Il Consiglio di Stato ed il rimborso dei costi per l’accesso ai dati personali
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 22 settembre 2009
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sentenza 5198/2009, si è occupato del diritto di accesso ai dati personali e precisamente dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che prevede la corresponsione di un rimborso dei costi “effettivamente supportati” qualora non risulti conferma dell’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
Poiché il rimborso è subordinato all’individuazione a cura del Garante, per la protezione dei dati personali, di un tetto massimo, anche forfettario, che tenga conto del numero e della complessità delle richieste, oltre che di eventuali particolari supporti per riproduzione, secondo il Consiglio di Stato tale potere ha come finalità di interesse pubblico quella di impedire che costi eccessivi disincentivino l’esercizio di un diritto e per questo il Garante è chiamato a stabilire un equilibrio economico tra la pretesa di chi esercita il diritto di accesso verso i propri dati ed i titolari del trattamento.
Dalla natura di interesse legittimo della situazione soggettiva del titolare del trattamento dei dati discende che la competenza a giudicare la controversia e la lesione dell’interesse appartenga alla giustizia amministrativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3767 del 2009, proposto dal GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
CRIF S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Imperiali e Gianfranco di Sabato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Selvaggia Forza in Roma via Carlo Poma, n. 4;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione seconda,23 gennaio 2009 , n. 587;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009 relatore il Consigliere Aldo Fera.
Udite per le parti l’Avv. dello Stato Aiello e l’Avv. Imperiali e Di Sabato;
Avvisate le parti che l’appello, vertendo in materia di silenzio dell’amministrazione, va deciso, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella presente camera di consiglio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto da CRIF s.p.a. contro il silenzio-rifiuto serbato dal Garante per la protezione dei dati personali sull’istanza intesa ad ottenere l’emanazione degli atti di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, inerenti al contributo di cui al precedente comma 7, ha ordinato all’autorità amministrativa intimata di attivare il procedimento amministrativo relativo all’istanza medesima.
Secondo il primo giudice, che ha affermato la propria giurisdizione ritenendo inapplicabile nella specie l’articolo 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003 2003 , “il Garante intimato non è munito di potestà discrezionale in ordine all’an del concreto provvedere“.
L’appellante, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, propone i seguenti motivi d’appello:
1. quanto alla giurisdizione, l’avverbio “comunque” contenuto con riferimento alla “applicazione delle disposizioni del presente codice” nel richiamato articolo 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003, introduce un principio di inderogabilità al criterio attributivo della giurisdizione stabilito direttamente dal legislatore;
2. quanto al merito della sentenza, dal principio di tendenziale gratuità dell’esercizio del diritto di accesso si ricava che lo speciale contributo previsto dalla legge può essere richiesto solo nel caso in cui il Garante nei casi previsti dalla legge ne abbia individuato l’importo massimo. Nel caso di specie ciò è stato fatto con deliberazione di carattere generale del 23 dicembre 2004, n. 12, tuttora vigente e mai impugnata dal ricorrente di primo grado. Né alcun rilievo può essere dato alla circostanza che in quella sede il Garante, con norma transitoria limitata al solo anno 2005, abbia attribuito alla ricorrente la facoltà di chiedere un contributo in poche limitate ipotesi. Si tratta infatti di una norma eccezionale non rinnovabile perché non esistono più i presupposti per la sua reiterazione. In sostanza, secondo l’appellante, l’articolo 10 del codice della privacy, nell’affermare il Garante “può provvedere, non impone alcun obbligo, bensì attribuisce all’Autorità il potere di determinare l’an e il quantum del contributo.”
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.
La CRIF s.p.a., costituita nel presente giudizio d’appello, controbatte le tesi avversarie, osservando in particolare che la richiesta di richiedere un contributo, nell’ipotesi in cui risulta confermata l’esistenza dei dati che riguardano l’interessato, è dovuta non solo al notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità e all’entità della richiesta, ma soprattutto al fatto che tale tipo di richieste è notevolmente aumentato dal 2004 al 2008, comportando un costo notevole per l’impresa. Conclude, infine, per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
1. Oggetto dell’appello, proposto dal Garante per la protezione dei dati personali, è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto da CRIF s.p.a. contro il silenzio-rifiuto serbato sull’istanza intesa ad ottenere l’emanazione degli atti di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, inerenti al contributo di cui al precedente comma 7, ha ordinato all’autorità intimata di attivare il procedimento amministrativo relativo all’istanza medesima.
2. L’appello, con il quale la sentenza di primo grado è contestata sotto i profili del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dell’inesistenza dell’obbligo di provvedere da parte della autorità intimata, è da respingere.
I due motivi d’appello vanno trattati congiuntamente, in quanto entrambe le questioni richiedono l’analisi del potere attribuito al Garante in relazione alla specifica situazione soggettiva dell’avente titolo al contributo in questione.
In presenza di un sistema costituzionale di riparto della giurisdizione incentrato sulla natura – di interesse legittimo o di diritto soggettivo- della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dal privato, che ammette la giurisdizione esclusiva (articolo 103, comma 1, della Costituzione) del giudice amministrativo, solo in via di eccezione e limitatamente “ a specifiche controversie connotate non già da una generica rilevanza pubblicistica, bensì dall’intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi” (Corte costituzionale, 6 luglio 2004 , n. 204), una lettura dell’articolo 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003 nel senso della introduzione di una giurisdizione esclusiva nei riguardi del giudice ordinario estesa agli interessi legittimi appare non condivisibile e non conforme alla norma Costituzionale. La disposizione di cui all’art 152 richiamato, non persegue la finalità sostenuta dall’appellante, di fondare la giurisdizione sulla sola individuazione del soggetto pubblico coinvolto alla controversia, bensì quella di chiarire come i provvedimenti del Garante riguardanti la protezione dei dati personali, in quanto incidenti su diritti soggettivi dei privati, sono soggetti al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria secondo le particolari regole di procedura dettate dai successivi comma contenuti nel medesimo articolo.
Ne consegue che, nel caso sottoposto al Collegio, l’analisi della situazione soggettiva è indispensabile per affermare la giurisdizione.
Ciò detto, l’articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai comma sette ed otto, afferma che, quando non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, il titolare del trattamento dei dati, nei confronti del quale sia stato esercitato il diritto di accesso, può chiedere un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, che “non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale”. Il comma otto aggiunge, poi, che “con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.” Ed è quest’ultima ipotesi quella che qui interessa, in quanto il ricorrente di primo grado ha chiesto al Garante di autorizzarlo a richiedere il contributo, nella considerazione che il numero delle istanze di accesso si era triplicato passando da quasi 67.000 del 2004 a circa 190.000 del 2008, determinando così un eccessivo onere economico per l’azienda.
Emerge con chiarezza, dalla lettera della disposizione, che il potere attribuito al Garante per la protezione dei dati personali è finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico di conservare un equilibrio economico, contemperando l’interesse di coloro che hanno titolo ad esercitare il diritto d’accesso con quello dei titolari del trattamento dei dati in modo da evitare da un lato che una eccessiva lievitazione dei contributi possa di fatto impedire l’esercizio del diritto e dall’altro che il diritto all’accesso si traduca in un insopportabile peso economico per l’azienda. Nel fare ciò, la legge non prefigura parametri rigidamente predeterminati ma, una volta indicato l’obiettivo da raggiungere ed i presupposti per la richiesta del contributo, si affida al potere discrezionale attribuito alla Garante. Potere discrezionale rispetto al quale la situazione soggettiva delle titolare del trattamento dei dati non può che avere la consistenza dell’interesse legittimo.
Dalla considerazione che precede, quanto alla giurisdizione, emerge la competenza degli organi della giustizia amministrativa a conoscere delle controversie riguardanti l’esercizio, o il non esercizio, del potere di determinazione del contributo, concernendo queste l’accertamento della lesione di interessi legittimi. Quanto al merito, che la discrezionalità attribuita al garante attiene al quomodo ma di certo non all’an. Infatti, al Garante spetta solo il potere di quantificazione del contributo ma non anche quello di stabilire i presupposti in base ai quali il diritto di accesso può comportare la sua corresponsione. Tali presupposti, sono dettati direttamente dal legislatore, che, nel caso di specie, ha ritenuto come il contributo sia dovuto laddove si determini ” un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste”. Ed è evidente come l’esistenza dei presupposti non può essere valutata a priori, come sostiene l’appellante, ma deve essere apprezzata dagli organi competenti, sulla base delle richieste presentate dai titolari dei trattamento e dopo una adeguata ed approfondita istruttoria. Il che implica necessariamente l’apertura del procedimento amministrativo.
L’appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 3000,00 (tremila) per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3000,00 in favore della società appellante.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere est.
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Uso aziendale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 18 settembre 2008
Il fenomeno, che va sotto il nome di uso aziendale è, in realtà una specificazione della più ampia nozione di prassi, o uso, che individua quel complesso di comportamenti osservati dagli operatori in un determinato sistema morale, legale, ecc.
In azienda, possiamo parlare di uso, ogni qualvolta siamo in presenza della diffusione, con una continuità, a favore di una categoria, di un gruppo o di un settore di lavoratori di benefici che non sarebbero dovuti ma che dipendono dalla sola spontaneità del datore di lavoro. La Cassazione, con la recente sentenza 18991/2008 torna a ribadire come non sia la semplice ripetizione del comportamento favorevole a far scaturire l’obbligo di carattere unilaterale, ma quella precisa volontà di estendere i benefici spazialmente e temporalmente ai futuri aspetti del rapporto di lavoro.
Per maggiori approfondimenti invito gli interessati a recuperare l’articolo, dal titolo “TFR, premio di fedeltà ed uso aziendale“, che scrissi per la gloriosa rivista giuridica Il Diritto del lavoro [ISSN: 0012-3404].
Dovrete, però, armarvi di pazienza, gli studenti possono curiosare nella biblioteca d’istituto e quanti si trovino a Roma lo troveranno facilmente anche nelle biblioteche parlamentari, poiché la rivista nata nel 1926, come recitava la pagina web che ora non c’è più, nonostante fosse la più antica d’Italia, ha chiuso definitivamente il proprio ciclo vitale.
Scusate questa parentesi, ma certi ricordi mettono tristezza, soprattutto constatare come persino il nome a dominio intestato alla rivista sia ufficialmente in vendita e chi frequenta il web sa a quanto ammonti il costo medio annuale per mantenerne uno con qualche pagina di testo.
Non mi resta che esprimere il mio disappunto su come sia stato semplice dare la colpa a internet del declino de Il Diritto del lavoro (leggete l’articolo dato 25 aprile 2007 sulle pagine del Corriere della Sera) nascondendo invece tra le macerie la volontà di quanti decisero di concludere quella gloriosa esperienza ostacolando il ricambio di firme con la pubblicazione di nuovi articoli, disertandola e non partecipando neppure agli incontri settimanali in via Gramsci.
Cassazione Sezione Lavoro n. 18991 del 10 luglio 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova [...], premettendo di aver lavorato dal 1 gennaio 1969 al 2 giugno 1997 alle dipendenze della [...] con la qualifica di dirigente, aggiungendo che nel corso del 1979 l’Amministratore delegato e direttore generale [...] aveva stabilito con regola di carattere generale che tutti i dirigenti avrebbero dovuto essere automaticamente promossi al grado superiore dopo 3 anni di permanenza nel grado inferiore e che la regola era stata attuata solo fino al 1988, e sostenendo che tale regola costituiva uso aziendale e la sua inapplicazione illegittima violazione del contratto (come integrato dall’uso aziendale), chiese che si dichiarasse il suo diritto alla promozione al 4^ grado ed alle classi e gradi successivi secondo l’indicato principio di automatismo, con ogni conseguenza sul piano normativo, retributivo e previdenziale.
Il Tribunale di Genova respinse la domanda. Con sentenza del 23 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Genova respinse l’impugnazione.
Ritiene il giudicante che l’attribuzione integri un vincolante uso aziendale quando abbia i caratteri della spontaneità e della generalità, costituita dal fatto che sia prevista per ogni eguale situazione professionale.
E nel caso in esame, altri dirigenti, pur trovandosi nella situazione prevista dall’assunto uso aziendale, non avevano avuto nè avevano chiesto il riconoscimento dedotto in controversia.
Ciò riguardava non solo il dirigente [...] (per cui, secondo il ricorrente, sussisterebbe la giustificazione d’un maggior trattamento economico; giustificazione che il giudicante ritiene peraltro infondata), bensì altri 4 dirigenti. E la pretesa promozione “automatica” riguarderebbe solo altri due dirigenti.
Essendo tale fatto insufficiente, il preteso uso aziendale non sussiste.
Per la cassazione di questa sentenza [...] propone ricorso, articolato in due motivi e coltivato con memoria; la [...] S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374, 2084 e 2380 c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la prassi aziendale può essere anche limitata, ad un particolare settore dell’azienda, o ad una determinata collettività di dipendenti, differenziandosi nella diversità di mansioni e qualifiche.
In particolare, al [...] non era stata applicata la prassi, per la diversità che la sua posizione assumeva in ordine alla struttura di lavoro, alla retribuzione (provvigioni), alla sede ed al reparto.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374 e 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
2. a. oggetto dedotto in giudizio è l’individuazione d’una prassi aziendale che aveva avuto svolgimento fra il 1978 ed il 1988, durante la permanenza del [...] come Direttore Generale;
2. b. in applicazione della prassi, il [...] avrebbe maturato la promozione solo nel 1989: in un momento in cui la prassi era stata illegittimamente disapplicata;
2. c. nel periodo di vigenza, la prassi era stata applicata a tutti i dirigenti ([...], [...], [...], [...]);
2. d. ciò che avvenne dopo il 1988, successivamente al periodo in cui la prassi si era svolta (che i dirigenti abbiano rivendicato o meno, e conseguito o meno la promozione) non era oggetto del fatto dedotto in giudizio e del conseguente onere probatorio del ricorrente; ed era peraltro irrilevante.
3. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
4. Come questa Corte ha affermato, l’uso aziendale, quale fonte d’un obbligo unilaterale di carattere collettivo, presuppone non una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo (Cass. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. 20 maggio 2004 n. 9626); il comportamento delle parti diventa espressione d’una volontà negoziale che integra (attraverso l’art. 1340 c.c.) i singoli contratti individuali (Cass. 11 agosto 2000 n. 10642).
L’accertamento della concreta esistenza dell’uso aziendale è funzione del giudice di merito, la cui valutazione, esente da errori logici e giuridici, in sede di legittimità è insindacabile (Cass. 3 giugno 2004 n. 10591).
5. Su un piano generale, in ordine all’uso aziendale è da affermare quanto segue.
5. a. Aspetto fondamentale dell’uso aziendale è la generalità della sua applicazione: la totalità dei rapporti giuridici in cui sussista la specifica situazione “disciplinata” (la regola emergente dalla volontà delle parti non sarebbe tale ove non avesse questa estensione).
Nell’ambito di questa totalità, le differenziazioni (quali parti integranti della stessa norma) sono ipotizzabili in quanto coerenti con la diversità (per mansioni o qualifiche o sedi) della specifica situazione coinvolta.
Poiché la norma, la cui struttura è costituita dal comportamento delle parti, ha una forma tacita, le differenziazioni sono giustificate in quanto abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione.
La necessità d’una chiara rigorosa indifferenziata estensione è tanto maggiore quanto minore è il suo spazio (i rapporti “disciplinati”).
5. b. Per la sua struttura e per l’intento negoziale su cui si fonda, la norma costituita dall’uso aziendale, è tale in quanto, in assenza d’una concorde contraria volontà delle parti, continui a protrarsi indefinitamente nel tempo, anche dopo lo specifico fatto dedotto in controversia.
Come norma tacita, ha tendenzialmente questa illimitata estensione:
nello spazio (disciplinando, pur eventualmente limitato a determinati sedi o settori o qualifiche, ogni situazione caratterizzata dagli stessi elementi) e nel tempo.
5. c. Avendo per contenuto l’attribuzione di trattamenti diversi (in quanto più favorevoli) nei confronti di quanto normativamente previsto, la prova della concreta esistenza dell’uso aziendale (quale negazione d’un fatto pacificamente esistente) è onere di colui che l’uso invochi.
6. Nel caso in esame, il giudicante ha escluso l’esistenza dell’uso aziendale, in quanto 6. a. il trattamento di maggior favore per i dipendenti, quale contenuto dell’assunta prassi, non era stato applicato al [...];
6. b. né era stato applicato ad altri dirigenti ([...], [...], [...], [...]);
6. c. lo spazio di applicazione dell’invocata prassi aziendale (limitata a due dirigenti, oltre allo stesso “inventore” della prassi) era molto ristretto.
7. In ordine all’astratta estensibilità dell’uso (come ipotizzata dal ricorrente) anche nei confronti del [...] (ed alla – dal giudicante – ritenuta inesistenza dell’uso in quanto concretamente non applicato al [...]), la valutazione del giudicante (essere questi pur sempre un dirigente, e godere d’un compenso aggiuntivo, come il [...], anch’egli dirigente con l’aggiuntivo compenso di amministratore e tuttavia beneficiario del trattamento favorevole) è esente da errori logici e giuridici.
E, nei confronti di questa valutazione, le argomentazioni del ricorrente (la qualità – del [...] – di gerente della gestione di Milano, e l’aggiuntiva componente provvigionale del suo compenso), oltre ad introdurre differenziazioni (la differenza fra compenso aggiuntivo dell’amministratore e compenso aggiuntivo per provvigioni) fondate su ipotesi arbitrarie e costituite da eventi unici, e come tali negazione della stessa struttura dell’uso aziendale, sono (per quanto precedentemente osservato sub “5. a.”) inconferenti.
Coerente a tale struttura è l’affermazione del giudicante per cui la ritenuta inapplicazione del trattamento più favorevole al [...] assume particolare significato (di negazione dell’uso) a ragione della limitatissima estensione della relativa applicazione.
Non diversamente è a dirsi per l’assunta cessazione della pretesa prassi con la cessazione dell’incarico del suo “inventore” ([...]). Ed invero, la successiva inapplicazione da parte del datore (per quanto precedentemente osservato sub “5. b. “) non sarebbe stata idonea (sub “5. b. “) a porre nel nulla la norma.
8. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte
Respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 34,00, oltre ad Euro 2.000,00, per onorario, ed oltre alle spese generali e ad IVA e CPA come per legge.






