Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione – seconda parte

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 23 marzo 2009

In questa seconda parte (clicca qui per leggere la prima) vedremo alcune caratteristiche dell’accettazione e della revoca della donazione.

L’articolo 782 del Codice civile, al secondo comma, ci spiega che “l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore”.

Innanzitutto se è vero che l’accettazione deve manifestarsi in un atto pubblico, per un vecchio indirizzo della Cassazione 12280/1992, non ha bisogno di essere espressa in modi solenni ed infatti in caso di contestazione il Giudice potrà convincersi della sua presenza ricavando elementi ulteriori dal contesto generale dell’atto, ad esempio dalla presenza della firma del donatario su di esso come presunzione di conoscenza ed accettazione della volontà espressa nel documento.

Così quando si riceve manualmente il “dono” non vi è la necessità di un atto formale essendo sufficiente a presumerne l’accettazione l’apprensione materiale della cosa o la ricezione della stessa e nel caso che beneficiario sia un minore, in mancanza di autorizzazione, l’atto sarà valido ma annullabile, ex articolo 322 , su istanza dei  figli, degli eredi o aventi causa del donante.

Quando però l’accettazione non sia giunta a conoscenza del donante, per mancanza di contestualità delle dichiarazioni, il contratto non si è ancora perfezionato. Questo significa che il donante non è ancora vincolato ed il contratto resta pendente fin tanto ché non intervenga la notificazione, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, dell’atto pubblico contenente l’accettazione. La notifica è da considerarsi requisito indispensabile per la perfezione della donazione a meno che non sia intervenuto il donante con una dichiarazione con la quale affermi di essere a conoscenza dell’avvenuta accettazione.

Il momento di perfezionamento della donazione è importantissimo infatti l’articolo 782 afferma che, durante la pendenza, “tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione”.

Durante la pendenza del tempo di conoscibilità dell’accettazione, il donante può revocare la sua liberalità sia con una dichiarazione di contenuto diverso ed opposto all’atto di liberalità ma anche in modo tacito, ad esempio vendendo i propri beni. Anche il donatario  potrà manifestare volontà contraria in un altro atto o rifiutare la ricezione dei beni.

Intervenuta però la notifica dell’accettazione non può più parlarsi di “dichiarazione di revoca” dal momento che il rimedio giudiziale o accerterà la nullità, quindi la non esistenza dell’atto, o l’annullamento che è diverso dalla revoca  anche se l’effetto pratico è revocare la precedente dichiarazione.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione – prima parte

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 10 marzo 2009

I caratteri tipo della donazione sono tratteggiati dall’articolo 769 del Codice civile:

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte [cd. donante] arricchisce l’altra [cd. donatario], disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Volendo semplificare la definizione: la donazione è un contratto consensuale e formale a titolo gratuito ma caratterizzato dallo spirito di liberalità.

Essendo un contratto è soggetto ai requisiti previsti dall’articolo 1325 ossia:

- l’accordo delle parti che si perfeziona con la semplice coincidente manifestazione di volontà tra proponente ed accettante tranne il caso della donazione obnuziale. Dispone l’articolo 782 che l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore ma in quest’ultimo caso l’accordo si perfeziona dal momento della notifica. L’accettazione può

anche risultare implicitamente dal contesto dell’atto e dalla condotta dell’interessato;

- la causa che differenza la donazione dai negozi a titolo gratuito, nei quali pur mancando il corrispettivo non è presente anche lo spirito di liberalità, cd. animus donandi, ossia l’arricchimento del donatario con depauperamento del patrimonio del donante, in assenza di qualunque dovere giuridico / morale / sociale. Per questa serie di ragioni la causa della donazione è contemporanea all’atto di liberalità e non occorre per precisarla una manifestazione di volontà ulteriore;

- l’oggetto ossia la donazione deve comprendere i beni presenti del donante ad eccezione di quelli vietati come i beni futuri, tranne i frutti naturali o i frutti civili maturati ma non ancora separati, e i beni altrui. E’ ammissibile anche una donazione di prestazioni periodiche come quelle alimentari, di soccorso o di beneficenza. L’articolo 782, inoltre, prevede che per i beni mobili sia specificato il loro valore anche in una nota separata purché sottoscritta dalle parti e dal notaio.

- la forma per atto pubblico a pena di nullità, sancisce l’articolo 782, con la presenza di due testimoni tranne i casi di donazioni di modico valore o rimuneratorie a causa mista per le quali deve aversi riguardo a quella prevalente. Secondo la Cassazione 7064/1986 non è possibile la conversione di una donazione nulla per mancato rispetto della forma solenne in una promessa unilaterale di pagamento ex articolo 1424 del Codice civile.

L’articolo 774 sancisce poi che possono fare donazione i soli soggetti che siano muniti di una piena capacità di agire. Nel nostro ordinamento, però, non vi è una norma che vieti esplicitamente alle persone giuridiche di donare. Per le persone giuridiche pubbliche si possono considerare valide quelle donazioni che siano dirette a conseguire fini di pubblico interesse che possono anche divergere da quelli istituzionali dell’ente. Per le società invece la donazione, se pur ammissibile nel senso in cui la volontà espressa rappresenti effettivamente quella degli organi, incontra un doppio limite di difficile interpretazione: da un lato il titolo gratuito della donazione e dall’altro il dover conseguire un vantaggio o, comunque, che non siano lesi i diritti dei terzi.

L’articolo 775, invece, introduce una deroga al sistema previsto dall’articolo 428, secondo il quale per annullare un contratto concluso da una persona incapace occorre dimostrare la malafede dell’altro contraente. Infatti la donazione fatta da un incapace di intendere o di volere potrà essere annullata semplicemente provando l’incapacità del donante. Mentre l’articolo 776 deroga all’articolo 427 ed introduce un effetto retroattivo al momento di inizio della procedura di inabilitazione per annullare l’atto di liberalità compiuto dall’inabilitato ossia da quel soggetto a cui residua una limitata capacità di agire poiché versa in uno stato, accertato mediante sentenza, di incapacità di intendere e di volere o soffra di un’infermità non grave, sia sordomuto e cieco dalla nascita o sia spinto alla prodigalità o all’abuso di alcolici o stupefacenti. Sono altresì nulle le donazioni effettuate dal rappresentante dell’incapace, articolo 777, mentre sono consentite le liberalità in occasione delle nozze effettuate anche prima o dopo ma comunque collegate ad esse.

Poiché il contratto di donazione ha carattere strettamente personale non ha valore, ex articolo 778, il mandato (quae voles) con lo scopo di attribuire tale facoltà a persone designate dal donatario. Sono però valide quelle donazioni fatte in favore di una persona, anche giuridica, che sarà individuata da un terzo tra più designati o tra determinate categorie. Parimenti è valida la donazione che riguarda una cosa che sarà determinata da un terzo tra i beni individuati dal donante o entro i limiti di valore stabiliti.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Le liberalità del suocero fanno lievitare l’assegno divorzile

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 13 agosto 2008

Secondo la Cassazione, va confermata l’interpretazione della Corte d’appello, per la quale l’importo dell’assegno divorzile può essere determinato anche sulla base di elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal suocero al marito durante il matrimonio.

Il ricorrente sosteneva, al contrario, che il “tetto massimo” a cui potesse essere commisurato l’assegno era costituito dalle sole potenzialità economiche dei coniugi non potendovi rientrare le liberalità di quanti erano estranei al nucleo familiare.

La Cassazione, invece, chiarisce come tali liberalità abbiano determinato il divario tra tenore di vita attuale e pregresso poiché “presentavano un carattere particolare” in quanto ricollegabili alla collaborazione del marito nell’azienda florida del padre: “la sentenza [...] evidenzia l’elevatezza del tenore di vita non solo goduto [...] ma potenzialmente godibile in ragione [...] dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’ambito dell’azienda paterna”.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione I Sezione Civile n. 20352 del 23 luglio 2008

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sulmona, dopo aver pronunciato con sentenza non definiti va la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P. e T., con sentenza del 10 luglio 2002 determinava in Euro 2.000,00 l’assegno divorzile a carico del P. ed in Euro 2.000,00 mensili l’assegno dovuto dal medesimo P. alla T. quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale (11.12.1996).

Con sentenza dell’11 gennaio – 22 febbraio 2005, la Corte d’appello de L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione principale della T. e su quella incidentale del P. – in parziale accoglimento della prima, e rigettando la seconda – determinava in Euro 2.600,00 l’assegno divorzile ed in Euro 1.000,00, per ciascun figlio convivente con la madre, l’assegno di mantenimento per i figli, condannando il P. a corrispondere alla T. la complessiva comma di Euro 5.600,00 a decorrere dal la data della costituzione nel giudizio di primo grado della resistente, con la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sui ratei maturati. La Corte territoriale teneva conto, in particolare: -) del più che alto tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anche per le elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda assai florida, alla quale collaborava il figlio A., godendo di ingenti profitti, e della quale era destinato con il tempo a divenire sempre più parte attiva; -) del versamento per circa un anno durante la separazione della somma di L. 12.000.000 mensili per il mantenimento della moglie e dei tre figli con lei conviventi; -) della posizione di vertice acquisita dal P. nell’azienda paterna e dalla mancanza di redditi lavorativi da parte della moglie; -) dell’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del P., che aveva compromesso la possibilità di ricostituire l’unione familiare, ma che non poteva comportare una consistente riduzione dell’obbligo di assistenza all’ex coniuge, considerato che non erano stati dimostrati peculiari oneri finanziari imposti dalla nuova unione, comunque conseguente ad una scelta unilaterale del P.; -) del contributo della moglie, dedicatasi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli durante l’unione coniugale, agevolando anche l’impegno lavorativo e professionale del marito; -) della sostanziale inattendibilità della dichiarazione dei redditi del P. per l’anno 1998, che riportava un reddito annuo inferiore a quanto versato nello stesso periodo per il mantenimento della moglie e dei figli; -) dei redditi immobiliari acquisiti dal P. a seguito del decesso del padre; -) delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, al loro status sociale ed alle pregresse abitudini e condizioni di vita. La Corte d’appello riteneva che l’assegno per i figli doveva decorrere dalla data della domanda e che tale decorrenza – da intendersi dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado contenente la relativa richiesta doveva essere confermata anche per l’assegno a favore della T., condividendosi l’opportunità della continuità dell’erogazione della somma nella maggior misura stabilita.

Avverso la sentenza d’appello P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile.

Si sostiene che la Corte d’appello aveva erroneamente determinato, in astratto, il c.d. tetto massimo della misura dell’assegno, attraverso parametri utilizzabili esclusivamente nella quantificazione in concreto del medesimo, i quali, ove correttamente adottati, avrebbero dovuto comportare una drastica riduzione dell’assegno stesso. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano determinato il tenore di vita degli ex coniugi, tenendo conto del “benefico e determinante apporto derivato dalle elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P.”, mentre si sarebbe dovuto fare riferimento alle sole potenzialità economiche dei coniugi, e non agli apporti ed ai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del l’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sotto altro profilo, nonché illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile.

Secondo il P., avrebbe errato la Certe d’appello nel ricostruire il tenore di vita dei coniugi e, quindi il “tetto massimo” dell’assegno di divorzio, sulla base delle condizioni della separazione e, addirittura, delle pattuizioni integrative stipulate dai coniugi. La bozza di accordo del 20 maggio 1993 e la scrittura del 9 dicembre 1993 – che prevedevano il versamento alla T. della somma di L. 8.000.000 mensili ad integrazione dell’assegno di mantenimento concordato in L. 4.000.000 – erano stati sottoscritti dal P. sotto la pressione morale della minaccia del suicidio, già tentato dalla T., il 6 e l’11 maggio 1993. In particolare; a) era stata violata la normativa in materia di divorzio, che è insensibile al regime dei rapporti economico-patrimoniali instauratosi in sede di separazione; b) erano state sovrapposte alla fase diretta all’accertamento, in astratto del diritto all’assegno divorzile valutazioni proprie della fase della determinazione del quantum dell’assegno, che era risultato parametrato, se non pressoché identico, (Euro 5.600,00), al contributo complessivamente dovuto dal P. curante la separazione (Euro 6.000,00 circa); c) non era stato considerato che tale ultimo importo era stato versato solo per un anno ed esclusivamente grazie all’intervento economico del padre dell’odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo esprime doglianze di violazione e falsa applicazione dei criteri – tra cui, in particolare, quello del reddito – fissati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché di insufficiente motivazione.

Il legislatore per quantificare la misura dell’assegno divorzile aveva indicato ulteriori criteri rispetto a quello del tenore di vita dei coniugi, essendo possibile che il coniuge obbligato non sia in grado di corrispondere una somma tale da consentire il mantenimento del precedente tenore di vita, soprattutto quando ad esso abbiano contribuito mezzi e redditi provenienti da terze persone, come nella specie era avvenuto per effetto delle liberalità elargite dal padre dei ricorrente. Nella determinazione dell’assegno di divorzio avrebbe dovuto essere considerata la sola capacità reddituale dell’ex marito, pari a circa L. 25.000.000 l’anno, risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pure censurabile era la presunzione costituita dall’aspettativa di A. C. P. dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’azienda paterna, a prescindere dall’accertamento in concreto dei redditi dell’ex coniuge obbligato, il quale nella specie, a seguito del decesso del genitore, aveva cogestito l’azienda familiare insieme a due sorelle e ad un cugino.

4. I primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 12 luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021).

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con. detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2 003, n. 4040).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione ai tali principi, avendo prima accertato l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della T. in relazione al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, individuando la somma che, in astratto, sarebbe stata idonea a far conservare alla ex moglie il suddetto tenore di vita ed avendo, successivamente, esaminato l’incidenza nella determinazione dell’assegno dei criteri indicarti nel citato art. 5, sotto il profilo delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio, nonché del reddito delle parti.

La circostanza che l’applicazione di tali criteri non abbia portato ad una diminuzione della somma in astratto idonea a permettere alla T. di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio è dipesa da specifici elementi di fatto, nessuno dei quali risultava a favore del P. In particolare, secondo la Corte territoriale: a) con riferimento alle ragioni della decisione, l’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest’ultimo (con la nascita di un altro figlio) aveva definitivamente compromesso la possibilità di ricostituzione dell’unione matrimoniale; b) con riferimento al contributo personale ed economico dei coniugi, la T., essendosi dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli, aveva contribuito ad agevolare l’impegno lavorativo e professionale del marito, al quale quest’ultimo aveva potuto dedicarsi a tempo pieno; c) con riferimento ai redditi delle parti, la T. era priva di reddito lavorativo e nell’impossibilità di procurarselo (per l’età e per le attività svolte), mentre il P. disponeva di redditi rilevanti per la partecipazione ad una redditizia attività imprenditoriale e per la proprietà di numerosi immobili.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio si sia tenuto cento delle elargizioni erogate dal padre del P. per mero spirito di liberalità nonché di pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che egli avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie.

In relazione al primo punto, sostiene il P. che il tenore di vita dei coniugi è solo quello offerto dalle potenzialità economiche dei medesimi e non già quello derivante dagli apporti e dai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare, richiamando a sostegno della sua tesi una decisione di questa Corte (Cass. 9 settembre 2002 n. 13060).

In realtà i principi enunciati con tale decisione non avvalorano la tesi del ricorrente ed anzi la relativa motivazione contiene osservazioni che la contraddicono. La decisione non riguardava la valutazione del tenore di vita dei coniugi, bensì il criterio del contributo personale o economico del coniugo, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di divorzio dal medesimo richiesto. In quel caso questa Corte ha ritenuto che, esigendo tale criterio la diretta provenienza del contributo da uno dei coniugi, l’apporto di estranei al nucleo familiare (si trattava dei genitori della moglie che avevano prestato consistenti aiuti economici, agli inizi della vita familiare, per consentire al marito l’accesso alla professione di notaio) non potesse essere preso in considerazione a quei fini, sia perché caratterizzato da liberalità, sia perché non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, attraverso l’aumento dell’assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l’incremento del patrimonio familiare favorito dall’intervento liberale di terzi.

Nella motivazione della sentenza citata, però, si rileva che tale intervento liberale era stato già implicitamente considerato – nella misura in cui avesse effettivamente concorso a determinare un tenere di vita elevato della famiglia – nel giudizio tendente a stabilire la sussistenza di un apprezzabile divario tra detto tenore di vita e quello attuale del coniuge richiedente, quale presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’assegno.

Va inoltre considerato che, come sottolineato dalla Corte d’appello, nel caso in esame le elargizioni regolarmente e continuamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda notoriamente assai florida, presentavano un carattere particolare, nel senso che il figlio A. C. già all’epoca collaborava in tale azienda, godendo di fatte di ingenti profitti ed essendo destinato in futuro a divenire sempre più parte attiva della medesima azienda.

Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia l’elevatezza del tenore di vita non solo goduto nel corso della vita coniugale, ma potenzialmente godibile in ragione della fondata e legittima aspettativa del P. (maturata in costanza di matrimonio) dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’ambito dell’azienda paterna, quale effettivamente in seguito acquisita.

Per quanto riguarda le pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che il P. avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie, va rilevato che tale ultima affermazione non risulta accertata in sede di giudizio di merito e non può essere verificata in questa sede.

Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge per avere la sentenza impugnata preso in considerazione il regime economico della separazione dei coniugi e le sopravvenute pattuizioni integrative. Infatti, pur se, in tenia di divorzio, la congruità dell’assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), tuttavia, anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22500).

Infine, relativamente alla pretesa valutazione dei redditi del P. nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi del medesimo (pari a circa L. 25.000.000 annui), va rilevato che le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Inoltre, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile e del contributo di mantenimento in favore dei figli, tiene conto delle potenzialità dell’attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui quest’ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass. 22 agosto 2006 n. 18241).

Nella specie, la Corte di appello ha correttamente escluso la determinante ed esclusiva valenza probatoria della dichiarazione dei redditi del P. dell’anno 1998, ritenuta inattendibile in considerazione dell’avvenuto versamento nello stesso periodo dell’assegno di mantenimento per moglie e figli di importo superiore al reddito annuo dichiarato, ed ha valorizzato la sempre crescente partecipazione del P. all’attività imprenditoriale ed ai relativi profitti.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o fa]sa applicazione dell’art. 4, comma 10, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché omessa pronuncia e motivazione sul punto.

Si sostiene che la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva disposto che l’assegno di divorzio dovesse essere corrisposto dalla domanda proposta dalla T. in primo grado, e cioè dal 23 aprile 1997, data di deposito della comparsa di costituzione che conteneva la relativa richiesta. La Corte di appello non avrebbe potuto basare la retroattività dell’obbligo sulla continuità dell’erogazione, non potendo tale continuità sussistere tra l’assegno di separazione (stabilito in L. 4.000.000 mensili, pari a 2.075,70 Euro) e l’assegno divorzile, fissato in 5.600,00 Euro. La retroattività dell’assegno avrebbe dovuto essere negata o, quanto meno, stabilita a far data dalla definitiva formulazione della domanda da parte della T. all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2002.

6. Nemmeno questo motivo è fondato.

Come osservato da questa Corte (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611), il principio enunciato nell’art. 4 n. 10 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987 – secondo il quale il giudice di merito può fare decorrere l’assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda – non costituisce deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze dei caso concreto, di disporre la decorrenza di esso alla data della domanda.

Nella, specie la Corte di appello ha ritenuto di fare uso del suddetto potere discrezionale ritenendo opportuno che l’assegno di divorzio, nella maggiore misura stabilita, decorresse dalla domanda di assegno formulata dalla T. nella comparsa di costituzione in primo grado.

Tale decisione, coerente con la menzionata previsione normativa, non è censurabile davanti a questa Corte.

7. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese processuali, in considerazione dell’esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione indiretta fa parte del reddito imponibile?

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 29 giugno 2008

Cassazione Sezione Tributaria n. 16348 del 17 giugno 2008


Fatto

Oggetto della controversia è l’impugnativa da parte del signor C. S. di due avvisi di accertamento del reddito, relativi agli anni 1989 e 1990, con cui, in applicazione dei coefficienti presunti di reddito, l’Ufficio delle Imposte di Rimini determinava, un maggiore reddito imponibile (rispettivamente di £.26.834.000 per il 1989 e di £.30.343.00 per il 1990), utilizzando come elementi, l’abitazione principale di mq.140 ed il possesso di due autovetture, elementi indicati dal contribuente nel questionario.
Il contribuente opponeva, in via preliminare, la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l’esistenza di elementi di fatto che comportavano la disapplicazione dei coefficienti presuntivi, quali l’erronea indicazione in questionario della autovettura adibita esclusivamente all’attività di agente di commercio, nonché l’errata indicazione in questionario della superficie dell’immobile.
La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (con sentenza n.296/02/99) rigettava il ricorso, motivando che: le allegazioni difensive non erano state provate; non poteva essere presa in considerazione la donazione da parte della madre di £.20.000.000, denunciata dal contribuente come reddito esente da imposizione e provata a mezzo di dichiarazione sostitutiva della donante, sia perché nel processo tributario non è consentita la prova testimoniale, sia perché la donazione deve essere fatta per atto pubblico.
Il C. interponeva gravame, assumendo di avere provato le ragioni, producendo la registrazione della donazione, la planimetria relativa alla minore superficie dell’appartamento e la copia del registrro dei beni ammortizzabili relativamente all’esistenza di una seconda autovettura di natura aziendale e,quindi non imponibile.

La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) accoglieva l’appello del contribuente ed, in riforma della decisione impugnata, annullava gli avvisi di accertamento, motivando che: il redditometro previsto dal D.M. 10-9-92 e 9-11-92 restava sul piano probatorio ed il contribuente aveva la facoltà di fornire prova contraria; nella specie, il C. aveva documentato l’atto di liberalità di £.20.000.000, l’uso strumentale della seconda autovettura e la minore superficie dell’abitazione (mq.118).
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, notificato in data 10/11-11-2004, articolando due motivi.
Il C. è rimasto intimato.

Diritto

-1- Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt.38 D.P.R. n.600/3, 2727 e segg. c.c., 112 e 246 c.p.c. e 7 D.Lgs. n. 546/92) e vizio motivazionale (contraddittoria ed insufficiente motivazione), rilevando, in particolare, che si era dato surrettiziamente ingresso nel processo tributario di merito ad una prova testimoniale fondando il convincimento sulla scrittura privata, registrata il 19-2-2001, con la quale la madre aveva dichiarato di aver effettuato una donazione in danaro in data 23-12-1988.
Con la seconda doglianza è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782 e 809 c.c., rilevando che la donazione in oggetto non poteva considerarsi di “modico valore”, per cui non poteva ritenersi valida in assenza del prescritto “atto pubblico” e non poteva neppure ricondursi alle cosiddette liberalità indirette.
-2- Il ricorso va accolto, essendo fondate entrambe le censure.

-2.1- Quanto alla prima doglianza deve precisarsi che vi è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla composizione ed alla superficie degli immobili (appartamento, garage e giardino).
Vi è anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dalla madre del contribuente L.E., circa la donazione di £.20.000.00 al figlio S. per sostenerlo nell’attività di agente di commercio e per le spese di mutuo (in data 23-12-88): somma che si dice provenire dalla vendita di un’azienda commerciale (per £.61.012.231), di cui si allega il contratto.
Va puntualizzato, sul piano generale, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
Più specificamente, nel contenzioso tributario, la attribuzione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive di notorietà trova ostacolo invalicabile nella previsione dell’art.7, co.4, D.Lgs. n.546/92 (nuovo processo tributario) – eludendo il divieto di giuramento, oltre che di prova testimoniale, sancito dalla richiamata disposizione – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. Sez. Trib., 15-1-2007 n.703).
-2.2- Quanto alla seconda doglianza, deve sottolinearsi che rientrano nel concetto di donazione indiretta tutte le liberalità attuate non attraverso il mezzo tipico previsto dalla legge (art. 769 c.c.), ma attraverso uno strumento negoziale diverso (come pagamento di un debito altrui eseguito animo donandi, rinunzia abdicativa, ecc.).
Tuttavia, nella fattispecie si è parlato solo di donazione di somma e non di altre forme negoziali.
Non ricorre neppure una ipotesi di donazione di “modico valore” (art. 783 c.c.). In particolare, la “modicità” è un dato oggettivo, desumibile dal valore intrinseco del bene “mobile” donato.
Orbene, non è certamente modico il valore della somma di £.20.000.000, riferito all’epoca della donazione (1988).
Inoltre, la stessa norma introduce un concorrente criterio soggettivo laddove prevede che la natura modica “deve essere valutata anche in rapporti alle condizioni economiche del donante”. E questo elemento doveva essere certamente oggetto di dimostrazione da parte del contribuente, che aveva, appunto, invocato la “modicità” al fine di giustificare la mancata utilizzazione della forma legale dell’atto pubblico.
Si aggiunga che, essendo mancato l’adempimento di questo onere probatorio, assume risolutiva valenza – per escludere la modicità – la considerazione che la madre donante ricavava le somme donate dalla vendita di una azienda commerciale, il cui prezzo era solo di £.61.012.321 (di cui si donava, quindi, circa un terzo).
-3- Per le argomentazioni svolte, accogliendosi il ricorso dell’Amministrazione, la gravata decisione deve essere annullata con rinvio ad altra sezione del giudice a quo, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, in data 8-4-08, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.