Ancora sul bollino SIAE
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 5 agosto 2008
Si apre il contrasto interpretativo attorno al valore legale del bollino SIAE nei casi di illegittima duplicazione.
La Cassazione 32064, infatti, non condividendo la posizione espressa nella sentenza 13810/2008, secondo la quale il giudice nazionale, a seguito di quanto dedotto dalla Corte di Giustizia nel caso Schwibbert, è sempre tenuto a disapplicare l’obbligo di contrassegnare i supporti, puntualizza che la disapplicazione è possibile solo quando il bollino condizioni la libera circolazione dei prodotti e non quando assicuri una tutela più incisiva e pronta alle violazioni del diritto d’autore.
Per i giudici il bollino costituisce una regola di esperienza in grado di agevolare i consumatori a non subire frodi potendo distinguere il genuino dal prodotto contraffatto. Per la stessa presunzione distintiva viene adoperato come indizio dalla Polizia e dalla Magistratura nelle indagini.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 32064 del 31 luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Dott. Claudio Vitalone presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Giulio Sarno consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di D. P. A., nato a [...] il 29 agosto del 1978; avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 17 gennaio del 2007;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
udito il procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva
quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 17 gennaio del 2007, la corte d’appello di Catania confermava quella pronunciata 1′11 luglio del 2002 dal tribunale della medesima città, con cui D. A. era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1800,00 di multa, quale responsabile, del reato di cui all’art 171 ter comma secondo della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, per avere detenuto per la vendita 280 CD per play station, 395 CD musicali e 925 musicassette abusivamente riprodotti e privi del contrassegno della SIAE Fatto accertato in Catania il 30 aprile del 2001
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore denunciando mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della conversione della pena detentiva
Con memoria depositata in data odierna il difensore, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell’8 novembre del 2007 Schwibbert, ha chiesto l’assoluzione dal delitto di cui all’articolo 171 ter lettera d)
IN DIRITTO
Preliminarmente si rileva che non esplica alcun effetto nella fattispecie in esame la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell’8 novembre del 2007 nel processo Schwibbert resa a norma dell’articolo 234 del Trattato CEE perché essa si riferisce alla disposizione di cui all’articolo 171 ter lettera d) ed alle altre disposizioni incentrate sull’apposizione del contrassegno come condizione di commercializzazione del supporto contenente opere dell’ingegno (ad esempio art 171 bis), ma non riguarda in alcun modo le violazioni sostanziali del diritto d’autore, come l’illecita duplicazione , la vendita o la detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati. In tali casi la mancanza del contrassegno assume solo un valore indiziario idoneo a suffragare insieme con altri elementi l’illecita duplicazione.
In proposito si deve rilevare che nella prassi sovente si fa riferimento alla sua mancanza non per contestare un’autonoma figura di reato rispetto alla duplicazione ma solo per evidenziare che la sua mancanza costituisce la riprova dell’illecita duplicazione. In questi casi non si pone alcun problema di disapplicazione della norma perché il fatto contestato non riguarda la mera mancanza del contrassegno nei casi in cui la sua apposizione sia prevista e quindi la violazione di una norma contenente una regola tecnica , ma la violazione sostanziale del diritto di autore ossia l’illecita duplicazione o detenzione di supporti illecitamente duplicati. L’ inesistenza del contrassegno continua a mantenere valenza indiziaria della illecita riproduzione, ma non è elemento di tale significatività ed univocità da sorreggere sempre la conclusione in ordine alla abusiva o illecita riproduzione dell’opera protetta. Invero, la mancanza del contrassegno non dimostra sempre e comunque l’illecita provenienza del prodotto e ciò perché il contrassegno, come risulta dall’articolo 181 bis terzo comma della legge sul diritto di autore, può non essere apposto su determinate opere indicate dalla legge o dallo stesso regolamento .Se però trattasi di opera sulla quale l’apposizione è obbligatoria, la mancanza assume valenza indiziaria in ordine all’illecita provenienza del supporto , ma non può da sola giustificare l’affermazione di responsabilità per l’illegittimità del contenuto perché la presenza del contrassegno non dimostra in maniera univoca il rispetto della normativa sul diritto d’autore e viceversa la sua mancanza non evidenzia con altrettanta univocità la violazione delle norme sul diritto d’autore Possono esservi infatti prodotti muniti del contrassegno che tuttavia violano il diritto d’autore ( si pensi ai prodotti plagiati o commercializzati in numero superiore a quello consentito), viceversa vi possono essere prodotti privi del contrassegno ma non riprodotti o smerciati abusivamente dal titolare del diritto. Invero il contrassegno viene rilasciato secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato con il D.P.C.M. n 338 del 2001 in assenza di un esame approfondito circa la titolarità dei diritti da parte di chi ne ha fatto richiesta . Tuttavia il contrassegno, pur potendo in ipotesi essere rilasciato a chi non ne ha diritto, nella stragrande maggioranza dei casi serve proprio a distinguere il prodotto genuino da quello contraffatto e costituisce pertanto uno strumento spesso utilizzato dalla Polizia e dalla stessa Magistratura per distinguere il prodotto lecito da quello illecito. L’affermazione contenuta nella sentenza del 6 marzo del 2008, Bouijlaib, secondo la quale a seguito della sentenza Schwibert la mancanza del contrassegno avrebbe perduto qualsiasi valore indiziario proprio perché non esiste per il privato l’obbligo della sua apposizione, non merita di essere condivisa. Invero l’obbligo di apporre sulle copie delle opere dell’ingegno un contrassegno identificativo rilasciato dalla SIAE, che è preposta alla tutela di diritti d’autore, non è previsto da tutti i Paesi della Comunità europea e per tale ragione la norma che contiene tale disposizione è stata considerata specificazione tecnica. La sentenza della Corte di giustizia CE prima citata ha stabilito infatti che la norma contenente l’obbligo dell’apposizione del contrassegno si risolve nell’esplicitazione di una regola tecnica contenente un condizione per la libera commercializzazione del prodotto, ancorché legittimo, nell’ambito comunitario. Il contrassegno però per la legislazione italiana non ha solo lo scopo di condizionare la libera circolazione del prodotto,ma anche quello di favorire una rapida identificazione dei prodotti abusivi, assicurando così una tutela più incisiva e pronta alle violazioni del diritto d’autore . Ha quindi uno scopo più generale che è quello di facilitare la repressione di reati in materia di violazione dei diritti d’autore e tale scopo non contrasta con il diritto comunitario perché non ostacola la legittima circolazione dei beni. Di conseguenza la decisione Schwibbert impone la disapplicazione della norma contenente l’obbligo del contrassegno allorché tale elemento lo si utilizza per discriminare la libera circolazione del prodotto, ma non quando lo si valuti come indizio per sostenere, in concorso con altri elementi, la illegittima duplicazione. Per anni, come già accennato , la Polizia e la stessa Magistratura hanno utilizzato la mancanza del contrassegno come indizio per distinguere il prodotto genuino da quello contraffatto (cfr Cass sez III n 1746 del 1999 in cui si è sottolineato che l’assenza del contrassegno è un indice univoco dell’illecita riproduzione). La diversa opinione comporterebbe la disapplicazione non solo delle norme incentrate sull’obbligo dell’apposizione del contrassegno, ma anche di altre norme penali riguardanti la violazione sostanziale del diritto d’autore che non sono state in alcuno modo incise dalla pronuncia della Corte di Giustizia. Come prima accennato la procedura d’informazione è rivolta a consentire alla Commissione di verificare che le regole tecniche stabilite da uno Stato membro non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’ambito comunitario, ostacolo ammissibile solo se necessario per soddisfare esigenze imperative rivolte al conseguimento di un interesse generale. Quindi le norme che contengono riferimenti al contrassegno SIAE devono essere disapplicate dal giudice italiano solo quando la sua apposizione venga considerata condizione indispensabile per la libera commercializzazione del prodotto perché solo in tale caso la normativa statale si pone in contrasto con il diritto comunitario e non pure quando servono a prevenire le frodi o a garantire il consumatore. La stessa Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 6 novembre del 2003,Gambelli, ha stabilito che le restrizioni imposte al diritto comunitario con la normativa penale nazionale sono giustificate allorché siano dettate da motivi imperativi di interesse generale, siano idonee e necessarie al perseguimento di tale scopo e siano applicate in modo non discriminatorio. Ha precisato che tra tali motivi non potevano rientrare quelli fiscali(in quella fattispecie si discuteva della norma statale sul gioco e le scommesse), ma poteva costituire valido motivo di interesse generale la tutela del consumatore o la prevenzione della frode . Il contrassegno SIAE serve, come prima precisato, anche a tutelare il consumatore perché distingue il prodotto originale da quello contraffatto e serve a prevenire le frodi ,finalità queste che non sono in contrasto con il diritto comunitario.
D’altra parte , a prescindere dalla sentenza Scwibbert , non sempre il reato di cui all’articolo 171 ter primo comma lettera d), quando trattasi del medesimo supporto, concorre con le altre ipotesi previste dalla citata norma, in quanto vi sono ipotesi incompatibili con esso:ad esempio chi consapevolmente pone in commercio CD illecitamente duplicati non può rispondere anche del delitto di detenzione dei medesimi supporti privi di contrassegno, in quanto il commerciante di supporti illecitamente duplicati non può chiedere alla SIAE l’apposizione del contrassegno perché la contraffazione sarebbe immediatamente scoperta. In tali casi la mancanza del contrassegno SIAE,che non poteva essere richiesto,non determina un reale aggravamento del disvalore penale del fatto di vendere prodotti contraffatti e non appare pertanto suscettibile di integrare un concorso di reati
Nella fattispecie non si è dubitato dell’illecita duplicazione, che non è stata contestata neppure dal prevenuto, il quale ha censurato l’impugnata sentenza solo sotto il profilo sanzionatorio
All’imputato non è stata contestata l’ipotesi di cui all’articolo 171 ter primo comma lettera d), ma quella di cui al comma secondo dello stesso articolo, il quale, a seguito della riformulazione attuata con la legge n 248 del 2000, secondo l’orientamento di questa corte, configura un’ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante delle ipotesi di cui al primo comma (Cass 42190 del 2003; n 38723 del 2004)
Fatta questa premessa, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Secondo l’orientamento più recente e peraltro prevalente di questa Corte (cfr. Cass n18731 del 2007;41442 del 2005),la sostituzione della pena detentiva breve, non pregiudica l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena , in quanto la pena sostitutiva è a tutti gli effetti una sanzione penale che può essere sospesa. Di conseguenza è illegittima la decisione della corte d’appello che ha rigettato l’istanza di sostituzione per il semplice fatto che era stato già concesso al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catania limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena
P.Q.M.
La Corte
Letto l’articolo 623 c.p.p.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania
Così deciso in Roma il 24 giugno del 2008
I jeans non sono una cintura di castità
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 22 luglio 2008
Era il 1999, quando la Terza Sezione Penale della Cassazione dubitò che i jeans potessero facilitare la violenza sessuale considerandoli alla stregua di un indice del consenso della donna. Molti ricorderanno le polemiche che ne seguirono e gli slogan “jeans alibi per lo stupro” di Rita Levi Montalcini Tullia Zevi, Dacia Maraini, Livia Turco, Inge Feltrinelli, Lalla Romano, Franca Rame, Giovanna Melandri, Emma Marcegaglia, Maria Corti e del loro appello:
“La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che offende profondamente la dignità di tutte le donne e vanifica molti anni di battaglia in difesa della condizione femminile. Il giudizio della Suprema Corte rischia di cancellare le elementari conquiste di civiltà giuridica, provocando un grave arretramento nel costume di questo paese. Ci auguriamo che le donne facciano sentire la loro protesta affinché pronunciamenti e atti di questo genere non si ripetano.”
A distanza di anni, la Cassazione, con la sentenza 30403, sembra voler quasi chiudere il conto con il passato, rispondendo che i jeans non costituiscono di per sé impedimento a compiere una violenza sessuale e non possono essere paragonati ad una cintura di castità.
Segue il testo:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 30403 del 10 Giugno 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del l’11.5.205 il G.i.p. presso il Tribunale di Padova condannava [...] con la concessione delle attenuanti generiche e ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’u.c. dell’art. 609 bis C.p., alla pena -sospesa- di una anno di reclusione in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv. e 609 bis C.p. per avere più volte compiuto con violenza atti di libidine nei confronti di [...] e, per ultimo, toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della donna.
La condanna si basava sulle dichiarazioni della [...] ritenute lineari, pacate, non contraddittorie e non dovute a rancore, e su quelle del fidanzato [...] cui la prima aveva raccontato fatti, e del padre, informato da detto fidanzato.
Veniva proposto appello per l’imputato, sostenendo che:
a) il giorno dell’episodio più grave era stata la donna a telefonare al [...], perché venisse a casa per pranzare;
b) dopo il suo arrivo si era seduta a guardare la televisione con i pantaloni sbottonati ed il [...] si sedeva accanto a lei senza nulla succedesse: poi ella andava in camera a chiudersi i pantaloni;
c) il padre e la madre erano separati, e la seconda aveva iniziato una relazione con il [...] prima di tale separazione, donde l’ipotesi che la [...] non avesse detto la verità avendo mantenuto buoni rapporti con il genitore;
d) ella stessa aveva dichiarato di non essere stata in grado di conoscere la volontarietà degli episodi verificatisi prima dell’1.7.2004;
e) la pena era superiore al minimo edittale nonostante la lieve entità dei fatti, ed ingiustificatamente era stata negata la sospensione di essa.
Chiedeva l’assoluzione per insussistenza del fatto.
La Corte di Venezia rigettava l’impugnazione, motivando come segue:
1) quanto agli intenti calunniosi erano mere ipotesi difensive prive di riscontri, non risultando a causa dell’imputato una limitazione del rapporto affettivo della ragazza con il padre;
2) gli elementi essenziali raccontate da essa, dal fidanzato e dal padre sostanzialmente coincidevano;
3) erano irrilevanti le discordanze sulla successione dei palpeggiamenti, sulle loro modalità, ecc., contenute nelle dichiarazioni del padre e del fidanzato, essendo dovute ad inesattezza di ricordi o all’assenza di specifiche domande sui vari punti;
4) il fatto che solo il fidanzato abbia parlato di una masturbazione prima dei toccamenti non significa che la ragazza ed il padre l’avessero escluso, non avendolo semplicemente riferito;
5) che ella non fosse scappata rientrava nella libertà di comportamento individuale, e non costituiva un fatto provocatorio, o comunque inducente alla perpetrazione dei reati;
6) che indossasse i pantaloni de tipo jeans non escludeva il toccamento delle parti intime, facilmente raggiungibili senza sfilarli, e comunque entrando con le mani dentro di essi;
7) la pena era adeguata per la convivenza con la vittima e la giovane età di questa (inferiore ai 16 anni, ma non erano state contestate le relative aggravanti);
8) Poteva essere concesso il beneficio della non menzione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo che:
a) la Corte aveva valutato con estrema superficialità le dichiarazioni della ragazza, sia in sé che in raffronto con gli altri elementi;
b) aveva ammesso le discrasie, ma le aveva giustificate con mere congetture;
c) il riscontro costituito dalle dichiarazioni del fidanzato e del padre non era tale quanto la fonte era l’autrice delle prime dichiarazioni;
d) era impossibile che, indossando la ragazza dei jeans ed essendo seduta, si infilasse la mano sotto i pantaloni e si toccasse la vagina;
e) quanto alla pena, non si poteva compensare la mancata contestazione delle aggravanti con l’aumento di essa, a parte che la Corte aveva confuso l’art. 609 ter con l’art. 609 septies C.P., solo il secondo dei quali contemplava il fatto commesso dal convivente, per cui procedeva d’ufficio, mentre il primo prevedeva l’aggravante, in caso di vittima infrasedicenne, solo per l’ascendente, il genitore anche adottivo ed il tutore, ma non anche per il convivente.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla motivazione della sentenza impugnata, sinteticamente riportata in punto di fatto risulta che la Corte territoriale ha esaurientemente trattato tutti gli aspetti facenti ora oggetto del ricorso, per cui non si ravvisa alcuno dei vizi di cui all’art. 606 c. I del C.p.p., ed, in particolare, quello di cui alla lett. e): infatti, pur essendo astrattamente possibile dare a tutte le considerazione svolte diverse interpretazioni, quelle di cui trattasi non sono certamente viziate da irragionevolezza, avendo una loro coerenza logica. D’altra parte, i motivi di gravame non si basano su elementi non presi in esame dalla Corte territoriale, bensì su una rilettura difensiva dei medesimi: ma il giudizio di legittimità non può mai risolversi nella rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto, dovendo limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzarne una inesistente o un risultato di essa inconfutabilmente diverso nella sua oggettività da quello effettivo. Quindi, restano estranei al sindacato di questa Corte i rilievi in merito al significato di detta prova ed alla sua capacità dimostrativa, non potendosi accedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa loro interpretazione, essendo in questa sede precluso il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, e rimanendo suo unico oggetto i vizi di cui al citato art. 606 C.p.p.
Vero è che, basandosi la sentenza impugnata essenzialmente sulle dichiarazioni della [...] l’attendibilità di questa andava rigorosamente valutata: ma è quel che ha fatto la Corte territoriale, dando compiuta valutazione degli elementi per cui l’ha ritenuta attendibile e motivando sulla irrilevanza delle eccepite diversità su punti non essenziali delle varie dichiarazioni Ed il fatto che la ragazza indossasse pantaloni del tipo jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento, non essendo questo paragonabile ad una specie di cintura di castità.
Quanto alla pena, la Corte territoriale l’aveva irrogata in relazione alla giovane età della [...] infrasedicenne, ed alla convivenza familiare dell’imputato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non tratta vasi di “compensazione” con la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 609 ter C.p. Infatti, vero è che tale aggravante non era applicabile nella specie, riguardando solo gli ascendenti, i genitori anche adottivi ed i tutori, mentre l’art. 609 septies C.p. prevede solo la procedibilità d’ufficio in caso di convivenza:ma la Corte territoriale, pur con l’erroneo accenno alla anzidetta mancata contestazione, aveva in realtà tenuto conto dell’età e della convivenza quali elementi connotanti la gravità del fatto in relazione ai limiti di pena del reato contestato.
Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 Giugno 2008
Uso di software pirata nello studio professionale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 29 giugno 2008
La sentenza conferma l’interpretazione secondo la quale il professionista, titolare dello studio nel quale si faccia uso per lavoro di software pirata, risponde dell’ipotesi prevista all’articolo 171 bis del R.D. 633 del 1941 (modificato dalla l. 248 del 2000), poiché ad integrare il reato è sufficiente la detenzione e l’utilizzo di programmi illecitamente riprodotti.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 25104 del 19 giugno 2008
OSSERVA
i) Con sentenza del 25.6.2007 il GUP del Tribunale di Lecco applicava a M. G., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di euro 9.400,00 di multa (di cui euro 5.400,00 in sostituzione di mesi 4 di reclusione) per il reato di cui all’art.171 bis comma 1 L. L.633/1941, come modif.dalla L.248/2000, per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi sotware, di proprietà della società Microsoft Italia spa ed Autodesk inc., Adobe System Incorporeted, Symantec Corporation, senza averne acquistato la licenza d’uso.
Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore, per violazione di legge (art.606 comma 1 lett.b) in relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. stante l’insussistenza dell’ipotesi contestata a carico del ricorrente (dallo stesso tenore letterale dell’art.171 bis L.633/41 risulta che la norma mira a colpire esclusivamente l’illecita riproduzione di software finalizzata al commercio, mentre il Milesi si avvaleva degli stessi nello studio privato e per scopi professionali interni allo studio medesimo); in via gradata era configurabile un’ipotesi di responsabilità ex art.174 ter comma 1 L.633/41, che punisce con la sola sanzione amministrativa l’abusivo utilizzo, per esclusivi fini professionali, di prodotti informatici, privi della licenza d’uso.
Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, essendosi il GUP limitato a richiamare il fatto materiale dell’assenza di alcune licenze di software, attribuendo una sorta di responsabilità oggettiva al titolare dello studio.
2) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444 cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Con il ricorso per cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che nell’ipotesi di concordato di applicazione pena ex art.444 c.p.p. o ex art. 599 c.p.p. la motivazione del giudice sull’assenza dei presupposti che legittimano l’operatività di una delle cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p. può essere anche meramente enunciativa o implicita. Il giudice è tenuto, cioè, a controllare l’inesistenza di una delle cause di non punibilità, ma può enunciare , con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge (cfr.ex multis Cass.pen.sez.2 n.14023 del 3.2.2004; conf.Cass.en.sez.6 n.41712 del 2.10.2006).
2.1) Tanto premesso, osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, avendo il giudice, nell’applicare la pena concordata, congruamente, nei termini sopra indicati, e correttamente motivato in ordine alla insussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art.129 c.p.p.
Per la configurabilità del reato del reato di cui all’art.171 bis non è richiesto, infatti, che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro.
Ha più volte affermato questa Corte che, a seguito della modifica del primo comma dell’art.171 bis L. 27 aprile 1941 n.633 (apportata dall’art.13 L.18 agosto 2000 n.248), non è più previsto il dolo specifico del “fine di lucro” ma quello del “fine di trarne profitto”; si è, quindi, determinata un’accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell’autore (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, del 6.9.2001 n.33303; Cass.pen.sez.3, 9.1.2007 n.149).
La detenzione e l’utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 (art.616 c.p.p.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma l’8 maggio 2008
L’ultima parola della Cassazione su “Le Jene” ed il test antidroga ai Parlamentari
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 19 giugno 2008
Con la sentenza pubblicata si conclude la vicenda legata alla trasmissione televisiva Le Jene ed ai test di positività alla droga compiuti su alcuni Parlamentari italiani.
La Cassazione conferma che in quell’occasione fu superato il diritto di cronaca. Inoltre i dati raccolti non erano relativi a “circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati” o ricavati dai loro comportamenti in pubblico. I test furono eseguiti su campioni biologici raccolti fraudolentemente con l’inganno e l’istituzione parlamentare fu danneggiata nell’immagine al punto che tutti i Parlamentari potevano considerarsi sospettabili.
Il “diritto di cronaca” e la deroga stabilita in suo favore dal Codice della privacy nulla possono quando il comportamento illecito tenuto dal giornalista abbia violato un diritto alla riservatezza causando un danno o una diminuzione patrimoniale.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 23086 del 10 giugno 2008
Motivi della decisione
Con sentenza 16 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a P. D. e V. M. la pena concordata per il reato previsto dall’art. 167 c. 2 D.Lvo 196/2003 (per avere, in qualità di ideatori di un servizio televisivo avente ad oggetto il consumo di stupefacenti, proceduto, senza il consenso degli interessati e l’autorizzazione del Garante, alla raccolta di dati personali sensibili – campioni organici di cinquanta Deputati e sedici Senatori – ed alla successiva analisi per accertare la eventuale traccia di sostanze stupefacenti).
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che la fattispecie materiale non era inquadrabile nella ipotesi di reato contestata.
Tanto premesso, deve precisarsi come gli imputati, che hanno concordato la pena con l’organo della accusa, non possono mettere in discussione le coordinate del patto che loro stessi hanno sollecitato e che il Giudice, all’esito del sindacato che la normativa gli demanda, ha ritenuto conforme a giustizia; di conseguenza, il ricorso per Cassazione è limitato al solo caso in cui il patto si pone in violazione di legge.
Tale è l’ipotesi prospettata dagli imputati i quali hanno sostenuto che i fatti per cui è processo non hanno rilevanza penale sia perché la violazione di norme del codice deontologico dei giornalisti è sanzionata in via amministrativa sia per la mancanza di uno degli elementi della fattispecie (nocumento alle parti lese). Le prospettazioni non sono fondate.
L’attuale normativa ha dedicato al trattamento dei dati effettuati dai giornalisti e dai soggetti ad essi equiparati gli artt. 136, 137, 138, 139 D.Lvo 196 /2003. Queste disposizioni, nell’alveo della precedente disciplina (art.25 L.675/1996 novellato dall’art. 12 DLvo 171/1998), esonerano, anche in relazione ai dati sensibili, il giornalista che persegue il fine della sua professione dal consenso dello interessato e dalla autorizzazione del Garante a precise, indefettibili condizioni per la liceità del trattamento.
A sensi dell’art. 137 uc citato, il giornalista deve rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare, quello della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; inoltre, può trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso un loro comportamento pubblico.
Questa ultima condizione non è stata rispettata nel caso in esame nel quale i campioni biologici sono stati carpiti con un comportamento ingannevole e fraudolento. Consegue che gli imputati hanno disatteso una previsione contenuta non nel codice deontologico, ma nella normativa in materia di protezione dei dati personali; consegue, ancora, che gli imputati non possono invocare la previsione derogatoria dell’art. 137 del D.Lvo 196/2003.
Per quanto concerne il nocumento alle parti lese, è esatta la deduzione difensiva secondo la quale il trattamento illecito dei dati senza il consenso dell’avente diritto è penalmente irrilevante se dal fatto tipico non deriva danno alla persona offesa; i ricorrenti hanno sostenuto che non vi è stato un vulnus per alcuno dal momento che i loro accertamenti non permettevano di associare l’esito del test a persone note.
Sul punto, deve precisarsi come la circostanza che il capo di imputazione non facesse riferimento a specifici soggetti trovati positivi all’esame non è decisiva.
Gli imputati hanno diffuso la notizia che alcuni Senatori e Deputati, pur rimasti anonimi, erano positivi alla analisi per la individuazione di sostanze stupefacenti; l’informazione evidenziava che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe.
In tale situazione, tutti i Parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera dei Deputati, nonché la istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica ed onorabilità.
Per le esposte considerazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna dei proponenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma- che ritiene equo fissare in euro millecinquecento- alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro millecinquecento alla Cassa della Ammende.
Violenza sessuale con l’uso di sostanze narcotiche
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 23 maggio 2008
Secondo la Cassazione vi è perfetta compatibilità tra il comportamento dell’anestesista che somministri sostanze narcotiche alle vittime, per poterle svestire, toccare e fotografare, con l’aggravante prevista al primo comma numero 2 dall’articolo 609 ter ossia: “con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Penale n. 18360 del 7 maggio 2008
In data 12.1.2005 il G.U.P. del tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, condannava A. D., medico anestesista presso l’ospedale S. Camillo di Rieti, previa concessione delle attenuanti generiche ed unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili […], Azienda USL di Rieti, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale di € 70.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; €20.000,00 in favore di […]; € 35.000,00 in favore di […]; € 10.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; € 20.000,00 in favore di […]; ed € 25.000,00 in favore di […].
In particolare l’imputato veniva ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi I e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV n. 3, 61 n.9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla parzialmente, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto, riversa su un letto sito all’interno di una stanza di un reparto dell’Ospedale; (capo A)
2) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto in una: stanza del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale (capo E);
3) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a[…] sostanze stupefacenti e/o narcotiche, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo D);
4) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto all’interno della sua abitazione ove il ricorrente si era recato nella qualità di medico in servizio presso la ASL di Roma RMC di Via Tor Marancia n. 21, per effettuare una visita domiciliare richiesta dalla stessa (capo F);
5) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a […] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito nel braccio destro, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo G);
6) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all’interno della stanza ubicata all’interno dell’Ospedale (capo L);
7) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a […] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito sul dorso di una mano, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo M);
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva […] a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all’interno dell’Ospedale (capo N);
9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a[…] sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l’utilizzo di un ago cannula inserito sul dorso della mano destra, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l’alterazione del suo stato psicofisico (capo O).
L’imputato veniva invece assolto dai reati di cui ai capi ai capi C) ed H) (violenza sessuale in danno di […] e […]) perché il fatto non costituisce reato, dai reati di cui ai capi B), D), I), – lesioni in danno di […] al capo P) (peculato) perché il fatto non sussiste.
Dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in data 12.3.2007, l’imputato ed il suo difensore concordavano con il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 599 comma 4 cod. proc. pen., con rinuncia ad ogni diverso motivo d’appello, la pena nella misura di anni quattro di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello con la quale è stato recepito l’accordo propone ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore deducendo la violazione dell’art. 606 lett. b) e dell’art. 129 cod. proc. pen cod. proc. pen. limitatamente ai capi A), E), F) con riferimento alle ipotesi criminose di cui all’art. 609 bis cod. pen. e G), M) ed O) per i reati di lesioni personali.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al rilievo del difensore dell’imputato nel corso dell’udienza rileva anzitutto il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato contiene un evidente errore materiale in relazione alla indicazione dei reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione.
Si legge, infatti, in motivazione: “p.b. per il più grave reato sub F = a. 6; diminuita ex art. 62 bis c.p. = a. 4; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub L
a. 4 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 4 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub A = a. 5 e m. 2; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub E = a. 5 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub G a. 5 e m. 8; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 5 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub O = a. 6; diminuita ex art. 442 cpp = a. 4″.
Ciò posto appare chiaro che la specificazione degli aumenti contiene un evidente errore materiale recando per due volte l’indicazione del capo M e non recando, invece, quella del capo N riportato nel dispositivo della decisione.
Il primo riferimento al capo M è palesemente erroneo dovendosi correttamente ritenere in sua vece quello al capo N.
E ciò in considerazione dell’aumento di pena inflitto e della ravvicinata sequenza alfabetica elementi questi che depongono senza alcun dubbio per la materialità dell’errore e che, quindi, in nessun modo giustificano la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado formulata dal difensore di Altobelli sul punto.
Va, pertanto, in conclusione, rettificata la motivazione del provvedimento impugnato nel senso che la prima indicazione “al reato sub M” deve essere intesa come “reato sub N” e, pertanto, è a quest’ultimo reato che deve riferirsi l’indicato aumento di pena da a. 4 e m. 6 ad a. 4 e m. 10.
Venendo ai rimanenti rilievi si osserva quanto segue.
La corte di merito si limita ad escludere in effetti con formula sintetica la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp.
Ritiene tuttavia il Collegio, condividendone le motivazioni, di dovere aderire al riguardo all’orientamento della Corte secondo cui nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), la motivazione del giudice sull’assenza dei presupposti che legittimano l’operatività dell’art. 129 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato Sez. 5, n. 211 del 2005, Rv. 233055; Sez. 3 n. 39952 del 2006 Ud. Rv. 235495).
Procedendo oltre, sostiene il ricorrente che in relazione ai capi della sentenza indicati non sarebbero ravvisabili né i reati di violenza sessuale, né quelli di lesioni.
Per quanto concerne i primi si afferma nel ricorso che al più i comportamenti contestati avrebbero potuto essere ricondotti al novero delle molestie sessuali non emergendo dagli atti la prova di contatto fisico tra l’imputato e le donne o di intrusione corporea.
Relativamente al reato di lesioni si afferma, invece, necessario che l’alterazione psicofisica riveli un minimo di stabilità e non sia riconducibile a stati emotivi quali la suggestione, il sonno o la paura.
Ciò posto osserva anzitutto il Collegio che, nel recepire l’accordo delle parti, la corte di merito ha evidentemente escluso la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato sulla base delle motivazioni del primo giudice.
Quest’ultimo, esaminando specificamente i singoli episodi contestati, aveva l’altro evidenziato che:
- la […] era stata più volte toccata nelle parti intime e che al risveglio dopo l’anestesia aveva provato un forte dolore ai genitali ed in particolare nella zona rettale, un bruciore che non aveva mai provato prima nel corso di altre anestesie alle quali era stata sottoposta ed un sapore amaro in bocca. Inoltre, per quanto concerne il reato di lesioni, vengono indicate le conseguenze che le condotte incriminate hanno causato nella vittima e viene sottolineata anche l’evidente alterazione dello stato psicofisico determinatosi nella p.o..
- la […] aveva patito conseguenze simili a quelle della […] la […] e la[…] erano state svestite, toccate e fotografate nel corso dell’anestesia e nelle foto apparivano con gli organi sessuali denudati ed in evidenza;
- la […] aveva riferito di forti dolori, di giramenti di testa e di bruciori dello stomaco al risveglio.
In relazione al contesto descritto ritiene il Collegio che nessun dubbio possa sussistere sulla configurabilità nella specie dei reati contestati.
Ed invero ricorre certamente il reato di violenza sessuale nel caso in cui —come affermato dai giudici di merito — la perdita dello stato di conoscenza delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all’imputato di poter denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti.
Ugualmente configurabile è il reato di lesioni volontarie.
Occorre in proposito in questa sede ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica (Sez. 5, n. 714 del 1998 Rv. 212156) e che per malattia nella mente ai fini del delitto di lesioni, non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o parziale, ma rilevante, bensì anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, pure brevissimo. (Sez. 1, n. 8483 del 1974 Rv. 130726)
Si deve pertanto ritenere che le doglianze del ricorrente finiscano con l’appuntarsi esclusivamente su rilievi di merito che attengono alla sufficienza e/o alla corretta valutazione del quadro probatorio, aspetti questi non più sindacabili per effetto della rinuncia ai motivi d’appello.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue:
- ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
- [..] euro 2800 (duemilaottocento) oltrr accessori di legge;
- [..] euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessori di legge.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue:
ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
[…] euro 2800 (duemilaottocento) olter accessori di legge;
[…] euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessori – di legge.
Così deciso in Roma il 5.3.2008
Bollino SIAE e Cassazione n. 13810 del 2 Aprile 2008
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 12 maggio 2008
La terza sezione penale della Cassazione, richiamando la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre del 2007 nel caso Schwibbert, rilevando la prescrizione del reato a carico dell’imputato che aveva commercializzato CD privi del bollino Siae, ha comunque fornito una linea guida secondo la quale il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le regole che impongono l’obbligo di contrassegnare i supporti con il bollino SIAE prima di commercializzarli.
La disapplicazione cesserà quando la SIAE avrà perfezionato la procedura di notifica alla Comunità Europea della regola tecnica adottata dall’Italia sul “bollino” in quanto si tratta un provvedimento che incide sulla circolazione delle merci. Fino ad allora, ferme restando le tutele sul diritto d’autore, sulla contraffazione, sull’illecita riproduzione e sulla distribuzione delle opere dell’ingegno, il giudice nazionale,ex art. 164 del Trattato CE, non potrà applicare quelle norme che puniscono condotte il cui elemento costitutivo è il bollino SIAE.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione III Sezione Penale n. 13810 del 2 Aprile 2008
Fatto
Con sentenza del 25 gennaio del 2006, la corte d’appello di Genova, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Chiavari in data 20 gennaio del 2005, assolveva D. E. Y. dal delitto di ricettazione perchè il fatto non era più previsto dalla legge come reato, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Il prevenuto era stato condannato alla pena complessiva di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale responsabile del reato di cui all’articolo 171 ter lettera c) legge n. 633 del 1941 per avere detenuto al fine di porli in commercio 13 CD per play station ed 11 CD musicali. Fatto commesso il 16 gennaio del 2000.
La corte, pur in presenza di una parziale assoluzione, non riteneva di ridurre la pena poiché questa era stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato per il quale era stata confermata l’affermazione di responsabilità.
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore lamentando mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p.
Diritto
All’odierna udienza il procuratore generale ha richiamato la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre del 2007, Schwibbert, resa a norma dell’art. 234 del Trattato CEE per valutare eventualmente l’incidenza di tale decisione sulle fattispecie in discussione. È quindi doveroso da parte di questo collegio prendere in esame l’anzidetta decisione per stabilire se ed eventualmente in quale misura essa possa incidere sul ricorso in esame.
La sentenza ha per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di un imputato che doveva rispondere del reato previsto dall’art. 171 ter comma 1 lett. c) L. 633/1941 – prima della modifica apportata con la L. n. 248 del 2000 – per avere commercializzato CD (riproducenti opere di pittori) privi del contrassegno Siae. La questione concerneva la compatibilità della normativa nazionale su tale marchio con la direttiva europea 28 marzo 1983, 83/189/CEE, la quale aveva istituito nel diritto comunitario una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L’anzidetta direttiva è stata ripresa ed ampliata con le direttive 98/34 CE e 98/ 48 CE, anch’esse richiamate nella decisione della Corte di Lussemburgo in esame, recepite e rese esecutive in Italia con il decreto legislativo 23 novembre del 2000 n 427 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n 317…”. La legge richiamata era quella che aveva recepito ed attuato la direttiva 83/139 CEE. Trattandosi di direttive attuate e recepite con atto avente forza di legge nell’ordinamento dello Stato non sussistono dubbi sulla loro diretta applicabilità.
La procedura d’informazione è rivolta a consentire alla Commissione di controllare che le regole tecniche stabilite da uno Stato membro non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’ambito comunitario, ostacolo ammissibile solo se necessario per soddisfare esigenze imperative rivolte al conseguimento di un interesse generale.
Per quanto concerne l’Italia, la corte di Giustizia si era già occupata dell’omessa comunicazione di una regola tecnica con riferimento alla L. 23 marzo 2001, n. 93, art. 19 la quale vietava la vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con materiale biodegradabile e puniva il divieto con sanzione amministrativa. In quella circostanza la Corte di Giustizia aveva statuito che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto interno che costituisce una regola tecnica una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione prima della sua adozione (cfr. Corte di Giustizia sez V 8 settembre del 2005 Lidi Italia s.r.l.) e ciò perchè l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale idoneo a comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche ivi considerate. La disapplicazione opera anche se la regola tecnica sia contenuta in un atto avente forza di legge ed anche se la sua violazione sia punita come illecito. Invero la qualificazione della violazione della procedura d’informazione come vizio procedurale sostanziale incide inevitabilmente sulla procedura costituzionale di approvazione delle leggi nazionali, nel senso che, ove le medesime contengano una regola tecnica,per potere essere efficaci (quanto meno nei confronti dei soggetti comunitari) non devono soltanto essere adottate in conformità delle norme costituzionali sulla produzione normativa, ma devono altresì seguire la procedura comunitaria stabilita con regolamento o direttiva recepita.
La Corte di Giustizia nella decisione richiamata dal procuratore generale ha incluso la normativa che stabilisce l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae nel novero delle regole tecniche per le quali è quindi prevista la procedura d’informazione.
La Corte ha precisato che l’individuazione del momento in cui l’obbligo di apposizione è stato introdotto nella normativa italiana appartiene alla competenza del giudice nazionale.
Di conseguenza, spetta a questa Corte dare risposta ai quesiti sopra prospettati sui rapporti cronologici tra normativa statale e direttiva CEE e sulla effettuazione della notifica della regola tecnica alla Commissione delle Comunità europee.
Ora la prima disposizione del diritto italiano che ha introdotto il contrassegno Siae risale al regolamento per l’esecuzione della legge sul diritto di autore (R.D. 1369/1941) e, riferita alle sole opere a stampa, aveva lo scopo di controllare gli esemplari venduti.
Successivamente la funzione del contrassegno assume natura pubblicistica e diventa strumentale alla verifica della originalità del prodotto. La mancanza del bollino Siae, nei casi in cui l’apposizione è prevista, viene sanzionata penalmente.
La prima disposizione che ha introdotto come ipotesi di reato la vendita ed il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla società italiana degli autori ed editori è costituita dalla legge n 121 del 1987. Indi, il DLvo 518/1992 (modificato dalla L. 248/2000) ha inserito, nel corpo della L. 633/1941, l’art. 171 bis che, nella sua attuale formulazione, punisce chi abusivamente duplica programmi per elaboratori o li commercializza o li riproduce in supporti privi del contrassegno Siae. Inoltre, la legge 248 del 2000 (modificatrice della L. 685/1994) ha esteso la previsione della legge n 121/1987 a chi vende, noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non timbrate dalla Siae.
Infine con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2001, n. 238 è stato introdotto il Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (Siae), di cui all’art. 181 bis della L. 633/1941, con cui si disciplinano, tra l’altro, le caratteristiche del timbro da apporre sui supporti.
Così sintetizzata la disciplina in materia, si rileva che l’obbligo di apposizione del contrassegno riguardava nel regolamento del 1942 solo i libri e che le modifiche legislative introdotte in epoca successiva non possono considerarsi semplici adeguamenti necessari per i progressi tecnologici. Per i supporti non cartacei, l’obbligo di apposizione è posteriore alla istituzione, in virtù della direttiva 83/189, della procedura di informazione: in ogni caso, un dovere di nuova notifica conseguiva, a norma dell’art. 8 della direttiva 98/34, alla modifica apportata al progetto di regola tecnica ed alla inclusione di inediti supporti nello ambito dell’obbligo originario di apposizione del contrassegno.
Inoltre risulta, dalle stesse difese della Siae nella causa avanti la Corte di Giustizia, che nessuna notifica è stata effettuata a sensi della direttiva 83/189 e successive modificazioni.
Pertanto, si deve rilevare che – per i supporti non cartacei – si sono verificate le due condizioni che, secondo i Giudici di Lussemburgo, rendono inopponibile ai privati operanti nell’ambito comunitario l’obbligo del contrassegno Siae. Questo Collegio deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia che ha il ruolo di qualificato interprete del diritto comunitario di cui definisce autoritariamente il significato con la conseguenza che una sentenza interpretativa di una norma si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia (v. per tutte sentenze Corte Cost. 13/1985, 389/1989, 168/1991; Cass. sez. III 1.7.1999 n. 9983, Valentini). Ai sensi dell’art. 164 del Trattato CE l’interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri anche ultra partes.
Come già accennato il principio di non applicazione opera anche nel caso in cui la regola tecnica sia contenuta in una norma penale. Il principio di prevalenza e la diretta efficacia del diritto comunitario comportano come ineludibile conseguenza che i precetti penali, per i quali vige il principio di riserva di legge statale, siano influenzabili, pur indirettamente, dalla normativa sovranazionale con funzione mitigatrice nel senso che questa non può creare nuove ipotesi di reato o aggravare la responsabilità di un soggetto, ma può restringere l’ambito del penalmente rilevante e introdurre nuove cause di giustificazione; ad esempio, non può essere addebitabile ad un agente un comportamento conforme alle prescrizioni comunitarie o negato un diritto di libertà sancito dai trattati.
In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo, il giudice nazionale deve disapplicare – fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica – la regola interna che impone l’obbligo di apporre sui supporti il marchio Siae in vista della loro commercializzazione.
In tale modo, viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno Siae con inevitabile influenza anche sulle disposizioni che regolano la misura patrimoniale della confisca.
Ritiene il Collegio che le conclusioni della Corte di Giustizia incidano su tutte le disposizioni normative che, successivamente alla entrata in vigore della direttiva 83/98 CEE, hanno introdotto la necessità del timbro Siae per le varie tipologie di supporti.
Sul punto, si deve osservare come la decisione in esame sia limitata all’oggetto della causa principale (detenzione di CD contenenti opere di arti figurative), ma il Collegio ritiene che le conclusioni debbano applicarsi a tutte le ipotesi di disposizioni normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae ai nuovi tipi di supporto. Anche in questi casi, è riscontrabile un vizio di adozione delle norme tecniche, per la mancanza della procedura di informazione, e sono di attualità le argomentazioni della Corte di Giustizia. Esse debbono coerentemente estendersi a tutte le norme della legge sul diritto di autore che sanzionano penalmente la carenza del contrassegno Siae sui supporti non cartacei. Va chiarito però che la decisione della Corte di Giustizia riguarda esclusivamente le disposizioni della L. 633/1941 come successivamente modificata, che contemplano l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae. La sentenza non incide dunque sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o su quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.
Era ed è vietata, infatti, anche dopo la sentenza, qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno. Né potrebbe essere altrimenti posto che la funzione istituzionale della Siae rimane comunque circoscritta alla sola attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore.
Occorre ora stabilire in concreto entro quali limiti la Sentenza della Corte di Giustizia possa influire sulla assoggettabilità a sanzione penale delle ipotesi di reato disciplinate dalla legge sul diritto di autore; le fattispecie della L. 633/1941 che puniscono la immissione sul mercato di supporti privi del necessario contrassegno Siae sono l’art. 171 bis, comma 1 e comma 2, l’artt. 171 ter, comma 1, lett. d (lett. c prima della novazione introdotta con la L. n. 248 del 2000). Nel caso in cui la condotta contestata riguardi esclusivamente l’apposizione del marchio Siae, la disapplicazione della norma nazionale, incompatibile con quella comunitaria, comporta davanti alla Corte Suprema l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Si tratta ora di individuare tra le diverse formule di proscioglimento di cui all’art. 530 c.p.p. quella più aderente al caso concreto. Questa sezione in una fattispecie analoga, riguardante altra materia, nella sentenza n. 99983 del 1999 già citata, ha utilizzato la formula “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Sotto la locuzione “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, che non era contenuta nell’art. 479 del previgente codice di rito, vanno sussunte le ipotesi in cui il fatto non corrisponde ad una fattispecie incriminatrice. L’irrilevanza penale del fatto può dipendere o da una sua mancata previsione normativa o da una successiva abrogazione della norma o dalla dichiarazione di incostituzionalità della previsione normativa. L’anzidetta formula non esclude la possibilità che il fatto penalmente irrilevante possa assumere rilievo in sede civile. La formula assolutoria perchè il fatto non sussiste viene adottata, invece, quando manca un elemento costitutivo del reato. Tale formula escludendo il fatto rileva anche in sede diversa da quella penale. La formula anzidetta è più liberatoria perchè esclude non solo l’illiceità penale ma la stessa sussistenza del fatto. Questo collegio ritiene corretta la formula perchè il fatto non sussiste perchè la disapplicazione, incidendo sull’efficacia della norma, produce i suoi effetti in tutti i settori dell’ordinamento e quindi esclude qualsiasi rilevanza anche extrapenale al fatto mentre la formula “perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato” non pregiudica l’eventuale rilevanza extrapenale del fatto e, quindi, non è perfettamente aderente alla fattispecie disapplicativa che esclude qualsiasi rilevanza al fatto.
Dalla decisione della Corte di Giustizia deriva, infatti, che non esiste, in assenza della prescritta comunicazione, il dovere di applicare il contrassegno e, quindi, il comportamento tenuto dal soggetto è considerato tanquam non esset.
A proposito del contrassegno si deve rilevare che nella prassi sovente si fa riferimento alla sua mancanza, non per contestare un’autonoma figura di reato rispetto alla contraffazione sostanziale, ma solo per evidenziare che la mancanza del contrassegno costituisce la riprova dell’illecita duplicazione. In questi casi non si pone alcun problema di disapplicazione della norma perchè il fatto contestato non riguarda la mera mancanza del contrassegno nei casi in cui la sua apposizione sia prevista, ma la violazione sostanziale del diritto di autore ossia l’illecita duplicazione.
L’inesistenza del contrassegno continua a mantenere valenza indiziaria della illecita riproduzione, ma non è elemento di tale significatività ed univocità da sorreggere da solo, in carenza di altre emergenze, la conclusione in ordine alla abusiva o illecita riproduzione dell’opera protetta. La riprova è costituita proprio dal fatto sottoposto all’esame della Corte di Giustizia delle Comunità Europea in esame. Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ad un cittadino comunitario si era contestata l’illecita duplicazione sulla base della sola mancanza del contrassegno e l’accusato aveva dimostrato che era munito della relativa autorizzazione alla riproduzione.
Fatta questa premessa si deve osservare che la sentenza della corte di Giustizia in esame non ha avuto alcuna rilevanza nella fattispecie concreta perchè il reato contestato non riguarda la mera mancanza del contrassegno, ma la messa in commercio di supporti illegittimamente duplicati.
Tuttavia si deve rilevare che il reato si è estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 16 giugno del 2007 il termine massimo di anni sette e mesi sei. Il ricorso non è manifestamente infondato perchè manca la motivazione sulla concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 4. c.p. Siffatta circostanza è configurabile anche con riferimento al delitto di all’art. 171-ter lettera c) della legge 22 aprile 1941, n. 633, (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell’autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità. A tal fine il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
A norma dell’articolo 171 sexies legge n 633 del 1941 va disposta la confisca del materiale sequestrato trattandosi di confisca obbligatoria in quanto si è accertata l’illegittima duplicazione (Cass. n. 319 del 2006).
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l’articolo 620 c.p.p.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.
Ordina la confisca degli oggetti in sequestro.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Il Consigliere estensore Ciro Petti
Il Presidente Ernesto Lupo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 APRILE 2008
Il dirigente e i giochini erotici
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 11 maggio 2008
La Corte di Cassazione si è occupata del caso di un dirigente del Comune di Roma confermando la ricostruzione del giudice di merito che lo aveva condannato per il reato di violenza sessuale ed al risarcimento del danno morale e patrimoniale di 10.000 euro.
Il fatto ascritto all’uomo, secondo la Corte, non poteva essere derubricato in molestie dal momento che gli atti compiuti in danno della vittima erano stati così invasivi da aver superato la genericità della molestia e della petulanza. La vittima, infatti, era stata da prima intimidita dal racconto dell’esistenza di una prassi di settore, secondo la quale la richiedente doveva praticare giochini erotici affinché la sua istanza fosse accolta, e successivamente aveva subito diversi atti sessuali.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione III Sezione Penale n. 14744 del 9 aprile 2008
Svolgimento del processo
Il Gup del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza del 24/2/04, condannava D. S. R., ritenuta l’attenuante di cui al 3° comma dell’art. 609 bis c.p. e le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale, in favore della stessa, di euro 10.000,00, per avere compiuto atti sessuali nei confronti di N. M., che, presentatasi nell’ufficio dell’imputato, dirigente del Comune di Roma nel settore dei beni culturali, alle ore 14,30 del 18/8/03, era stata costretta a subire atti sessuali, in particolare diversi baci sul collo e lo strusciamento del corpo dell’uomo, in stato di eccitazione, contro il proprio, il tutto dopo che il D. S. R. le aveva detto che era prassi costante nel settore che, per ottenere gli spazi comunali necessari alla società organizzatrice degli eventi, la richiedente avrebbe dovuto praticare dei giochini erotici.
Dopo avere dovuto subire tali attenzioni sessuali la N. M. era riuscita ad uscire dalla stanza, ma era inciampata sui gradini prossimi all’ufficio, venendo soccorsa dallo stesso D. S. R. che, afferratala da dietro e sorreggendola per un braccio, l’aveva ancora invitata a rimanere per iniziare i giochini. La N. M. era, però, riuscita a raggiungere l’uscita dell’edificio, accompagnata dal prevenuto, che le aveva aperto il portone d’ingresso.
Avverso detta decisione ha proposto appello la difesa dell’imputato, che la Corte di Appello di Roma ha rigettato con decisione del 24/1/07.
La difesa del D. S. R. , rappresentata dagli avv.ti E. V.e L. P., propone due ricorsi per cassazione, con i motivi che qui di seguito vengono riportati:
- improcedibilità dell’azione per difetto di querela – erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 96, 102, 337 c.p.p. e 34 delle norme di attuazione – contraddittorietà della motivazione sotto diversi profili;
- mancanza, contraddittorietà, apparenza, illogicità della motivazione in relazione alla difformità tra in contenuto dell’atto intestato “denuncia-querela”, le s.i. rese dalla parte offesa in data 7/10/03 ed il suo testimoniare in udienza – contrasto per mancanza di riscontro nei testimoniali delle testi C. e N. D.
- improcedibilità parziale dell’azione per difetto di querela – violazione di legge ed omessa e contraddittoria motivazione per omessa prudenza nella valutazione delle dichiarazioni della parte offesa ed omessa valutazione dei profili di sospetto mossi contro l’attendibilità dei testi C.e N. D. – illogica ed erronea valutazione dell’attendibilità dei testi della difesa;
- erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ( art 660 o S94 e non 609 bis c.p. ) ed al riconoscimento dell’aggravante contestata che andava esclusa.;
- art. 606 c.p.p. lett. c) ed e) – mancata autenticazione della firma della querelante nell’atto di querela – presentazione dell’atto da parte di soggetto non incaricato al deposito;
- art. 606, lett. e ) c.p.p. – motivazione illogica e contraddittoria nella interpretazione delle prove testimoniali acquisite;
- art. 606, lett. b) – erronea applicazione della legge penale. Insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Derubricazione nella ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p.;
- art. 606, lett. b) – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 c.p.;
- art 606, lett. e), c.p.p. – mancanza di motivazione sul motivo di gravame relativo alla nullità degli atti di indagine per grafia incomprensibile degli stessi – violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), c.p.p.- nullità della sentenza;
art. 606, lett. b) – erronea applicazione della legge penale. Provvisionale concessa fuori dai requisiti di legge.
Con i motivi di gravame si eccepisce il vizio attinente alla querela, sia perché in essa non risulterebbe espressa la volontà della N. M. di procedere nei confronti del responsabile; sia per vizi attinenti alla autenticità della sottoscrizione in calce; nonché in ordine alle modalità di presentazione dell’atto.
Si eccepisce, inoltre, la inattendibilità della P. O. , rilevate le dissonanze tra le dichiarazioni dalla stessa rese in correlato, anche, a quanto denunciato in querela. Del pari si contesta la credibilità delle testi di riscontro della P. O..
Si evidenzia l’erronea qualificazione del fatto, fornita dal giudice di mento, in quanto il reato avrebbe dovuto essere derubricato in quello di molestie, così come avrebbe errato il decidente applicando l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p..
Ulteriore contestazione viene formulata in relazione alla omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine ad un preciso punto di gravame attinente alla sollevata nullità degli atti di indagine per grafia incomprensibile, determinante violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), c.p.p. e conseguente nullità della sentenza.
Motivi della decisione
I ricorsi si appalesano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. In entrambi i gravami si eccepisce la validità dell’atto di querela, denunciandone diversi vizi che in esso sarebbero ravvisabili.
Sul punto si evidenzia che la querela è negozio processuale, che va interpretato ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante medesimo, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà (Cass. 26/2/03, Graldi ). Peraltro, ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dare conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione: nel caso di specie la N. M. fu sentita dal p.m. in data 7/10/03, ed in tale sede confermò i fatti di cui alla querela, insistendo perché si accertasse la veridicità di quanto denunciato e, conseguentemente, si procedesse contro il prevenuto. Si evidenzia, di poi, la non corretta osservazione formulata nella impugnazione in merito alla sottoscrizione della querela, effettuata dalla N. M., con contestuale conferimento di incarico professionale al difensore,visto che qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce alla esposizione dei fatti ed alla manifestazione della volontà che si proceda, l’altra sotto la dichiarazione di nomina del difensore, l’autenticazione di quest’ultimo, immediatamente successiva, si riferisce ad entrambe le firme ed attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina (Cass. 19/3/03, p.m. c. Mladenov).
Sul punto le S.U. di questa Corte hanno affermato che l’autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore della persona offesa, a norma degli artt. 101, co. 1, e 96, co. 2, c.p.p.; ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese nell’atto di querela, dalle quali potere ricavare la sua volontà di essere assistita dal legale che ha autenticato la firma (Cass. S.U. 11/7/06, n. 26549).
A ciò consegue che l’atto de quo, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositato materialmente da un incaricato, anche se sfornito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell’incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente (Cass. 9/12/03, Papa).
Inoltre, l’apprezzamento della volontà di querelarsi costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, sempre che la interpretazione di tale volontà in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Cass. 25/5/99,Carta).
La Corte territoriale dà contezza in sentenza di avere esaminato, logicamente ed esaustivamente i rilievi mossi dalla difesa dell’imputato con il relativo motivo di appello, riscontrando compiutamente la censura libellata.
Con il gravame si eccepisce, altresì, la errata valutazione attribuita dal giudice di merito alle dichiarazioni rese dalla p.o., dalle quali emergerebbero contraddizioni tali da rendere il riferito non credibile.
Anche detta doglianza si appalesa totalmente priva di fondamento, visto che il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dalla N.M. fossero pienamente attendibili, perché connotate da credibilità intrinseca ed estrinseca, riscontrate, peraltro, da quanto affermato dalle testi N. Delfina e Carbone Annamaria.
Il decidente ha argomentato anche in ordine alla insussistenza di elementi di astio da parte della P. O. nei confronti del prevenuto, come del pari, fosse da escludere la possibilità che essa avesse voluto lucrare economicamente con l’accusare falsamente il Del Signore.
Analitico e corretto appare l’esame sviluppato anche sulle deposizioni dei testi a discolpa, con valutazione approfondita sui rapporti intercorrenti tra il prevenuto, funzionario comunale, ed, in particolare il M., legato al primo da interessi di natura economica e di collaborazione, la cui testimonianza, inoltre, è stata smentita da altro teste della difesa (S.).
Da quanto evidenziato emerge che il giudice nella valutazione della prova ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ed ha verificato che essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, gli hanno permesso di definire una costruzione logica, armonica e consonante, attraverso la valutazione unitaria del contesto, cosi da permettergli di pervenire nella convinzione della colpevolezza dell’imputato.
In merito alla invocata derubricazione del reato di violenza sessuale in quello di molestie, essa non può trovare accoglimento perché vero o non vero che ci fosse stato anche lo strusciamento del corpo del prevenuto con quello della p.o., ciò, di certo, non risulta incidere sulla qualificazione della condotta illecita, posta in essere dall’imputato, perchè costui non si era limitato ad atti di generica molestia o petulanza, ma aveva coinvolto, pesantemente, la sfera sessuale della vittima, alla quale aveva dapprima richiesto prestazioni sessuali, per poi, porre in essere toccamenti, baci e palpeggiamenti, comprovanti l’impulso libidinoso dell’agente, con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.
Con ulteriore motivo di gravame si obietta la errata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p., ma anche tale censura non è meritevole di accoglimento, visto che la circostanza dell’abuso di ufficio o di prestazione d’opera, prevista dalla norma de qua, non si riferisce soltanto ai rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell’autore del fatto e del soggetto passivo ad un medesimo ufficio o dalla esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d’opera, ma si configura anche quando l’agente si avvale di tali situazioni per commettere il reato, strumentalizzando l’ufficio ricoperto o la prestazione svolta (Cass. 10/11/03, n. 42790), come nel caso di specie ha avuto modo di argomentare la Corte territoriale.
Ancora con la impugnazione viene eccepita la incomprensibilità grafica degli atti di indagine assunti dal p.m., tale da ledere il diritto di difesa.
Si rileva sul punto che il giudice di merito ha rigettato, implicitamente, detta censura, col dare contezza di avere analizzato ritualmente e compiutamente il contenuto di essi atti, senza incontrare difficoltà alcuna, non rinvenendo nella trascrizione grafica vizi di non intelligibilità. Del pari non sussiste l’eccepito errore, che avrebbe commesso il decidente nel concedere la provvisionale fuori dai requisiti di legge, in quanto dalla argomentazione motivazionale emerge che il giudice di merito ha riconosciuto che dalla condotta posta in essere dal prevenuto è derivato alla N., all’epoca disoccupata, non solo un danno patrimoniale, costituito dall’avere dovuto rinunciare alla programmata attività lavorativa, ma anche un danno morale (Cass. 19/4/05, Giuliano ed a.)
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità medesima segue, a nonna dell’art 616, c.p.p., l’onere delle spese processuali, nonché quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, di cui euro 2.200,00 per onorario di difesa.





