La Cassazione 27414/2009 sul dispositivo FTR, Documentatore di infrazioni in area semaforica
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 6 gennaio 2010
Con la pronuncia n. 27414, depositata il 28 Dicembre 2009, la Cassazione in tema di accertamento delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, mediante l’uso di documentatore fotografico FTR della Eltraff S.R.L., ha confermato la decisione presa dal Giudice di pace di Busto Arsizio. Quest’ultimo aveva annullato il verbale che contestava l’attraversamento con semaforo rosso, perché non conforme alla disposizione ministeriale secondo la quale, per ogni infrazione, devono essere scattate dal dispositivo FTR due fotogrammi, “di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata”. La Cassazione, inoltre, ha ribadito l’orientamento secondo il quale, nel caso di incroci con luce semaforica rossa, non ricorrono le condizioni per la contestazione differita dell’infrazione, rilevata da apparecchiatura fotografica. E’ necessaria, dunque, la presenza degli agenti sul posto per l’immediata contestazione e non solo, anche per rispondere alle “possibili situazioni” che l’illegittimo impegno dell’incrocio possa generare.
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 27414 del 28 Dicembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FAGNANO OLONA, in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. [...] e [...], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [...];
- ricorrente -
contro
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio in data 27 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per la trattazione in pubblica udienza del ricorso;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che N.G. ha proposto opposizione avverso l’accertamento della violazione dell’ art. 146, comma 3, del codice della strada, rilevata dalla Polizia municipale del Comune di Fagnano Olona in base a documentazione fotografica;
che, nella resistenza del Comune, il Giudice di pace di Busto Arsizio, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 giugno 2005, ha annullato il verbale opposto, sul rilievo che l’accertamento, effettuato in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali, non poteva essere utilizzato quale prova della violazione contestata;
che, in particolare, il primo giudice ha premesso che, in base al decreto ministeriale che ha approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, occorre che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, “di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata”;
che, tanto premesso, il Giudice di pace ha osservato che, dalle fotografie prodotte dal Comune, non risulta che l’auto sanzionata sia stata fotografata all’atto del superamento della linea d’arresto, ma subito dopo il superamento di detta linea;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimata non ha resistito con controricorso;
che, in prossimità della camera di consiglio, il Comune ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 marzo 2004, prot. n. 1129, a firma del direttore generale ing. Sergio Dondolini, che approva il dispositivo “FTR – Documentatore fotografico di infrazione” della ditta Eltraff S.r.l., nel punto in cui prevede che “sono scattati per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’ atto del superamento della linea di arresto” , nonché vizio di motivazione;
che il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;
che – a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all’atto del superamento della linea di arresto – occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio fotodocumentatore;
che questa Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez . II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’ infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica.
Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’ art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l ‘assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’ alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative;
che, pertanto, alla luce di questo orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’ art. 384 cod. proc . civ., il ricorso deve essere rigettato;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 26 ottobre 2009.
Autovelox nascosti e truffa agli automobilisti
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 15 marzo 2009
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cosenza, in data 7 maggio 2008, confermava la sussistenza del reato di truffa nella condotta del titolare della concessione per il noleggio degli autovelox che, interessato ad incrementare i propri compensi parametrati al rapporto verbali di infrazione e somme riscosse, occultava le apparecchiature in autovetture di sua proprietà così contravvenendo agli obblighi di segnalazione e visibilità indicati dall’articolo 142 del codice stradale, novellato nel 2007, dalla circolare ministeriale 3 agosto 2007, dal D.M. 15 agosto 2007 e dalla circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007. La Cassazione ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale del riesame immuni da vizi logici e giuridici.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati
dott. Giuseppe Maria COSENTINO Presidente
dott. Franco FIANDANESE Consigliere
dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Antonio PRESTIPINO Consigliere
dott. Michele RENZO Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
L. F. E. n. S. F. il 28 m. 19XX
avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2008 dal Tribunale di Cosenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. [...] del foro di Cosenza che rinuncia al ricorso nella parte riflettente il sequestro delle autovetture perché dissequestrate e per la restante parte chiede raccoglimento del ricorso;
osserva:
F. E. L., legale rappresentante della S. C., ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7 maggio 2008 del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e avente ad oggetto sette autovetture e tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) di proprietà dell’impresa individuale S. C., beni Utilizzati per l’attività di rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei comuni di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi. Detta attività, secondo la tesi accusatoria, era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire incidenti più che a reprimere.
Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi peri quali la S. C. era titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato.
Con il ricorso presentato dal L. tramite il suo difensore si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la totale mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, affermato nell’ordinanza impugnata senza tener conto delle risultanze processuali e della documentazione prodotta dalla difesa e omettendo qualunque indagine sull’elemento psicologico del reato ipotizzato.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al sequestro delle autovetture, restituite con provvedimento del 29 giugno 2008, il difensore all’odierna udienza ha formalmente rinunciato ai ricorso così manifestando il venir meno dell’interesse da parte del ricorrente. Le deduzioni difensive comunque nel loro complesso sono generiche e manifestamente infondate.
Va infatti premesso che -secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 29 maggio 2008 n.25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n.5876, p.c.Ferrazzi in proc. Bevilacqua; 28 maggio 2003 n.25080, Pellegrino)- il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norna degli artt.322 bis e 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (in quest’ultimo caso per effetto del rinvio operato dall’art.257 c.p.p. all’art.324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di violazione di legge, comprendente sia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale (art.606 co.1 lett.b e c c.p.p.) sia il difetto di motivazione che si traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale (art.125 co.3 c.p.p.) perché l’apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’iter logico posto a fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente).
Il ricorrente nel caso di specie si duole dell’omessa valutazione da parte del giudice di merito delle censure articolate con la richiesta di riesame e della documentazione difensiva, senza tuttavia indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Il ricorso sotto questo profilo è inammissibile in quanto, non autosufficiente, essendo privo della precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Requisito indispensabile dei motivi di impugnazione è infatti la specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez.VI 19 dicembre 2006 n.21858, Tagliente, sez.V 9 dicembre 1998 n.2896, La Mancia; Sez.unite .11 novembre 1994 n.21).
Alla Corte è peraltro preclusa in tema di sequestro preventivo una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della questione di merito e quindi una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria. Il sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza infatti attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez.IV 29 gennaio 2007 n.10979, Veronese; sez.I 19 dicembre 2003 n.1885, Cantoni; sez.II 21 ottobre 2003 n.47402, Di Gioia; sez.III 11 giugno 2002 n.36538, Pianelli; sez.VI 3 marzo 1998 n.731, Campo; Sez. Un.20 novembre 1996 n.23, Bassi), possono rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili ictu oculi.
Entro questi limiti la -Corte ritiene che nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame – contrariamente a quanto affermato nel ricorso- sia pervenuto ad affermare la sussistenza del fumus del reato di truffa attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, all’esito di un’approfondita analisi della normativa in materia di rilevamento della velocità dei veicoli attraverso postazioni di controllo sulla rete stradale e di un circostanziato esame dei concreti risultati delle indagini di polizia giudiziaria, senza peraltro trascurare le argomentazioni della difesa del L. e la documentazione dalla stessa prodotta (come si desume dalla menzione della fotografia prodotta dalla difesa e riguardante la segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità nel Comune di Fiumefreddo Bruzio).
Quanto all’elemento psicologico del reato di truffa, la Corte osserva che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Cass. sez.I 4 aprile 2006 n.15298, Bonura; sez.I 9 luglio 1999 n.2762, Faustini; sez.III 5 maggio 1994 n.1428, Menietti).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 12 dicembre 2008
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2009






