Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Reato di maltrattamenti in famiglia: è tutelata anche la convivente

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 maggio 2008

La Sesta Sezione penale della Cassazione, ha chiarito che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto stabile tra due persone, dimostrato da una relazione di vita sempre più stretta che rinsaldi i legami di assistenza e solidarietà tipici della “famiglia” (anche se di fatto), spetta alla convivente, in caso di maltrattamenti, la tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale.

Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale.

Ecco il contenuto della norma :

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorita’/supremazia” : scuole, carceri ecc.

La condotta e’ eterogenea ossia puo’ realizzarsi attraverso diverse tipologie cio’ che rileva e’ l’aggressione alla persona, o meglio alla personalita’ (integrante la continuazione) e la gravita’ della lesione.

L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignita’ ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilita’ della convivenza. Cosi’ individuando nella “abitualita’ del reato” la chiave di lettura dell’intera norma.
Abitualita’ che non significa, pero’, necessita’ che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali.
La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volonta’… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”.

Riguardo la nozione di famiglia e’ pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarieta’ comuni. Pero’ anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedelta’ poiche’ restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione ed l’assistenza morale e materiale).

Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrita’ fisica ed del patrimonio morale della vittima.

Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato.

Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso).

Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volonta’ della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non e’ necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato.

La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana).

Segue il testo della sentenza:

Cassazione VI Sezione Penale n. 20647 del 22 maggio 2008

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione – Sezione sesta penale

Composta dai signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Nicola Milo – Consigliere
2. Dott. Massimo Dogliotti – Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da A., nato a Torre del Greco (NA) il [...]; avverso l’ordinanza del 7 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 27 agosto 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., gravemente indiziato del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale., per avere sottoposto per anni la convivente, V., a continue violenze fisiche e morali.

Secondo i giudici del riesame gli elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quanto riferito dalla figlia minore e dalle lesioni refertate ai danni della stessa V..

L’esigenze cautelari sono state giustificate con la gravita dei fatti e con lo scopo di evitare possibili inquinamenti probatori, in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore.

2. L’indagato ha presentato un “ricorso in appello”, che il Tribunale ha qualificato ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte.

In questo atto A., da un lato, chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dall’altro, contesta la sussistenza del reato di cui all’articolo 572 Codice Penale, assumendo che si è trattato di un singolo episodio e che nel caso di specie il reato di maltrattamenti non possa configurarsi nei confronti della V., in quanto semplice convivente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”.
Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante, Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Nella specie risulta l’esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il A. e V., durata oltre dieci anni, dalla quale sono ‘nate due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 572 Codice Penale

5. Passando all’esame dell’altro motivo, deve escludersi l’insussistenza del reato per difetto del requisito della reiterazione delle condotte vessatorie.

L’ordinanza impugnata ha messo in chiara evidenza i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di subire da anni episodi di violenza fisica e psicologica da parte del A., sospesi solo da quando lo stesso è stato ristretto in carcere per altro reato, per poi riprendere immediatamente in occasione dell’ultimo permesso, fino all’episodio del 23 agosto 2007, quando vi è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno potuto constatare l’avvenuta aggressione ai danni della V.. Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto conferma non solo da quanto hanno potuto accertare i Carabinieri, ma anche da R., figlia minorenne della coppia, che ha confermato l’episodio dell’ultima aggressione.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi per la configurabilità del reato di maltrattamenti, avendo l’indagato posto in essere una condotta caratterizzata da continui e ripetuti fatti vessatori, concretizzatisi anche in vere e proprie aggressioni fisiche.

6. Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente sembra censurare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale ha fornito un’ampia ed articolata motivazione, mettendo in rilievo non solo la gravita dei fatti contestati al A., ma anche la sua “personalità trasgressiva e spiccatamente incline a commettere gravi reati di elevato allarme sociale”, tendenza dimostrata dalla riportata condanna per il delitto di violenza sessuale ai danni di minorenne (artt. 81, 609-bis Codice Penale).

7. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del A. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo stabilire in euro 1.000,00.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 94 comma -ter disp. att. Codice Penale.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma I-ter disp. att. Codice Penale.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008