sequestro preventivo per gli edifici a rischio frana
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 27 ottobre 2009
La Cassazione , nel rigettare i ricorsi proposti, ha confermato la legittimità del sequestro, con il quale il GIP di Isernia, aveva tolto ai proprietari la disponibilità degli edifici costruiti a ridosso di un fenomeno franoso in aumento, dovuto alla presenza di un terreno di riporto e alla mancanza di fognature o altri sistemi per il deflusso delle acque.
Il sequestro era stato disposto per la duplice esigenza del consolidamento degli edifici e per la contestazione del reato di “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”, come punito dall’articolo 677 del codice penale.
Secondo la Corte è stata corretta l’individuazione del fumus nel concreto pericolo che la frana aumenti a causa delle modalità di costruzione degli edifici e nella omessa esecuzione dei lavori di drenaggio del terreno, e del periculum in mora nella correlazione tra l’utilizzo degli immobili ed ulteriori smottamenti.
Cassazione Penale Prima Sezione n. 40034 del 14 ottobre 2009
Fatto e diritto
Il Tribunale del riesame di Isernia rigettava l’istanza di riesame proposta da A., B. , C. e D. verso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP della stessa città, avente ad oggetto un campo da calcetto e vari fabbricati in relazione al reato di cui all’art. 677, 3 comma, c.p.
Il sequestro era stato disposto in quanto era in atto un evento franoso a valle degli edifici, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati, inserito per eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, nonché dovuto alla mancanza di fognature e di un sistema drenante idoneo a facilitare il deflusso delle acque, per cui sussisteva un imminente pericolo per la pubblica incolumità derivante dal possibile allargamento del fenomeno franoso. Sussisteva quindi sia il fumus boni juris del reato di cui all’art. 677 c.p. sia il periculum in mora, confortato anche dalla consulenza di parte prodotta dalla difesa dalla quale emergeva che le abitazioni dei ricorrenti distavano dal fronte della frana dai 3 ai 10 metri. La circostanza che all’interno delle abitazioni non fossero state rilevate fessure non riduceva l’allarme, vista la vicinanza del fronte franoso e la necessità di interventi immediati per mettere in sicurezza gli edifici, per cui non era possibile lasciare detti edifici nella libera disponibilità stante la pericolosità di un crollo.
L’individuazione dei dati catastali dei beni sottoposti a sequestro era stata corretta tanto che tutti i soggetti che avevano proposto riesame avevano confermato di essere i proprietari di quegli appartamenti e l’eventuale errore dell’individuazione del numero degli interni condominali era privo di effetti ai fini del sequestro.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli istanti e deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla individuazione negli attuali ricorrenti degli indagati mentre essi erano da considerarsi persone offese del reato; omessa considerazione della mole enorme di dati tecnici raccolti dalla difesa dai quali emergeva l’insussistenza del reato e di ogni situazione di pericolosità; difetto di motivazione per aver fondato la decisione su dati raccolti da persone della P.G. incompetenti in materia; travisamento dei fatti in relazione alla identificazione dei proprietari avvenuta senza aver effettuato visure catastali ed esecuzione dei sequestri su particelle non coinvolte nell’evento franoso; omessa individuazione dei beni esposti a pericolo e travisamento dei risultati della consulenza di parte ed anche delle considerazioni espresse dall’Ufficio tecnico del Comune che aveva voluto rassicurare sulla stabilità degli edifici osservando che erano stati costruiti su pali. Non sussisteva il fumus commissi delicti in capo agli indagati in quanto costoro non potevano rispondere del reato di cui all’art. 677 c.p. visto che l’evento franoso non nasceva dal bene di loro proprietà e non potevano mettere in sicurezza nulla visto che non competeva a loro ma al proprietario del terreno e comunque per ogni azione di loro competenza doveva provvedere l’amministratore di condominio e non i singoli proprietari di appartamenti.
La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati.
Deve in primo luogo rilevarsi che il tribunale ha correttamente individuato il fumus commissi delicti nella circostanza che i beni immobili sequestrati sono la causa dell’evento franoso, per le modalità con le quali sono stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell’acqua, e nel fatto che l’omessa esecuzione dei lavori, necessari per consentire il drenaggio del terreno, determina il concreto pericolo dell’estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimità delle case, dei giardini e del campo di calcio. Inoltre la prossimità del fronte franoso alle case rende imminente il pericolo, fino ad ora scongiurato probabilmente proprio dalla palificazione delle fondamenta e in tal senso deve essere corretta la motivazione che aveva travisato sul punto la relazione tecnica.
Quanto al periculum in mora correttamente ne ha ravvisato la sussistenza nella circostanza che la libera disponibilità del bene consentirebbe la libera utilizzazione delle aree di proprietà ed il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone.
Lo strumento del sequestro è stato ritenuto idoneo ad impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze in quanto l’unico tipo di utilizzo del bene consentito è quello volto all’eliminazione della causa dello smottamento, cosi come emerge dalla ordinanza del tribunale e dalla relazione a firma del geometra e dell’Ingegnere dell’Ufficio Tecnico del Comune, almeno fino a quando i proprietari non si siano attivati per eliminare la causa del pericolo.
Per quanto attiene agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che la motivazione appare congrua e logica, rispettosa dei criteri di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fase cautelare in cui ci si trova. Di contro i motivi di ricorso contestano l’interpretazione che di determinati fatti hanno operato i giudici di merito ed è operazione non consentita in sede di legittimità. Anche i motivi denominati travisamento del fatto costituiscono una richiesta di rivalutazione di fonti di prova e non tengono conto della concretezza del pericolo come emerge dal materiale fotografico presente in atti e richiamato dalla stessa ordinanza. Ogni questione attinente all’esatta individuazione dei responsabili del reato ha avuto adeguata risposta da parte del tribunale con riguardo all’individuazione dei beni oggetto di sequestro sulla base delle particelle catastali. I ricorrenti debbono essere condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Autovelox nascosti e truffa agli automobilisti
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 15 marzo 2009
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cosenza, in data 7 maggio 2008, confermava la sussistenza del reato di truffa nella condotta del titolare della concessione per il noleggio degli autovelox che, interessato ad incrementare i propri compensi parametrati al rapporto verbali di infrazione e somme riscosse, occultava le apparecchiature in autovetture di sua proprietà così contravvenendo agli obblighi di segnalazione e visibilità indicati dall’articolo 142 del codice stradale, novellato nel 2007, dalla circolare ministeriale 3 agosto 2007, dal D.M. 15 agosto 2007 e dalla circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007. La Cassazione ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale del riesame immuni da vizi logici e giuridici.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati
dott. Giuseppe Maria COSENTINO Presidente
dott. Franco FIANDANESE Consigliere
dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Antonio PRESTIPINO Consigliere
dott. Michele RENZO Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
L. F. E. n. S. F. il 28 m. 19XX
avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2008 dal Tribunale di Cosenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. [...] del foro di Cosenza che rinuncia al ricorso nella parte riflettente il sequestro delle autovetture perché dissequestrate e per la restante parte chiede raccoglimento del ricorso;
osserva:
F. E. L., legale rappresentante della S. C., ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7 maggio 2008 del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e avente ad oggetto sette autovetture e tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) di proprietà dell’impresa individuale S. C., beni Utilizzati per l’attività di rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi. Detta attività, secondo la tesi accusatoria, era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire incidenti più che a reprimere.
Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi peri quali la S. C. era titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato.
Con il ricorso presentato dal L. tramite il suo difensore si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la totale mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, affermato nell’ordinanza impugnata senza tener conto delle risultanze processuali e della documentazione prodotta dalla difesa e omettendo qualunque indagine sull’elemento psicologico del reato ipotizzato.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al sequestro delle autovetture, restituite con provvedimento del 29 giugno 2008, il difensore all’odierna udienza ha formalmente rinunciato ai ricorso così manifestando il venir meno dell’interesse da parte del ricorrente. Le deduzioni difensive comunque nel loro complesso sono generiche e manifestamente infondate.
Va infatti premesso che -secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 29 maggio 2008 n.25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n.5876, p.c.Ferrazzi in proc. Bevilacqua; 28 maggio 2003 n.25080, Pellegrino)- il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norna degli artt.322 bis e 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (in quest’ultimo caso per effetto del rinvio operato dall’art.257 c.p.p. all’art.324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di violazione di legge, comprendente sia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale (art.606 co.1 lett.b e c c.p.p.) sia il difetto di motivazione che si traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale (art.125 co.3 c.p.p.) perché l’apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’iter logico posto a fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente).
Il ricorrente nel caso di specie si duole dell’omessa valutazione da parte del giudice di merito delle censure articolate con la richiesta di riesame e della documentazione difensiva, senza tuttavia indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Il ricorso sotto questo profilo è inammissibile in quanto, non autosufficiente, essendo privo della precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Requisito indispensabile dei motivi di impugnazione è infatti la specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez.VI 19 dicembre 2006 n.21858, Tagliente, sez.V 9 dicembre 1998 n.2896, La Mancia; Sez.unite .11 novembre 1994 n.21).
Alla Corte è peraltro preclusa in tema di sequestro preventivo una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della questione di merito e quindi una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria. Il sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza infatti attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez.IV 29 gennaio 2007 n.10979, Veronese; sez.I 19 dicembre 2003 n.1885, Cantoni; sez.II 21 ottobre 2003 n.47402, Di Gioia; sez.III 11 giugno 2002 n.36538, Pianelli; sez.VI 3 marzo 1998 n.731, Campo; Sez. Un.20 novembre 1996 n.23, Bassi), possono rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili ictu oculi.
Entro questi limiti la -Corte ritiene che nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame – contrariamente a quanto affermato nel ricorso- sia pervenuto ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, all’esito di un’approfondita analisi della normativa in materia di rilevamento della velocità dei veicoli attraverso postazioni di controllo sulla rete stradale e di un circostanziato esame dei concreti risultati delle indagini di polizia giudiziaria, senza peraltro trascurare le argomentazioni della difesa del L. e la documentazione dalla stessa prodotta (come si desume dalla menzione della fotografia prodotta dalla difesa e riguardante la segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità nel Comune di Fiumefreddo Bruzio).
Quanto all’elemento psicologico del reato di truffa, la Corte osserva che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Cass. sez.I 4 aprile 2006 n.15298, Bonura; sez.I 9 luglio 1999 n.2762, Faustini; sez.III 5 maggio 1994 n.1428, Menietti).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 12 dicembre 2008
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2009





