Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Privacy, caso Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, depositate le conclusioni dell’Avvocato Kokott

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 19 maggio 2008

Dopo la tempesta mediatica, che si è alzata contro l’Agenzia delle Entrate per la pubblicazione on-line dei dati fiscali dei contribuenti, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è stata investita, dal Tribunale Amministrativo finlandese, delle questioni pregiudiziali su un caso parzialmente analogo riguardante la liceità o meno della diffusione annuale dei dati reddituali per finalità giornalistiche e commerciali.

La Satakunnan Markkinapörssi Ltd, a partire dal 2001, aveva trattato i dati reddituali di 1.200.000 contribuenti finlandesi pubblicandoli sulle pagine del periodico fiscale Veropörssi, diffuso capillarmente in 17 paesi a livello regionale, prevedendo la cancellazione dal database a richiesta e dietro compenso. Successivamente, la Satakunnan cedeva la banca dati del giornale, sotto forma di CD-ROM, alla Satamedia Ltd che, a partire dal 2003, aveva attivato un servizio SMS per fornire ai propri abbonati, direttamente sul cellulare, le informazioni sul reddito di un singolo contribuente.

Il Garante Privacy finlandese, chiamato ad occuparsi della questione, era intervenuto vietando alla Satakunnan l’utilizzo dei dati difformemente dalle finalità giornalistiche e alla Satamedia il trattamento per scopi commerciali.

La Commissione per la tutela dei dati personali era però di contrario avviso e rigettava i provvedimenti del Garante Privacy.
La causa veniva poi riassunta dinanzi al Tribunale Amministrativo finlandese che invocava la Corte di Giustizia per chiarimenti sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se vada considerata quale trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 95/46/CE un’attività consistente nel:
a) rilevare dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di pubblicazione;
b) pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per comuni;
c) diffonderli ulteriormente su CD-ROM per essere trattati a fini commerciali;
d) trattarli nell’ambito di un servizio di SMS in cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono previa comunicazione del nome e della residenza di una persona e loro trasmissione ad un determinato numero del servizio SMS, ottenere in risposta dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.


2) Se la direttiva 95/46/CE vada interpretata nel senso che le varie operazioni menzionate supra sub 1a‑1d possono ritenersi quali trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell’art. 9 della direttiva, quando si prende in considerazione il fatto che sono stati rilevati dati in rapporto a più di un milione di soggetti passivi di imposta fondandosi su dati pubblici a norma della legislazione nazionale sull’accessibilità al pubblico dell’informazione. Se nella valutazione della causa sia rilevante la circostanza che l’obiettivo principale dell’attività è la pubblicazione di tali dati.

3) Se l’art. 17 della direttiva 95/46/CE vada interpretato in combinato disposto con i principi e gli obiettivi della direttiva stessa nel senso che la pubblicazione di dati rilevati a scopi giornalistici e la loro ulteriore cessione ai fini di un trattamento a scopi commerciali sono incompatibili con tale disposizione.
4) Se la direttiva 95/46/CE possa interpretarsi nel senso che esulano del tutto dal suo campo di applicazione gli archivi di dati personali contenenti solo materiale pubblicato nei media in quanto tale.

L’8 maggio 2008 sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, che, considerando le attività compiute dalle due società come trattamento dei dati personali, ha distinto il trattamento per scopi giornalistici da quello per fini commerciali. I primi sono leciti, in base all’articolo 9 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, quando la loro finalità è informare su questioni di interesse pubblico. I secondi, invece, sono controversi poiché l’art. 17 della direttiva non prevede la possibilità di una cessione per scopi commerciali dei dati ricavati da un precedente trattamento per scopi giornalistici. Il giudice di merito è invitato ad una valutazione critica per determinare in concreto lo scopo di volta in volta perseguito come la presenza di un profitto, che escluderebbe l’interesse pubblico alla diffusione dei dati, o la presenza di interessi meramente privati come la soddisfazione della curiosità personale, lo sfruttamento per attività di marketing o per ricavare la solvibilità di un debitore. In conclusione, l’Avv. Kokott suggerisce alla Corte di Giustizia di risolvere la pregiudiziale nel seguente modo:

1. Deve essere considerata quale trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati un’attività consistente, come descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nel:

a rilevare dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di pubblicazione;

b pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per comuni;

c diffonderli ulteriormente su CD-ROM per essere trattati a fini commerciali;

d trattarli nell’ambito di un servizio di SMS in cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono previa comunicazione del nome e della residenza di una persona e loro trasmissione ad un determinato numero del servizio SMS, ottenere in risposta dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.

2. Il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46 è effettuato a scopi giornalistici ai sensi dell’art. 9 della direttiva 95/46 se esso mira alla trasmissione di informazioni e opinioni su questioni di interesse pubblico. Spetta al giudice del rinvio, sulla base di tutti i dati oggettivi a sua disposizione, verificare se e in che misura il trattamento dei dati fiscali controverso sia effettuato a scopi giornalistici.3. L’art. 17 della direttiva 95/46 sulla tutela dei dati non contiene alcuna previsione in merito alla possibilità di pubblicare e cedere ai fini di un trattamento a scopi commerciali i dati rilevati a scopi giornalistici.

4. Gli archivi di dati personali contenenti solo materiale pubblicato nei media in quanto tale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell’elenco dei contribuenti

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 1 maggio 2008

Il Garante della Privacy è intervenuto ieri, 30 Aprile 2008, con un provvedimento d’urgenza, ex art. 154, comma 1, lett. d, del Codice del Trattamento dei Dati Personali) a sospendere, in attesa di chiarimenti, la diffusione telematica operata dall’Agenzia delle Entrate, sul proprio portale, degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dell’IVA per il 2005.

Il Garante ha rilevato preliminarmente che, seppure non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e la pubblicità di informazioni per fini di interesse pubblico o comunque a beneficio della collettività, la modalità di diffusione on line differisce da quella consentita ex art. 69, comma 6, del D.P.R. 600/1973. Quest’ultimo consente il solo deposito, per la durata di un anno, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione dell’elenco annuale dei contribuente.

La diversa pubblicazione è stata consentita, in barba alla copertura legislativa e non conformemente alle norme di settore, da un semplice provvedimento interno del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008. Si profila dunque un vuoto normativo.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa dello stesso giorno, ha fatto sapere di aver agito in base al Codice dell’Amministrazione Digitale che consente discrezionalmente, alla pubblica amministrazione, di assicurare “la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Nonostante il provvedimento di sospensione, oltre che pubblicati per estratto sui alcuni quotidiani, gli elenchi sono ancora in circolazione condivisi nella rete P2P Emule ed attraverso alcuni torrent.

Aggiornamento del 6 Maggio 2008: Il Garante della Privacy con un provvedimento del 6 Maggio 2008 risponde negativamente alle giustificazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate:

1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia non poteva stabilire la trasmissione telematica ma solo i termini ed i modi per la pubblicazione cartacea;

2) le previsioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale vanno sempre integrate con le leggi ed i regolamenti in vigore e tutte le garanzie in materia di dati personali;

3) l’attività della Agenzia delle Entrate è illegittima: non vi è una normativa giuridica di riferimento; nella diffusione telematica non vi è stata proporzione tra rischio e finalità perseguita; non è stato consultato il Garante prima di emanare l’atto amministrativo.

Non può non notarsi come il rischio di una diffusione incontrollata dei dati si sia concretizzato da subito. L’assenza di limiti alla consultazione ha permesso una circolazione parallela e non governabile delle informazioni che durerà ben oltre l’anno dalla loro pubblicazione.

Aggiornamento del 8 Maggio 2008 il provvedimento del Garante del 6 Maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi numero 107.

Documenti di interesse:

Il provvedimento d’urgenza del Garante della Privacy del 30 Aprile 2008;

Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate – 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l’art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;

VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l’ufficio dell’amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;

RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all’anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un’apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;

RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;

CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando “una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti” “operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali” (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);

RILEVATO che, “come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività” (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);

CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all’Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);

RILEVATO che, all’esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d’ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d’urgenza l’Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;

RISERVATA la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall’Agenzia con le predette modalità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l’Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.

Roma, 30 aprile 2008

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008;

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
Settore Dichiarazioni
Ufficio Gestione Dichiarazioni

Prot. n. 197587/2007

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti ai sensi dell’art. 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 66-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

Articolo 1

Formazione degli elenchi

Sono formati gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni rispettivamente ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, relative all’anno d’imposta 2005.
I predetti elenchi, contenenti le informazioni desunte dalla base informativa dell’Anagrafe Tributaria e formati sulla base del domicilio fiscale del contribuente, riguardano le dichiarazioni presentate da:
a) le persone fisiche;
b) le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti e i soggetti equiparati;
c) le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti equiparati;
d) gli enti non commerciali e i soggetti equiparati.
Gli elenchi suddetti, divisi per comune, sono prodotti in ordine alfabetico.
In caso di inattendibilità dei dati contabili, in luogo di essi, sono esposti tre asterischi.

Articolo 2

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle persone fisiche

Negli elenchi nominativi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:
- cognome nome e data di nascita del contribuente;
- categoria prevalente di reddito;
- attività esercitata, se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni;
- reddito imponibile;
- imposta netta;
- reddito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- volume d’affari.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, sono forniti i dati relativi ai redditi desunti dai modelli presentati dai sostituti di imposta.

Articolo 3

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle società di persona ed equiparate

Negli elenchi nominativi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- categoria prevalente di reddito;
- numero dei soci;
- attività esercitata;
- reddito da imputare ai soci od associati;
- volume d’affari.

Articolo 4

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle Società di Capitali, Enti e Soggetti equiparati

Negli elenchi nominativi, di cui alle lettera e) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- attività esercitata;
- utile o perdita di esercizio;
- reddito imponibile ai fini IRES;
- imposta netta
- volume d’affari.

Articolo 5

Contenuto degli elenchi nominativi relativi agli Enti non commerciali e Soggetti equiparati

Negli elenchi nominativi, di cui alle lettera d) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- categoria prevalente di reddito;
- reddito imponibile ai fini IRES;
- imposta netta;
- volume d’affari.

Articolo 6

Diffusione degli elenchi nominativi

L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante sistemi telematici, ai Comuni gli elenchi dei contribuenti per le finalità di cui agli articoli 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 66-bis, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

Ai fini della consultazione i medesimi elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it, in relazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Motivazioni

L’articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce l’obbligo di formazione, per ciascun Comune, degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonché dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

Analogo adempimento è, altresì, previsto dall’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, relativamente ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale afferente l’imposta sul valore aggiunto.

Tali disposizioni sono sottese a perseguire la finalità di interesse pubblico per realizzare un quadro di trasparenza e di circolazione dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali, mediante la pubblicazione di appositi elenchi.

I termini e le modalità di pubblicazione sono fissati annualmente con apposito decreto del Ministero delle finanze.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con decisioni del 17 gennaio 2001 e del 2 luglio 2003 ha affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti, precisando che “non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”.

Con l’approvazione dell’articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono stati individuati gli ambiti di competenza per l’emanazione dei provvedimenti di natura ministeriale, riservando al Ministro esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo e, quindi, delegando all’organo amministrativo il compito di adottare quelli di natura tecnico-gestionale.

Ciò premesso, rivestendo il provvedimento in oggetto carattere tipicamente “tecnico­gestionale”, l’emanazione è demandata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente all’anno d’imposta 2005, gli elenchi, formati per ciascun Comune in funzione del domicilio fiscale del contribuente, contengono le informazioni desunte dalla base informativa dell’Anagrafe Tributaria, con riguardo alle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, dalle società di persone, dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle società di capitali, dagli enti commerciali, dagli enti non commerciali.

Oltre ai dati reddituali e al volume di affari IVA, è stata prevista l’indicazione dei dati rilevati dai modelli presentati dai sostituti d’imposta.

Riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, in piena aderenza con il dettato normativo del Codice dell’amministrazione digitale di cui all’ art. 2, comma 1 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 la disponibilità e l’accesso agli stessi sono assicurati utilizzando le più appropriate tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 69, concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, così come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera f, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 66-bis, concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell’amministrazione digitale.

Roma,5 Marzo 2008

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2008;

AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO STAMPA

Elenchi contribuenti, la legge stabilisce la pubblicità dei dati

La predisposizione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi è prevista dall’articolo 69 del Dpr numero 600 del 1973. Si tratta di una norma che nella attuale formulazione è stata introdotta nel 1991. In vigore, quindi, da molti anni. Analogo adempimento è previsto dall’

articolo 66 bis del Dpr numero 633 del 1972 per la predisposizione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva.

Le disposizioni hanno la chiara finalità di realizzare un quadro di trasparenza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali mediante la pubblicazione di appositi elenchi. L’Agenzia ha predisposto un elenco relativo ai residenti di ogni Comune. La predisposizione e la consultabilità degli elenchi non è quindi una novità. Tali elenchi, in passato realizzati in forma cartacea, erano a disposizione per la consultazione sia negli uffici dell’Agenzia che nei Comuni. La decisione di utilizzare il mezzo telematico nasce dalla norma introdotta con il codice dell’amministrazione digitale varato nel 2005 che dispone di assicurare la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Quanto alla richiesta dell’Autorità garante della Privacy, alla quale l’Agenzia si è prontamente adeguata, si precisa che la stessa Autorità con decisioni del 17 gennaio 2001 e del 2 luglio 2003 ha affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa e che non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico.

Roma, 30 aprile 2008

Provvedimento del Garante della Privacy del 6 Maggio 2008 (Comunicato Stampa);

Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate – 6 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell’Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente “i termini e le modalità” per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mod. dall’art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell’Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell’apposita sezione del sito Interne dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it “ai fini della consultazione” “in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti” (Provv. Direttore dell’Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d’urgenza l’Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l’Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell’Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell’istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell’Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia poteva stabilire solo “i termini e le modalità” per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell’ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione -senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia- da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell’amministrazione digitale, invocato dall’Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l’attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all’estero. L’innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell’Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l’anno 2005. L’Agenzia non ha previsto “filtri” nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l’esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l’anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall’Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all’Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un’idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata all’Agenzia la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell’Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all’evoluzione tecnologica, si porrà l’esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all’Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all’Ufficio di contestare all’Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l’Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.

Roma, 6 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Provvedimento del Garante della Privavy del 6 Maggio 2008 (Gazzetta Uficiale 107/2008)

Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate – 6 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell’Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente “i termini e le modalità” per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mod. dall’art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell’Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell’apposita sezione del sito Interne dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it “ai fini della consultazione” “in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti” (Provv. Direttore dell’Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d’urgenza l’Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l’Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell’Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell’istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell’Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia poteva stabilire solo “i termini e le modalità” per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell’ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione -senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia- da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell’amministrazione digitale, invocato dall’Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l’attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all’estero. L’innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell’Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l’anno 2005. L’Agenzia non ha previsto “filtri” nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l’esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l’anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall’Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all’Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un’idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata all’Agenzia la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell’Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all’evoluzione tecnologica, si porrà l’esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all’Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all’Ufficio di contestare all’Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l’Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.

Roma, 6 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli