Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’etilometro

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 16 luglio 2008

La Quarta Sezione della Cassazione interviene a tamponare l’errata interpretazione secondo la quale le modifiche introdotte dal Decreto Bianchi, nel differenziare le sanzioni in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria (tasso alcoolemico rilevato), hanno vanificato, nel caso di rifiuto del trasgressore ad effettuare il test, il ricorso ad elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Ragionando in questi termini la condotta di guida sotto l’influenza dell’alcool non sarebbe più penalmente rilevante.

La Cassazione, all’opposto, ribadisce il costante orientamento secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente può essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo non necessariamente attraverso l’etilometro di cui parla l’art. 379 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.

La Quarta Sezione osserva come al Giudice residui un ampio margine di azione. Può, infatti, disattendere l’alcooltest ed i suoi risultati in virtù del libero convincimento. Così ricavando i dati ignoti da qualunque elemento che rilevi lo stato di alterazione. L’importante è, poi, giustificare la scelta attraverso una motivazione logica ed esauriente.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Quarta Sezione Penale n. 28547 del 10 Luglio 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE

1.Dott.LICARI CARLO CONSIGLIERE

2.Dott.ROMIS VINCENZO

3.Dott.D’ISA CLAUDIO

4.Dott.AMENDOLA ADELAIDE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTE D’APPELLO di BRESCIA

nei confronti di:

1) M. P. N. IL x/x/19xx

avverso SENTENZA del 31/08/2007

GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di BERGAMO

sentita la relazione fatta dal Consigliere

Dr. Claudio D’Isa

Sentite le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del dr. Francesco Bua che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 31.08.2007 il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha assolto M. P.o dal reato di cui all’art. 186, commi 2 e 6, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento sul presupposto che l’art. 5 lett. a) del D.L. 3.08.2007 n. 117, nel riformulare la fattispecie prevista dall’art. 186, co. 2 C. d. S., introducendo sanzioni differenziate a seconda dell’entità del tasso alcoolemico rilevato a carico del trasgressore, non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici esterni, onde, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all’apposito test, la sua condotta non sarebbe penalmente rilevante.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge. Argomenta che l’assunto motivazionale del GUP è palesemente aberrante ed equivale ad una sostanziale disapplicazione della legge, che, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha – al contrario – inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, graduando sulla base della maggiore o minore gravità del fatto. Ed è ovvio che di fronte all’oggettiva impossibilità di determinare la percentuale di alcol presente nel sangue, una volta accertato comunque lo stato di ebbrezza, andrebbe applicata, in ossequio del principio del favor rei, la pena stabilita per la violazione meno grave.

Il ricorso è fondato.

Le argomentazioni in diritto formulate dal ricorrente sono pienamente aderenti al dato normativo.

Appare opportuno precisare, preliminarmente, che va ravvisata un’autonomia delle ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 186 C. d. S., sebbene queste si riferiscano ad un’unica condotta (guida in stato di ebbrezza» l’autonomia emerge dall’applicazione di pene diversificate (per altro inasprite ultimamente dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato.

E’ proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nelle richiamate lettere del 2° comma dell’art. 186 C. d. S..

Ciò premesso, esaminando l’unico motivo di ricorso, convincente, sul piano della logica legislativa, è l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione data alla norma dal GUP, con il provvedimento impugnato, comporterebbe una sostanziale disapplicazione della legge. Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (lett. a) dell’art. 186 C.d.S., rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione; tutto ciò in contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con al novella del d.l. 3.08.2007 n. 177, conv. in L. 160/107.

Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n.39057 del 4.05.2004, Rv. 229966) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell’alcooltest); il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’ “etilometro”, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

Né si ritiene, all’esito dell’entrata in vigore del D.L. 177/2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il GUP) secondo cui il legislatore, per l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell’art. 186 del C.d.S. prevedeva al 6° comma che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall’accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l.

Appare evidente, dunque, come ha sottolineato il Procuratore Generale ricorrente, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma alla udienza -camerate 3 giugno 2008.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

L’ultima parola della Cassazione sul disastro aereo di Linate

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 30 giugno 2008

La Cassazione si occupa del disastro aereo avvenuto l’8 ottobre 2001 nell’aereporto di Linate e,  con una lunga esposizione, rigetta i ricorsi e ribadisce che, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 96/2005, non era possibile rintracciare una responsabilità in capo al Direttore dell’aeroporto poiché mancava una norma impositiva dell’obbligo di regolare e vigilare i movimenti degli aerei così come un obbligo di adempiere in sostituzione degli enti preposti alla gestione in sicurezza del traffico aereo.

Scarica il testo della pronuncia in PDF - MD5: 4AC03A99AE04DE3BC3AF538D671609F4

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La Cannabis ed il fatto di lieve entità

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

La Cassazione precisa come grazie al moltiplicatore variabile della dose media singola, che attribuisce una diversa qualità agli stupefacenti, superato l’orientamento della maggiore o minore “purezza” della sostanza, vi è uno spazio per concedere l’attenuante del fatto di lieve entità per chi spaccia la cannabis ed i suoi derivati.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Quarta Sezione Penale n. 22643 del 5 giugno 2008

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di F.V. n.a. S. I’ 8.10.19XX

avverso la sentenza in data 20 dicembre 2006 della Corte di appello di Torino udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;

udito il Procuratore generale nella persona del Sost. Proc. gen. dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto e diritto

F.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, confermando quella di primo grado emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Torino, lo ha condannato per il reato di detenzione illecita “al fine evidente di messa in vendita” di un quantitativo di hashish, pari a circa 100 grammi lordi (fatto avvenuto in data 11.4.2006).

Il giudice di appello ha articolato la prova della “detenzione” della sostanza stupefacente sul rilievo che il prevenuto, nel corso di una perquisizione, era stato trovato in possesso della chiave che apriva il lucchetto di chiusura di un balcone di pertinenza della sua abitazione.

La prova della “destinazione al mercato della droga” è stata invece basata dal giudice di appello, integrando sul punto gli argomenti del giudice di primo grado, su una serie di elementi ritenuti convergentemente dimostrativi di tale destinazione: il quantitativo della droga, netto [la Corte, sul punto, ha effettuato una perizia tossicologica, dalla quale è emerso che il quantitativo di principio attivo era di cinque volte superiore alla soglia della QMD stabilita nel decreto del Ministero della salute dell'11 aprile 2006; decreto che il giudicante ha ritenuto di poter utilizzare anche se emanato solo in data successiva al fatto sub judice] e lordo [quantitativo definito "significativo"]; l’assenza di un reddito che potesse giustificare un acquisto per uso esclusivamente personale [sul punto, la Corte ha ritenuto non dimostrato e comunque non rilevante il reddito della convivente, sul rilievo che comunque si sarebbe trattato di reddito modesto e non conciliabile con la tesi difensiva dell'acquisto per svago personale]; l’occultamento della droga in luogo sicuro, certificante “che l’acquisto era volto a successive cessioni”; le stesse dichiarazioni rese dal prevenuto evocanti l’intenzione del medesimo di cedere la droga ad amici ovvero di consumarla insieme ad essi [intenzione, quindi, diversa ed ulteriore rispetto all'uso esclusivamente personale].

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente sulla nuova normativa degli stupefacenti, laddove è stato parificato il trattamento sanzionatorio delle ex droghe leggere a quello delle ex droghe pesanti, ritenendo che rientrasse nell’apprezzamento discrezionale del legislatore una tale scelta normativa.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha negato i presupposti dell’attenuante del fatto di “lieve entità” sull’assorbente rilevanza ostativa del quantitativo netto di principio attivo [198,63 dosi singole] e riteneva di dover confermare il giudice di equivalenza [sulla contestata recidiva reiterata e specifica] della già concesse circostanze attenuanti generiche, in ragione delle plurime condanne riportate dall’imputato, anche di natura specifica, della gravità di uno dei precedenti, relativo al reato di rapina, e della dimostrata “insensibilità” del prevenuto ai benefici di legge, per due volte già concessigli. Per l’effetto, la Corte ha anche ritenuto manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riguardo alla disciplina del giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti in caso di contestazione della recidiva reiterata (articoli 69, comma 4, e 99, comma 4, c.p.).

Il F. articola una pluralità di doglianze, tutte in vero infondate.

Con un primo motivo, si duole del fatto che il giudicante per apprezzare il quantitativo del principio attivo della sostanza stupefacente aveva fatto richiamo al decreto del Ministro della salute dell’11 aprile 2006, pur essendo stato questo emanato dopo il fatto incriminato. Evoca l’applicabilità del principio della irretroattività della legge penale.

La doglianza è infondata perché considera i parametri indiziari indicati nell’articolo 73, comma 1 bis, lettera a), del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, come se fossero degli elementi costitutivi del reato [qui, di detenzione illecita]. Invece, si tratta, semplicemente, di elementi sintomatici, che rilevano come criteri di valutazione ai fini della prova della detenzione per uso non esclusivamente personale (cfr. di recente Sezione IV, 17 dicembre 2007, Pagliaro).

La portata del comma 1 bis, lettera a), dell’articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, inserito a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, in vero, non immuta il sistema precedente quanto alla configurazione della detenzione per uso di terzi come “elemento costitutivo” del reato, limitandosi, appunto, ad indicare alcuni “elementi sintomatici” dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale: e tra questi, per quanto interessa, viene in considerazione anzitutto proprio quello quantitativo, sotto il profilo del superamento della soglia quantitativa di principio attivo indicata nel decreto del Ministro della salute (cfr. il citato decreto del Ministro della salute dell’11 aprile 2006).

Da tale parametro valutativo, quindi, legittimamente il giudice di merito ha tratto argomenti dimostrativi della destinazione illecita, senza che assumesse alcun rilievo il fatto che il decreto che ha previsto la soglia per le singole sostanze fosse stato emanato in data successiva ai fatti.

Del tutto inconferente è quindi il richiamo all’articolo 2 c.p., che riguarda la fattispecie incriminatrice e gli elementi costitutivi della medesima, ma non certo gli elementi utilizzabili solo a fini di prova della sussistenza della medesima.

Con il secondo motivo, si sostiene l’inutilizzabilità di un elemento di prova [la segnalazione che avrebbe determinato la perquisizione e poi l'arresto del prevenuto].

Anche tale doglianza è inaccoglibile. Oltre a non apprezzarsi quale vulnus ne sarebbe determinato per la tenuta complessiva degli elementi a carico, il ricorrente dimentica di considerare che in una situazione del tipo di che trattasi, dove la prova principale è rappresentata dal sequestro della droga, vale il principio in forza del quale quando l’attività della polizia giudiziaria si conclude con il ritrovamento ed il sequestro del corpo del reato, l’ordinamento processuale considera irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti (cfr. Sezioni unite, 27 marzo 1996, Sala).

Ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta, invero, un atto dovuto, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l’esito positivo della ricerca compiuta.

Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione dell’affermazione di responsabilità. In realtà la doglianza si risolve in una contestazione di merito, che non può trovare ingresso in questa sede a fronte di una sentenza che – nei termini di cui si è detto- ha sviluppato ed analizzato gli elementi indiziari, fornendo una dimostrazione assolutamente convincente della destinazione illecita della droga.

Né potrebbe valere in senso contrario, per sostenere la pretesa illogicità, una divergente valutazione che il ricorrente vede tra la decisione di primo grado [che avrebbe fondato la prova della destinazione illecita non tanto sul quantitativo della droga, quanto sulle "altre circostanze dell'azione" prese in considerazione dall'articolo 73, comma 1 bis, lettera a)] e quella di appello, valorizzante, tra gli altri, proprio l’elemento quantitativo.

Il ricorrente dimentica in proposito l’effetto integralmente devolutivo dell’appello e l’autonomia decisionale di tale giudice rispetto a quello di primo grado, pur quando ne venga confermata la sentenza. In tale evenienza, infatti, quando cioè si verta in ipotesi di una “doppia conforme”, il giudice di appello ben può comunque motivare diversamente le proprie conclusioni, così come, diversamente, può semplicemente limitarsi a motivare per relationem agli argomenti del primo giudice, se e in quanto li condivida e li ritenga tali da reggere alle doglianze dell’appellante.

Sul punto, il ricorrente lamenta anche una sorta di travisamento della prova, laddove – si sostiene- il giudicante di appello non avrebbe apprezzato che il prevenuto non aveva affatto ammessa l’intenzione di cedere la sostanza ad amici o di assumerla unitamente a questi, come sostenuto dalla Corte..

Si evoca, quindi, una sorta di travisamento della prova, che si sarebbe sostanziato in un’erronea lettura delle dichiarazioni del prevenuto (sui limiti entro cui può farsi valere in sede di legittimità il travisamento della prova, v. di recente, Sezione IV, 12 febbraio 2008, Trivisonno, ai cui argomenti si rinvia).

In realtà, la trascrizioni di tali dichiarazioni operata correttamente dal ricorrente nel corpo dell’impugnazione consente di escludere ab imis qualsivoglia travisamento qui censurabile.

Evidentemente integra doglianza di merito l’ulteriore doglianza che – nel corpo del medesimo motivo- il prevenuto fa contestando l’apprezzamento sul reddito disponibile che è stato ritenuto incompatibile con la pretesa destinazione per uso personale. Certo non può pretendersi che la Corte provveda ad analizzare partitamene la composizione del reddito a disposizione del ricorrente, per sindacare, in fatto, l’apprezzamento del giudice di merito, che, in vero, appare corretto e non irragionevole.

Sempre di merito, perché vorrebbe che si sindacasse l’apprezzamento operato sul contenuto della prova, è l’argomento censorio che riguarda il convincimento espresso dal giudicante in ordine alla “disponibilità” in capo al prevenuto del balcone ove era custodita la droga, e, quindi, alla detenzione di quest’ultima.

Infondato è anche il quarto motivo, dove si ripropone la questione di legittimità costituzionale sulla “parificazione” delle sostanze stupefacenti perseguita a seguito del novum normativo introdotto con la legge n. 46 del 2006.

Vale quanto ampiamente argomentato in sede di merito: la scelta del legislatore è discrezionale, né pare qualificarsi per una irragionevolezza intrinseca che imponga di sottoporla al vaglio del giudice delle leggi.

Giova in effetti ricordare che con la riforma del 2006, con un notevole mutamento di prospettiva, scompare la differenziazione tra “droghe pesanti” e “droghe leggere”, le quali, quindi, sono parificate sono il profilo sanzionatorio (cfr. i nuovi” articoli 13 e 14 del dpr n. 309190).

Tutte le sostanze vietate (che non trovano nessun impiego terapeutico e che, quindi, non possono essere prescritte) sono ricomprese in un’unica tabella (tabella I): nella stessa tabella, per intenderci, sono collocati indifferenziatamente l’oppio, le foglie di coca, la cannabis indica e le amfetamine.

L’assimilazione tra “droghe pesanti” e “droghe leggere” è stata motivata, nella relazione di accompagnamento al progetto di legge governativo, dall’esigenza di aderire alle “più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica” secondo cui il principio attivo presente in alcune sostanze stupefacenti è “incomparabilmente” maggiore che in passato: ciò è stato apprezzato soprattutto con riguardo alla cannabis, rispetto alla quale, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione, il principio attivo (tetraidrocannabinolo o THC) è passato dallo 0,5/1,5 per cento che caratterizzava i derivati della cannabis negli anni 70/80 a valori attuali pari al 20/25 per cento, con punte anche superiori.

Tale assimilazione è frutto di una scelta discrezionale del legislatore basata sull’adesione ad una determinata opinione scientifica, cui ovviamente può opporsi, in modo legittimo, l’opinione opposta basata sulla non assimilabilità delle sostanze sotto il profilo della gravità degli effetti che queste sono in grado di determinare.

Ma tanto non basta per prospettare la dedotta irragionevolezza.

Con il quinto motivo ci si duole della mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità.

In realtà, la decisione appare corretta e in linea con la migliore interpretazione giurisprudenziale.

E’ pacifico, infatti, che, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante dei fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità”. E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (di recente, tra le tante, Sezione IV, 8 novembre 2007, Lo Schiavo).

Il giudicante si è mosso in linea con quanto esposto valorizzando negativamente il quantitativo della sostanza stupefacente.

Nessun pregio ha l’argomento del ricorrente che il fatto di lieve entità doveva essere valutato in termini più liberali in ragione del fatto che si trattava di hashish.

E’ argomento esatto, ma non calzante.

In proposito, è indubbiamente da considerare che il decreto dell’11 aprile 2006 adottato dal Ministro della salute,- nel fissare la “quantità massima detenibile” sostanza stupefacente (Q.M.D.), si è per alcune sostanze (le principali) fatto ricor ad un “moltiplicatore variabile” della “dose media singola”.

Poiché proprio con il “moltiplicatore” si è attribuita una diversa valer “qualitativa” alle diverse sostanze stupefacenti (per quelle meno pericolose moltiplicatore è stato calcolato in termini più ampi), può utilizzarsi tale argomento per attribuire un rilievo (anche) alla “natura” della sostanza ai fini e per gli effetti dell’attenuante del fatto di lieve entità, superando così quell’orientamento, finora consolidato, in forza del quale per il parametro della “qualità” richiesto dal comma 5 dell’articolo 73 poteva attribuirsi spazio solo alla maggiore o minore “purezza” della sostanza stupefacente, restando invece indifferente la natura della stessa (cfr., ad esempio, Sezione IV, 20 giugno 1996, Miranda).

Cosicché, per i derivati della cannabis, cui si è riconosciuta una minore pericolosità, tanto da utilizzarsi il moltiplicatore “20″, potrebbe riconoscersi un più ampio spazio per la concedibilità del “fatto di lieve entità”.

Ma tale rilievo vale purchè, ovviamente, non risultino ostativi gli altri parametri indicati nel comma 5 dell’articolo 73.

Ciò che qui si è ritenuto, valorizzandosi [negativamente] il quantitativo della droga.

Infondato è anche il settimo motivo, con cui ci si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze (ergo, della concessione delle attenuanti generiche solo equivalenti rispetto alla contestata recidiva).

Per assunto pacifico, infatti, li giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti ex articolo 69 c.p., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dei reo (di recente, Sezione III, 8 maggio 2007, Alia).

Qui il giudicante ha corroborato la propria determinazione con satisfattiva motivazione, puntualmente mirata a porre in evidente [per escludere l'ammissibilità di un più favorevole giudizio di comparazione] i precedenti giudiziari plurimi, specifici ed anche gravi del prevenuto.

Proprio in ragione di tale determinazione il giudicante ha ritenuto manifestamente irrilevante la questione di legittimità sollevata dalla difesa con riguardo alla disciplina del giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti in caso di contestazione della recidiva reiterata (articoli 69, comma 4, e 99, comma 4, c.p.).

E proprio tale assorbente ragione – che risiede sulla manifesta infondatezza del motivo di censura- che vale per escludere l’accoglibilità anche dell’ultimo motivo di ricorso, l’ottavo, con cui il prevenuto ripropone qui l’eccezione di costituzionalità.

Solo per completezza, va qui ricordato che la disciplina de qua, già sottoposta all’attenzione dalla Corte costituzionale, è stata ritenuta pienamente legittima. Ed infatti, proprio alla luce degli spazi interpretativi offerti dalla sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 2007 n. 192 [v. anche, tra le altre, le successive ordinanze 21 febbraio 2008 n. 33 e 4 aprile 2008 n. 90], si è ormai formato un apprezzabile orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, dove si patrocina un inquadramento di tutte le ipotesi di recidiva (tranne quella di cui al comma 5 dell’articolo 99 c.p.) come facoltative. Secondo tale prospettazione, in sostanza, quando il giudice ritiene di non applicare in concreto la recidiva [perché considera che il delitto commesso non sia espressione di una maggiore pericolosità del reo in ragione delle circostanze di cui all'articolo 133 del Cp: natura dei precedenti, tempo trascorso, natura del reato contestato, ecc.] non opera I’ effetto preclusivo ex articolo 69, comma 4, del Cp (cfr. Cassazione, Sezione IV, 2 luglio 2007, Proc. gen. App. Cagliari in proc. Farris; più di recente, Sezione VI, 13 novembre 2007, Proc. gen. App. Genova in proc. Nar; Sezione IV, 13 febbraio 2008, Proc. gen. App. Brescia in proc. Mariki).

Nella specie, peraltro, come detto, la questione neppure si pone, avendo il giudicante ritenuto impraticabile un giudizio di comparazione tra le circostanze più favorevole rispetto a quello di equivalenza.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2008

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Abusivo esercizio di una professione, danni patrimoniali e morali

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

La recente pronuncia, n. 22144 del 3 giugno 2008 della Cassazione, conferma la legittimità della costituzione di parte civile degli Ordini professionali per ottenere i danni patrimoniali e morali.

Il danno patrimoniale è costituito dalla concorrenza sleale che i non iscritti svolgono contro gli iscritti alle associazioni di categoria. La Corte, però, conferma l’orientamento pregresso, II Sezione Penale n. 11078 del 28 ottobre 2000, secondo il quale la costituzione non può avvenire se il solo scopo è tutelare gli interessi morali della categoria.

La sentenza offre lo spunto per analizzare, in breve, l’articolo 348 del Codice Penale che punisce “l’Abusivo esercizio di una professione”.

Cosa dice la norma?

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”

L’oggetto della tutela?

E’ costituito direttamente dall’interesse pubblico a garantire uno standard di competenze attraverso il vincolo d’accesso, mediante una speciale abilitazione, a tutte quelle professioni caratterizzate da elevate competenze tecniche. Indirettamente sono, però, tutelati anche i professionisti e gli Ordini.

L’autore del reato?

Il reato può essere commesso da tutti coloro che o non sono provvisti dei requisiti necessari per esercitare la professione oppure siano stati colpiti da sanzioni disciplinari o altre pene. Occorre la consapevolezza dell’abusivo esercizio, ossia, la coscienza e volontà di compiere un atto professionale.

La condotta?

La condotta è integrata anche dal compimento di una prestazione isolata purché si tratti di un atto riservato ad una professione protetta ossia che poteva essere compiuto solo dal professionista abilitato (avvocato, medico, ragioniere, commercialista, architetto ecc.). Diversamente, nel caso di atti liberi, ma con caratteri riconducibili ad una professione, il delitto è integrato qualora vi sia abitualità della condotta.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Quarta Sezione Penale n. 22144 del 3 giugno 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 17 giugno 1998 il Pretore di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dichiarava Dodi Ida Maddalena e Lozzi Renzo responsabili di concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 348 (commessi fino al 4 maggio 1993) e 590, 583, comma 1, nn. 1 e 2 c.p. (commesso nel novembre-dicembre 1992); unificati i suddetti reati ex art. 81 c.p., li condannava alla pena di lire 6.750.000 di multa per ciascuno, disponendone la interdizione per un mese dall’esercizio della professione di medico odontoiatra (ove successivamente conseguita dal Lozzi la relativa abilitazione).

Il Pretore condannava altresì i predetti imputati in solido al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara nonché in favore dell’altra parte civile costituita Di Gianvincenzo Marinella, persona offesa dal delitto di lesioni colpose, danni liquidabili in separata sede al suddetto Consiglio dell’Ordine ed invece liquidati in complessive lire 34.275.000 per la Di Gianvincenzo.

Secondo il giudicante erano stati provati i seguenti addebiti mossi ai due imputati:

1) l’avere – la Dodi ( medico chirurgo), mettendo a disposizione del Lozzi (odontotecnico) il proprio studio medico, ed il Lozzi sottoponendo ivi a visita i pazienti ed effettuando interventi sul cavo orale degli stessi (trapanazione di denti, estrazione ed installazione di protesi) – concorso nell’esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, preclusa all’odontotecnico Lozzi, abilitato al solo supporto ausiliario del sanitario, e della professione di medico (capo A della imputazione) e di medico dentista, alla quale era abilitata la sola Dodi (capo B);

2) l’avere, il Lozzi effettuando prestazioni mediche sine titulo e la Dodi consentendo tale attività abusiva, e comunque entrambi prestando cure inidonee ed inadeguate a Di Gianvincenzo Marinella, causato a quest’ultima, agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia, lesioni personali gravi che avevano comportato l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione (paradentosi diffusa, assorbimenti ossei di media entità, infiammazioni gengivali e perdita ingiustificata di alcuni elementi dentari)

Sull’impugnazione di ambo gli imputati, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 14 aprile 2000 e depositata il giorno 8 settembre 2004, riconosceva ai medesimi le circostanze attenuanti attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del delitto di cui all’art. 590 c.p. e riduceva pertanto la pena complessiva a lire 2.000.000 di multa, eliminando la pena accessoria inflitta al Lozzi; confermava nel resto l’appellata sentenza, con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili.

La Corte territoriale disattendeva, in primis, il motivo di appello con il quale il Lozzi aveva eccepito la nullità e la inammissibilità della costituzione delle parti civili in quanto la sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla Di Gianvincenzo non era autenticata da pubblico ufficiale ed in quanto il Consiglio dell’Ordine dei Medici non era legittimato a costituirsi parte civile non essendo soggetto passivo del reato di esercizio abusivo dell’arte medica (parte offesa dovendo considerarsi soltanto la Pubblica Amministrazione), e comunque l’atto di costituzione recava la firma, per autentica, del solo difensore.

Nel merito, la Corte territoriale rigettava il motivo, di impugnazione, comune ad ambo gli appellanti, volto a censurare la ritenuta attendibilità della persona offesa Di Gianvincenzo affermando che correttamente il primo giudice aveva riconosciuto credibilità al deposto della suddetta persona offesa, sia per la precisione, costanza ed univocità delle relative dichiarazioni sulle cure praticatele dal solo Lozzi negli ambulatori della dottoressa Dodi, sia per la presenza di precisi (quantunque non indispensabili) riscontri – di natura testimoniale e documentale nonché costituiti dalle risultanze dell’espletata perizia di ufficio – a quanto dichiarato dalla suddetta teste, mentre non erano attendibili le dichiarazioni rese dal teste a discarico Ettorre (altro odontotecnico che lavorava per la Dodi ed era peraltro, significativamente, retribuito dal Lozzi), interessato e caduto in contraddizione con la stessa Dodi, nonché autore di dichiarazioni vaghe e di natura meramente presuntiva, frutto di un suo affermato “guardicchiare” attraverso la porta semiaperta mentre era in sala d’attesa. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva affermato la responsabilità di ambo gli imputati, concorrenti nei reati de quibus.

Hanno proposto, uno actu, ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i motivi che vengono qui indicati in ordine logico:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, per non avere i secondi giudici, nel formulare un giudizio di attendibilità del deposto della persona offesa dal delitto di lesioni colpose, considerato in senso negativo la circostanza che la paziente Di Gianvincenzo aveva sporto denuncia solo al momento di pagare il saldo, nonché travisamento del fatto laddove si è affermato che il teste, fidanzato di costei, avrebbe deposto di avere “visto le molestie”;

2) violazione di legge in riferimento agli artt. 129 e 192 c.p.p., in quanto, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento s’impone non soltanto quando sia acquisita la prova di innocenza, ma anche quando manca del tutto quella di colpevolezza, tale secondo caso essendo, secondo i ricorrenti, presente nel caso in esame;

3) violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della Di Gianvincenzo, non avendo costei conferito al proprio difensore procura speciale per la costituzione di parte civile bensì un semplice mandato difensivo, e del Consiglio dell’Ordine degli odontotecnici in ordine al reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p.p..

Riguardo alla costituzione di parte civile del suddetto Consiglio dell’Ordine i ricorrenti hanno affermato, in primo luogo. il difetto di legittimazione attiva – perché il reato concerne soltanto marginalmente la professione medica e gli interessi professionali, tutelando esso l’interesse della collettività a che determinate professioni siano esercitate unicamente dai soggetti abilitati, sicché gli ordini professionali, in quanto non portatori di tale interesse, non sono legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento per il reato di esercizio abusivo della professione se da tale reato non è derivata lesione alla categoria sotto il profilo morale – ed hanno dedotto ulteriori violazioni di legge, consistenti nell’avvenuta sottoscrizione da parte del solo difensore dell’atto di costituzione di parte civile e nella circostanza che non risultava essere stato prestato dal Ministro della Salute (la persona offesa è rappresentata dallo Stato e per esso dal suddetto Ministro) il consenso previsto dall’art. 93 c.p.p. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti uno actu e con i medesimi motivi dagli imputati, sono inammissibili.

Quanto al motivo sopra indicato sub 1), va rilevato che la Corte territoriale – dopo avere affermato che la persona offesa o danneggiata dal reato assume, anche quando invochi in sede penale l’accertamento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento od alle restituzioni, la qualità di testimone e che alle dichiarazioni testimoniali da questa rese non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., che postulano la necessità di riscontri esterni, ma è necessario, atteso l’interesse di cui detta persona è portatrice, un vaglio dell’attendibilità maggiormente rigoroso di quello al quale vanno sottoposte le dichiarazioni rese da testi “non interessati”, sì che appare opportuna l’indagine sul riscontro in altri elementi probatori ( affermazione corretta alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità :vedasi, ex plurimis, Cass. sez. III, 27-4-2006, n. 34110, Valdo losi) – ha condiviso, in ragione della sua precisione, concordanza ed insuscettibilità di diverse interpretazioni, il giudizio di attendibilità formulato dal primo giudice in ordine alla deposizione dibattimentale resa da Di Gianvincenzo Marinella, persona offesa dal reato di lesioni colpose, sul fatto che ella era stata sempre visitata e curata dal Lozzi negli ambulatori della Dott.ssa Dodi, quest’ultima mai intervenuta nelle cure suddette, neppure quando era presente.

I secondi giudici hanno aggiunto che la deposizione suddetta aveva trovato conferma nella testimonianza di Camarra Roberto (ex fidanzato della persona offesa, non più tale, cioè, al momento di rendere la testimonianza ) il quale aveva affermato: 1) di avere più volte accompagnato la Di Gianvincenzo nello studio della Dodi essendo a conoscenza del fatto che costei veniva visitata e curata da un dentista, e precisamente dal “Dott. Lozzi”, come gli aveva sempre detto la Di Gianvincenzo; 2) di avere, in una occasione, visto la Dodi conversare con i propri clienti nella sala d’attesa mentre l’allora sua fidanzata si trovava all’interno del laboratorio, evidentemente curata dal Lozzi; 3) di avere egli in una occasione – entrato nello studio – visto il Lozzi controllare la bocca di quest’ultima.

Un secondo riscontro era quello costituito dall’assegno di lire 2.000.000 dato dalla Di Gianvincenzo a titolo di acconto al Lozzi, il quale lo aveva, del tutto significativamente, intestato al proprio nome e posto all’incasso.

Infine sussisteva il riscontro costituito dalla perizia disposta d’ufficio, dalla quale erano risultate provate le cure improprie ed errate (costituite da interventi – otturazioni incongrue, terapie canalari incomplete – talmente maldestri da non essere assolutamente rapportabili a moderni principi do odontoiatria ) lamentate dalla persona offesa, eseguite con ogni evidenza da un abilitato all’esercizio della odontoiatria.

Osserva questa Corte che tale motivazione (integrata da quelle ragioni di inattendibilità del teste della difesa Ettorre Nicola che sono state sopra riportate nella parte narrativa della presente sentenza) sfugge agevolmente alle censure di illogicità manifesta e di travisamento del fatto mosse dai ricorrenti, atteso che con detto motivo si afferma del tutto apoditticamente l’assenza di prove inequivocabili di responsabilità senza minimamente considerare l’iter logico attraverso il quale i giudici di merito sono pervenuti invece all’affermazione della prova di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, sicché la doglianza è affetta anche da mancanza di specificità, costituente causa di inammissibilità della impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lettera c),e 581, lettera c), del codice di procedura penale.

Quanto, poi, al dedotto “travisamento del fatto – che, per essere deducibile a sostegno di ricorso per cassazione sub specie di vizio di manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma primo, lettera e) c.p.p. (come modificato dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46, entrata in vigore ad anni di distanza dalla data di proposizione del ricorso de quo) si dovrebbe risolvere in un “travisamento della prova” ( vizio che si configura nel caso in cui il giudice abbia indicato il contenuto della prova stessa in modo difforme da quello reale , e la difformità risulti decisiva ed incontestabile: Cass. sez.II 17-10-2007, n. 38915, Donno ed altri), basti pensare che i ricorrenti rimproverano, deducendo detta censura, ai giudici di merito di avere operato ” la ricostruzione degli eventi basandosi solo sulle impressioni di un testimone sito posteriormente al prevenuto sull’autobus, lo avrebbe comunque visto arrecare le molestie di cui al capo di imputazione”.

E’evidente che il motivo così articolato attiene a vicenda, protagonisti e reato che nulla hanno a che fare con il procedimento penale nei confronti di Dodi Ida Maddalena e Lozzi Enzo.

Cosi come è evidente, per le ragioni sopra illustrate, la inammissibilità del primo profilo dei suddetti profili di censura della motivazione, dovendosi precisare che per costante giurisprudenza di legittimità (vedasi, tra le più recenti, Cass. sez. III, 12-10-2007, n. 40542, Marrazzo e altro), nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive, sicché resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, ipotesi, questa, che è , per le ragioni sopra illustrate, assente nel caso di specie.

Affetto da manifesta infondatezza è, poi, il motivo sub 2), il quale è costituito dal mero richiamo al principio di diritto secondo il quale (come da richiamate decisioni di questa Corte), il proscioglimento nel merito, a norma dell’art. 129 cpv. c.p.p. si impone non solo quando, in presenza di una causa estintiva del reato, sia già acquisita la prova d’innocenza dell’imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza, principio male invocato nella specie, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché la mancanza di prova della colpevolezza costituisce di un mero apodittico assunto dei ricorrenti a fronte della sopra illustrata motivazione della sentenza gravata di ricorso nella quale sono state indicate, viceversa, le prove della responsabilità dei due imputati per i reati loro ascritti,

In secondo luogo perché la doglianza, così come formulata, avrebbe senso ove la Corte territoriale avesse dichiarato, pur in presenza di una delle cause di non punibilità previste nel secondo comma dell’art. 129 c.p.p, (ma erano comunque assenti, come già si è rilevato, i presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi della norma appena citata) la estinzione dei reati ascritti, ma nella specie i secondi giudici non hanno dichiarato estinti i reati medesimi i secondi giudici non hanno affatto ( considerato che, alla data della pronuncia gravata di ricorso non era maturato il termine della prescrizione ai sensi degli artt. 157, 158 e 160 c.p.p., tenuti presenti gli atti interruttivi del decorso del suddetto termine nonché le sospensioni ex lege del medesimo verificatesi in primo grado nella fase del giudizio, per complessivi anni 1, mesi 5 e giorni 14) dichiarato non doversi procedere per essere estinti i reati contestati ma hanno, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminato conseguentemente le pene, eliminando la pena accessoria inflitta al Lozzi, con conferma nel resto dell’appellata sentenza.

Va qui anche osservato che i ricorrenti non hanno comunque dedotto uno specifico motivo per sostenere l’avvenuta prescrizione, e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a cause “originarie” preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui la suddetta causa estintiva siasi verificata successivamente alla data di pronuncia della sentenza di appello quanto in quello in cui la stessa sia maturata in data anteriore a tale pronuncia, ma non sia stata dedotta né rilevata da quel giudice ((Cass. S.0 22-3-2005, n. 23428, Bracale).

Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze che concernono la ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa Di Gianvincenzo Marinella per il reato di lesioni colpose e del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Pescara.

Quanto alla prima, dall’esame degli atti del procedimento – ai quali il giudice di legittimità ha accesso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, lettera c), c.p.p. (Cass. S.U. 31-10-2001, n. 42792, Policastro ed altri) – risulta che Di Gianvincenzo Marinella si costituì parte civile con atto depositato in data 1 luglio 1995, da lei sottoscritto con autentica da parte del difensore, contestualmente nominato con conferimento di “ogni facoltà di legge”.

I ricorrenti sostengono che tale atto di costituzione sarebbe invalido perché carente della sottoscrizione del difensore prevista dall’art. 78, comma 1, lettera e), c.p.p., ma questa Corte rileva che correttamente la relativa eccezione è stata disattesa dai giudici di merito, in quanto la suddetta sottoscrizione, sia pure accompagnata dalla dizione “per autentica”, va ritenuta non mancante, atteso che la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata (vedansi, tra le altre, Cass sez. V 24-11-2005, n. 845, Mandarà ed altri, sez. V 18-5­2004, Viscardi, e sez.V, I, 20-3-2002, n. 24018, Carloni ed altri) nel senso di ritenere che la sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell’atto di costituzione di parte civile, assolve congiuntamente alla funzione di cui alla norma sopra citata ed a quella di autenticazione della firma del danneggiato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell’atto di costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data (così come si è verificato nel caso di specie).

Va aggiunto che nei casi in cui è prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, comma 1 c.p.p.) – la quale può essere conferita anche con scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata -il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione topografica escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte (Cass. sez. IV 3-2-2004, n. 14863, Micucci).

Nella fattispecie in esame devesi dunque ritenere valida la formula di conferimento di procura speciale, in considerazione sia della espressione usata, sia, soprattutto, della sua apposizione unitamente all’atto di costituzione di parte civile, così come è stato ritenuto dal primo giudice nell’ordinanza resa nella udienza del 23 ottobre 1996

Restano da esaminare le censure che concernono l’avvenuta costituzione di parte civile, in riferimento al reato di cui all’art. 348 c.p.p., del Consiglio dell’Ordine interessato.

I ricorrenti hanno, in primo luogo, eccepito che l’atto di costituzione reca la sola firma del difensore e non anche quella del presidente del Consiglio dell’Ordine.

Detta eccezione è manifestamente infondata in quanto l’art. 78, comma 1, lettera e), c.p.p. richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione del solo difensore, e nella specie l’atto è stato sottoscritto dall’Avvocato Potaturo Walter, al quale era stata conferita “Procura speciale per la costituzione di parte civile” nel giudizio de quo del Consiglio dell’Ordine dei • medici e dei chirurghi degli odontoiatri di Pescara.

E se è vero – così come ulteriormente affermato in ricorso, questa volta a sostegno dell’assunto della mancanza di legitimatio ad causam del predetto Consiglio dell’Ordine -che in tema di esercizio arbitrario della professione il bene tutelato dall’art. 348 c.p. in via primaria è costituito dall’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all’unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all’ordine stesso non sia derivato un danno (vedasi, ex multis, Cass. sez. Il, 12-10-2000, n. 11078, Zagami), ciò non toglie, tuttavia, che (Cass. sez. V, 18-11-2004, n. 3996, Gaglianò ed altri) possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all’associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile all’associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale (vedansi Cass. sez. VI 30-11-1998, n. 795, Marazzi ed altro; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).

Nella specie i ricorrenti enunciano le ragioni di diritto per le quali gli ordini professionali e le associazioni di categoria non sono legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione ove la costituzione trovi fondamento solo nella necessità di difendere gli interessi morali della categoria, ma non esplicitano che detta costituzione sia stata effettuata soltanto a tale fine nel caso concreto.

Infine, va rilevato che la non censurabilmente affermata legittimazione del Consiglio dell’Ordine de quo a costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento di un danno da dallo stesso subito assorbe e, nel contempo destituisce di ogni fondamento, l’ulteriore profilo di censura che i ricorrenti hanno articolato testualmente come segue: ” A prescindere poi dall’inosservanza delle norme procedurali stabilite dagli artt. 93, 94 e 95 c.p.p. va rilevato che nel caso di specie la persona offesa è rappresentata dallo Stato e per essa dal Ministro della Salute, che non risulta aver prestato il consenso previsto dall’art. 93 c.p.p. cui è espressamente (sic: leggasi: “subordinato”) l’esercizio delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazionr.

Invero, una volta ritenuta la legittimazione del Consiglio dell’Ordine a costituirsi parte civile onde ottenere la riparazione di un danno “proprio” di natura (anche) patrimoniale, le norme di cui agli artt. 91 (in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, i quali possono esercitare “i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”). 92 (ai sensi dei quali l’esercizio di tali diritti e facoltà “è subordinato al consenso della persona offesa”) e 93 ( il quale prevede che per il suddetto esercizio l’ente o l’associazione presenti all’autorità un atto di intervento ed, unitamente al medesimo, la dichiarazione di consenso della persona offesa) del codice di procedura penale nulla hanno a che vedere con il caso in oggetto, nel quale il Consiglio dell’Ordine ha, diversamente, agito costituendosi parte civile per la riparazione di un danno ad esso direttamente riferibile in relazione all’interesse di categoria protetto dall’ordine professionale.

Le citate norme procedurali, a partire dall’art. 91 c.p.p. operano su di un piano del tutto diverso da quello dell’azione risarcitoria, con le stesse avendo il vigente codice di rito riconosciuto agli enti collettivi in questione la titolarità degli stessi poteri di impulso e di sollecitazione riconosciuti alla persona offesa conferendo loro la facoltà di intervenire nel processo penale in una veste accusatoria senza assurgere al ruolo di parti, ed una conferma della collocazione degli enti collettivi in un’area estranea alla pretesa risarcitoria la si ricava dall’art. 212 disp. att. c.p.p., per effetto del quale ” quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 74 del codice, è consentito solo l’intervento nei limiti ed alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice “.

La ritualmente avvenuta costituzione di parte civile dell’ordine professionale de quo , a tanto legittimato ai sensi dell’art. 74 c.p.p., in quanto danneggiato (attinto, cioè, da un danno, che presenta aspetti anche materiali e consiste nell’offesa all’interesse circostanziato alla cui tutela esso è preposto ) dalla commissione del reato di esercizio abusivo della professione toglie, dunque, ogni rilevanza alle censure dei ricorrenti che concernono il diverso istituto dell’intervento, disciplinato dagli artt. 93 e 94 c.p.p. e rende inutile che questa Corte esamini il merito del motivo con il quale viene dedotta la inosservanza delle disposizioni codicistiche in tema di intervento.

Per le sin qui esposte ragioni i ricorsi in esame vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna – visto l’ari. 616 c.p.p. e tenuta presente la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 – dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità e, ciascuno, a favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2008.

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Una rete informativa per prevenire le morti bianche e le lesioni colpose

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 12 marzo 2008

Con la sentenza 3011/2008 la quinta sezione penale della Cassazione, in tema di situazioni di pericolo dovute alla disattenzione del responsabile e del coordinatore dei lavori, ha stabilito che, quando in un medesimo cantiere operino diverse aziende (cd. sub-appalti), tutti gli incaricati per la sicurezza devono cooperare assieme per garantire il diritto alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e realizzare una “rete informativa” per intervenire tempestivamente con i “dovuti rimedi tecnici”.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione IV Sezione Penale n. 3011 del 21 gennaio 2008

Svolgimento del processo

B. L., F. R., P. L. e R. E.(in concorso con I. M. giudicato separatamente) furono tratti a giudizio del Tribunale di Padova per rispondere della seguente imputazione: reato p. e p. dall’art. 589 cod. pen. per avere, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, altresì non osservando ciascuno le sottoindicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito del cantiere allestito presso la ditta E. s.p.a. per lavori di posa in opera di manto di copertura, opere di lattoneria e finestratura a Shed e precisamente: I. M. quale legale rappresentante della ditta I. s.r.l. (appaltatrice dei lavori) contravvenendo all’art. 4 comma 5 lett. I h del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e non fornendo ai dipendenti della ditta F. R., cui erano stati subappaltati parte dei lavori, tempestive informazioni circa il rischio di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru di cantiere, manifestatosi in data 7 giugno 2000 con incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. e non disponendo quindi le misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi rischio per i lavoratori R. E., quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, contravvenendo all’art. 15 comma 1, lett. a, e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, non assicurando in fase di esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di verifica e coordinamento, quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all’uso della gru di cantiere, non garantendo, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere;

B. L., quale legale rappresentante della ditta E. s.p.a. committente, P. L., quale responsabile dei lavori, contravvenendo entrambi all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 non adottando, nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, con particolare riferimento all’utilizzo della gru, idonee misure di sicurezza per la limitazione dei rischi e non verificando costantemente (in violazione degli artt. 6 e 5 del Decreto Legislativo n. 494 del 19%) l’adempimento dell’obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere;

F.R. quale legale rappresentante della ditta F. R., datore di lavoro di C. e subappaltatrice dei lavori di incapsulamento con vernice delle lastre di copertura in fibrocemento livellatura e copertura, contravvenendo alle disposizioni di cui all’art 3 D.L.vo 626/1994, non provvedendo ad informare adeguatamente il dipendente C.E. sui rischi connessi all’uso della gru di cantiere e comunque consentendo che lo stesso, privo di adeguate istruzioni in merito, utilizzasse la gru stessa, quindi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza non adottando misure idonee per segregare la gru a torre Cibin o per dare avviso che la stessa era mal funzionante e che era quindi rischioso e molto pericoloso avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando cosi le necessarie misure di protezione e avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando così le necessarie misure di protezione e cautela in presenza di elevata situazione di pericolosità, di cui si aveva notizia già dal 7 giugno 2000, così cagionato la morte di C. E., dipendente della ditta F., che cercando di “disattorcigliare” la fune di sollevamento della gru dal tamburo, operando non in condizioni di sicurezza non essendo stato reso inerte il carico costituito dal bilancino (quest’ultimo del perso di oltre 100 kg. insieme al bozzello, veniva mantenuto a 15 metri di altezza solo dalle forze generate dal precario equilibrio del bozzello nel carrello), posizionandosi il lavoratore tra il tamburo ed il traverso, muovendo la fune metallica e liberando l’incastro provvisorio tra bozzello e carrello con conseguente liberazione immediata del grave (bozzello e bilancino), che determinava la caduta del medesimo con tensione sul tamburo della fune, che investiva il C., colpendolo al torace, sollevandolo e spingendolo all’indietro, Contro la struttura metallica del carro di base (decesso per insufficienza cardiocircolatoria irreversibile da shock emorragico per lesione toracica polifratturativa e ferita lacero contusa all’emitorace sinistro con soluzione di continuo a tutto spessore della gabbia toracica ed esposizione degli organi endotoracici) in Limena di Padova in data 8 giugno 2000.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 19 giugno 2003, ha dichiarato B.L., F. R., P. L. e R. E. colpevoli del reato di cui innanzi. Ha condannato F.: al risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in Euro 80.000,00 nonché alla refusione in loro favore delle spese di costituzione e patrocinio.

Con sentenza del 16 aprile 2007 la Corte d’Appello di Venezia ha assolto L. B.e R.F. dal reato de quo, per non avere commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorrono gli imputati.

Il difensore di L. P. deduce due motivi:
con il primo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
con il secondo evidenzia mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

Assume che erroneamente in sentenza è stata ritenuta la presenza in cantiere, il giorno dell’infortunio, di “una catena di appalti e subappalti”, che avrebbe imposto comunque alla società appaltante E. (ed in particolare a R. e P. quali delegati di L. B., Legale

Rappresentante della E. stessa) di cooperare con le Società appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi che inerivano alla realizzazione dell’opera appaltata. Precisa che E. ha appaltato i lavori in questione alla I. S.r.l., che avrebbe subappaltato alcune specifiche attività alla Ditta individuale A. B. la quale, a sua volta, aveva ceduto in subappalto tali lavori alla Ditta R. F., alle cui dipendenze operava l’infortunato C., poiché la B. mai era entrata in cantiere.

Aggiunge che la Ditta F., non presente in cantiere da due o tre mesi dalla data del fatto, si era ripresentata sul posto proprio il mattino dell’infortunio: conseguentemente in quel giorno in cantiere era presente ufficialmente solo la I.

Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui quei giudici hanno ritenuto che sulla E. (e quindi sull’attuale ricorrente) abbia continuato a gravare l’obbligo per la Ditta appaltante di cooperare con l’appaltatore, per assicurare la sicurezza nell’esecuzione nella realizzazione delle opere oggetto dell’appalto de quo. All’uopo evidenzia che la I. nel contratto stipulato e nel Piano di Sicurezza aveva assunto le correlate responsabilità. I giudici territoriali sarebbero pervenuti all’erronea conclusione della permanenza di responsabilità in capo al ricorrente, movendo dall’asserita complessità di soggetti e di imprese che sarebbero state presenti in cantiere contestualmente nel giorno dell’accaduto: in contrario asserisce che quest’affermazione sarebbe contraddetta dalle emergenze processuali.

In particolare rileva che il giorno prima dell’infortunio – cioè il 7 giugno 2000 – avevano lavorato presso il cantiere solo dipendenti della I., i quali non avevano informato né R. né P. né F. del malfunzionamento occorso alla gru di cantiere, consistente nell’incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. stessa.

Di fatto la I. si sarebbe limitata a richiedere per il giorno successivo l’intervento della Ditta addetta alla manutenzione. Il ricorrente precisa essere il guasto tanto evidente che gli operai della Ditta F. nel giorno del decesso si erano immediatamente accorti dell’avvolgimento del cavo della gru in modo irregolare e del blocco del bozzello porta-gancio alla estremità superiore della sua corsa. Asserisce che C. era stato, quindi, invitato dai suoi compagni a “lasciar “stare e ad aspettare che arrivasse il personale della I.”, proprietaria della gru. Ne deriverebbe che l’intervento della vittima presenterebbe il carattere dell’”eccezionalità ed esorbitanza rispetto …. alle precise direttive ricevute”.

In ogni caso la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la I., unica presente in cantiere al momento del fatto ed unica informata della ripresa dei lavori da parte della F. dopo qualche mese d’assenza, aveva assunto l’obbligo di impartire precise e puntuali istruzioni non solo al suo personale ma anche ad eventuali altre maestranze interessate ai lavori.

Il ricorrente asserisce ancore che ravvisare in R. e P. profili di colpa, perché non avrebbero previsto ed imposto ad I. di informarli di qualsiasi guasto per poter a loro volta intervenire, sarebbe un modo di argomentare contraddittorio ed illogico, perché non tiene conto della superfluità di simili informative interne poiché in cantiere non stava operando una pluralità di imprese tale da imporre l’intervento del coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere (R.) o del responsabile dei lavori (P.), essendo presente solo la I., la quale aveva assunto l’obbligo di fornire istruzioni complete, d’informare la Ditta F. e di far usare le sue gru solo da personale specializzato operante alle sue dipendenze.

Il ricorrente espone altresì che la corte d’Appello nei confronti dell’ing. P. ha inoltre individuato uno specifico profilo di colpa con riferimento al difetto dell’impianto per la violazione di cui l’art. 6 comma 2 del D.L. n. 626 del 1994, che avrebbe dato origine al guasto della gru e che sarebbe consistita in una presa di corrente, esistente in cantiere, con la polarità invertita. Tale addebito mancherebbe nell’originaria contestazione e sarebbe stato – dapprima – ascritto dal tribunale solo a B., condannato in primo grado, e poi addebitato in appello anche al ricorrente, che è stato condannato per tale profilo, mentre il predetto B. è stato assolto per non avere commesso il fatto. Tale decisione – asserisce – è stata adottata a seguito dell’impugnazione proposta dai due sunnominati con la prospettazione – in ordine alla sola posizione di B. – proprio della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. inerente soltanto la posizione di B. e non di P.

Paradossalmente – aggiunge – la corte di appello ha addirittura “trasferito” in capo all’ing. P. l’addebito che il tribunale (per la prima volta con la sentenza di I grado) aveva ascritto solo al B.. La suddetta violazione dei menzionati artt. 521 e 522 con la pronunzia di secondo grado si è concretata nei confronti di P., al quale mai era stata ascritta l’inosservanza de quo.

Né potrebbe farsi richiamo all’orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la violazione delle norme citate, quando si versi in tema di reati colposi e siano aggiunti particolari profili di colpa (anche se specifica) all’originaria contestazione. Nel caso di specie – evidenzia – quest’indirizzo interpretativo non potrebbe essere invocato, poiché l’imputato non è stato posto in condizione di difendersi dallo specifico addebito, prima ascritto solo a B., poi escluso a carico del medesimo e ritenuto in capo a P..

A quest’ultimo – afferma – è stata sempre ed esclusivamente contestata in modo specifico la mancata adozione di idonee misure di sicurezza – nell’organizzare le operazioni di cantiere – con particolare riferimento alla gru senza alcun riferimento a problemi connessi all’impianto non adeguato della gru. Deduce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, poiché le asserite irregolarità rilevate in sede di indagini in ordine agli impianti elettrici presenti presso la E. non ebbero nessun rilievo causale dell’infortunio.

Assume che l’inconveniente verificatosi alla gru non fu determinato da irregolarità riscontrate nell’impianto elettrico presente ma dal fatto che, il giorno prima dell’infortunio, la gru fu collegata ad una presa che, diversa da quella abitualmente utilizzata, presentava un’inversione delle polarità; accadde, quindi, che l’operatore, il quale intendeva far scendere il verricello (con il bilancino di 100 Kg. di peso agganciato allo stesso) azionando il pulsante, ne causò viceversa la risalita con il conseguente incastro della fune della gru. Conclude che all’epoca dell’infortunio non esisteva alcuna norma che imponesse specifiche protezioni o rilevazioni in ordine ad eventuali inversioni di polarità.

Asserisce altresì che, secondo le previsioni del contratto e del piano di sicurezza, la ditta E. si era impegnata a mettere a disposizione di I. un quadro elettrico generale con annesse dotazioni ed aveva indicato alla suddetta impresa l’attacco al quale l’impianto doveva essere collegato. R. si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

L’esponente evidenzia che la Corte Veneta ha descritto in modo non realistico il luogo di lavoro, facendolo apparire come sede ove erano presenti numerose aziende. In contrario sostiene che fin dall’inizio era stata attiva soltanto la I. appaltatrice dei lavori in virtù di contratto dell’1 dicembre 1999 e successivamente la F. ditta esecutrice dei lavori relativi alla copertura dei capannoni, da eseguire con lastre di alluminio. Aggiunge che, fino alla ristrutturazione della copertura da parte della I., i lavori di copertura non potevano essere realizzati dalla R. F., che, infatti, è “rientrata in servizio” in cantiere proprio nel giorno dell’infortunio. Precisa che il Piano di Sicurezza prevedeva l’assunzione della responsabilità esclusiva dell’organizzazione del cantiere e l’impegno ad impartire corrette istruzioni a tutte le maestranze interessate ai lavori da parte della I. Nel Piano era anche specificato che i mezzi di sollevamento dovevano essere utilizzati e manovrati soltanto da personale qualificato della I. ed inoltre che il rispetto della normativa antinfortunistica, la manutenzione e la sorveglianza del personale era affidato all’assuntore dei lavori presente in cantiere. Rileva altresì che i “rischi connessi all’uso della gru” sono – a parere del ricorrente – quelli derivanti da normale attività di lavoro, mentre nella vicenda in esame la vittima ha contravvenuto al divieto di continuare a cercare di manovrare la gru ed alla disposizione di attendere la I.. Ne deriverebbe l’assenza di responsabilità di R., che, all’oscuro dell’accaduto, non poteva provvedere all’informazione interna.

Asserisce che non v’era stata alcuna carenza di previsione sul tema dell’informativa nel Piano de quo, atteso che responsabile esclusiva era la I. e che l’art. 5 comma 1 lett. h), i), l) impone al datore di lavoro puntuali prescrizioni, che rendevano superflue specifiche previsioni nel documento predetto. Né l’integrazione del Piano con questa specifica disposizione stabilita successivamente all’infortunio costituisce prova della fondatezza dell’accusa, poiché la definizione delle contestazioni in sede amministrativa non comporta alcun riconoscimento di responsabilità nel campo penale.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

È pacifico in fatto che la società E. committente dei lavori aveva affidato a R. il coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell’opera.

I giudici territoriali hanno ritenuto che il compito di coordinamento e di informazione tra le imprese presenti non faceva carico soltanto alla I.. A tale conclusione sono pervenuti in base all’esame della clausola n. 15 del contratto d’appalto tra la s.p.a. E.e la s.r.l. I.. In tale documento si da atto della nomina da parte della prima (E.) del direttore dei lavori nella persona di R.; a lui era stato delegato il compito di controllare i lavori personalmente o tramite un suo delegato e di predisporre il Piano Sicurezza, mantenendolo costantemente aggiornato.

Il ricorrente rinnova integralmente la censura svolta con i motivi d’appello e ripete anche in questa sede che responsabile esclusiva era la I..

Espone, però, il tema con deduzioni alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta in modo adeguato sotto il profilo della ricostruzione delle clausole contrattuali e del loro significato logico. Il risultato di questa valutazione è, quindi, incensurabile in sede di legittimità.

Va al riguardo rilevato che, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell’espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate.

Né la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori esonera il predetto da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.

Nella specie – come hanno chiarito i giudici veneti – è addirittura mancata qualsiasi programmazione in materia, al punto che nessuna misura precauzionale anche minima è stata adottata per isolare l’area della gru danneggiata da una manovra errata, né era stato realizzato alcun rimedio per assicurare un esatto collegamento tecnico di questo apparecchio con la rete elettrica. La mancanza è stata totale, al punto che, avendo un’inversione di polarità causato il guasto descritto innanzi, si è determinata una grave situazione di pericolo, tradottasi in incidente mortale. Alla riconosciuta imprevidenza di C. che ha tentato impropriamente di azionare la leva dei comandi si è aggiunta in modo preponderante la decisiva omessa istituzione dei necessari presidi informativi, che non hanno consentito all’imputato d’impartire disposizioni per evitare l’accaduto. Da tale carenza il ricorrente addirittura trae argomento, chiaramente pretestuoso alla luce delle osservazioni esposte, per affermare la sua assenza di colpa, laddove tale mancata conoscenza del guasto è emblematica della sua colpa.

Non dissimile è la posizione processuale di P., responsabile dei lavori e, quindi, ai sensi dell’art. 2 lett. b) e e) del Decreto legislativo n. 494 del 1996, incaricato per l’esecuzione ed il controllo dei lavori.
Il giudice di merito ha individuato la colpa del ricorrente fondamentalmente nella medesima inadempienza ascritta a R. e, cioè, la mancata istituzione di un idoneo canale informativo che gli consentisse di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento della gru e dalle stesse ipotizzagli e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori addetti.

La Corte territoriale ha, poi, argomentato in modo ampio sul tema dell’installazione della gru e dell’uso dell’impianto elettrico generale a cui collegare l’apparecchio de quo, precisando ad abundantiam che lo stesso già s’era dimostrato inefficiente, tanto da rendere spesso necessari l’adozione di soluzioni improvvisate.

Di qui è nata l’irrilevante questione processuale dedotta con il ricorso in ordine alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere il giudice di merito ritenuto la colpa anche per il difetto dell’impianto elettrico (non reggeva il carico di corrente) a cui la gru era collegata.

Invero, tale aspetto è stato abilmente enfatizzato dal ricorrente ma in realtà tale prospettazione si presenta superflua ed ininfluente ai fini del decidere, in quanto la colpa di P. presenta già nei limiti innanzi evidenziati gli identici rilievi attinenti alla condotta di R.

P. era – si ripete – il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori.
In tale ruolo, ricoperto per incarico della committente E., egli era il massimo responsabile unitamente a R. dell’andamento dell’intero cantiere. Anche a lui va, pertanto, addebitato essenzialmente di essere rimasto all’oscuro dell’accaduto per una gravissima carenza nell’organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse, che a lui dovevano fare capo (unitamente all’altro ricorrente).
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L’esistenza della corresponsabilità di I. nella causazione dell’evento morte non lo esonera affatto dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell’occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici.
Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.