Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Aliquote dettagliate negli avvisi di accertamento

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 12 agosto 2008

In tema di trasparenza ed accertamenti fiscali, la Cassazione ha precisato che l’ufficio tributario, per non violare il principio di precisione e chiarezza dettato dall’articolo 42 d.p.r. n. 600/1973, è tenuto ad indicare, negli avvisi di accertamento, con precisione l’aliquota applicata non potendosi limitare a riportare il minimo ed il massimo previsto per gli scaglioni di reddito. In altri termini, se non vi è il rispetto di questa regola di correttezza il provvedimento finale è nullo.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Sezione Tributaria n. 15381 del 11 giugno 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra L. S. ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 55/15/98 del 17 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio Imposte Dirette di Conegliano determinava in 22 milioni di lire per il 1988 e in 23 milioni per il 1989 il reddito d’impresa della contribuente.

La amministrazione si è costituita con memoria,

La sentenza impugnata così motiva:

- l’avviso di accertamento ha posto in rilievo l’imponibile e le imposte liquidate con le indicazioni delle aliquote minime e massime previsti dagli scaglioni per reddito, così come determinati per legge. Tale accertamento ha pertanto soddisfatto quanto previsto dall’Art.42 secondo comma essendo definiti per legge e quindi noti gli scaglioni di reddito;

- in merito ai valori accertati va preliminarmente osservato che l’Ufficio ha rilevato una serie di indizi tra loro concordanti che hanno giustificato l’accertamento induttivo. Infatti la .mancanza di giacenze finali così come dichiarato dal contribuente, è del tutto inverosimile nell’attività aziendale del settore considerato. Tale grave indizio trova

- -riscontro nel carente reddito dichiarato posto in relazione ai costi del personale. Va comunque osservato che il criterio di valutazione al fine della determinazione del reddito deve portare ad un valore coerente cón le premesse del parametro “costo del personale”. E’ pertanto da ritenersi congruo, tenuto conto della remunerazione normale per il lavoro prestato, un reddito di £.22.000.000 per l’anno 1988 e £23.000.000 per l’anno 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso attinente alla mancata indicazione delle aliquote applicate al reddito accertato a carico della contribuente.

E’ infatti prevalente nella giurisprudenza di questa Corte la tesi secondo cui l’avviso di accertamento ai fini irpef il quale non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal 3° comma dello stesso articolo (cfr ex pluribus Cass., sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).

Questa conclusione trova del resto conforto nella dizione letterale della legge secondo cui “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate”.

Si vuole cioè che l’avviso non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote ma indichi le “aliquote applicate” al caso concreto; ed il plurale pone in evidenza come debba essere evidenziata quale aliquota sia applicata su ogni importo imponibile.

La legge vuole cioè che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza che gli sia necessario ricorrere ad un esperto. E la omissione dei necessari elementi di cognizione determina la nullità dell’atto così come espressamente affermato dall’ultimo comma dell’art. 42,senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che la omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (come invece sostenuto dalla sentenza n. 9784 del 14 aprile 2008).

I residui motivi risultano così assorbiti.

E’ possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c.

Appare opportuno procedere a compensare le spese.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria il 27 febbraio 2008.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Scale e pianerottoli nel condominio

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 18 aprile 2008

Continuiamo ad occuparci del condominio.

Le scale, dal punto di vista architettonico, costituiscono una struttura di gradini che consento la comunicazione fra piani posti a livelli diversi dell’edificio condominiale.

In assenza di un titolo contrario, le scale trovano disciplina nell’articolo 1117 del Codice Civile e sono considerate parti comuni dell’edificio. Per la precisione parti necessarie ed in comunione fra i proprietari dei diversi piani o porzioni di piano.

I pianerottoli, invece, sono quelle zone di sosta o di accesso agli appartamenti situati tra le rampe di scale del condominio. Di questi ultimi non vi è traccia nell’articolo 1117 ma, data la loro essenzialità architettonica, è del tutto consequenziale che debbano essere considerati beni comuni.

Ciascun condomino ha il diritto di utilizzare liberamente sia le scale che i pianerottoli ma è tenuto al rispetto della loro destinazione. Se non vi sono divieti nel regolamento, è possibile collocare degli oggetti davanti alla porta di accesso al proprio appartamento. Questi possono differenziarsi a seconda del carattere funzionale od ornamentale. Ad esempio gli zerbini sono funzionali mentre i vasi con piante hanno carattere ornamentale. Secondo l’opinione comune, mediante questi oggetti, il condominio acquisisce un vantaggio in termini estetici od igienici.

Ma esistono altri limiti? Innanzitutto non si può procedere a trasformare il pianerottolo in modo tale che il risultato finale sia l’inglobamento dello stesso all’appartamento. Sono così vietate attività come l’installazione di porte o cancelli che determinino la chiusura di una porzione del pianerottolo. Bisogna sempre rammentare che ciascun condomino ha un diritto di uso che insiste sul medesimo bene. Quando una porzione dello stabile non è più accessibile indiscriminatamente a tutti allora vi è una illegittima prevalenza del potere di un singolo sulla cosa comune.

In situazioni particolari ed anche in assenza di un divieto regolamentare, gli oggetti funzionali od ornamentali possono costituire un pericolo. Pensiamo a casi in cui un vaso od un tappeto costituiscano un ostacolo tale da intralciare la circolazione sul vano scale. L’uso che il singolo fa delle scale o del pianerottolo può costringere gli altri ad usare il medesimo bene in situazione di rischio generico. Quindi, tenuto conto della particolare rischiosità, è legittimo vietare l’installazione di tali oggetti dovendosi ritenere prevalente il diritto alla sicurezza di tutti rispetto al diritto d’uso del singolo.