Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 10 luglio 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SEGRETERIA TECNICA
DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3
Parere UPPA n.45/08
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione Sanitaria
OGGETTO: Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.
Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l’avviso interpretativo concernente l’art.71 del decreto legge n.112/08.
Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.
E’ però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame.
Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.
Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell’art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 24 maggio 2008
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che da il via alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella Campania.
Non appare però condivisibile la scelta di curare un’emergenza con attività “anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria”, che, seppure facendo luogo alle misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, potrebbero in futuro costituire causa di altre emergenze.
Vengono confermati come siti di smaltimento i seguenti comuni:
Sant’Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonchè presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle;Serre (SA) – località Valle della Masseria.





