Avv. Hermans Joseph IEZZONI

cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 21 ottobre 2009

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna  era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.

Segue il testo della pronuncia:

Consiglio di Stato

Sesta Sezione sentenza n. 5190 del 3 settembre 2009

Fatto e diritto

1) – Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del provvedimento n. K10C/127112/R del 15.2.2005, con cui il Ministro dell’Interno ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Il TAR ha accolto il ricorso avendo osservato che nessuno degli atti di causa era obiettivamente tale da far presumere che l’inserimento dell’interessato nel “corpo” nazionale potesse costituire un serio pericolo per la sicurezza dello Stato (così come era precisato, in buona sostanza, nelle premesse del provvedimento impugnato, basato su quest’unico presupposto); dalle risultanze della disposta istruttoria era – infatti – emerso soltanto che il ricorrente (circa dieci anni addietro) era stato oggetto di superficiali accertamenti di polizia nell’ambito di una non meglio precisata inchiesta (che aveva comportato la messa sotto controllo di numerose utenze telefoniche intestate a cittadini mediorientali ritenuti simpatizzanti del gruppo armato G.I.A.).
Ebbene, hanno rilevato i primi giudici, posto che tali accertamenti non avevano evidenziato il benché minimo coinvolgimento dell’interessato in attività lato sensu eversive (altrimenti non spiegandosi il perché al medesimo, in possesso di una “fedina” penale pulita, fosse stata, poi, rilasciata una regolare carta di soggiorno valevole sino all’ottobre del 2011), era inevitabilmente da convenirsi sul fatto che la P.A. si era determinata a rigettare l’istanza sulla base della sola constatazione che il ricorrente era stato (per così dire) “chiamato” da cellulari intestati a due individui in contatto con un gruppo integralista felsineo; senza, però, che fosse dato sapere alcunché sul contenuto di queste conversazioni (che potrebbero, al limite, non essersi neppure verificate) né circa l’effettiva identità dei soggetti (che, come insegna la comune esperienza, possono esser ben diversi dagli intestatari delle singole utenze) tra cui le conversazioni stesse si sarebbero svolte.
In conclusione, ha osservato il TAR, dalla mera circostanza di cui si è testé fatto cenno, l’amministrazione – che non aveva fatto alcun riferimento ad una non intervenuta assimilazione dell’interessato, in possesso di un reddito autonomo e decoroso, al “corpo” nazionale o ad una sua pretesa mancanza di sentimenti di italianità – ha ritenuto di poter desumere (adeguandosi, acriticamente, a quanto sostenuto dalla Questura di Bologna) che anche il ricorrente fosse legato al “G.I.A.” o ne fosse, quanto meno, un simpatizzante; ciò che, peraltro, non è risultato suffragato da alcun elemento indiziario degno di questo nome; donde l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
2) – Per l’amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto, nella specie, sarebbero sussistiti sufficienti elementi atti a giustificare l’atto impugnato, così come ritenuto, del resto, da questo stesso Consiglio in sede di consultazione.
Con ordinanza 10 ottobre 2006, n. 5299, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
3) – Con decisione interlocutoria n. 576 del 3 febbraio 2009 la Sezione ha ritenuto di dover acquisire, ai fini della completezza istruttoria, copia della nota “riservata” n. 400/C/7732/J4/2002/1140/04/R del 9 aprile 2004 sulla quale poggia il parere della Sezione I di questo Consiglio 6 ottobre 2004, n. 9117/2004 (parere richiamato tra i presupposti dell’atto impugnato).
4) – L’appello è fondato.
Il provvedimento impugnato poggia essenzialmente sulla nota 8 marzo 2002, n. 377, della Questura di Bologna (richiamata, ob relationem, negli altri atti impugnati facenti parte dell’iter procedimentale e citati nell’anzidetto parere di questo Consiglio) ove, con riguardo all’interessato, si riporta quanto segue:
“nell’inverno omissis fu oggetto di labili accertamenti… nel contesto di un’articolata indagine sul conto di numerosi cittadini mediorientali vuolsi legati/simpatizzanti del GIA; accertamento operato nell’ambito dello sviluppo di svariate utenze telefoniche composte, in uscita, da cellulari rispettivamente intestati a B. e R., soggetti, questi, in contatto con il gruppo integralista felsineo “pro GIA” (il B. ha operato anche occupazione abusiva di case popolari)”; con la stessa nota si esprimeva anche l’avviso che, in quanto legato a detti ambienti, la richiesta di cittadinanza fosse legata solo a “motivi di opportunità”, sicché potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità richiesti dalla legge.
Ciò posto, è da ritenere che di comprovato, nella specie, vi era l’esistenza di rapporti telefonici (ancorché di contenuto ignoto) con individuati personaggi legati al terrorismo internazionale.
Ebbene, ciò giustifica, in definitiva, l’adozione del provvedimento impugnato; stante l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in sede di naturalizzazione e i delicati principi operativi che attengono alla sicurezza dello Stato, è da ritenere che la sussistenza dei detti elementi costituisca sufficiente presupposto ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio.
L’art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante “nuove norme sulla cittadinanza” ha previsto, invero, alla lettera c) del comma 1, che l’acquisto della cittadinanza è precluso quando emerge “la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Rientra certamente, tra tali motivi, l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 29 luglio 2008, n. 3783); e, nell’operare le proprie valutazioni, l’Amministrazione ben può limitarsi – anche per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti – a ravvisare semplicemente la sussistenza dei presupposti di pericolosità, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione; il che è appunto avvenuto nella specie con la comunicazione del provvedimento impugnato in prime cure; e, del resto, gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall’emanazione del diniego, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
5) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La vecchia carta d’identità durerà dieci anni con un semplice timbro

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 1 luglio 2008

Con la circolare n. 8 del 26 giugno 2008, il Ministero dell’Interno chiarisce l’operatività dell’articolo 31 del Decreto Legge 24 giugno 2008, che ha allungato la vita burocratica della Carta d’identità portandola da 5 a 10 anni.

Le carte d’identità in formato cartaceo saranno rinnovate apponendovi sopra l’apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. ” .

Mentre per quelle in formato elettronico sarà stampata un’attestazione, da conservare ed allegare al documento, del seguente tenore: “A seguito del decreto legge n.112 del 25/06/2008 art. 31 si certifica che la data di scadenza della Carta d’Identità Elettronica numero _________, intestata a _________ nato a _________ il _________ con codice fiscale _________ ed emessa dal comune di _________, è stata prorogata fino al _________ pertanto dovrà considerarsi come documento di riconoscimento valido fino a tale data”.

Segue il testo della circolare:

Ministero dell’Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. 0007082 Roma, 26 giugno 2008

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO

-AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER

LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA

Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI

STATO CIVILE E DI ANAGRAFE

Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

-ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI

c/o Amministrazione comunale di Cascina

Viale Comaschi,116 56021 CASCINA (PI)

-AL GABINETTO DEL SIG MINISTRO SEDE

-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE

Circolare n. 8

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

In particolare, l’art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d’identità”, ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.

Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.

Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.

In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.

Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d’identità in formato cartaceo:

1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.

2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. ” .

In particolare, per quanto riguarda la CIE:

1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.

Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.

2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare.

3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.

Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l’help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale

(Porzio)

FACSIMILE