Articolo 594 del codice penale: reato di ingiuria ed e-mail
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 25 maggio 2008
La recente sentenza 16426/2008 della Cassazione, che si è occupata di un caso di ingiuria attraverso la posta elettronica, fornisce lo spunto per analizzare da vicino l’articolo 594 del Codice Penale che recita:
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Cosa deve intendersi per onore e reputazione?
In senso generale, l’onore è un valore che ricomprende anche il decoro e la reputazione. E’ costituito da tutte le qualità di una persona apprezzabili come attributi propri anche della personalità ossia dell’immagine che l’individuo proietta di sé all’esterno. Sugli aspetti della persona e della personalità ho già scritto parlando delle mutilazioni genitali femminili e quindi invito i lettori a recuperare informazioni da quel post.
In dottrina la definizione migliore è stata fornita dall’Antolisei: “il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona [...] più precisamente è l’insieme delle doti morali [...], intellettuali [...], fisiche [...] e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive”.
Complessità dovuta alla presenza di un aspetto soggettivo e di uno oggettivo. Dal punto di vista soggettivo l’onore è un valore che appartiene ad un individuo poiché corrisponde all’opinione che ha di sé. Oggettivamente ingloba anche il pensiero di altri in senso favorevole o sfavorevole.Si tratta di concetti relativi e variabili nel tempo influenzati dalla cultura, dalla professione e dal contesto storico o politico. La giurisprudenza si muove con cautela distinguendo tra loro numerose variabili. Così sono state giudicate ingiuriose espressioni che, prive di carattere offensivo per l’uomo medio, contestualizzate in un settore professionale non erano affatto innocue. In altri casi la cultura ed il contesto hanno stemperato il carattere offensivo di un gergo di per sé sporco, infatti, l’espressione “non rompermi le scatole” pronunciata durante una lite tra automobilisti è stata considerata, in ragione dell’età media dei litiganti e del contesto “caldo”, come priva di carica offensiva mentre in altri contesti come sintomo di una mentalità e quindi di un modo di vivere scorretto verso il prossimo.
Quali sono le condotte?
Qualunque comportamento o espressione in grado di arrecare un’offesa. Va tenuta in moderata considerazione l’eventuale eccessiva suscettibilità di una persona. Parole, scritti, disegni, suoni, gesti, atteggiamenti ed in genere ogni movenza del corpo possono costituire modalità idonee per manifestare un disprezzo verso un soggetto.
L’elemento soggettivo?
Riguardo il dolo esso è generico anche se si ammette quello eventuale quando chi agisce per scopi diversi ha la rappresentazione che le sue parole potranno assumere sensi offensivi. Le interpretazioni sono comunque divise tra la necessità dell’animus iniurandi o la sufficienza del dolus in re ipsa:
- l’animus iniuriandi è la precisa intenzione di offendere e la sua assenza esclude il reato di ingiuria o perché sono configurabili altri reati o perché l’offesa può trovare spiegazione in ragioni diverse come lo scherzo, l’errore causato dall’uso di una lingua straniera, il rapporto pedagogico o l’assuefazione ad un gergo da strada.
- secondo la Cassazione 1341/1993 è possibile una parziale oggettivazione del dolo a livello della condotta o meglio, se non è richiesto un dolo specifico, è sufficiente la volontà dell’evento quindi l’interpretazione può fermarsi alla volontà di porre in essere l’azione lesiva senza la necessità di andare oltre.
La vittima deve essere determinata o almeno determinabile senza equivoci ad esempio perché nell’ingiuria è fatto il suo nome o perché è possibile escludere altre persone pur presenti. Può trattarsi di una persona fisica ma anche di una persona giuridica come di un ente collettivo (ad esempio un partito politico, un movimento religioso od un’impresa).
La presenza della persona offesa?
Si tratta di un elemento costitutivo del reato ma vi sono opinioni discordi sul modo di intendere questa espressione. Secondo la tesi maggiormente seguita si tratta della percezione raggiunta mediante la presenza fisica della vittima, conosciuta dall’offensore, anche se la persona ingiuriata non si è accorta subito del significato offensivo. Tenuto conto dell’elasticità del lasso temporale, tra manifestazione del disprezzo e percezione del significato, si può facilmente osservare come il rapporto spazio-temporale non vada inteso in modo così rigido. Così può considerarsi integrato il reato anche quando l’ingiuria è stata rivolta a persone che in ragione di un particolare stato, ad esempio la malattia, la sordità o l’ubriachezza, non siano in grado di valutare pienamente il contenuto dell’offesa. Su quest’ultimo profilo non mancano tesi contrarie secondo le quali la valutazione andrebbe fatta caso per caso poiché il non aver recepito il contenuto offensivo costituirebbe un’ipotesi di reato impossibile. Io non sono d’accordo. Come ho già scritto persona e personalità sono un tessuto complesso fatto anche dal senso di dignità personale in conformità all’opinione di un gruppo sociale. Per queste ragioni ritengo che il reato si realizzi anche nell’eventualità che il soggetto assorba quel contenuto lesivo da altri fattori ad esempio dalla lettura del linguaggio non verbale, nel caso del sordo, o dal mutamento di opinione del gruppo sociale. Cioè ogni qualvolta vi sia il pericolo che questo possa accadere. Naturalmente tenendo ben presenti quali sono i limiti di inquadramento forniti dall’articolo 594.
Attribuzione di un fatto determinato?
E’ una circostanza aggravante speciale che amplia la portata offensiva dell’ingiuria rispetto a frasi o atti apprezzabili nella loro genericità. Il fatto deve essere concreto, credibile, individuabile in quanto fatto unico anche storicamente. La giurisprudenza è oscillante così in alcuni casi si è ritenuto sufficiente, ad integrare l’aggravante, l’attribuzione ad un soggetto di un fatto senza indicare altre circostanze.
Cosa si intende per la presenza di più persone?
E’ il caso in cui siano presenti almeno due persone estranee alla condotta di ingiuria con la capacità di percepire il contenuto offensivo delle frasi, degli atti o dello scritto. Per questa ragione non risulta integrata l’aggravante quando le persone presenti non abbiano percepito o non siano state in grado di percepire l’offesa.





