Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il condominio ed il decoro architettonico

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 16 luglio 2009

Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.

Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.

In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Reato di maltrattamenti in famiglia: è tutelata anche la convivente

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 maggio 2008

La Sesta Sezione penale della Cassazione, ha chiarito che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto stabile tra due persone, dimostrato da una relazione di vita sempre più stretta che rinsaldi i legami di assistenza e solidarietà tipici della “famiglia” (anche se di fatto), spetta alla convivente, in caso di maltrattamenti, la tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale.

Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale.

Ecco il contenuto della norma :

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorita’/supremazia” : scuole, carceri ecc.

La condotta e’ eterogenea ossia puo’ realizzarsi attraverso diverse tipologie cio’ che rileva e’ l’aggressione alla persona, o meglio alla personalita’ (integrante la continuazione) e la gravita’ della lesione.

L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignita’ ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilita’ della convivenza. Cosi’ individuando nella “abitualita’ del reato” la chiave di lettura dell’intera norma.
Abitualita’ che non significa, pero’, necessita’ che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali.
La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volonta’… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”.

Riguardo la nozione di famiglia e’ pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarieta’ comuni. Pero’ anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedelta’ poiche’ restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione ed l’assistenza morale e materiale).

Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrita’ fisica ed del patrimonio morale della vittima.

Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato.

Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso).

Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volonta’ della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non e’ necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato.

La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana).

Segue il testo della sentenza:

Cassazione VI Sezione Penale n. 20647 del 22 maggio 2008

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione – Sezione sesta penale

Composta dai signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Nicola Milo – Consigliere
2. Dott. Massimo Dogliotti – Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da A., nato a Torre del Greco (NA) il [...]; avverso l’ordinanza del 7 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 27 agosto 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., gravemente indiziato del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale., per avere sottoposto per anni la convivente, V., a continue violenze fisiche e morali.

Secondo i giudici del riesame gli elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quanto riferito dalla figlia minore e dalle lesioni refertate ai danni della stessa V..

L’esigenze cautelari sono state giustificate con la gravita dei fatti e con lo scopo di evitare possibili inquinamenti probatori, in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore.

2. L’indagato ha presentato un “ricorso in appello”, che il Tribunale ha qualificato ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte.

In questo atto A., da un lato, chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dall’altro, contesta la sussistenza del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale, assumendo che si è trattato di un singolo episodio e che nel caso di specie il reato di maltrattamenti non possa configurarsi nei confronti della V., in quanto semplice convivente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”.
Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante, Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Nella specie risulta l’esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il A. e V., durata oltre dieci anni, dalla quale sono ‘nate due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale

5. Passando all’esame dell’altro motivo, deve escludersi l’insussistenza del reato per difetto del requisito della reiterazione delle condotte vessatorie.

L’ordinanza impugnata ha messo in chiara evidenza i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di subire da anni episodi di violenza fisica e psicologica da parte del A., sospesi solo da quando lo stesso è stato ristretto in carcere per altro reato, per poi riprendere immediatamente in occasione dell’ultimo permesso, fino all’episodio del 23 agosto 2007, quando vi è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno potuto constatare l’avvenuta aggressione ai danni della V.. Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto conferma non solo da quanto hanno potuto accertare i Carabinieri, ma anche da R., figlia minorenne della coppia, che ha confermato l’episodio dell’ultima aggressione.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi per la configurabilità del reato di maltrattamenti, avendo l’indagato posto in essere una condotta caratterizzata da continui e ripetuti fatti vessatori, concretizzatisi anche in vere e proprie aggressioni fisiche.

6. Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente sembra censurare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale ha fornito un’ampia ed articolata motivazione, mettendo in rilievo non solo la gravita dei fatti contestati al A., ma anche la sua “personalità trasgressiva e spiccatamente incline a commettere gravi reati di elevato allarme sociale”, tendenza dimostrata dalla riportata condanna per il delitto di violenza sessuale ai danni di minorenne (artt. 81, 609-bis Codice Penale).

7. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del A. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo stabilire in euro 1.000,00.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 94 comma -ter disp. att. Codice Penale.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma I-ter disp. att. Codice Penale.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Articolo 594 del codice penale: reato di ingiuria ed e-mail

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 25 maggio 2008

La recente sentenza 16426/2008 della Cassazione, che si è occupata di un caso di ingiuria attraverso la posta elettronica, fornisce lo spunto per analizzare da vicino l’articolo 594 del Codice Penale che recita:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Cosa deve intendersi per onore e reputazione?

In senso generale, l’onore è un valore che ricomprende anche il decoro e la reputazione. E’ costituito da tutte le qualità di una persona apprezzabili come attributi propri anche della personalità ossia dell’immagine che l’individuo proietta di sé all’esterno. Sugli aspetti della persona e della personalità ho già scritto parlando delle mutilazioni genitali femminili e quindi invito i lettori a recuperare informazioni da quel post.

In dottrina la definizione migliore è stata fornita dall’Antolisei: “il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona [...] più precisamente è l’insieme delle doti morali [...], intellettuali [...], fisiche [...] e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive”.

Complessità dovuta alla presenza di un aspetto soggettivo e di uno oggettivo. Dal punto di vista soggettivo l’onore è un valore che appartiene ad un individuo poiché corrisponde all’opinione che ha di sé. Oggettivamente ingloba anche il pensiero di altri in senso favorevole o sfavorevole.Si tratta di concetti relativi e variabili nel tempo influenzati dalla cultura, dalla professione e dal contesto storico o politico. La giurisprudenza si muove con cautela distinguendo tra loro numerose variabili. Così sono state giudicate ingiuriose espressioni che, prive di carattere offensivo per l’uomo medio, contestualizzate in un settore professionale non erano affatto innocue. In altri casi la cultura ed il contesto hanno stemperato il carattere offensivo di un gergo di per sé sporco, infatti, l’espressione “non rompermi le scatole” pronunciata durante una lite tra automobilisti è stata considerata, in ragione dell’età media dei litiganti e del contesto “caldo”, come priva di carica offensiva mentre in altri contesti come sintomo di una mentalità e quindi di un modo di vivere scorretto verso il prossimo.

Quali sono le condotte?

Qualunque comportamento o espressione in grado di arrecare un’offesa. Va tenuta in moderata considerazione l’eventuale eccessiva suscettibilità di una persona. Parole, scritti, disegni, suoni, gesti, atteggiamenti ed in genere ogni movenza del corpo possono costituire modalità idonee per manifestare un disprezzo verso un soggetto.

L’elemento soggettivo?

Riguardo il dolo esso è generico anche se si ammette quello eventuale quando chi agisce per scopi diversi ha la rappresentazione che le sue parole potranno assumere sensi offensivi. Le interpretazioni sono comunque divise tra la necessità dell’animus iniurandi o la sufficienza del dolus in re ipsa:

- l’animus iniuriandi è la precisa intenzione di offendere e la sua assenza esclude il reato di ingiuria o perché sono configurabili altri reati o perché l’offesa può trovare spiegazione in ragioni diverse come lo scherzo, l’errore causato dall’uso di una lingua straniera, il rapporto pedagogico o l’assuefazione ad un gergo da strada.

- secondo la Cassazione 1341/1993 è possibile una parziale oggettivazione del dolo a livello della condotta o meglio, se non è richiesto un dolo specifico, è sufficiente la volontà dell’evento quindi l’interpretazione può fermarsi alla volontà di porre in essere l’azione lesiva senza la necessità di andare oltre.

La vittima deve essere determinata o almeno determinabile senza equivoci ad esempio perché nell’ingiuria è fatto il suo nome o perché è possibile escludere altre persone pur presenti. Può trattarsi di una persona fisica ma anche di una persona giuridica come di un ente collettivo (ad esempio un partito politico, un movimento religioso od un’impresa).

La presenza della persona offesa?

Si tratta di un elemento costitutivo del reato ma vi sono opinioni discordi sul modo di intendere questa espressione. Secondo la tesi maggiormente seguita si tratta della percezione raggiunta mediante la presenza fisica della vittima, conosciuta dall’offensore, anche se la persona ingiuriata non si è accorta subito del significato offensivo. Tenuto conto dell’elasticità del lasso temporale, tra manifestazione del disprezzo e percezione del significato, si può facilmente osservare come il rapporto spazio-temporale non vada inteso in modo così rigido. Così può considerarsi integrato il reato anche quando l’ingiuria è stata rivolta a persone che in ragione di un particolare stato, ad esempio la malattia, la sordità o l’ubriachezza, non siano in grado di valutare pienamente il contenuto dell’offesa. Su quest’ultimo profilo non mancano tesi contrarie secondo le quali la valutazione andrebbe fatta caso per caso poiché il non aver recepito il contenuto offensivo costituirebbe un’ipotesi di reato impossibile. Io non sono d’accordo. Come ho già scritto persona e personalità sono un tessuto complesso fatto anche dal senso di dignità personale in conformità all’opinione di un gruppo sociale. Per queste ragioni ritengo che il reato si realizzi anche nell’eventualità che il soggetto assorba quel contenuto lesivo da altri fattori ad esempio dalla lettura del linguaggio non verbale, nel caso del sordo, o dal mutamento di opinione del gruppo sociale. Cioè ogni qualvolta vi sia il pericolo che questo possa accadere. Naturalmente tenendo ben presenti quali sono i limiti di inquadramento forniti dall’articolo 594.
Attribuzione di un fatto determinato?

E’ una circostanza aggravante speciale che amplia la portata offensiva dell’ingiuria rispetto a frasi o atti apprezzabili nella loro genericità. Il fatto deve essere concreto, credibile, individuabile in quanto fatto unico anche storicamente. La giurisprudenza è oscillante così in alcuni casi si è ritenuto sufficiente, ad integrare l’aggravante, l’attribuzione ad un soggetto di un fatto senza indicare altre circostanze.

Cosa si intende per la presenza di più persone?

E’ il caso in cui siano presenti almeno due persone estranee alla condotta di ingiuria con la capacità di percepire il contenuto offensivo delle frasi, degli atti o dello scritto. Per questa ragione non risulta integrata l’aggravante quando le persone presenti non abbiano percepito o non siano state in grado di percepire l’offesa.