cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 21 ottobre 2009
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.
Segue il testo della pronuncia:
Consiglio di Stato
Sesta Sezione sentenza n. 5190 del 3 settembre 2009
Fatto e diritto
1) – Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del provvedimento n. K10C/127112/R del 15.2.2005, con cui il Ministro dell’Interno ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Il TAR ha accolto il ricorso avendo osservato che nessuno degli atti di causa era obiettivamente tale da far presumere che l’inserimento dell’interessato nel “corpo” nazionale potesse costituire un serio pericolo per la sicurezza dello Stato (così come era precisato, in buona sostanza, nelle premesse del provvedimento impugnato, basato su quest’unico presupposto); dalle risultanze della disposta istruttoria era – infatti – emerso soltanto che il ricorrente (circa dieci anni addietro) era stato oggetto di superficiali accertamenti di polizia nell’ambito di una non meglio precisata inchiesta (che aveva comportato la messa sotto controllo di numerose utenze telefoniche intestate a cittadini mediorientali ritenuti simpatizzanti del gruppo armato G.I.A.).
Ebbene, hanno rilevato i primi giudici, posto che tali accertamenti non avevano evidenziato il benché minimo coinvolgimento dell’interessato in attività lato sensu eversive (altrimenti non spiegandosi il perché al medesimo, in possesso di una “fedina” penale pulita, fosse stata, poi, rilasciata una regolare carta di soggiorno valevole sino all’ottobre del 2011), era inevitabilmente da convenirsi sul fatto che la P.A. si era determinata a rigettare l’istanza sulla base della sola constatazione che il ricorrente era stato (per così dire) “chiamato” da cellulari intestati a due individui in contatto con un gruppo integralista felsineo; senza, però, che fosse dato sapere alcunché sul contenuto di queste conversazioni (che potrebbero, al limite, non essersi neppure verificate) né circa l’effettiva identità dei soggetti (che, come insegna la comune esperienza, possono esser ben diversi dagli intestatari delle singole utenze) tra cui le conversazioni stesse si sarebbero svolte.
In conclusione, ha osservato il TAR, dalla mera circostanza di cui si è testé fatto cenno, l’amministrazione – che non aveva fatto alcun riferimento ad una non intervenuta assimilazione dell’interessato, in possesso di un reddito autonomo e decoroso, al “corpo” nazionale o ad una sua pretesa mancanza di sentimenti di italianità – ha ritenuto di poter desumere (adeguandosi, acriticamente, a quanto sostenuto dalla Questura di Bologna) che anche il ricorrente fosse legato al “G.I.A.” o ne fosse, quanto meno, un simpatizzante; ciò che, peraltro, non è risultato suffragato da alcun elemento indiziario degno di questo nome; donde l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
2) – Per l’amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto, nella specie, sarebbero sussistiti sufficienti elementi atti a giustificare l’atto impugnato, così come ritenuto, del resto, da questo stesso Consiglio in sede di consultazione.
Con ordinanza 10 ottobre 2006, n. 5299, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
3) – Con decisione interlocutoria n. 576 del 3 febbraio 2009 la Sezione ha ritenuto di dover acquisire, ai fini della completezza istruttoria, copia della nota “riservata” n. 400/C/7732/J4/2002/1140/04/R del 9 aprile 2004 sulla quale poggia il parere della Sezione I di questo Consiglio 6 ottobre 2004, n. 9117/2004 (parere richiamato tra i presupposti dell’atto impugnato).
4) – L’appello è fondato.
Il provvedimento impugnato poggia essenzialmente sulla nota 8 marzo 2002, n. 377, della Questura di Bologna (richiamata, ob relationem, negli altri atti impugnati facenti parte dell’iter procedimentale e citati nell’anzidetto parere di questo Consiglio) ove, con riguardo all’interessato, si riporta quanto segue:
“nell’inverno omissis fu oggetto di labili accertamenti… nel contesto di un’articolata indagine sul conto di numerosi cittadini mediorientali vuolsi legati/simpatizzanti del GIA; accertamento operato nell’ambito dello sviluppo di svariate utenze telefoniche composte, in uscita, da cellulari rispettivamente intestati a B. e R., soggetti, questi, in contatto con il gruppo integralista felsineo “pro GIA” (il B. ha operato anche occupazione abusiva di case popolari)”; con la stessa nota si esprimeva anche l’avviso che, in quanto legato a detti ambienti, la richiesta di cittadinanza fosse legata solo a “motivi di opportunità”, sicché potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità richiesti dalla legge.
Ciò posto, è da ritenere che di comprovato, nella specie, vi era l’esistenza di rapporti telefonici (ancorché di contenuto ignoto) con individuati personaggi legati al terrorismo internazionale.
Ebbene, ciò giustifica, in definitiva, l’adozione del provvedimento impugnato; stante l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in sede di naturalizzazione e i delicati principi operativi che attengono alla sicurezza dello Stato, è da ritenere che la sussistenza dei detti elementi costituisca sufficiente presupposto ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio.
L’art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante “nuove norme sulla cittadinanza” ha previsto, invero, alla lettera c) del comma 1, che l’acquisto della cittadinanza è precluso quando emerge “la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Rientra certamente, tra tali motivi, l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 29 luglio 2008, n. 3783); e, nell’operare le proprie valutazioni, l’Amministrazione ben può limitarsi – anche per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti – a ravvisare semplicemente la sussistenza dei presupposti di pericolosità, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione; il che è appunto avvenuto nella specie con la comunicazione del provvedimento impugnato in prime cure; e, del resto, gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall’emanazione del diniego, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
5) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Il principio dell’apparenza del diritto
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 26 maggio 2008
L’apparentia iuris, o apparenza del diritto, è un principio che tutela la buona fede ed il ragionevole affidamento dei terzi che un determinato fatto, poiché appare in un certo modo, esista effettivamente, sul piano del diritto, così come si è manifestato.
L’apparenza è dunque una situazione particolare di incertezza nella quale giunge l’intervento dell’ordinamento per equiparare ciò che non è a quello che è, ossia, per consentire ad un fatto che appare governato di un diritto di produrre gli identici effetti propri di un fatto giustificato dal un diritto.
La ragione di questo intervento non è tanto nella tutela di chi ha confidato, o meglio di chi è stato ingannato, poiché l’ordinamento interviene di rado per fini così nobili, quanto non interrompere il flusso delle normali transazioni commerciali o convenzioni a titolo oneroso.
Tutti i casi di apparenza ricevono tutela? La risposta è no. Occorre il rispetto di seguenti requisiti:
- che l’errore sia scusabile poiché applicando i criteri dell’ordinaria diligenza anche l’uomo medio o meglio, trattandosi di affari, anche l’uomo di media competenza sarebbe caduto in errore;
- che il terzo sia buona fede cioè non a conoscenza della divergenza tra la realtà del fatto e quella del diritto;
- che le circostanze oggettive ed univoco, come conosciute sulla base del senso di comune esperienza, supporti quell’errore.
Nel Codice Civile il principio di apparenza è applicato:
1) nella petizione di eredità – se è vero, infatti, che l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità e la restituzione dei beni ereditari contro coloro che li posseggono a qualunque titolo, sono comunque salvi i diritti acquisiti in buona fede (articolo 534);
2) nelle obbligazioni – se è vero che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo è liberato dai suoi obblighi se, in buona fede, ha pagato a chi appariva legittimato a ricevere (articolo 1189);
3) nella rappresentanza senza potere – quando il falsus procurator è responsabile dei danni cagionati al terzo contraente che aveva confidato senza colpa nulla validità del contratto (articolo 1398);
4) nella simulazione – se è vero che il contratto simulato non produce effetti tra le parti che lo hanno concluso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi che hanno negoziato con quella delle parti che appariva legittimata (articolo 1415);
5) nei contratti in generale – quando l’annullamento del contratto non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede (articolo 1445);
6) nel mandato – quando il mandante ed i suoi eredi sono tenuti a rispettare gli obblighi sorti dagli atti compiuti dal mandatario prima che questi conoscesse la causa di estinzione del mandato (articolo 1729).
L’opinione dominante ritiene che le figure codificate nel codice civile non siano tassative e che sia possibile una loro espansione facendo leva su un quarto requisito ricavabile dall’errore, dalla buona fede e dalle circostanze. Dagli elementi minimi per ritenere tutelabile l’affidamento la dottrina ricava la cd. apparenza colposa ossia un comportamento colpevole del reale titolare del diritto legittimante la situazione di apparenza.
delitto tentato ed articolo 56 del codice penale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 13 febbraio 2007
art. 56 c.p. “Delitto tentato”
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e’ l’ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Il tentativo in “pillole” si riassume in : 1) volontà dell’atto; 2) univocità dell’atto; 3) idoneità dell’atto; 4) compiutezza od incompiutezza dell’atto; 5) incompiutezza dell’evento.
Si e’ detto giustamente che il tentativo si mostra come un “banco di prova”. Una tensione a cui soggiace ogni sistema penale in bilico tra la conservazione della sua “propria” funzione e l’aggressione continua mediante ogni azione consapevolmente diretta alla realizzazione del pericolo.
Un “test da stress” si potrebbe dire, sottolineando come sia difficoltoso provare la consistenza, o meglio la compiuta aggressione, attraverso i meri prodromi. Difatti l’osservazione esterna, seppure attenta, non rinviene l’intangibilità semantica anzi scova l’equivocità.
L’area di rilevanza del tentativo è troppo limitata. Finisce per indebolire soprattutto la tutela penale allorché anticipa la sua stessa funzione entrando nel sentiero che ad essa sarebbe preclusa. Poiché dal punto di vista della forma il tentare è porre in essere un qualsiasi atto, che nella specie possiede una “briciola” della fattispecie , seppure parzialmente iter criminis non combacia, rectius non attua la “consumazione”. Perche’ non equivale a predisporre ed attuare sic et simpliciter. Qui nasce la contraddizione ed al contempo la virtù del nostro sistema penale. Il quale contempla l’offesa la cui verificazione e’ il reato : “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde”.
Orbene la prospettiva del “tentativo” é un guardare allo stadio del pericolo. Aspettare che si verifichi l’evento tanto più concreto quanto più gli atti sono diretti ed idonei. Accanto a questa prospettiva vi e’ l’ontologia del giudizio causale per cui nella ricostruzione di C occorre rintracciare B e prima ancora A di modo che A sia causa di C poiché tra i due vi è B. Dunque la causa di quel fenomeno ne è anche l’effetto. Il piano non è necessariamente quello della certezza ma quello della distanza tra il prima ed il dopo. Ossia il piano del dubbio governato dalle leggi della propobabilità.
Le strade argomentative sono vicine e si toccano. Vicine poiché un ragionamento segue l’antecedente per cogliere il susseguente, l’altro, affidato alla probabilita’, rinviene le tracce offensive nel susseguente.
Il punto di rottura del legame è costituito dalla verifica dell’idoneità e dell’univocità. Ne segue che non può più esservi astrazione ma ricerca estenuante del singolo fattore giustificativo. Punto di rottura perché è concesso all’interprete di sottrarsi alla politica criminale del legislatore. L’evasione conduce a non accettare una soluzione presuntiva anzi a pretendere l’idoneità nella stessa soluzione. Negli stessi termini in cui chiede “idoneità” alla fattispecie: in concreto (dunque per tutte le circostanze del caso), ex ante (controllando se si giunge a C da A per mezzo di B), per gradi (ossia in assoluto o relativamente).
Nasce allora una seconda frattura quella tra il tentativo “compiuto” ed il tentativo “incompiuto”. Ossia tra la rilevanza e l’irrilevanza. Frattura insanabile quanto più ci si concentri sulla condotta di chi desiste dall’azione o si attua per impedirla.





