 comma 1 lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.
5.2 Incaricati
L’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell’opera di collaboratori anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L’attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.
6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
In particolare il consulente di parte:
può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11 comma 1 lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile; può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11 comma 1 lett. d)); salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr. ad esempio l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.) può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi; relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice relativamente sia alle misure idonee e preventive(art. 31) sia alle misure minime(artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33 comma 1 lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B)); deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo che siano addetti alla custodia e al trattamento in qualsiasi forma dei dati personali (art. 30 del Codice) impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e lambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.
La ripartizione delle spese per il rifacimento del tetto condominiale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 8 luglio 2007
Innanzitutto occorre definire cosa si intende per “tetto”.
Il tetto è una struttura che protegge dagli agenti atmosferici l’intero stabile di un edificio.
Il tetto va, dunque, visto nel suo insieme e comprende le travi, i correnti, gli arcarecci, le capriate, il tavolato, i materiali impermeabilizzanti o comunque protettivi degli altri strati, le tegole, il displuvio e gli eventuali elementi accessori quali la gronda ed i pluviali (non costituisce invece elemento del tetto il solaio sottotetto con funzione per lo più isolante dal caldo o dal freddo e quindi assimilato alla pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano).
Qualunque struttura coprente può essere qualificata come tetto tranne il caso in cui si tratti di tettoia. Quest’ultima infatti è caratterizzata dalla provvisorietà, poiché si tratta generalmente di coperture a pannelli, disposte su zone strutturalmente scoperte, e quindi esposte all’azione atmosferica.
Per regola generale può dirsi:
1) che si ha condominio ogni volta che in uno stabile vi siano più proprietari di porzioni esclusive accanto alle quali vi sono parti di uso comune a tutti i proprietari;
2) che è attratto nella disciplina condominiale, dunque può definirsi parte comune, non solo quanto individuato dall’articolo 1117 del Codice Civile (suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, portineria, lavanderia, caldaie, stenditoi, manufatti-opere-installazioni di uso od utilità comune) ma tutto ciò che, senza eccezione del titolo, è legato al suolo in maniera talmente stabile da farne presumere l’indivisibilità, a meno di dimostrare che pur procedendo alla divisione non si rechi un incomodo a ciascun condomino;
3) il “suolo comune” si delinea prolungando la linea dei muri perimetrali, anche virtuale (in presenza di cortili scoperti o vani bassi in parte al di fuori del perimetro), e vi ricade tutto ciò che è aggiunto alle fondamenta o ad una porzione dello stabile che non può essere dissociato senza alterarne la stabilità e la sicurezza. Vanno, inoltre, ricompresi nel suolo comune non solo la superficie sulla quale insiste il piano terra ma tutta la porzione di terreno sita in profondità, alla base del fabbricato, e ricompressa nelle fondamenta;
4) che è da considerarsi tetto “condominiale” l’insieme di tutte le opere con compito di protezione dagli agenti atmosferici e collocate nella linea, anche virtuale, corrispondente al suolo di cui al precedente punto 3.
Al fine della ripartizione delle spese stabilisce l’articolo 1123, comma primo, del Codice Civile: “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“.
Dunque se il tetto funge da copertura all’intero edificio, le spese occorrenti per la sua manutenzione, devono essere sostenute da tutti i condomini (compreso anche da colui che abbia ricevuto un danno ad esempio da infiltrazioni di acqua piovana).
All’opposto se il tetto copre solo una parte o porzione dell’edificio, tenuto conto che in tal caso l’uso non è uguale ed indiscriminato, le spese saranno ripartire in base al secondo e terzo comma dell’articolo 1123, ossia : in proporzione all’uso che ciascuno può farne od in base all’utilità.
Qualora il tetto sia di proprietà esclusiva (ad esempio perché l’originario costruttore si è riservato formalmente il tetto magari per una futura sopraelevazione, o perché è stato provato non sussistente il legame materiale di incorporazione tra le parti dell’edificio) si applicherà il generale principio di cui all’articolo 1126 del Codice Civile, dunque : coloro che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un 1/3 della spesa delle riparazioni o ricostruzioni, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte servita dal tetto proporzionalmente al valore del piano di ciascuno.
Per l’uso di criteri diversi di ripartizione delle spese occorre un accordo unanime tra i condomini od una diversa pattuizione (magari attraverso il regolamento predisposto dal costruttore dell’edificio).





