Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione – seconda parte

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 23 marzo 2009

In questa seconda parte (clicca qui per leggere la prima) vedremo alcune caratteristiche dell’accettazione e della revoca della donazione.

L’articolo 782 del Codice civile, al secondo comma, ci spiega che “l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore”.

Innanzitutto se è vero che l’accettazione deve manifestarsi in un atto pubblico, per un vecchio indirizzo della Cassazione 12280/1992, non ha bisogno di essere espressa in modi solenni ed infatti in caso di contestazione il Giudice potrà convincersi della sua presenza ricavando elementi ulteriori dal contesto generale dell’atto, ad esempio dalla presenza della firma del donatario su di esso come presunzione di conoscenza ed accettazione della volontà espressa nel documento.

Così quando si riceve manualmente il “dono” non vi è la necessità di un atto formale essendo sufficiente a presumerne l’accettazione l’apprensione materiale della cosa o la ricezione della stessa e nel caso che beneficiario sia un minore, in mancanza di autorizzazione, l’atto sarà valido ma annullabile, ex articolo 322 , su istanza dei  figli, degli eredi o aventi causa del donante.

Quando però l’accettazione non sia giunta a conoscenza del donante, per mancanza di contestualità delle dichiarazioni, il contratto non si è ancora perfezionato. Questo significa che il donante non è ancora vincolato ed il contratto resta pendente fin tanto ché non intervenga la notificazione, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, dell’atto pubblico contenente l’accettazione. La notifica è da considerarsi requisito indispensabile per la perfezione della donazione a meno che non sia intervenuto il donante con una dichiarazione con la quale affermi di essere a conoscenza dell’avvenuta accettazione.

Il momento di perfezionamento della donazione è importantissimo infatti l’articolo 782 afferma che, durante la pendenza, “tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione”.

Durante la pendenza del tempo di conoscibilità dell’accettazione, il donante può revocare la sua liberalità sia con una dichiarazione di contenuto diverso ed opposto all’atto di liberalità ma anche in modo tacito, ad esempio vendendo i propri beni. Anche il donatario  potrà manifestare volontà contraria in un altro atto o rifiutare la ricezione dei beni.

Intervenuta però la notifica dell’accettazione non può più parlarsi di “dichiarazione di revoca” dal momento che il rimedio giudiziale o accerterà la nullità, quindi la non esistenza dell’atto, o l’annullamento che è diverso dalla revoca  anche se l’effetto pratico è revocare la precedente dichiarazione.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il testamento olografo

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 24 aprile 2008

In tema di testamento il termine olografia indica un documento (ad esempio una lettera, una pagina di diario od un semplice foglio) interamente redatto con la grafia del suo autore a pena di nullità. Per attribuire la paternità della volontà espressa nell’atto non è dunque sufficiente limitarsi ad apporre la data e la firma ad un documento redatto da altri o ad uno stampato. L’atto può essere contenuto anche in una pagina di diario.

L’articolo 602 del Codice Civile è chiaro al riguardo:

“deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.

La ragioni di questa prescrizione sono da cercare nella particolarità di questa scrittura privata. Attraverso di essa, con un ragionamento anche a ritroso, devono essere pienamente accertabili le capacità del testatore oltre che la provenienza dell’atto da colui che, sottoscrivendolo, palesa di esserne l’autore. Inoltre la volontà di testare deve essere completa e non un semplice proposito.

Occorre anche ricordare che, in materia di scritture private, a mente dell’articolo 2702 del Codice Civile esse hanno efficacia di “piena prova” fino a che non siano contestate la genuinità e la provenienza. Infatti, in caso gli eredi o gli aventi causa abbiano dichiarato di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione, chi intende avvalersi del testamento dovrà anche chiederne la verificazione.

Se un terzo modifica una parte del testamento, ad esempio introducendo una riga od una clausola, si verificherà la nullità solo di quella parte e non di tutto il testamento.

Anche la mancanza di sottoscrizione, ossia della firma, determina, come è logico, la nullità del testamento olografo ed ancora l’articolo 602 prescrive che “deve essere posta alla fine”, ad indicare sia la volontà definitiva che la fine della stessa dal momento che il testamento può essere contenuto anche in fogli separati. La firma può anche non riportare il nome e cognome ma essere comunque un segno che graficamente inteso sia riconoscibile come appartenente solo al testatore (ad esempio l’indicazione papà o mamma unità ad altre parole usate nel testo per individuare il rapporto di parentela). Quando il documento si compone di più parti, una contenente il testo e l’altra solo la firma, un indirizzo risalente, Cassazione 1524/1965 ha considerato valido il testamento nel caso in cui fosse esaurito nel primo foglio lo spazio sufficiente per firmare.

La data del testamento olografo non indica solo il momento di redazione dell’atto ma anche la priorità rispetto ad altri documenti. Deve essere indicata in modo completo ossia riportando il giorno, il mese e l’anno. Sono ammesse forme equivalenti quando è possibile dedurre che vi sia stato un errore materiale di trascrizione per distrazione, ignoranza o altra causa. La sua assenza od incompletezza determina l’annullabilità entro 5 anni dall’esecuzione della volontà testamentaria. Se il testatore ha redatto due documenti che riportano la medesima data non potranno considerarsi valide quelle disposizioni tra loro in contrasto.

Il testamento olografo, come ogni scrittura privata, può essere conservato nelle cure di un notaio preservandolo dal pericolo di alterazione da parte di terzi. Il notaio ricevente redigerà un verbale che però, secondo l’opinione dominante, non produrrà gli effetti presuntivi di autenticità e conformità come nel caso del testamento segreto ex articolo 604 del Codice Civile.

Ecco una formula tipo di testamento olografo:

TESTAMENTO OLOGRAFO

Con la presente scrittura, redatta di mio pugno e nel pieno delle mie facoltà sia di intendere che di volere, io sottoscritto ____ , nato il ____ a ____ e residente in ____ alla via ____ , nominando come esecutore testamentario il Sig. ____ nato il ____ a ____ e residente in ____ alla via ____ , manifesto la mia ultima volontà e precisamente che, dopo la mia morte, si disponga dei miei beni nel modo che segue:

1 – lascio a ____ grado di parentela ____ nato il ____ a ____ , e residente in ____ alla via ____ il bene ____;

2 – lascio a ____ grado di parentela ____ nato il ____ a ____ , e residente in ____ alla via ____ il bene ____;

Scritto a ____ , il __/__/____ Firma ______________

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

IP, Graffiti e Dati Personali

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 11 agosto 2007

Avevo sostenuto che la Privacy arrivava notte tempo nel tessuto normativo italiano senza stupire più di tanto e governata dal ritmo dell’interpretazione.S’era detto che la rottura delle analisi condotte in materia di “dato personale” fosse costituito da quel piccolo substrato di colla, con la quale si cercava di far stare assieme due opposti che tirano … spingono per rompere ognuno in una direzione propria: libertà e diritto.

Non è certo un caso che ogni convivenza si basi, innanzitutto, sulla creazione d’un equilibrio e spesso qualche incrinatura è il segno, non della fine, ma dell’assestamento del rapporto.

Così è accaduto per la nostra amata Privacy, mentre la stragrande maggioranza dei commentatori alzava spallucce sostenendo l’insostenibile possibilità d’una tutela dell’IP a mezzo della privacy e qui si tiravano i dadi mostrando all’opposto la falla del sistema, inducendo ad anticipare la protezione al livello dell’IP… ecco … è accaduto che la Privacy veniva ridiscussa.

A breve distanza, il 20 giugno, con il parere 1248/07/EN WP 136 i Garanti UE hanno armonizzato le varie interpretazioni attorno alla nozione di Dato personale.

Si sentiva la necessità di mettere una parola robusta sulle querelle al di là della fortezza UE . Mi permetto una piccola considerazione … lo scontro di massima infondo … e mi pare non sia il caso di nasconderlo … è il braccio forte tra “The” privacy … mascolina entità americana … che gonfia il bicipite del dato personale come arma, per rinverdire il DMCA – Digital Millennium Copyright Act … contro gli utenti di servizi gratuiti od a pagamento che finiscano nella stessa lunghezza d’onda del Diritto di privativa … e la concezione della vecchia Europa … della femminea Privacy … che invece ha un profondo senso materno … occupata com’è di coccolare le posizioni più deboli nell’economia del marketing.

Ecco quindi che i Garanti UE si sono mossi utilizzano tipologie mirate, provenienti da casistiche giurisprudenziali, al fine di razionalizzare il discorso spesso col buon senso… ma non mettendo la parola fine (come si è lasciato sfuggire qualche commentatore) od aver escluso il rilancio dei dadi … anzi la partita è nel vivo.

Gli stessi Garanti, infatti, lasciano carta bianca al legislatore “nazionale” : nothing prevents Member States from extending the scope of the national legislation implementig the provisions of the Directive to areas non included within the scope thereof [...].

Vengono cristallizzati i limiti di definizione del “dato personale” partendo dalle parole chiave:

Per qualsiasi informazione distingueremo la “natura” come ogni affermazione, indice delle qualità personali del soggetto da cui provengono, indipendentemente dalla loro corrispondenza al vero (“not necessary that it be true or proven”).

Approcceremo poi il suo “contenuto” anche esso in modo ampio includendo ogni tipo di informazione, da contesto interno ed esterno ad un ambito familiare, fino a toccare i posti di lavoro, il curriculum professionale od i propri trascorsi giudiziari tenuto conto del grado elevato di rischio che la manipolazione dei dati soffre nell’esplosione a 360 gradi dell’informazione.

Ed infine ci avvilupperemo sull’involucro dell’informazione (“format”) intendendo la nozione con la dovuta liberalità di mezzi (acustici o visivi, in forma immediatamente intelligibile od in codice binario) senza curarci se siano archiviati in database, file o solo testo.

Rintracceremo il legame (“relating to”) fra “qualsiasi informazione” e l’individuo per due livelli.

Il primo quando una tale corrispondenza sarà di tutta evidenza dalla struttura dei dati che si riferiscono univocamente al nostro individuo (“the content about”).

Il secondo livello si attuerà nei casi in cui le informazioni possano condurre ad una cerchia di individui (“purpose” element [...] that “relates” to a certain person) tra i quali vi sia rischio di rintracciare il “lui” di cui siamo alla ricerca.

Eventualità concretizzabile anche se i dati raccolti in superficie riguardino un oggetto e non un individuo.

Per altro per aversi un legame non è necessaria la presenza di tutti questi elementi (“content, purpose or impact) essendo sufficiente la presenza di almeno uno di essi.

Ed ecco l’argomento scivolare nel vivo dell’arena … si erano generate polemiche qui ed altrove … attorno alla “sostenibilità” di una tutela dell’IP … ed io per parte mia avevo mostrato come in realtà questa “anticipazione” di tutela fosse necessaria e naturale per la “nostrana” concezione femminea della Privacy … qualcuno aveva ipotizzando di mozzare la testa al toro con la netta simbiosi tra IP e macchina … ma … i Garanti UE … nel loro parere danno ragione della ricostruzione fornita dallo scrivente.

Se non vi sono dubbi riguardo l’identificazione diretta (ad esempio il nome) sulle vie “indirette” si faticava a trovare l’accordo.

I Garanti hanno preferito scavalcare la definizione e passare alle pratiche vie di fatto: si tratta di tutti quei fenomeni di “unique combinations” che consentono all’individuo di essere distinto da altri.

Ed ecco dunque profilarsi la massima espansione… anche l’IP entra “ufficialmente” negli ingranaggi della privacy : gli strumenti di sorveglianza del web consentono identificando la macchina di risalire all’utente.

Non è necessario provare la particolare abilità di chi raccoglie i dati per parlare di tutela, poiché ciò che conta è la “persona naturale” (termine di massima precostituito alla singola individualità e senza nazionalità particolare avendo cittadinanza nel mondo… impronta della persona come classe o “umano-tipo” secondo la qualifica legislativa… da tutelare ben prima che si muti in “quella particolare persona”).

Attraverso l’IP è possibile compiere numerose associazioni (socio-economiche, psicologiche, filosofiche o mediante altri criteri) per raggiungere convinzioni e se non è immediatamente individuabile il soggetto, a causa di un IP dinamico, è comunque possibile stringere il cerchio attraverso i log ad una cerchia di persone dalle quali, indirettamente, ricavare con successive analisi il nostro “Lui” (magari proprio per tutelare un preteso diritto violato a mezzo di quella macchina oppure per altre ragioni) : “in these cases there is no doubt about the fact that one can talk about personal data”.

I Garanti EU però sostengono che in altri casi non sia possibile seguire le tracce dell’IP per risalire ad un’identità. Utilizzano come esempio il fenomeno degli Internet Café, ora su questo punto sono scettico, e ritengo che ci sia comunque bisogno di anticipare la tutela all’IP.

Dimostro la mia tesi con un esempio, facilmente verificabile, proprio tornando al tema dei contatori statistici.

Ipotizziamo di mandare una mail ad un nostro amico contenente un link ad un articolo interessante.

Il nostro amico si troverà nella situazione indicata dai Garanti UE, ossia in un Internet Point. Aprendo la posta cliccherà sul link approdando sul sito X.

Sul sito X è presente un contatore di accessi che seguirà l’ingresso… ecco cosa registrerà il “nostro” contatore statistico:

Sono state acquisite informazioni che il nostro amico non aveva intenzione di rilevare… se sono state compiute attività su quel sito … magari commenti attraverso il solito pseudonimo… il contatore statistico avrà registrato tutto questo senza grosse “magie”.

Dunque anche una postazione frequentata da tante persone … con un certo grado di anonimato … può fornire informazioni “indiscrete” : una macchina, un luogo fisico, un nome, un cognome, un fornitore di servizi, una mail ed un “nickname”.

Permane dunque ancora una falla nel sistema anche se i Garanti EU, continuando a dare ragione allo scrivente, hanno sostenuto che bisogna apprestare la tutela tenuto conto dello “state-of-the-art” di tutte le misure volte a contrastare fenomeni di appropriazione di dati sensibili (appartenenti ai più od al singolo).

Per altro la tutela si è spinta anche a difendere la sottoscrizione.

E’ noto a tutti che la firma è un segno grafico che riassume il tutto della persona ed è in grado espandere i suoi effetti negoziali (contratti, testamenti ecc.)

Per i Garanti è legittima l’assonanza firma = “graffiti writing” , nobilitando, in un certo senso, questa forma “d’arte urbana”.

Precisamente il graffito è tutelabile nella parte in cui il segno grafico assume all’interno dell’elemento artistico una qualche originalità rappresentativa della personalità del suo ideatore (“tag”). Una tale estensione rende degna di protezione ogni elemento presente nel graffiti dalle azioni volte a costruire una banca dati … magari per rintracciare l’autore (ad esempio le indagini svolte dalle compagnie di trasporto danneggiate dall’azione vandalica dei poser writers).

Dunque la partita riprende aspettando la prossima mossa.

Questo perché, come ci era già noto dagli studi antropologici ed in genere nell’analisi sociale, ogni persona (ripeto fino allo stereotipo leggere sempre “maschera”) abbandona un’impronta individuale nelle sue azioni quotidiane, rimarcando non solo il proprio vissuto ma anche la sua profonda psicologica.

Così per i Garanti UE “qualsiasi informazione” può condurci a ricostruire l’identità, le caratteristiche od il comportamento di un individuo o se tali informazioni possano essere usate per determinare o influenzare il modo in cui quella persona sarà trattata o valutata.

Elemento di sutura nella burrascosa convivenza fra libertà e diritto è l’impatto che le informazioni a disposizione possono creare con la sfera di diritti ed interessi appartenenti al singolo.