Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Aduc censurata o da censurare?

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 11 marzo 2009

Ieri , 10 marzo 2009, è stata finalmente depositata la sentenza n. 10535 della Terza Sezione Penale di Cassazione pronunciata l’11 dicembre 2008, che vi riporto in integrale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.

Dal mio punto di vista questa sentenza è molto importante. Non condivido però il comportamento dell’Aduc che avrà pure le ginocchia sbucciate avendo perso la partita in un aula di giustizia ma finisce per stravolgere la portata giuridica della sentenza. Si legge infatti nel comunicato di ieri dell’Associazione che: Continua a leggere…

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Blog, commenti e privacy

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 5 settembre 2008

Discorrevo tempo fa con amici sui difetti delle piattaforme per bloggare. Così m’ero ripromesso che prima o poi avrei trattato l’argomento della privacy e dei commenti.

Mentre giocavo a realizzare un plug-in Privacy IP (ndr. l’autore è conscio che non sia niente di che non allarmatevi ), per uso interno dei miei blog, di cui vi parlerò tra gli esempi del post, ho cominciato a scrivere, senza pretesa di esaustività, alcune cose che, almeno a livello di intenti, dovrebbero essere dei suggerimenti rivolti ai blogger.

Come in molti avranno notato le piattaforme sono carenti di opzioni che impediscano di raccogliere informazioni, come l’indirizzo IP, dell’ignaro commentatore di turno.

Certo la sezione commenti rappresenta un momento di confronto con le opinioni altrui ma è anche un punto dolente.

Può capitare, infatti, che attraverso di essa si scatenino liti, vere e proprie zuffe tra blogger culminanti in offese di ogni tipo.

In questi casi, il ricorso alla moderazione è la via breve per rimuovere le parti incriminate o cancellare il tutto.

Il dubbio però resta e si affaccia anche la preoccupazione di non finire schiacciati dalla burocrazia, nonostante la fortezza dell’articolo 27 della Costituzione, come e perché lo si appurerà dalle contestazioni successive non mancando certo di fantasia i burocrati.

Così ragionando, tutte le informazioni supplementari ricavate dai commenti hanno un valore positivo.

Consentono, infatti, di attribuire un ben preciso profilo all’autore di essi.

Favoriscono, in buona sostanza, quel distacco/distanza tra autore delle offese e blogger.

Tutto fa brodo in un certo senso.

Ma negli altri casi?

I dati si accumulano e finiscono per ingrassare una vera raccolta, o meglio un trattamento.

Prima di continuare la lettura, vi invito a recuperare concetti che avevo già espresso in vecchi post:

- E’ possibile che un indirizzo ip riceva protezione dalle norme a tutela della privacy? (1^ parte);

- IP, Graffiti e Dati Personali (2^ parte);

- Libertà digitale? Tra privacy e violenza… riflessione e spunti sulla difficile linea di confine fra informatica e diritto;

- Anti-violence;

- Privacy, caso Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, depositate le conclusioni dell’Avvocato Kokott ;

L’incertezza impone cautela, ma genera distorsioni. Sul capo dei blogger si affacciano nuovi tentacoli.

Perché?

La raccolta di tutte queste informazioni supplementari avviene spesso all’insaputa di chi commenta.

Se fate caso, ogni form lascia alla libera determinazione solo i campi nome, url e testo. Ma poi si associano altri dati e non sempre è possibile accedervi per rimuoverli.

Le ragioni di questo limite sono varie, ad esempio perché la piattaforma è del tutto blindata e assistita dal fornitore del servizio o dell’hosting.

Informazioni che non sono neppure nella disponibilità diretta dell’autore del blog e nulla si potrà garantire circa la loro destinazione e diffusione.

Familiarizzando meglio con il lessico della privacy, qualcuno rammenterà che si parla sempre di “dato” ma in estrema sintesi che cosa è?

Si tratta di un’informazione che può essere veicolata attraverso un qualsiasi supporto. Ma, badate bene, non “ogni” informazione solo quelle che conducono ad una persona.

Dunque, un dato non è personale se attraverso di esso non si può individuare una persona fisica o giuridica.

Tra i dati personali vi è una distinzione. Essa si basa principalmente su quello che io chiamo parametro di aggressione: quanto più si apprende sulla persona a cui appartengono i dati tanto più essa può ricevere un danno.

Per questa ragione, diversamente dalla maggioranza degli interpreti , preferisco unire tra loro le categorie di dati sensibili, giudiziari e particolari sotto un grande gruppo, cioè dati ad elevato rischio.

La spiegazione di questa scelta è semplice: tutti questi dati, ossia i sensibili, i giudiziari e i particolari, sono in grado di rivelare qualcosa in più rispetto ai comuni, questi ultimi si possono riassumere nelle informazioni anagrafiche e in quant’altro sia rinvenibile anche mediante un semplice accesso ai documenti pubblici.

Spesso questi frammenti di dati sono così annodati tra loro che in uno stesso contesto è possibile ricavare un quadro anche delle condizioni finanziarie o dell’orientamento sessuale di un soggetto.

Anche i commenti costituiscono una vetrina ricca di informazioni per chi ha la pazienza di unire i punti tra loro. Non sarebbe impossibile creare un profilo di un commentatore, difficile ma non impossibile.

Ed allora mi sorge anche una domanda siamo realmente consapevoli di questi aspetti della blogosfera?

Dai miei vecchi post, si sarà percepita la ragione che mi spinge a considerare un punto dolente anche la raccolta dell’IP.

Informazioni insignificanti sono in grado di evolvere fino a dati sensibili e rivelare, ad esempio, l’orientamento politico o sessuale dei nostri commentatori aldilà degli stratagemmi usati per nascondersi in rete.

Se riusciste a guardare il web dall’alto, come fossero le linee di Nazca, anzi a ridurlo ad una serie di stanze con tante macchine che chiacchierano tra loro, riuscireste forse a cogliere uno dei problemi che non si scrolla di dosso l’essenzialità digitale.

Accidenti, mi correggo. Se osservaste dentro questa nullità elettrica la vedreste pulsare e scambiare dati su dati. E di questa continua dispersione non dovrebbe in alcun modo importarci se non fosse che ivi transitano anche informazioni di persone.

Forse occorre un po’ di fantasia per immaginarsi i protocolli come chiacchiericcio ma renderebbe bene l’idea.

Tanti servizi sul web appartengono a questo rumore di fondo e fanno anche capo a società unite in un medesimo gruppo. Così i blog finiscono per completare un quadro.

Quante tracce avete disperso di blog in blog? Proviamo ad unire i punti fra loro?

Se vi carpiscono, come sembra essere successo tra le pieghe concitate dell’oscuramento di The Pirate Bay, informazioni di navigazione, banalmente, è come se vi avessero portato via un segreto che non avreste mai confidato ma prima di tutto vi hanno usato riducendo a carta straccia le norme poste a vostra tutela.

Qualcuno potrebbe già aver iniziato ad unire tutti i vostri punti per tracciare un profilo.

Il chiacchiericcio, la continua dispersione di dati, come già scrivevo, attrae dal cassetto dell’astratto l’eventualità che un blogger venga considerato responsabile del trattamento di informazioni.

Domandiamoci il perché della Privacy?

Esiste, e deve esistere, un diritto al dominio assoluto ed esclusivo sulla conoscibilità delle informazioni che ci appartengono.

Ma il legislatore lo intende così?

Ho delle perplessità al riguardo. Nell’ambito europeo la sua evoluzione è passata da un riconoscimento convenzionale, ai diritti dell’uomo fino al debutto di rango nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Ad oggi, semplificando, la privacy è materia affrontata dagli Stati con il recepimento di varie direttive, l’emanazione di norme puntuali e l’istituzione di referenti, o meglio di autorità indipendenti, i Garanti, con l’obbligo di sorvegliare, assicurare, coordinare, disciplinare e vigilare sul rispetto anche della dignità nel trattamento dei dati.

Abbiamo familiarizzato un po’ con i concetti relativi alla privacy, semplificando ulteriormente, diremo che l’interessato è colui a cui appartengono i dati e a lui si contrappongono tutti coloro che li trattano.

Nel ciclo di raccolta finiscono anche i blog, peggio se attraverso alcuni loro meccanismi che, basandosi semplicisticamente sulla dispersione di dati tipica delle macchine, accumulino informazioni ad insaputa della persona che lasci un commento.

Ma in che cosa consiste il trattamento?

Si tratta di ogni operazione che può essere compiuta sul dato ed è indipendente dal fatto che si utilizzi uno strumento rispetto ad un altro.

Per essere ancora più semplici, si compie un’operazione quando si comunica oralmente l’informazione al pari di scriverla dentro un database.

Nello specifico costituiscono trattamento: il blocco, la cancellazione, la comunicazione, la conservazione, la consultazione, la diffusione, la distruzione, l’elaborazione, l’estrazione, l’interconnessione, la modificazione, l’organizzazione, la raccolta, il raffronto, la registrazione, la selezione e l’utilizzo.

Ricordate anche come ogni strumento o procedura debba ridurre il più possibile l’uso di dati personali identificativi, cioè che il trattamento in fin dei conti deve permettere di poter risalire all’individuo ma non deve essere concepito a questo scopo.

L’individuazione, in un certo qual modo, deve risultare eventualità… se e solo se vengano associati e poi estratti tra loro tutti i punti che conducono alla persona.

Teniamo anche in debito conto il fattore sicurezza.

Chi tratta i dati deve attuare obbligatoriamente almeno le misure minime per proteggerli.

Le piattaforme di blog sono vulnerabili al pari di ogni sito web. Esempi recenti per Wordpress li trovate leggendo il post di Maxime , l’appello di Wolly su Wordpress Italy e in molti conosceranno BlogSecurity.

Si usa il codice per risolvere un problema e si inverte lo stesso codice per scovare una vulnerabilità, così l’uomo ha fatto sua l’abitudine di approfittarsi della debolezza del golem macchina.

Il pericolo di un accesso non autorizzato alle informazioni raccolte attraverso i blog non è una probabilità ma un evento non trascurabile. E chi raccoglie i dati dovrebbe anche garantire che non finiscano in mani sbagliate, impedendo così ogni principio di una loro diffusione.

Dovrebbe non fosse altro che per non doverne rispondere in sede civile e penale o davanti al Garante.

Il trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. Cosa che non è pienamente rispettata dalla sezione commenti presente nei blog, dove anzi si registrano informazioni aggiuntive per scopi che non vengono in alcuno modo esplicitati.

I blog hanno messo radici su un groviglio giuridico per tante ragioni, non ultimo alla raccolta di dati si accompagna, per certi versi, un trasferimento degli stessi all’estero, in paesi fuori dell’Unione Europea per i quali occorre: l’autorizzazione esplicita dell’interessato e persino del Garante, dare seguito ad obblighi di controllo sull’uso che ne verrà fatto all’estero e rispettare doverosi altri limiti.

Come rimediare?

Il metodo più opportuno, oltre che semplice, è quello di creare una pagina apposita in cui inserire un’informativa che andremo, successivamente, a richiamare all’interno del template, preferibilmente dalla sezione dei commenti.

Ecco un esempio pratico, per utenti Blogger – Splinder – WordPress.com, di quello che andremo a scrivere in un post dal titolo “Informativa sulla privacy“:

La presente informativa ha ad oggetto il blog [NOME], raggiungibile all’indirizzo [http://www], i cui contenuti sono gestiti da [I VOSTRI DATI].

Il blog non raccoglie dati sensibili relativi alla legge sulla privacy, tuttavia nell’area commenti il visitatore, che decida di esprimere la sua opinione, può liberamente lasciare alcune informazioni tra le quali il proprio nome e l’indirizzo e-mail.

Questi dati saranno archiviati, per ragioni di sicurezza, assieme al commento con strumenti elettronici o comunque automatizzati, così che il visitatore, lasciando un commento, accetta che la sua e-mail venga conservata, assieme agli altri dati che lo compongono, ivi compreso l’indirizzo IP. Questi dati, però, non verranno resi pubblici o divulgati.

Poiché la piattaforma in uso è stata realizzata da un soggetto diverso rispetto al curatore dei contenuti del blog, nello specifico [ indicare il nome della società che offre la piattaforma per bloggare, ad esempio nel caso di Blogger la società sarà la Google Inc. , per Splinder la Dada S.p.A. e per Wordpress.com la Automattic, Inc. ] , non si esclude, per ragioni tecniche, che tale società associ ad ogni commento dati ulteriori.

Si fa presente come i server, a fini statistici e di sicurezza, facciano uso di file di log per archiviare informazioni come gli indirizzi IP, l’ISP, il percorso d’ingresso e di uscita o le pagine visitate. Solitamente tali dati non conducono all’identificazione di una persona fisica ma non è possibile escludere che un software, appositamente sviluppato, sia in grado di incrociarli al fine di risalire da una macchina al profilo di un utente.

Per le ragioni esposte si invitano gli utenti di questo blog a visitare e far riferimento anche alla policy della società [indicare se Google Inc. , Dada S.p.A. o Automattic Inc.] raggiungibile alla seguente pagina: [ se Google Inc. indicare l'url -> http://www.google.com/privacy.html , per Dada S.p.A. -> http://www.splinder.com/node/view/12814812 o per WordPress.com -> http://automattic.com/privacy/ ] .

Il blog fa uso di cookie, ossia di file che vengono memorizzati, durante la navigazione dei suoi contenuti, nella memoria di massa della macchina in uso. All’interno di questi file sono raccolte informazioni che consento ad esempio di ricordare i parametri di alcune ricerche, i campi di testo digitati o le pagine già lette.

La gran parte dei browser permette di scaricare in modo automatico i cookie. L’utente può disattivare tale impostazione agendo sulle opzioni offerte dal software di navigazione. Si fa presente che alcune pagine potrebbero non risultare navigabili a causa del rifiuto dei cookie.

Se ospitiamo della pubblicità aggiungeremo le seguenti righe:

Il blog ospita della pubblicità esterna offerta dal servizio [ad esempio indicare Google Adsense o dalla società TradeDoubler]. Questa pubblicità fa uso di particolari cookie definiti persistenti e l’informativa della privacy della società che offre il servizio di advertising è raggiungibile al seguente indirizzo [per Google adsense indicare -> http://www.google.com/privacy.html e per TradeDouble -> http://www.tradedoubler.it/pan/cms/privacy_policy ]. Il visitatore, accettando la presente informativa, autorizza il trattamento dei dati con le modalità descritte dalla predetta società.

Per richiamare l’informativa chi usa Blogger è agevolato. Dovrà semplicemente aggiungere, in Impostazioni > Commenti alla casella “Messaggio del modulo dei commenti”, un avviso di questo tipo:

Caro lettore commentando dichiari di aver letto e accettato la privacy policy di questo blog raggiungibile a questa pagina <a href=”http://www”>http://www</a>.<br />

Gli utenti Splinder potranno aggiungere l’avviso, subito prima dell’istruzione <$BlogItemCommentList$>, copiando il seguente codice:

<p>Caro lettore commentando dichiari di aver letto e accettato la privacy policy di questo blog raggiungibile a questa pagina <a href=”http://www”>http://www</a>.<br /></p>

Su Wordpress.com, chi non ha fatto l’upgrade a pagamento, troverà pratica la barra di navigazione delle pagine presente in quasi tutti i temi di default, in caso contrario potrà inserire un link nella sidebar. Mettendo mano invece al template, si potrà aggiungere lo stesso avviso prima del codice che richiama il seguente pulsante:

<input name=”submit” type=”submit” id=”submit” tabindex=”5″ value=”Inserisci commento” />

Veniamo al contatore statistico, quando è presente, l’informativa andrà integrata come da esempio:

Sul blog è presente un contatore di accessi, il cui servizio rileva per scopi statistici solo dati comuni e non specifici in forma anonima, aggregata e non identificabile individualmente. In tale modo risulta impossibile una correlazione diretta tra statistiche e singolo visitatore. Il servizio è comunque protetto da password e i terzi non possono accedervi. Il visitatore, accettando la presente informativa, autorizza la raccolta dei dati statistici con le modalità descritte.

Se il contatore è offerto da una società esterna, ad esempio la Protosconnect SAGL (histats), la Google Analytics o la Shiny S.r.l. (ShinyStat), o quando si utilizzano i servizi di WordPress.com, dovremo aggiungere una riga simile a questa:

Il servizio statistico è offerto da [indicare il nome della società ad esempio Protosconnect o Shiny] la cui privacy policy è accessibile al seguente url: [inserire l'url della pagina contenente l'informativa].

Per completare l’informativa aggiungeremo anche un riferimento ai diritti degli utenti:

Si rammenta che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Ha, inoltre, diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Chi, invece, si appoggia ad un hosting personalizzato farà attenzione a modificare l’informativa in modo da richiamare i termini di servizio della società che gestisce l’hosting. Consiglio, inoltre, di prestare attenzione alla presenza di qualche contatore di troppo. Per farvi un esempio i miei blog si appoggiano ai servizi della Società Aziende Italia S.r.l. (WebPerTe per capirci), ma questa non blocca di default l’accesso al contatore presente sull’hosting. Quest’ultimo risulta così raggiungibile semplicemente completando l’url del blog con “/plesk-stat/webstat/”. Per il ragionamento già esposto, capirete bene come l’accesso indiscriminato a questi dati dovrebbe invece essere bloccato di default.

Chi ha familiarità con Wordpress avrà notato come ogni informazione venga sistematicamente archiviata nel database di servizio. Volendo risolvere dal principio il problema della raccolta di informazioni, si potrebbe agire mettendo mano al codice della piattaforma, ma i continui aggiornamenti della stessa rendono poco pratico questo approccio.

Fermo restando che possono esserci più soluzioni ad un medesimo problema, io ho scelto di agire sul database più che sulla piattaforma in modo da epurare i commenti dalle informazioni di troppo:

UPDATE ‘wp_comments’ SET ‘comment_author_IP’ = ‘[Privacy]‘,
‘comment_agent’ = ‘[Privacy]‘ ;

Il metodo citato, può essere ulteriormente raffinato, magari escludendo i commenti non approvati con la condizione:

WHERE ‘comment_approved’ = ‘1′

Si può fare senz’altro di più, ad esempio un plug-in che velocizzi l’aggiornamento dei campi. Mentre ci riflettevo ne ho realizzato uno per uso interno dei miei blog. Vi metto il link per provarlo a titolo di esempio, magari qualcuno prenderà così qualche spunto. Il codice è compatibile con la versione 2.6, 2.6.1.,2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.7 e 2.7.1 di Wordpress, ma vi consiglio di fare sempre un backup dato che l’operazione di aggiornamento dei campi non è reversibile:

- Privacy IP

Impronta MD5 di “privacyip.php”: 58BB1AE86091800B66DC4F8995763B77

Impronta MD5 di “privacyip.rar”: 2732977E88EA5816A2BED474B9913D24

<?php
/*
Plugin Name: Privacy IP
Plugin URI: http://hermansji.it/blog-commenti-e-privacy-prima-parte/
Description: Questo non e’ un vero e proprio plug-in, ma un esempio didattico di implementazione dei concetti espressi dal suo autore a partire da questo post: http://hermansji.it/blog-commenti-e-privacy-prima-parte/
Version: 0.4
Author: hermansji .:.
Author URI: http://hermansji.it/
Copyright: privacyip.php – Copyright (C) 2008 hermansji .:. http://hermansji.it, This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
# avvia il plug-in in wordpress
if
(
!defined
(
‘ABSPATH’
)
)
die
(
‘No no!! Non si fa!!’
)
;
# aggiorna i campi IP ed Agent nella tabella commenti
function
riservatezza
(
)
{
print
(
“<br />”
)
;
$wpdb
=&
$GLOBALS
[
'wpdb'
]
;
$tart
=
mysql_connect
(
DB_HOST,
DB_USER,
DB_PASSWORD
)
or
die
(
‘Si sono verificati dei problemi mentre tentavo di stabilire una connessione… :-(
);
?>
<div
class
=
“wrap”>
<p
style
=
“background-color: #949187; border: 0.1em solid #ffffff; color: #ffffff; padding:0 0 0 36px; margin:0.5em 0;”>
Sono connesso a MySQL!! : -)
</p>
</div>
<?php
mysql_select_db
(
DB_NAME,
$tart
)
or
die
(
‘Si sono verificati dei problemi mentre tentavo di accedere al database :-(
);
?>
<div
class
=
“wrap”>
<p
style
=
“background-color: #949187; border: 0.1em solid #ffffff; color: #ffffff; padding:0 0 0 36px; margin:0.5em 0;”>
Ho aperto il database!! : -)
</p>
</div>
<?php
mysql_query
(
“UPDATE ‘”
.$GLOBALS[
'table_prefix'
].
“comments’ SET ‘comment_author_IP’ = ‘[Privacy]‘,’comment_agent’ = ‘[Privacy]‘ WHERE ‘comment_author_IP’ <> ‘[Privacy]‘ AND ‘comment_approved’ = ‘1′”
,
$tart
)
or
die
(
‘Si sono verificati dei problemi mentre aggiornavo la tabella… :-(
);
?>
<div
class
=
“wrap”>
<p
style
=
“background-color: #949187; border: 0.1em solid #ffffff; color: #ffffff; padding:0 0 0 36px; margin:0.5em 0;”>
Ho aggiornato i campi IP ed Agent!! : -)
</p>
</div>
<?php
mysql_close
(
$tart
)
or
die
(
‘Si sono verificati dei problemi mentre tentavo di chiudere la connessione al database… :-(
)
;
?>
<div
class
=
“wrap”>
<p
style
=
“background-color: #949187; border: 0.1em solid #ffffff; color: #ffffff; padding:0 0 0 36px; margin:0.5em 0;”>
Ho chiuso la connessione a MySQL!! : -)
</p>
</div>
<?php
}
# qualche info spartana sul plug-in
function
informazioni
(
)
{
?>
<div
class
=
“wrap”>
<p
style
=
“background-color: #cce4ff; border: 0.1em solid #0e31e1; color: #0e31e1; padding:10px 10px 10px 36px; margin:0.5em 0;”>
Questo non e’ un vero e proprio plug-in, ma un esempio didattico di implementazione dei concetti espressi dal suo autore a partire da questo post: <a href=”http://hermansji.it/blog-commenti-e-privacy/”>Blog, commenti e privacy</a>. Il suo scopo e’ sostituire i campi IP ed Agent, della tabella commenti approvati, con la parola [Privacy].
</p>
<p
style
=
“background-color: #f4c8ce; border: 0.1em solid #d90322; color: #d90322; padding:10px 10px 10px 36px; margin:0.5em 0;”>
<strong>
Attenzione: l’operazione non e’ reversibile !! Si consiglia di fare un backup prima di utilizzare questo plug-in !! Il funzionamento e’ stato testato sulle versioni 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.7 e 2.7.1 di Wordpress e su MySQL: 5.0.51b. Ricordate che l’autore non fornisce alcun supporto o garanzia sull’utilizzo di questo plug-in.
</strong>
</p>
<p
style
=
“background-color: #f9d060; border: 0.1em solid #cc0000; color: #cc0000; padding:10px 10px 10px 36px; margin:0.5em 0;”>
Copyright (c) 2008 <a href=”http://hermansji.it/”>hermansji .:.</a> – This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <a href=”http://www.gnu.org/licenses/”>http://www.gnu.org/licenses/</a>.
</p>
</div>
<form
method
=
“post”>
<input
style
=
“border: 0.1em solid #cc0000; margin: 0 0 0 51px;” class=”button-secondary” type=”submit” name=”approvo”
value
=
“<?php echo $ok ? ” : ‘Approvo’; ?>”/>
</form>
</div>
<?php
if
(
preg_match
(
‘/Approvo/’
,
$_POST
[
'approvo'
]
)
)
$ok
=
riservatezza
(
)
;
}
# registra il plug-in per operare all’interno di WP
function
registrami
(
)
{
if
(
function_exists
(
‘add_submenu_page’
)
)
// fai riferimento a questa pagina http://codex.wordpress.org/Adding_Administration_Menus
add_submenu_page
(
‘edit-comments.php’
,
‘Privacy IP’
,
‘Privacy IP’
,
8
,
__FILE__
,
‘informazioni’
)
;
}
add_action
(
‘admin_menu’
,
‘registrami’
)
;
# the end… o almeno così dicono?>

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Abusivo esercizio di una professione, danni patrimoniali e morali

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

La recente pronuncia, n. 22144 del 3 giugno 2008 della Cassazione, conferma la legittimità della costituzione di parte civile degli Ordini professionali per ottenere i danni patrimoniali e morali.

Il danno patrimoniale è costituito dalla concorrenza sleale che i non iscritti svolgono contro gli iscritti alle associazioni di categoria. La Corte, però, conferma l’orientamento pregresso, II Sezione Penale n. 11078 del 28 ottobre 2000, secondo il quale la costituzione non può avvenire se il solo scopo è tutelare gli interessi morali della categoria.

La sentenza offre lo spunto per analizzare, in breve, l’articolo 348 del Codice Penale che punisce “l’Abusivo esercizio di una professione”.

Cosa dice la norma?

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”

L’oggetto della tutela?

E’ costituito direttamente dall’interesse pubblico a garantire uno standard di competenze attraverso il vincolo d’accesso, mediante una speciale abilitazione, a tutte quelle professioni caratterizzate da elevate competenze tecniche. Indirettamente sono, però, tutelati anche i professionisti e gli Ordini.

L’autore del reato?

Il reato può essere commesso da tutti coloro che o non sono provvisti dei requisiti necessari per esercitare la professione oppure siano stati colpiti da sanzioni disciplinari o altre pene. Occorre la consapevolezza dell’abusivo esercizio, ossia, la coscienza e volontà di compiere un atto professionale.

La condotta?

La condotta è integrata anche dal compimento di una prestazione isolata purché si tratti di un atto riservato ad una professione protetta ossia che poteva essere compiuto solo dal professionista abilitato (avvocato, medico, ragioniere, commercialista, architetto ecc.). Diversamente, nel caso di atti liberi, ma con caratteri riconducibili ad una professione, il delitto è integrato qualora vi sia abitualità della condotta.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Quarta Sezione Penale n. 22144 del 3 giugno 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 17 giugno 1998 il Pretore di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dichiarava Dodi Ida Maddalena e Lozzi Renzo responsabili di concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 348 (commessi fino al 4 maggio 1993) e 590, 583, comma 1, nn. 1 e 2 c.p. (commesso nel novembre-dicembre 1992); unificati i suddetti reati ex art. 81 c.p., li condannava alla pena di lire 6.750.000 di multa per ciascuno, disponendone la interdizione per un mese dall’esercizio della professione di medico odontoiatra (ove successivamente conseguita dal Lozzi la relativa abilitazione).

Il Pretore condannava altresì i predetti imputati in solido al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara nonché in favore dell’altra parte civile costituita Di Gianvincenzo Marinella, persona offesa dal delitto di lesioni colpose, danni liquidabili in separata sede al suddetto Consiglio dell’Ordine ed invece liquidati in complessive lire 34.275.000 per la Di Gianvincenzo.

Secondo il giudicante erano stati provati i seguenti addebiti mossi ai due imputati:

1) l’avere – la Dodi ( medico chirurgo), mettendo a disposizione del Lozzi (odontotecnico) il proprio studio medico, ed il Lozzi sottoponendo ivi a visita i pazienti ed effettuando interventi sul cavo orale degli stessi (trapanazione di denti, estrazione ed installazione di protesi) – concorso nell’esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, preclusa all’odontotecnico Lozzi, abilitato al solo supporto ausiliario del sanitario, e della professione di medico (capo A della imputazione) e di medico dentista, alla quale era abilitata la sola Dodi (capo B);

2) l’avere, il Lozzi effettuando prestazioni mediche sine titulo e la Dodi consentendo tale attività abusiva, e comunque entrambi prestando cure inidonee ed inadeguate a Di Gianvincenzo Marinella, causato a quest’ultima, agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia, lesioni personali gravi che avevano comportato l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione (paradentosi diffusa, assorbimenti ossei di media entità, infiammazioni gengivali e perdita ingiustificata di alcuni elementi dentari)

Sull’impugnazione di ambo gli imputati, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 14 aprile 2000 e depositata il giorno 8 settembre 2004, riconosceva ai medesimi le circostanze attenuanti attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del delitto di cui all’art. 590 c.p. e riduceva pertanto la pena complessiva a lire 2.000.000 di multa, eliminando la pena accessoria inflitta al Lozzi; confermava nel resto l’appellata sentenza, con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili.

La Corte territoriale disattendeva, in primis, il motivo di appello con il quale il Lozzi aveva eccepito la nullità e la inammissibilità della costituzione delle parti civili in quanto la sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla Di Gianvincenzo non era autenticata da pubblico ufficiale ed in quanto il Consiglio dell’Ordine dei Medici non era legittimato a costituirsi parte civile non essendo soggetto passivo del reato di esercizio abusivo dell’arte medica (parte offesa dovendo considerarsi soltanto la Pubblica Amministrazione), e comunque l’atto di costituzione recava la firma, per autentica, del solo difensore.

Nel merito, la Corte territoriale rigettava il motivo, di impugnazione, comune ad ambo gli appellanti, volto a censurare la ritenuta attendibilità della persona offesa Di Gianvincenzo affermando che correttamente il primo giudice aveva riconosciuto credibilità al deposto della suddetta persona offesa, sia per la precisione, costanza ed univocità delle relative dichiarazioni sulle cure praticatele dal solo Lozzi negli ambulatori della dottoressa Dodi, sia per la presenza di precisi (quantunque non indispensabili) riscontri – di natura testimoniale e documentale nonché costituiti dalle risultanze dell’espletata perizia di ufficio – a quanto dichiarato dalla suddetta teste, mentre non erano attendibili le dichiarazioni rese dal teste a discarico Ettorre (altro odontotecnico che lavorava per la Dodi ed era peraltro, significativamente, retribuito dal Lozzi), interessato e caduto in contraddizione con la stessa Dodi, nonché autore di dichiarazioni vaghe e di natura meramente presuntiva, frutto di un suo affermato “guardicchiare” attraverso la porta semiaperta mentre era in sala d’attesa. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva affermato la responsabilità di ambo gli imputati, concorrenti nei reati de quibus.

Hanno proposto, uno actu, ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i motivi che vengono qui indicati in ordine logico:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, per non avere i secondi giudici, nel formulare un giudizio di attendibilità del deposto della persona offesa dal delitto di lesioni colpose, considerato in senso negativo la circostanza che la paziente Di Gianvincenzo aveva sporto denuncia solo al momento di pagare il saldo, nonché travisamento del fatto laddove si è affermato che il teste, fidanzato di costei, avrebbe deposto di avere “visto le molestie”;

2) violazione di legge in riferimento agli artt. 129 e 192 c.p.p., in quanto, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento s’impone non soltanto quando sia acquisita la prova di innocenza, ma anche quando manca del tutto quella di colpevolezza, tale secondo caso essendo, secondo i ricorrenti, presente nel caso in esame;

3) violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della Di Gianvincenzo, non avendo costei conferito al proprio difensore procura speciale per la costituzione di parte civile bensì un semplice mandato difensivo, e del Consiglio dell’Ordine degli odontotecnici in ordine al reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p.p..

Riguardo alla costituzione di parte civile del suddetto Consiglio dell’Ordine i ricorrenti hanno affermato, in primo luogo. il difetto di legittimazione attiva – perché il reato concerne soltanto marginalmente la professione medica e gli interessi professionali, tutelando esso l’interesse della collettività a che determinate professioni siano esercitate unicamente dai soggetti abilitati, sicché gli ordini professionali, in quanto non portatori di tale interesse, non sono legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento per il reato di esercizio abusivo della professione se da tale reato non è derivata lesione alla categoria sotto il profilo morale – ed hanno dedotto ulteriori violazioni di legge, consistenti nell’avvenuta sottoscrizione da parte del solo difensore dell’atto di costituzione di parte civile e nella circostanza che non risultava essere stato prestato dal Ministro della Salute (la persona offesa è rappresentata dallo Stato e per esso dal suddetto Ministro) il consenso previsto dall’art. 93 c.p.p. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti uno actu e con i medesimi motivi dagli imputati, sono inammissibili.

Quanto al motivo sopra indicato sub 1), va rilevato che la Corte territoriale – dopo avere affermato che la persona offesa o danneggiata dal reato assume, anche quando invochi in sede penale l’accertamento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento od alle restituzioni, la qualità di testimone e che alle dichiarazioni testimoniali da questa rese non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., che postulano la necessità di riscontri esterni, ma è necessario, atteso l’interesse di cui detta persona è portatrice, un vaglio dell’attendibilità maggiormente rigoroso di quello al quale vanno sottoposte le dichiarazioni rese da testi “non interessati”, sì che appare opportuna l’indagine sul riscontro in altri elementi probatori ( affermazione corretta alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità :vedasi, ex plurimis, Cass. sez. III, 27-4-2006, n. 34110, Valdo losi) – ha condiviso, in ragione della sua precisione, concordanza ed insuscettibilità di diverse interpretazioni, il giudizio di attendibilità formulato dal primo giudice in ordine alla deposizione dibattimentale resa da Di Gianvincenzo Marinella, persona offesa dal reato di lesioni colpose, sul fatto che ella era stata sempre visitata e curata dal Lozzi negli ambulatori della Dott.ssa Dodi, quest’ultima mai intervenuta nelle cure suddette, neppure quando era presente.

I secondi giudici hanno aggiunto che la deposizione suddetta aveva trovato conferma nella testimonianza di Camarra Roberto (ex fidanzato della persona offesa, non più tale, cioè, al momento di rendere la testimonianza ) il quale aveva affermato: 1) di avere più volte accompagnato la Di Gianvincenzo nello studio della Dodi essendo a conoscenza del fatto che costei veniva visitata e curata da un dentista, e precisamente dal “Dott. Lozzi”, come gli aveva sempre detto la Di Gianvincenzo; 2) di avere, in una occasione, visto la Dodi conversare con i propri clienti nella sala d’attesa mentre l’allora sua fidanzata si trovava all’interno del laboratorio, evidentemente curata dal Lozzi; 3) di avere egli in una occasione – entrato nello studio – visto il Lozzi controllare la bocca di quest’ultima.

Un secondo riscontro era quello costituito dall’assegno di lire 2.000.000 dato dalla Di Gianvincenzo a titolo di acconto al Lozzi, il quale lo aveva, del tutto significativamente, intestato al proprio nome e posto all’incasso.

Infine sussisteva il riscontro costituito dalla perizia disposta d’ufficio, dalla quale erano risultate provate le cure improprie ed errate (costituite da interventi – otturazioni incongrue, terapie canalari incomplete – talmente maldestri da non essere assolutamente rapportabili a moderni principi do odontoiatria ) lamentate dalla persona offesa, eseguite con ogni evidenza da un abilitato all’esercizio della odontoiatria.

Osserva questa Corte che tale motivazione (integrata da quelle ragioni di inattendibilità del teste della difesa Ettorre Nicola che sono state sopra riportate nella parte narrativa della presente sentenza) sfugge agevolmente alle censure di illogicità manifesta e di travisamento del fatto mosse dai ricorrenti, atteso che con detto motivo si afferma del tutto apoditticamente l’assenza di prove inequivocabili di responsabilità senza minimamente considerare l’iter logico attraverso il quale i giudici di merito sono pervenuti invece all’affermazione della prova di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, sicché la doglianza è affetta anche da mancanza di specificità, costituente causa di inammissibilità della impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lettera c),e 581, lettera c), del codice di procedura penale.

Quanto, poi, al dedotto “travisamento del fatto – che, per essere deducibile a sostegno di ricorso per cassazione sub specie di vizio di manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma primo, lettera e) c.p.p. (come modificato dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46, entrata in vigore ad anni di distanza dalla data di proposizione del ricorso de quo) si dovrebbe risolvere in un “travisamento della prova” ( vizio che si configura nel caso in cui il giudice abbia indicato il contenuto della prova stessa in modo difforme da quello reale , e la difformità risulti decisiva ed incontestabile: Cass. sez.II 17-10-2007, n. 38915, Donno ed altri), basti pensare che i ricorrenti rimproverano, deducendo detta censura, ai giudici di merito di avere operato ” la ricostruzione degli eventi basandosi solo sulle impressioni di un testimone sito posteriormente al prevenuto sull’autobus, lo avrebbe comunque visto arrecare le molestie di cui al capo di imputazione”.

E’evidente che il motivo così articolato attiene a vicenda, protagonisti e reato che nulla hanno a che fare con il procedimento penale nei confronti di Dodi Ida Maddalena e Lozzi Enzo.

Cosi come è evidente, per le ragioni sopra illustrate, la inammissibilità del primo profilo dei suddetti profili di censura della motivazione, dovendosi precisare che per costante giurisprudenza di legittimità (vedasi, tra le più recenti, Cass. sez. III, 12-10-2007, n. 40542, Marrazzo e altro), nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive, sicché resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, ipotesi, questa, che è , per le ragioni sopra illustrate, assente nel caso di specie.

Affetto da manifesta infondatezza è, poi, il motivo sub 2), il quale è costituito dal mero richiamo al principio di diritto secondo il quale (come da richiamate decisioni di questa Corte), il proscioglimento nel merito, a norma dell’art. 129 cpv. c.p.p. si impone non solo quando, in presenza di una causa estintiva del reato, sia già acquisita la prova d’innocenza dell’imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza, principio male invocato nella specie, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché la mancanza di prova della colpevolezza costituisce di un mero apodittico assunto dei ricorrenti a fronte della sopra illustrata motivazione della sentenza gravata di ricorso nella quale sono state indicate, viceversa, le prove della responsabilità dei due imputati per i reati loro ascritti,

In secondo luogo perché la doglianza, così come formulata, avrebbe senso ove la Corte territoriale avesse dichiarato, pur in presenza di una delle cause di non punibilità previste nel secondo comma dell’art. 129 c.p.p, (ma erano comunque assenti, come già si è rilevato, i presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi della norma appena citata) la estinzione dei reati ascritti, ma nella specie i secondi giudici non hanno dichiarato estinti i reati medesimi i secondi giudici non hanno affatto ( considerato che, alla data della pronuncia gravata di ricorso non era maturato il termine della prescrizione ai sensi degli artt. 157, 158 e 160 c.p.p., tenuti presenti gli atti interruttivi del decorso del suddetto termine nonché le sospensioni ex lege del medesimo verificatesi in primo grado nella fase del giudizio, per complessivi anni 1, mesi 5 e giorni 14) dichiarato non doversi procedere per essere estinti i reati contestati ma hanno, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminato conseguentemente le pene, eliminando la pena accessoria inflitta al Lozzi, con conferma nel resto dell’appellata sentenza.

Va qui anche osservato che i ricorrenti non hanno comunque dedotto uno specifico motivo per sostenere l’avvenuta prescrizione, e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a cause “originarie” preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui la suddetta causa estintiva siasi verificata successivamente alla data di pronuncia della sentenza di appello quanto in quello in cui la stessa sia maturata in data anteriore a tale pronuncia, ma non sia stata dedotta né rilevata da quel giudice ((Cass. S.0 22-3-2005, n. 23428, Bracale).

Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze che concernono la ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa Di Gianvincenzo Marinella per il reato di lesioni colpose e del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara.

Quanto alla prima, dall’esame degli atti del procedimento – ai quali il giudice di legittimità ha accesso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, lettera c), c.p.p. (Cass. S.U. 31-10-2001, n. 42792, Policastro ed altri) – risulta che Di Gianvincenzo Marinella si costituì parte civile con atto depositato in data 1 luglio 1995, da lei sottoscritto con autentica da parte del difensore, contestualmente nominato con conferimento di “ogni facoltà di legge”.

I ricorrenti sostengono che tale atto di costituzione sarebbe invalido perché carente della sottoscrizione del difensore prevista dall’art. 78, comma 1, lettera e), c.p.p., ma questa Corte rileva che correttamente la relativa eccezione è stata disattesa dai giudici di merito, in quanto la suddetta sottoscrizione, sia pure accompagnata dalla dizione “per autentica”, va ritenuta non mancante, atteso che la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata (vedansi, tra le altre, Cass sez. V 24-11-2005, n. 845, Mandarà ed altri, sez. V 18-5­2004, Viscardi, e sez.V, I, 20-3-2002, n. 24018, Carloni ed altri) nel senso di ritenere che la sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell’atto di costituzione di parte civile, assolve congiuntamente alla funzione di cui alla norma sopra citata ed a quella di autenticazione della firma del danneggiato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell’atto di costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data (così come si è verificato nel caso di specie).

Va aggiunto che nei casi in cui è prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, comma 1 c.p.p.) – la quale può essere conferita anche con scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata -il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione topografica escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte (Cass. sez. IV 3-2-2004, n. 14863, Micucci).

Nella fattispecie in esame devesi dunque ritenere valida la formula di conferimento di procura speciale, in considerazione sia della espressione usata, sia, soprattutto, della sua apposizione unitamente all’atto di costituzione di parte civile, così come è stato ritenuto dal primo giudice nell’ordinanza resa nella udienza del 23 ottobre 1996

Restano da esaminare le censure che concernono l’avvenuta costituzione di parte civile, in riferimento al reato di cui all’art. 348 c.p.p., del Consiglio dell’Ordine interessato.

I ricorrenti hanno, in primo luogo, eccepito che l’atto di costituzione reca la sola firma del difensore e non anche quella del presidente del Consiglio dell’Ordine.

Detta eccezione è manifestamente infondata in quanto l’art. 78, comma 1, lettera e), c.p.p. richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione del solo difensore, e nella specie l’atto è stato sottoscritto dall’Avvocato Potaturo Walter, al quale era stata conferita “Procura speciale per la costituzione di parte civile” nel giudizio de quo del Consiglio dell’Ordine dei • medici e dei chirurghi degli odontoiatri di Pescara.

E se è vero – così come ulteriormente affermato in ricorso, questa volta a sostegno dell’assunto della mancanza di legitimatio ad causam del predetto Consiglio dell’Ordine -che in tema di esercizio arbitrario della professione il bene tutelato dall’art. 348 c.p. in via primaria è costituito dall’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all’unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all’ordine stesso non sia derivato un danno (vedasi, ex multis, Cass. sez. Il, 12-10-2000, n. 11078, Zagami), ciò non toglie, tuttavia, che (Cass. sez. V, 18-11-2004, n. 3996, Gaglianò ed altri) possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all’associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile all’associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale (vedansi Cass. sez. VI 30-11-1998, n. 795, Marazzi ed altro; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).

Nella specie i ricorrenti enunciano le ragioni di diritto per le quali gli ordini professionali e le associazioni di categoria non sono legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione ove la costituzione trovi fondamento solo nella necessità di difendere gli interessi morali della categoria, ma non esplicitano che detta costituzione sia stata effettuata soltanto a tale fine nel caso concreto.

Infine, va rilevato che la non censurabilmente affermata legittimazione del Consiglio dell’Ordine de quo a costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento di un danno da dallo stesso subito assorbe e, nel contempo destituisce di ogni fondamento, l’ulteriore profilo di censura che i ricorrenti hanno articolato testualmente come segue: ” A prescindere poi dall’inosservanza delle norme procedurali stabilite dagli artt. 93, 94 e 95 c.p.p. va rilevato che nel caso di specie la persona offesa è rappresentata dallo Stato e per essa dal Ministro della Salute, che non risulta aver prestato il consenso previsto dall’art. 93 c.p.p. cui è espressamente (sic: leggasi: “subordinato”) l’esercizio delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazionr.

Invero, una volta ritenuta la legittimazione del Consiglio dell’Ordine a costituirsi parte civile onde ottenere la riparazione di un danno “proprio” di natura (anche) patrimoniale, le norme di cui agli artt. 91 (in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, i quali possono esercitare “i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”). 92 (ai sensi dei quali l’esercizio di tali diritti e facoltà “è subordinato al consenso della persona offesa”) e 93 ( il quale prevede che per il suddetto esercizio l’ente o l’associazione presenti all’autorità un atto di intervento ed, unitamente al medesimo, la dichiarazione di consenso della persona offesa) del codice di procedura penale nulla hanno a che vedere con il caso in oggetto, nel quale il Consiglio dell’Ordine ha, diversamente, agito costituendosi parte civile per la riparazione di un danno ad esso direttamente riferibile in relazione all’interesse di categoria protetto dall’ordine professionale.

Le citate norme procedurali, a partire dall’art. 91 c.p.p. operano su di un piano del tutto diverso da quello dell’azione risarcitoria, con le stesse avendo il vigente codice di rito riconosciuto agli enti collettivi in questione la titolarità degli stessi poteri di impulso e di sollecitazione riconosciuti alla persona offesa conferendo loro la facoltà di intervenire nel processo penale in una veste accusatoria senza assurgere al ruolo di parti, ed una conferma della collocazione degli enti collettivi in un’area estranea alla pretesa risarcitoria la si ricava dall’art. 212 disp. att. c.p.p., per effetto del quale ” quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 74 del codice, è consentito solo l’intervento nei limiti ed alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice “.

La ritualmente avvenuta costituzione di parte civile dell’ordine professionale de quo , a tanto legittimato ai sensi dell’art. 74 c.p.p., in quanto danneggiato (attinto, cioè, da un danno, che presenta aspetti anche materiali e consiste nell’offesa all’interesse circostanziato alla cui tutela esso è preposto ) dalla commissione del reato di esercizio abusivo della professione toglie, dunque, ogni rilevanza alle censure dei ricorrenti che concernono il diverso istituto dell’intervento, disciplinato dagli artt. 93 e 94 c.p.p. e rende inutile che questa Corte esamini il merito del motivo con il quale viene dedotta la inosservanza delle disposizioni codicistiche in tema di intervento.

Per le sin qui esposte ragioni i ricorsi in esame vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna – visto l’ari. 616 c.p.p. e tenuta presente la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 – dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità e, ciascuno, a favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2008.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Competenza sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 1 giugno 2008

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che prevede un collegamento stringente tra l’ultima residenza comune dei coniugi ed il Tribunale del luogo ove depositare la domanda di divorzio.

Con l’intervento della Corte, la domanda, per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà attratta alla competenza del giudice del luogo della residenza o del domicilio del convenuto oppure del ricorrente se il convenuto si trovi al di fuori del territorio dello stato o risulti irreperibile. Nell’ipotesi che entrambi risiedano all’estero potrà essere proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica.

Segue il testo della pronuncia:

Corte Costituzionale n. 169 del 23 Maggio 2008

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), promosso con ordinanza del 16 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Pisa nel procedimento civile vertente tra Cerulli Sergio e

Cifariello Cira, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, nel corso del procedimento promosso con ricorso depositato in data 17 marzo 2007 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la resistente, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi».

Il giudice a quo riferisce che il Presidente del Tribunale di Pisa ha rilevato d’ufficio la incompetenza territoriale di detto Tribunale, la cui competenza per territorio non coincide con il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, che è, come risulta dalle allegazioni delle parti, Napoli, mentre il ricorrente risiede attualmente in Misano Adriatico (Rimini) e la resistente, unitamente al figlio minore, in S. Giuliano Terme (Pisa).

Aggiunge il rimettente che le parti hanno insistito per trattare la causa dinanzi al Tribunale di Pisa, e che il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale del censurato articolo 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per violazione del diritto al giusto processo (articolo 111 della Costituzione), del diritto al giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 della Costituzione), del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione).

Ciò posto, il Tribunale rimettente ritiene la questione di costituzionalità non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Osserva, al riguardo, il giudice a quo che la disposizione denunciata pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, e che, di conseguenza, essa appare del tutto irragionevole, pregiudizievole per l’esercizio del diritto di difesa e suscettibile di creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo articolo 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall’articolo 709-ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori).

Né, ad avviso del giudice a quo, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione in questione, vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, investito di un ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi», per violazione:

a) dell’articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, la quale pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo articolo 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall’articolo 709-ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori);

b) dell’articolo 24 della Costituzione, per il pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa.

2. – La questione sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione è fondata.

2.1. – L’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, l’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 già riportato, fissando, tra l’altro, nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il richiamato art 4, primo comma, della legge n. 898 del 1970, nella sua formulazione originaria, individuava, quale foro dei procedimenti di cui si tratta, il tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza, oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, quello del luogo di residenza del ricorrente.
L’articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nel sostituire l’intero articolo 4 della legge n. 898 del 1970, aveva, poi, introdotto, quale criterio alternativo alla residenza quello del domicilio (del convenuto, come del ricorrente), contemplando, altresì, l’ipotesi di residenza all’estero di entrambi i coniugi e prevedendo, in tal caso, che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio potesse essere proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica.

La novella del 2005 ha introdotto un diverso criterio, fissando quale foro competente il «tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio», e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato articolo 8 della legge n. 74 del 1987.

I criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell’ipotesi in cui il precedente non ricorra.

Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita, non potendosi interpretare l’espressione «in mancanza» come equivalente a quella «qualora sia successivamente venuta meno», sia perché vi osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai realizzatasi, sia perché è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune – e questa è la fattispecie ipotizzata dal legislatore – dal momento che l’articolo 144, primo comma, del codice civile, nel prevedere l’obbligo della fissazione della residenza della famiglia, non esclude che, in concreto, i coniugi, per motivi legittimi, possano non procedere a tale fissazione.

Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell’introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.

L’individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Seppure è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della competenza territoriale, è però necessario che tale discrezionalità sia esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza che, nella specie, risulta, per quanto esposto, palesemente violato.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata limitatamente alle parole «del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

L’accoglimento della questione in riferimento all’articolo 3 della Costituzione comporta l’assorbimento della censura di incostituzionalità proposta con riferimento all’articolo 24 della Costituzione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Le maggioranze necessarie nell’assemblea condominiale

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 26 febbraio 2008

Vediamo di definire in poche parole cosa sia l’assemblea condominiale, essa rappresenta non solo uno strumento di partecipazione democratica alla gestione della cosa comune ma anche un mezzo di controllo ed indirizzo. Per questa ragione la volontà espressa da una quota di condomini diviene quella di tutti i “comunisti” e l’accordo raggiunto vincola anche gli assenti o i dissenzienti. Data l’importanza che l’assemblea condominiale rappresenta per le sorti della comunione sono previsti numerosi adempimenti formali per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento della stessa.

Riguardo il numero dei partecipanti, ossia alla maggior parte di loro (quorum maxima pars), il criterio maggioritario è temperato dal riparto millesimale di proprietà. Ciascun voto può avere un peso diverso e nei fatti si assiste ad una doppia maggioranza: una dipendente dal numero dei votanti ed un’altra collegata al peso negoziale delle singole proprietà.

Il legislatore in alcuni casi è intervenuto fornendo indicazioni sul quorum richiesto mentre in altri ha compensato la giurisprudenza.

Occorre innanzitutto tenere presente che vi sono due tipi di maggioranze. La prima, detta “quorum costitutivo”, è richiesta affinché l’assemblea risulti validamente costituita. La seconda, detta “quorum deliberativo”,  è richiesta affinché la volontà espressa in sede assembleare risulti valida.

All’interno delle maggioranze vi è una ulteriore suddivisione in base al numero dei partecipanti alle sorti del condominio ed in base al valore delle proprietà possedute dai votanti. La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente ritenuto che entrambi i requisiti, ossia numero e valore, debbano essere presenti per poter parlare di maggioranza assembleare.

L’articolo 1136 del Codice Civile esprime quelle che sono le maggioranze richieste dalla legge perché sia adottata validamente una delibera assembleare e così recita:

“L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.”

Dall’articolo 1136 ricaviamo che vi sono tre tipologie di deliberazioni:

1) gli atti di ordinaria amministrazione;

2) gli atti di straordinaria amministrazione che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità;

3) gli atti che hanno per oggetto innovazioni.

Per le delibere ad oggetto gli atti di ordinaria amministrazione il quorum costitutivo è, in prima convocazione, pari a 2/3 dei condomini mentre, in seconda convocazione, è sufficiente una quota di un 1/3 purché corrispondente anche ad 1/3 del valore dell’edificio.

Per le delibere ad oggetto gli atti di straordinaria amministrazione occorre sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti che rappresentino anche la metà del valore dell’edificio.

Per le delibere ad oggetto innovazioni, come individuate dall’articolo 1120 del codice civile, occorre sempre la maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresentino anche i 2/3 del valore dell’intero edificio.

Seguono delle tabelle riepilogative sui quorum richiesti:

Quorum per la costituzione dell’assemblea:

Oggetto Condomini Millesimi Convocazione
Costituzione dell’Assemblea 2/3 del valore dell’intero edificio ed 2/3 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
// 1/3 del valore dell’intero edificio ed 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda

Quorum perché l’assemblea possa deliberare:

Oggetto Condomini Millesimi Convocazione

Alienazione

la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Approvazione del bilancio consuntivo 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Approvazione del bilancio preventivo 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Approvazione del regolamento condominiale 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Approvazione del rendiconto annuale 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Barriere architettoniche (Legge 13/1989) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Compenso amministratore 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Concessione d’ipoteca 1/2 +1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
// 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 seconda
Costituzione di diritti reali come l’usufrutto o la servitù la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità di partecipanti al condominio 1000 seconda
Costituzione di un fondo per gli interventi straordinari 1/2 +1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Eliminazione del portierato 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Impiego attivo della gestione 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Innovazioni che impediscono il godimento anche di un condomino la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Innovazioni che influiscono sul decoro architettonico o rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dello stabile la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Innovazioni che rendono una parte dell’edificio inservibile la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Innovazioni per il maggior rendimento delle cose comuni 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 666,67/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 666,67/1000 seconda
Innovazioni per il miglioramento delle cose comuni 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 666,67/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 666,67/1000 seconda
Installazione di antenne satellitari (Legge 66/2001) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Interventi di risanamento (Legge 457/1978) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Interventi per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/1991) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Liti attive e passive su materia che eccedono la competenza dell’amministratore 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Locazione delle parti comuni dell’edificio con variazione della destinazione d’uso 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
// 1/2 +1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 seconda
Locazione delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità fino a 9 anni 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
// 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 seconda
Locazione ultranovennale delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Modifica e revisione del regolamento assembleare 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Modifica e revisione del regolamento contrattuale la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Modifica o revisione delle tabelle millesimali la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Mutamento d’uso degli ex locali adibiti a portineria 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Nomina dell’amministratore 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Nuovi criteri di ripartizione delle spese in difformità ai criteri legali la totalità dei partecipanti al condominio 1000 prima
// la totalità dei partecipanti al condominio 1000 seconda
Opere di manutenzione straordinaria 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Realizzazione di parcheggi (Legge 122/1989) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Revoca dell’amministratore 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Ricostruzione dell’edificio per meno di 3/4 dell’interezza 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Riparazioni straordinarie di notevole entità 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Ripartizione delle spese 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda
Scioglimento del condominio da cui si ottengano parti autonome senza ulteriori opere edilizie 1/2 + 1 degli interventi in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda
Scioglimento del condominio con ulteriori opere edilizie per garantire l’autonomia delle parti 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
// 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 seconda
Trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato (Legge 10/1991) 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 prima
// 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea 500/1000 seconda