Avv. Hermans Joseph IEZZONI

I jeans non sono una cintura di castità

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 22 luglio 2008

Era il 1999, quando la Terza Sezione Penale della Cassazione dubitò che i jeans potessero facilitare la violenza sessuale considerandoli alla stregua di un indice del consenso della donna. Molti ricorderanno le polemiche che ne seguirono e gli slogan “jeans alibi per lo stupro” di Rita Levi Montalcini Tullia Zevi, Dacia Maraini, Livia Turco, Inge Feltrinelli, Lalla Romano, Franca Rame, Giovanna Melandri, Emma Marcegaglia, Maria Corti e del loro appello:

“La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che offende profondamente la dignità di tutte le donne e vanifica molti anni di battaglia in difesa della condizione femminile. Il giudizio della Suprema Corte rischia di cancellare le elementari conquiste di civiltà giuridica, provocando un grave arretramento nel costume di questo paese. Ci auguriamo che le donne facciano sentire la loro protesta affinché pronunciamenti e atti di questo genere non si ripetano.”

A distanza di anni, la  Cassazione, con la sentenza 30403, sembra voler quasi chiudere il conto con il passato, rispondendo che i jeans non costituiscono di per sé impedimento a compiere una violenza sessuale e non possono essere paragonati ad una cintura di castità.

Segue il testo:

Cassazione Terza Sezione Penale n. 30403 del 10 Giugno 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del l’11.5.205 il G.i.p. presso il Tribunale di Padova condannava [...] con la concessione delle attenuanti generiche e ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’u.c. dell’art. 609 bis C.p., alla pena -sospesa- di una anno di reclusione in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv. e 609 bis C.p. per avere più volte compiuto con violenza atti di libidine nei confronti di [...] e, per ultimo, toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della donna.

La condanna si basava sulle dichiarazioni della [...] ritenute lineari, pacate, non contraddittorie e non dovute a rancore, e su quelle del fidanzato [...] cui la prima aveva raccontato fatti, e del padre, informato da detto fidanzato.

Veniva proposto appello per l’imputato, sostenendo che:

a)      il giorno dell’episodio più grave era stata la donna a telefonare al [...], perché venisse a casa per pranzare;

b)      dopo il suo arrivo si era seduta a guardare la televisione con i pantaloni sbottonati ed il [...] si sedeva accanto a lei senza nulla succedesse: poi ella andava in camera a chiudersi i pantaloni;

c)      il padre e la madre erano separati, e la seconda aveva iniziato una relazione con il [...] prima di tale separazione, donde l’ipotesi che la [...] non avesse detto la verità avendo mantenuto buoni rapporti con il genitore;

d)     ella stessa aveva dichiarato di non essere stata in grado di conoscere la volontarietà degli episodi verificatisi prima dell’1.7.2004;

e)      la pena era superiore al minimo edittale nonostante la lieve entità dei fatti, ed ingiustificatamente era stata negata la sospensione di essa.

Chiedeva l’assoluzione per insussistenza del fatto.

La Corte di Venezia rigettava l’impugnazione, motivando come segue:

1)      quanto agli intenti calunniosi erano mere ipotesi difensive prive di riscontri, non risultando a causa dell’imputato una limitazione del rapporto affettivo della ragazza con il padre;

2)      gli elementi essenziali raccontate da essa, dal fidanzato e dal padre sostanzialmente coincidevano;

3)      erano irrilevanti le discordanze sulla successione dei palpeggiamenti, sulle loro modalità, ecc., contenute nelle dichiarazioni del padre e del fidanzato, essendo dovute ad inesattezza di ricordi o all’assenza di specifiche domande sui vari punti;

4)      il fatto che solo il fidanzato abbia parlato di una masturbazione prima dei toccamenti non significa che la ragazza ed il padre l’avessero escluso, non avendolo semplicemente riferito;

5)      che ella non fosse scappata rientrava nella libertà di comportamento individuale, e non costituiva un fatto provocatorio, o comunque inducente alla perpetrazione dei reati;

6)      che indossasse i pantaloni de tipo jeans non escludeva il toccamento delle parti intime, facilmente raggiungibili senza sfilarli, e comunque entrando con le mani dentro di essi;

7)      la pena era adeguata per la convivenza con la vittima e la giovane età di questa (inferiore ai 16 anni, ma non erano state contestate le relative aggravanti);

8)      Poteva essere concesso il beneficio della non menzione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo che:

a)      la Corte aveva valutato con estrema superficialità le dichiarazioni della ragazza, sia in sé che in raffronto con gli altri elementi;

b)      aveva ammesso le discrasie, ma le aveva giustificate con mere congetture;

c)      il riscontro costituito dalle dichiarazioni del fidanzato e del padre non era tale quanto la fonte era l’autrice delle prime dichiarazioni;

d)     era impossibile che, indossando la ragazza dei jeans ed essendo seduta, si infilasse la mano sotto i pantaloni e si toccasse la vagina;

e)      quanto alla pena, non si poteva compensare la mancata contestazione delle aggravanti con l’aumento di essa, a parte che la Corte aveva confuso l’art. 609 ter con l’art. 609 septies C.P., solo il secondo dei quali contemplava il fatto commesso dal convivente, per cui procedeva d’ufficio, mentre il primo prevedeva l’aggravante, in caso di vittima infrasedicenne, solo per l’ascendente, il genitore anche adottivo ed il tutore, ma non anche per il convivente.

Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla motivazione della sentenza impugnata, sinteticamente riportata in punto di fatto risulta che la Corte territoriale ha esaurientemente trattato tutti gli aspetti facenti ora oggetto del ricorso, per cui non si ravvisa alcuno dei vizi di cui all’art. 606 c. I del C.p.p., ed, in particolare, quello di cui alla lett. e): infatti, pur essendo astrattamente possibile dare a tutte le considerazione svolte diverse interpretazioni, quelle di cui trattasi non sono certamente viziate da irragionevolezza, avendo una loro coerenza logica. D’altra parte, i motivi di gravame non si basano su elementi non presi in esame dalla Corte territoriale, bensì su una rilettura difensiva dei medesimi: ma il giudizio di legittimità non può mai risolversi nella rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, dovendo limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzarne una inesistente o un risultato di essa inconfutabilmente diverso nella sua oggettività da quello effettivo. Quindi, restano estranei al sindacato di questa Corte i rilievi in merito al significato di detta prova ed alla sua capacità dimostrativa, non potendosi accedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa loro interpretazione, essendo in questa sede precluso il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, e rimanendo suo unico oggetto i vizi di cui al citato art. 606 C.p.p.

Vero è che, basandosi la sentenza impugnata essenzialmente sulle dichiarazioni della [...] l’attendibilità di questa andava rigorosamente valutata: ma è quel che ha fatto la Corte territoriale, dando compiuta valutazione degli elementi per cui l’ha ritenuta attendibile e motivando sulla irrilevanza delle eccepite diversità su punti non essenziali delle varie dichiarazioni Ed il fatto che la ragazza indossasse pantaloni del tipo jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento, non essendo questo paragonabile ad una specie di cintura di castità.

Quanto alla pena, la Corte territoriale l’aveva irrogata in relazione alla giovane età della [...] infrasedicenne, ed alla convivenza familiare dell’imputato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non tratta vasi di “compensazione” con la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 609 ter C.p. Infatti, vero è che tale aggravante non era applicabile nella specie, riguardando solo gli ascendenti, i genitori anche adottivi ed i tutori, mentre l’art. 609 septies C.p. prevede solo la procedibilità d’ufficio in caso di convivenza:ma la Corte territoriale, pur con l’erroneo accenno alla anzidetta mancata contestazione, aveva in realtà tenuto conto dell’età e della convivenza quali elementi connotanti la gravità del fatto in relazione ai limiti di pena del reato contestato.

Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 Giugno 2008