Il condominio ed il decoro architettonico
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2009
Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.
Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.
In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).
Truccare il ciclomotore è condotta notoriamente facile da realizzare
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 giugno 2008
La Cassazione, pur confermando quell’orientamento secondo il quale della sanzione, di cui all’articolo 97 del Codice della Strada, non risponde il genitore per il minore, che abbia truccato il ciclomotore, se provi rigorosamente di aver esercitato la massima vigilanza e di aver fatto il possibile per evitare il fatto, afferma che truccare un motorino non è una condotta episodica “che può sfuggire al controllo ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 9435 del 10 aprile 2008
FATTO E DIRITTO
Il Prefetto di Pesaro Urbino propone ricorso per Cassazione contro R. C. avverso la sentenza del GP di Urbino n. 78/2003, che ha accolto il ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. 1361/02, limitatamente al provvedimento di confisca del veicolo, confermando nel resto l’ordinanza ingiunzione ed il verbale (elevato il 30.8.02 alla stessa ed al figlio B. A. per violazione dell’art. 97 C.d.S., comma 6).
Non svolge difese la R. C.
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, perchè la opponente non aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione in ordine alla confisca; col secondo motivo lamentando, altresì, la violazione degli stessi articoli e dell’art. 112 c.p.c., deduce che la sentenza ha annullato l’Ordinanza ingiunzione per un motivo non dedotto; col terzo motivo deduce violazione dell’art. 97 C.d.S., perchè la confisca è l’automatica sanzione accessoria della violazione; col quarto motivo si duole che non si è tenuto conto che l’art. 196 C.d.S. prevede la responsabilità solidale del proprietario e dell’autore della violazione, tranne che il primo non provi che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso.
Le censure possono esaminarsi congiuntamente.
La sentenza impugnata riporta le conclusioni della opponente: “voglia concederle la custodia del veicolo…mi impegno sin d’ora a fare sì che il ciclomotore sia riportato alle condizioni di omologazione…” Aggiunge in motivazione che è risultato in istruttoria che il minore è l’autore delle alterazioni eseguite all’insaputa del genitore e da atto del deposito di dichiarazione di officina circa il rimontaggio di dispositivi regolamentari, concludendo che il ricorso va accolto nella parte in cui si chiede l’annullamento del sequestro-confisca, in tal senso interpretando le conclusioni riportate.
Osserva questa Corte Suprema che la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comporta l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 C.d.S., in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca (Cass. 7.12.2001 n. 15506); in ordine alla responsabilità dell’esercente la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non avere potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato (Cass. 21.3.2007 n. 6685, 20.10.1997 n. 10282).
Peraltro, il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria.
Il ricorso va, pertanto, accolto, e non risultando proposti ulteriori motivi non esaminati dal GP, la sentenza va cassata senza rinvio potendo questa Corte, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, pronunziare nel merito col rigetto della originaria opposizione e la compensazione delle spese, ricorrendo giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e compensa le spese.





