Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il marito indifferente alla depressione della moglie

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 22 luglio 2008

Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.

La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.

Segue il testo della pronuncia:

Cassazione Prima Sezione Civile n. 19065 del 10 Luglio 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOPO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

1 ^ Sezione Civile

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 marzo 2003, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione personale dei coniugi F. E. A. e P. L. e, in accoglimento del ricorso di questa, la addebitava al marito, affidando la figlia minore M. agli zii materni A. L. e G. S., con facoltà per il padre di vederla, presso il consultorio familiare, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e, a domeniche alterne, in presenza di familiari della madre, dalle ore 9 alle 12, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore, di €. 110,00, e compensando le spese del grado tra le parti.

Avverso tale pronuncia proponeva appello F. E. A., lamentando che i primi giudici erroneamente avevano addebitato a lui la separazione, pur essendo la crisi coniugale di pesa dalla malattia psichica della moglie, che non era stata in grado di provvedere alla famiglia e aveva rifiutato figlia e marito, per cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da addebitare alla moglie.

Nel gravame si deduceva poi che la piccola M., in un primo tempo affidata dal Tribunale per i minorenni ad una vicina di casa di nazionalità rumena, M. F., a seguito di un nuovo intervento dei servizi sociali, era stata affidata agli zii materni, che alla nipote non erano stati mai particolarmente vicini, nessun rilievo dandosi invece alla disponibilità del padre di curarsi della minore.

L’appellante chiedeva quindi che la figlia gli fosse affidata, modificandosi in ogni caso le modalità di incontro con la piccola, incompatibili con la instaurazione di un rapporto affettivo tra loro, per la previsione di una costante presenza di terzi.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha respinto il gravame, confermando l’addebito al marito, per aver vissuto con assoluto distacco i problemi psichici della moglie, alla cui condotta non poteva attribuirsi la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa dei disturbi psichici che incontestatamente l’affligevano. Dalla relazione dei servizi sociali, confermata sul punto dai testi escussi, era emerso che l’E. A., cittadino marocchino, aveva ingannato la L. in ordine alla sua posizione economico-patrimoniale e così l’aveva sposata; aiutato poi dalla famiglia della moglie, il marito era riuscito anche ad ottenere un posto di lavoro.

L’uomo non aveva però assistito la moglie nelle cure da lei praticate per la psicosi da cui era affetta e l’aveva anzi maltrattata; egli non aveva neppure svolto i suoi compiti di genitore verso la figlia M., che era stata affidata a una vicina di casa, M. F.,di nazionalità rumena, dal Tribunale per i minorenni, cui la situazione era stata segnalata.

L’appellante aveva giustificato la mancata assistenza alla moglie, con la sua posizione economica, che non gli aveva consentito di affrontare le spese per le cure di lei; la L., dopo un ricovero coatto, aveva ripreso i rapporti con la famiglia d’origine, presso la quale era quindi ritornata.

F. E. A. era stato elemento di disturbo nel processo di guarigione della L., la cui ripresa aveva evidenziato che, se il marito le fosse stato vicino, la situazione psichica di lei avrebbe avuto un diverso decorso e sviluppo.

Ritenute logiche e coerenti le riportate relazioni dei servizi sociali, che avevano proposto l’affidamento agli zii materni della piccola M., la quale, tra l’altro, alla data della sentenza di appello, già da anni conviveva con loro, la Corte di merito, rilevato che l’appellante sí era interessato della figlia solo nei primi sei mesi di vita, avendola visitata due volte successivamente, presso la vicina di casa e mai presentandosi al consultorio per incontrarla, ha confermato la decisione dei primi giudici in ordine all’affidamento della minore, rigettando l’appello del marito e condannando l’appellante alle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 7 febbraio 2005, propone ricorso di due motivi notificato 1′8 aprile 2005., F. E. A. e la L., che non ha replicato con controricorso, ha resistito solo alla udienza pubblica, alla quale ha partecipato il suo difensore, avv. Francesco Poerío, munito della procura speciale notarile di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi generali in materia di addebito della separazione e dell’art. 151 c.c., nonché la omessa o insufficiente motivazione della sentenza, su punti decisivi, ai sensi dell’art. 360, l’comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.

La intollerabilità della prosecuzione della convivenza è derivata non da comportamenti imputabili al ricorrente, ma dai gravi disturbi psichici di cui soffre la L. la quale, con i suoi cambiamenti di umori, le manie di persecuzione e la depressione, ha costretto il marito ad avvalersi, per l’accudimento della figlia M., dell’aiuto di una vicina di casa. Tale condizione psichica ha portato al ricovero coatto della donna e le valutazioni personali della assistente sociale, nella relazione per il Tribunale per i minorenni, hanno fatto ritenere il ricorrente poco attento ai bisogni della moglie e disinteressato e insensibile ai problemi di salute mentale di lei. La teste e vicina di casa Fratalà M. ha chiarito che il ricorrente è stato padre “presente e premuroso”, che ha provveduto personalmente ad accompagnare la bimba per le vaccinazioni e mai ha maltrattato la moglie; l’assistente sociale ha ritenuto invece che il ricorrente abbia ostacolato la guarigione della moglie e sia stato poco sollecito rispetto alla esigenza di superare la difficile situazione economica della famiglia.

Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato, come cuoco, manovale, commesso in una pescheria, e che le sue condizioni economiche non gli hanno consentito di offrire alla moglie e alla figlia una vita decorosa, per cui ha dovuto chiedere aiuto al sindaco e alla locale Caritas, non essendovi stati i pretesi aiuti del suocero ai coniugi, dei quali non vi è prova e avendo gli zii materni provveduto a volte solo ad acquistare latte e pannolini per la bambina, quando questa era in famiglia o presso la vicina di casa.
La L., con le sue precarie condizioni psichiche, ha compromesso la vita coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e a lei deve addebitarsi la separazione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 155 c.c. e i principi in materia di affidamento dei figli minori, avendo omesso di esaminare il punto decisivo della controversia con l’affidare la piccola M. Ì invece che ad uno dei genitori, a terzi estranei, motivando tale scelta in modo insufficiente e contraddittorio, ex art. :360, n.ri 3 e 5, c.p.c.
L’interesse del minore comporta che, nel disporre l’affidamento, il giudice deve privilegiare di regola il genitore maggiormente idoneo a ridurre i danni derivanti dalla crisi familiare per il figlio, onde assicurarne il migliore sviluppo, mentre l’affidamento a terzi ha carattere eccezionale e, nel nostro ordinamento, costituisce una misura straordinaria, adottata come eccezione in caso di assoluta inidoneità educativa dei genitori, ai sensi dell’art. 155 c.c.
Di tale situazione eccezionale, non vi è cenno nella motivazione della Corte di merito, che neppure ha rilevato che gli affidatari mai sono stati legati alla nipote M., come è emerso dalla prova testimoniale assunta; l’affidamento a terzi poteva giustificarsi solo se temporaneo, non potendosi mantenere come permanente, in una situazione nella quale gli zii materni della minore si sono sempre opposti al matrimonio tra le parti e hanno poi ostacolato ogni rapporto del padre con la figlia.
L’affidamento disposto viola non solo l’art. 155 c.c.4 ma anche l’art. 30 Cost., impedendo di fatto lo sviluppo dei rapporti tra il padre e la figlia.
La minore doveva affidarsi al padre, che era la figura genitoriale che più avrebbe ridotto in concreto i danni derivanti alla piccola dalla disgregazione del nucleo familiare, non costituendo l’affidamento una sanzione per il coniuge cui si addebita la separazione. L’affidamento agli zii e le modalità d’incontro del padre con la minore costituiscono nel caso una sanzione per il ricorrente, non riconoscendosi in favore della bimba un periodo più lungo dell’anno da trascorrere insieme con il padre, e limitandosi il diritto di visita di questo solo ad alcune ore e in alcuni giorni, con controlli esterni e restrizioni alle visite ingiustificate, in assenza per il ricorrente d’una sospensione o revoca della potestà genitoriale.
2. Il ricorso, per entrambi i motivi, è inammissibile, in quanto in esso si deducono violazioni di legge desunte solo da una serie di circostanze di fatto, di cui si chiede il riesame e la ricostruzione, preclusi in sede di legittimità, rivisitando la decisione d’appello con una valutazione dei fatti diversa da quella data dalla Corte territoriale, per rilevare così la pretesa disapplicazione di norme e principi di diritto da parte di questa.
Infatti per l’addebito, il ricorrente denuncia una violazione dell’art. 151 c.c. e dei principi di legge in materia, segnalando una pluralità di fatti che chiede di rivalutare e riesaminare, come la malattia della moglie, l’atteggiamento ostile dei servizi sociali nei suoi confronti, l’attività lavorativa da lui svoltai e la dy ricerca di aiuti a istituzioni ed enti per la famiglia da parte di lui, fatti che escluderebbero ogni violazione d’ doveri d’assistenza alla moglie da parte di lui.
La dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto non è denunciata l’errata interpretazione di una o più norme dalla Corte d’appello, ma solo una inesatta ricostruzione dei fatti, chiedendosene una nuova, in sede di legittimità, per giungere, attraverso questa, comunque preclusa a questa Corte, a rilevare la pretesa disapplicazione dell’art. 151 c.c. dai giudici di merito.
La sentenza impugnata motiva l’addebito al ricorrente, esaminando i fatti di cui al ricorso e ritenendo che essi, così come ricostruiti, evidenziano la violazione da F. E. A. dell’obbligo d’assistenza posto a suo carico dall’art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell’uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate “in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado” (pag. 10 sentenza, righi 9 e 10).
Nessun riesame di tali disturbi psichici della L. e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei, è possibile in sede di legittimità e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell’art. 151 c.c., non prospetta un’erronea interpretazione di tale norma.ma solo una carente valutazione dei fatti< base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non è configurabile quale vizio di legittimità e deve quindi dichiararsi inammissibile (nello stesso senso, cfr. Cass, 24 ottobre 2007 n. 22348 e 22 febbraio 2007 n. 4178).
In rapporto poi al dedotto vizio motivazionale, il motivo manca comunque di autosufficienza, non indicando i fatti decisivi, sui quali vi sarebbe stata la carente, omessa o insufficiente valutazione della Corte territoriale e i comportamenti del ricorrente o
della moglie, non esaminati nel merito, che avrebbero escluso la rilevata violazione dei doveri coniugali e l’addebito a lui, da parte della Corte d’appello.
La sentenza precisa che il ricorrente si è rifiutato di accompagnare la moglie alla psicoterapia, avendo giustificato tale scelta con la mancanza di danaro per pagare le cure e avendo consentito che la L. fosse accompagnata dalla vicina di casa o dalla sorella e da altri familiari; nessuna delle censure contenute in ricorso evidenzia ragioni che possano giustificare una valutazione diversa del comportamento non partecipativo e distaccato dell’uomo rispetto alla malattia della moglie, costituente violazione dei suoi doveri di assistenza.
Anche per tale profilo il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, non facendo venir meno la ricostruzione dei fatti che la sentenza opera per rilevare la mancata assistenza del ricorrente alla moglie, né il nesso causale tra questa condotta e la fine della convivenza, non assumendo rilievo la mancanza di lavoro e di mezzi, come esimente della trascuratezza e indifferenza dell’E. A. nei confronti della L. e della figlia.
Anche nel periodo di convivenza della coppia fu la vicina di casa straniera e non il ricorrente ad accompagnare la L. alla psicoterapia e anzi l’uomo aveva imposto la cessazione di ogni cura alla moglie, a causa della mancanza di mezzi per sostenerla, e la donna era giunta quindi a comportamenti inconsulti, che ne avevano determinato il ricovero coatto; nessuna seria censura è riportata in ordine alla deduzione della Corte di merito che l’aggravamento della malattia psichica della Lonetti, che ha contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non è imputabile alla donna, si è avuto anche a causa delle omissioni e ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie, costituenti essi pure violazioni dei doveri di assistenza coniugale da parte di Farid El Amrani, cui si è collegata la crisi coniugale, addebitandola a lui (sulle violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e il nesso tra queste e la intollerabilità come presupposti dell’addebito, cfr. di recente Cass. 26 giugno 2006 n. 14840 e 24 febbraio 2006 n. 4203).
Nessuna censura del primo motivo di ricorso individua punti di fatto decisivi sui quali vi siano carenze e insufficienze motivazionali, tali da rendere inattendibile la pronuncia impugnata, in rapporto alle circostanze riportate in ricorso, che è quindi inammissibile anche per tale secondo profilo.
2.2. Altrettanto è a dire per il secondo motivo di ricorso, censurando il ricorrente la scelta di terzi quali affidatari della figlia Maria, senza precisare le ragioni che avrebbero consentito di far vivere la minore con lui o con la moglie, entrambi ritenuti inidonei al compito genitoriale.
Emerge dalla sentenza impugnata che nessun rapporto il ricorrente ha instaurato con la bimba, nella fase in cui la stessa è rimasta anche con la madre, tanto che egli stesso ha sollecitato al Tribunale per i minorenni l’affido della figlia alla vicina di casa Fratilà Marta che, a suo avviso, la accudiva adeguatamente, sul presupposto della sua inidoneità e di quella della moglie malata a provvedervi.
Lo stesso fatto dedotto in ricorso secondo il quale dalla testimoniale assunta emergerebbe la pretesa affettuosità del padre per la figlia, per aver egli condotto la bimba a vaccinarsi, in esecuzione di obblighi la cui violazione è anche sanzionata, evidenzia la pochezza e povertà dei rapporti dell’uomo con la piccola Maria, già prima che la stessa fosse affidata agli zii materni, avendo egli avuto in tale periodo solo due incontri con lei.
Le pretese difficoltà d’incontro con la figlia, per le modalità stabilite in sentenza di esecuzione del diritto di visita in consultorio o in presenza di familiari della madre, si sono riscontrate, secondo i giudici di merito per responsabilità prevalente o esclusiva del ricorrente che non si è recato agli incontri ed hanno determinato l’assoluta mancanza di rapporti del padre con la figlia minore.
La malattia psichica della Lonetti e la sostanziale assenza di rapporti con la bimba del padre, hanno giustificato l’affidamento agli zii della minore, mancando figure genitoriali adatte a occuparsi di lei, ed essendo contrastante con l’interesse della piccola essere affidata alla madre o al padre ovvero ad entrambi in affido condiviso.
Nessuna errata interpretazione dell’art. 155 c.c. è denunciata nel ricorso che, anche in relazione a detta norma, richiama una serie di fatti accertati nel merito e ne chiede una diversa valutazione a questa Corte, cui è precluso l’accertamento chiesto dal ricorrente; l’impugnazione per violazione di legge, per tale profilo, è quindi inammissibile, così come
.,quello della denunciata carenza motivazionale, non indicandosi fatti decisivi non esaminati o di cui si sia omessa la valutazione, che possano dar luogo a una diversa soluzione per l’affido della minore e per le modalità di esercizio del diritto di visita da parte
del padre (sul corretto affidamento ad una istituzione, a causa della inidoneità dei genitori, cfr. Cass. 8 maggio 2003 n. 6970).

Anche il secondo motivo di ricorso, sia per il profilo della violazione di legge che per quello delle insufficienze motivazional4, entrambi basati sulla sola valutazione dei fatti diversa da quella data dai giudici di merito. deve dichiararsi inammissibile, per essere precluso il riesame chiesto in questa sede con l’impugnazione ai giudici di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibile e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio :che liquida in €. 1.700,00 (millesettecento/00), di cui €. 200,00 (duecento,00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008 nella camera di consiglio della 1- sezione civile della Corte suprema di Cassazione.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

L’affidamento dei figli al Comune

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

La Cassazione, nel rigettare il ricorso di un genitore contro il provvedimento di affidamento, conferma che quando i figli sono ostaggio dei ricatti e dei rancori tra gli ex coniugi l’affidamento passa all’ente locale di residenza, ossia al Comune.

Segue il testo della pronuncia:

Cassazione Prima Sezione Civile n. 14042 del 28 maggio 2008

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 23 ottobre 2001, il Tribunale di Chiavari pronunziò la separazione personale dei coniugi C. V. e V. B., respingendo la domanda di addebito alla prima, alla stregua del1a considerazione che i comportamenti della stessa stigmatizzati dal marito erano stati posti in essere quando il consorzio coniugale si era già disgregato, come sarebbe emerso dalla precedente decisione dei coniugi di addivenire ad una separazione consensuale, cui non si era poi dato corso; affidò i figli minori alle parti congiuntamente, disponendone il collocamento presso il padre, in considerazione della conflittualità esistente tra la figlia M. e la madre; attribuì la casa coniugale al B., e sancì la reciproca indipendenza economica dei coniugi, disponendo che ciascuno di essi provvedesse alle esigenze economiche dei figli nel periodo di loro permanenza presso di sé, con suddivisione in misura uguale delle spese mediche, sportive e scolastiche.

La pronuncia fu impugnata dal B., che censurò il rigetto della propria domanda di addebito della separazione alla moglie, nonché la statuizione relativa all’affidamento dei figli ai genitori congiuntamente, nonostante la V. avesse dato prova di incapacità di una gestione adeguata degli stessi.

Anche il rapporto tra i fratelli, aveva segnalato il consulente, era poco consistente, essendosi radicalizzate le rispettive posizioni, con insistenza di A. per la collocazione presso la madre e di M. per. la conferma della sistemazione presso il padre. Ed in relazione alla evidente incapacità dei genitori di comprendere le reali esigenze dei figli, era stato suggerito l’affidamento di costoro all’Ente locale. Al riguardo, la Corte, ritenuta la superfluità dell’audizione dei ragazzi, richiesta dalla difesa dell’appellante, in considerazione delle acquisizioni del processo, ed avuto riguardo alla circostanza che non già il comportamento dei figli, ma quello dei genitori induceva a ritenere -atta necessità, sottolineò che questi ultimi, pur astrattamente idonei all’affido dei figli per l’assenza di condizioni psicopatologiche, non erano, in concreto, almeno allo stato, in grado di superare il loro conflitto, che già aveva seriamente compromesso l’equilibrio dei figli.

Di qui la decisione dell’affidamento dei ragazzi al Comune di Castiglione Chiavarese. Quanto alla materiale collocazione dei minori, l« età degli stessi e la tenuità del rapporto affettivo tra di loro rendevano opportuna la valorizzazione della preferenza che i ragazzi avevano manifestato.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la V..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 143 e 151 cod.civ., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare, ai fini della decisione sulla richiesta di addebito della separazione alla V., alcuni elementi essenziali, limitandosi a dare credito alla versione fornita da quest’ultima, secondo la quale la sua relazione extraconiugale, sarebbe iniziata solo dopo che le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale. Detta affermazione, di cui il ricorrente assume la falsità, avrebbe dovuto comunque, a suo avviso, essere comprovata dalla resistente. Né il giudice di secondo grado aveva valutato la condotta della V., che avrebbe impedito al coniuge di incontrare i figli, avrebbe fatto ripetutamente cambiare loro domicilio e istituto scolastico, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio prima che fossero dati i provvedimenti provvisori, avrebbe poi disatteso gli stessi provvedimenti e dimostrato assoluto disinteresse per i figli, ed in particolare per M.. Nemmeno avrebbe tenuto conto la Corte ligure che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio debbono presumersi causa efficiente del formarsi e consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale, la quale, di per sé, non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod.civ.;

sicchè, ai fini della addebitabilità della separazione, non potrebbe escludersi aprioristicamente la rilevanza della violazione di detti doveri – che comprendono, oltre a quello di fedeltà, anche quello dell’assistenza mortale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia, e della coabitazione, doveri, tutti, ignorati dalla V. – , anche se verificatasi dopo il deposito del ricorso per la separazione.

2.1. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.

2.2.- In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., ex multis, Cass., sentenze n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005).

Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa(v., sul punto, Cass. sentenze n. 20256 del 2006, n. 17710 del 2005).

In ogni caso, l’apprezzamento che la violazione dei doveri medesimi, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, e, in definitiva, la valutazione circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, costituisce indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, che, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (v., per tutte, Cass. sentenza n. 9877 del 2006).

2.3. – Nella specie, la Corte di merito ha fornito, del percorso logico che la ha condotta alla negazione di ogni efficacia causale nella crisi matrimoniale alla infedeltà della V., una motivazione non affetta da carenze né da illogicità, muovendo dal rilievo della ragionevolezza del convincimento del giudice di primo grado, secondo il quale la instaurazione della relazione extraconiugale della donna fu successiva alla crisi del rapporto coniugale, rappresentandone, in qualche misura, l’effetto: convincimento acquisito sulla scorta delle risultanze acquisite, e, in particolare, desunto dalla originaria decisione, assunta da entrambe le parti, evidentemente concordi nel porre fine alla convivenza, di procedere ad una separazione consensuale.

La Corte di merito si è fatta, poi, carico della circostanza che a detta separazione consensuale non si fece realmente luogo, essendosi entrambe le parti attivate per l’avvio di una causa di separazione giudiziale, e che, in particolare, il B. allegò la circostanza che la moglie avrebbe mutato condotta, instaurando la predetta relazione extraconiugale. Il giudice di secondo grado, tuttavia, posta la premessa della preesistenza della crisi coniugale a tale relazione, esattamente ha escluso ogni rilievo, ai fini della addebitabilità della separazione alla V., della violazione, da parte della stessa, del dovere di fedeltà, maturata in tale contesto di cessazione di affectío coniugalis.

Né, in contrario, per le stesse ragioni, potrebbe assumere, oggi, alcuna rilevanza l’affermazione del ricorrente – del resto tardiva e non suffragata da alcun elemento – secondo la quale egli avrebbe accettato l’allontanamento dalla moglie nella speranza di potersi con la stessa riconciliare.

3. – Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. riv., nonché carenza di motivazione, in relazione ai comportamenti posti a carico del ricorrente, ai fini della pronuncia sull’affidamento dei figli all’ente locale, con collocamento di A. presso la madre e di M. presso il padre. La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza rilevare come esse fossero in contrasto con la parte motiva della relazione dello stesso, e come fossero intervenute a distanza di neanche tre anni dall’epoca in cui il medesimo consulente aveva ritenuto l’attuale ricorrente idoneo all’affidamento di entrambi i figli, affermando altresì la inaccettabilità della soluzione della separazione dei due fratelli. Né il giudice di secondo grado – che non aveva neanche ritenuto di convocare il consulente per chiedere chiarimenti in ordine a tale ingiustificato mutamento di opinione – avrebbe considerato il comportamento incongruo, risultante dalla stessa relazione del c.t.u., della V., che avrebbe cercato di attirare a sé il figlio <permettendogli di non fare i compiti,lasciandolo uscire, regalandogli il motorino> e “ricattando” la figlia, che intendeva vedere il padre, ed infliggendole, per questo, addirittura punizioni. Infine, evidenzia il ricorrente che nella relazione di cui si tratta non si afferma la sua inidoneità all’affidamento dei figli, ma solo la conflittualità con la V., che non potrebbe essere a lui addebitata, derivando, piuttosto, dalla violazione, da parte di quest’ultima, degli ordini del giudice e dei propri doveri.

4.1. – Anche tale doglianza è priva di fondamento.

4.2. – E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto a giustificare “, espressamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (v., tra le altre, Cass., sent. n. 26694 del 2006).

4.3. – Nella specie, la Corte di merito ha assolto in modo compiuto il proprio obbligo di motivazione delle ragioni dell’adesione alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., pur diverse da quelle che lo stesso consulente aveva tratto circa tre anni addietro, in occasione del giudizio di primo grado. Al riguardo, nella sentenza impugnata si dà atto, da un lato, dell’affermazione del c.t.u. in ordine alla adesione dei consulenti di parte alla delineata soluzione della sistemazione logistica dei due fratelli nel senso da ciascuno di essi auspicato, con l’affidamento degli stessi all’ente locale; dall’altro, della ferma opposizione alla richiamata soluzione da parte della difesa del B.

Ciò posto, il giudice di secondo grado ha, anzitutto, dato conto della ragionevolezza della modifica delle conclusioni del c.t.u., in quanto intervenuta a notevole distanza di tempo, ed avuto riguardo all’acuirsi delle tensioni tra le parti, con il conseguente, inevitabile pregiudizio per lo sviluppo dei figli.

Quindi, dopo una analitica descrizione delle posizioni che sulle risultanze della relazione del c.t.u. avevano assunto i consulenti di parte e le parti medesime, la Corte di merito ha accuratamente dato conto del proprio convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacità dei coniugi – dei quali non ha, comunque, sottaciuto la astratta idoneità ad essere destinatari dell’affidamento dei figli – di pervenire, allo stato, ad un rasserenamento dei loro rapporti nell’interesse degli stessi figli, inferendone la necessità, al fine di non compromettere l’equilibrato sviluppo dei ragazzi, di assegnarne l’affidamento ad un terzo, e, segnatamente, all’Ente locale di residenza.

Ha, infine, precisato il giudice di seconde cure che una siffatta statuizione, escludendo ogni <valenza premiale> nei confronti dell’uno o dell’altro dei coniugi, sottolineava, al contrario, la negatività del comportamento di entrambi con riferimento alla permanente conflittualità delle loro relazioni.

Alla stregua della considerazione della correttezza ed esaustività delle affermazioni in essa contenute, sopra riportate, la statuizione si sottrae ad ogni censura sul piano logico-giuridico.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il soccombente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2600,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 21 novembre 2007.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Reato di maltrattamenti in famiglia: è tutelata anche la convivente

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 maggio 2008

La Sesta Sezione penale della Cassazione, ha chiarito che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto stabile tra due persone, dimostrato da una relazione di vita sempre più stretta che rinsaldi i legami di assistenza e solidarietà tipici della “famiglia” (anche se di fatto), spetta alla convivente, in caso di maltrattamenti, la tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale.

Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale.

Ecco il contenuto della norma :

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorita’/supremazia” : scuole, carceri ecc.

La condotta e’ eterogenea ossia puo’ realizzarsi attraverso diverse tipologie cio’ che rileva e’ l’aggressione alla persona, o meglio alla personalita’ (integrante la continuazione) e la gravita’ della lesione.

L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignita’ ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilita’ della convivenza. Cosi’ individuando nella “abitualita’ del reato” la chiave di lettura dell’intera norma.
Abitualita’ che non significa, pero’, necessita’ che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali.
La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volonta’… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”.

Riguardo la nozione di famiglia e’ pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarieta’ comuni. Pero’ anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedelta’ poiche’ restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione ed l’assistenza morale e materiale).

Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrita’ fisica ed del patrimonio morale della vittima.

Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato.

Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso).

Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volonta’ della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non e’ necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato.

La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana).

Segue il testo della sentenza:

Cassazione VI Sezione Penale n. 20647 del 22 maggio 2008

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione – Sezione sesta penale

Composta dai signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Nicola Milo – Consigliere
2. Dott. Massimo Dogliotti – Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da A., nato a Torre del Greco (NA) il [...]; avverso l’ordinanza del 7 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 27 agosto 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., gravemente indiziato del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale., per avere sottoposto per anni la convivente, V., a continue violenze fisiche e morali.

Secondo i giudici del riesame gli elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quanto riferito dalla figlia minore e dalle lesioni refertate ai danni della stessa V..

L’esigenze cautelari sono state giustificate con la gravita dei fatti e con lo scopo di evitare possibili inquinamenti probatori, in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore.

2. L’indagato ha presentato un “ricorso in appello”, che il Tribunale ha qualificato ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte.

In questo atto A., da un lato, chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dall’altro, contesta la sussistenza del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale, assumendo che si è trattato di un singolo episodio e che nel caso di specie il reato di maltrattamenti non possa configurarsi nei confronti della V., in quanto semplice convivente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”.
Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante, Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Nella specie risulta l’esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il A. e V., durata oltre dieci anni, dalla quale sono ‘nate due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale

5. Passando all’esame dell’altro motivo, deve escludersi l’insussistenza del reato per difetto del requisito della reiterazione delle condotte vessatorie.

L’ordinanza impugnata ha messo in chiara evidenza i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di subire da anni episodi di violenza fisica e psicologica da parte del A., sospesi solo da quando lo stesso è stato ristretto in carcere per altro reato, per poi riprendere immediatamente in occasione dell’ultimo permesso, fino all’episodio del 23 agosto 2007, quando vi è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno potuto constatare l’avvenuta aggressione ai danni della V.. Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto conferma non solo da quanto hanno potuto accertare i Carabinieri, ma anche da R., figlia minorenne della coppia, che ha confermato l’episodio dell’ultima aggressione.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi per la configurabilità del reato di maltrattamenti, avendo l’indagato posto in essere una condotta caratterizzata da continui e ripetuti fatti vessatori, concretizzatisi anche in vere e proprie aggressioni fisiche.

6. Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente sembra censurare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale ha fornito un’ampia ed articolata motivazione, mettendo in rilievo non solo la gravita dei fatti contestati al A., ma anche la sua “personalità trasgressiva e spiccatamente incline a commettere gravi reati di elevato allarme sociale”, tendenza dimostrata dalla riportata condanna per il delitto di violenza sessuale ai danni di minorenne (artt. 81, 609-bis Codice Penale).

7. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del A. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo stabilire in euro 1.000,00.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 94 comma -ter disp. att. Codice Penale.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma I-ter disp. att. Codice Penale.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Articolo 594 del codice penale: reato di ingiuria ed e-mail

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 25 maggio 2008

La recente sentenza 16426/2008 della Cassazione, che si è occupata di un caso di ingiuria attraverso la posta elettronica, fornisce lo spunto per analizzare da vicino l’articolo 594 del Codice Penale che recita:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Cosa deve intendersi per onore e reputazione?

In senso generale, l’onore è un valore che ricomprende anche il decoro e la reputazione. E’ costituito da tutte le qualità di una persona apprezzabili come attributi propri anche della personalità ossia dell’immagine che l’individuo proietta di sé all’esterno. Sugli aspetti della persona e della personalità ho già scritto parlando delle mutilazioni genitali femminili e quindi invito i lettori a recuperare informazioni da quel post.

In dottrina la definizione migliore è stata fornita dall’Antolisei: “il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona [...] più precisamente è l’insieme delle doti morali [...], intellettuali [...], fisiche [...] e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive”.

Complessità dovuta alla presenza di un aspetto soggettivo e di uno oggettivo. Dal punto di vista soggettivo l’onore è un valore che appartiene ad un individuo poiché corrisponde all’opinione che ha di sé. Oggettivamente ingloba anche il pensiero di altri in senso favorevole o sfavorevole.Si tratta di concetti relativi e variabili nel tempo influenzati dalla cultura, dalla professione e dal contesto storico o politico. La giurisprudenza si muove con cautela distinguendo tra loro numerose variabili. Così sono state giudicate ingiuriose espressioni che, prive di carattere offensivo per l’uomo medio, contestualizzate in un settore professionale non erano affatto innocue. In altri casi la cultura ed il contesto hanno stemperato il carattere offensivo di un gergo di per sé sporco, infatti, l’espressione “non rompermi le scatole” pronunciata durante una lite tra automobilisti è stata considerata, in ragione dell’età media dei litiganti e del contesto “caldo”, come priva di carica offensiva mentre in altri contesti come sintomo di una mentalità e quindi di un modo di vivere scorretto verso il prossimo.

Quali sono le condotte?

Qualunque comportamento o espressione in grado di arrecare un’offesa. Va tenuta in moderata considerazione l’eventuale eccessiva suscettibilità di una persona. Parole, scritti, disegni, suoni, gesti, atteggiamenti ed in genere ogni movenza del corpo possono costituire modalità idonee per manifestare un disprezzo verso un soggetto.

L’elemento soggettivo?

Riguardo il dolo esso è generico anche se si ammette quello eventuale quando chi agisce per scopi diversi ha la rappresentazione che le sue parole potranno assumere sensi offensivi. Le interpretazioni sono comunque divise tra la necessità dell’animus iniurandi o la sufficienza del dolus in re ipsa:

- l’animus iniuriandi è la precisa intenzione di offendere e la sua assenza esclude il reato di ingiuria o perché sono configurabili altri reati o perché l’offesa può trovare spiegazione in ragioni diverse come lo scherzo, l’errore causato dall’uso di una lingua straniera, il rapporto pedagogico o l’assuefazione ad un gergo da strada.

- secondo la Cassazione 1341/1993 è possibile una parziale oggettivazione del dolo a livello della condotta o meglio, se non è richiesto un dolo specifico, è sufficiente la volontà dell’evento quindi l’interpretazione può fermarsi alla volontà di porre in essere l’azione lesiva senza la necessità di andare oltre.

La vittima deve essere determinata o almeno determinabile senza equivoci ad esempio perché nell’ingiuria è fatto il suo nome o perché è possibile escludere altre persone pur presenti. Può trattarsi di una persona fisica ma anche di una persona giuridica come di un ente collettivo (ad esempio un partito politico, un movimento religioso od un’impresa).

La presenza della persona offesa?

Si tratta di un elemento costitutivo del reato ma vi sono opinioni discordi sul modo di intendere questa espressione. Secondo la tesi maggiormente seguita si tratta della percezione raggiunta mediante la presenza fisica della vittima, conosciuta dall’offensore, anche se la persona ingiuriata non si è accorta subito del significato offensivo. Tenuto conto dell’elasticità del lasso temporale, tra manifestazione del disprezzo e percezione del significato, si può facilmente osservare come il rapporto spazio-temporale non vada inteso in modo così rigido. Così può considerarsi integrato il reato anche quando l’ingiuria è stata rivolta a persone che in ragione di un particolare stato, ad esempio la malattia, la sordità o l’ubriachezza, non siano in grado di valutare pienamente il contenuto dell’offesa. Su quest’ultimo profilo non mancano tesi contrarie secondo le quali la valutazione andrebbe fatta caso per caso poiché il non aver recepito il contenuto offensivo costituirebbe un’ipotesi di reato impossibile. Io non sono d’accordo. Come ho già scritto persona e personalità sono un tessuto complesso fatto anche dal senso di dignità personale in conformità all’opinione di un gruppo sociale. Per queste ragioni ritengo che il reato si realizzi anche nell’eventualità che il soggetto assorba quel contenuto lesivo da altri fattori ad esempio dalla lettura del linguaggio non verbale, nel caso del sordo, o dal mutamento di opinione del gruppo sociale. Cioè ogni qualvolta vi sia il pericolo che questo possa accadere. Naturalmente tenendo ben presenti quali sono i limiti di inquadramento forniti dall’articolo 594.
Attribuzione di un fatto determinato?

E’ una circostanza aggravante speciale che amplia la portata offensiva dell’ingiuria rispetto a frasi o atti apprezzabili nella loro genericità. Il fatto deve essere concreto, credibile, individuabile in quanto fatto unico anche storicamente. La giurisprudenza è oscillante così in alcuni casi si è ritenuto sufficiente, ad integrare l’aggravante, l’attribuzione ad un soggetto di un fatto senza indicare altre circostanze.

Cosa si intende per la presenza di più persone?

E’ il caso in cui siano presenti almeno due persone estranee alla condotta di ingiuria con la capacità di percepire il contenuto offensivo delle frasi, degli atti o dello scritto. Per questa ragione non risulta integrata l’aggravante quando le persone presenti non abbiano percepito o non siano state in grado di percepire l’offesa.