Il black out elettrico e la compentenza del giudice amministrativo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 18 settembre 2008
La Cassazione si è pronunciata, sui ricorsi per ottenere il ristoro dai danni subiti in occasione del black out elettrico che colpì l’Italia i giorni 27 e 28 settembre 2003, annullandoli e così negando la competenza del giudice ordinario, nello specifico dei Giudici di Pace, in favore di quella del giudice amministrativo, poiché, giustamente, si tratta di controversie che hanno ad oggetto servizi pubblici e sulle quali può pronunciarsi, anche per il ristoro dei danni, quest’ultimo.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Civile n. 21765 del 27 agosto 2008
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata in cancelleria il 10.4.2008 la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., di seguito riprodotta:
p. 1. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono stati proposti dalla [...] avverso sentenze di identico tenore, rese in data 17 novembre 2006, dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale, in controversie aventi lo stesso oggetto e precisamente relative a domande proposte da ognuno degli utenti intimati in ciascun ricorso dinanzi al giudice di pace di Chiaravalle Centrale contro il [...] (ora [...] s.p.a) e contro l’ [...] s.p.a..
La domanda proposta nei confronti del Gestore lo era stata in via principale ed era intesa ad ottenere la condanna del medesimo, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni sofferti dall’utente per l’interruzione del servizio di fornitura dell’energia elettrica avvenuta in due distinti periodi nella giornata del 28 settembre 2003. La domanda proposta nei confronti dell’[...] era stata articolata in via subordinata per responsabilità “concorsuale” sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
Il Giudice di Pace, in tutti i giudizi, accoglieva la domanda nei confronti del Gestore e le sentenze venivano appellate dal medesimo dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.
Il Tribunale, con le sentenze rese in ciascun procedimento, ha rigettato l’appello, con gravame di spese a carico del gestore e compensazione delle spese nei rapporti tra il Gestore e l’[...].
Tutti i ricorsi sono stati proposti contro l’utente e nei confronti dell’[...] s.p.a. Quest’ultima ha depositato controricorso soltanto in relazione al ricorso iscritto al n.r.g.
26000 del 2007. Nessuno degli utenti ha depositato controricorso. p. 2. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono soggetti alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). p. 3. – Ognuno dei ricorsi chiede con il primo motivo la cassazione della sentenza per motivi di giurisdizione.
In particolare, tale primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, e quale risulta, da ultimo, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 1).
In relazione al motivo è proposto il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione da parte del cessionario di un pubblico servizio in occasione di un abbassamento di tensione (nella fattispecie del [...] S.p.A. in occasione del black out del 27-28 settembre 2003), spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205″.
Il Primo Presidente della Corte, in ragione dell’essere stata già decisa dalle SS. UU. con l’ordinanza n. 13887 del 2007 la questione di giurisdizione proposta dal riferito motivo, ha disposto la trattazione dei ricorsi in epigrafe (e di altri identici) da parte della Terza sezione di questa Corte (presso la quale erano stati iscritti), ricorrendo l’ipotesi di cui al secondo inciso dell’art. 374 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dall’art. 8 del citato D.Lgs..
La presente relazione è redatta per tutti i ricorsi in epigrafe in vista della loro possibile riunione per l’identità delle questioni proposte.
3.1. – L’ordinanza n. 13887 del 2007 è stata resa dalle SS. UU. su un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Gestore in un giudizio di oggetto identico a quello dei giudizi cui si riferiscono i ricorsi, durante la pendenza dinanzi al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale.
Le SS. UU. hanno affermato, per ciò che interessa, quanto segue:
“ritenuto, con riferimento alla suddetta domanda, che, ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999 e del D.M. Industria 7 luglio 2000, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica;
ritenuto che tali attività concretano un servizio pubblico essenziale, senza che alcun rilievo in contrario possa assumere la natura giuridica dell’ente gestore; ritenuto che, in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, (quale sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e nella lettura che della norma occorre dare a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni di pubblici servizi… ovvero relative a provvedimenti adottati… dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241″ con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; ritenuto che in base all’effettiva natura della controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, deve affermarsi che non sussiste una delle ipotesi suddette di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo e deve, invece, trovare applicazione il predetto D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, nella parte in cui la norma prevede che nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo lo stesso giudice amministrativo debba disporre anche del risarcimento del danno ingiusto; ritenuto, altresì, che nelle iniziative (ovvero nella mancata o negligente adozione di idonee iniziative, siccome l’assume la parte istante per il risarcimento) predisposte in occasione dell’abbassamento di tensione sulla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica non è identificabile un mero comportamento, dato che le scelte, dirette a garantire, anche con distacchi, il funzionamento della rete e ad assicurare, comunque, in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, costituiscono l’espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico; ritenuto, infine, che ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo non vale la circostanza che sia stato, nella specie, reclamato soltanto il risarcimento del danno e non anche l’annullamento di atti amministrativi (da ultimo: Cass. S. U., n. 6745/2005; Cass. S. U., n. 15660/2005);
considerano queste Sezioni Unite, su conforme richiesta del P.M., che, per la controversia innanzi indicata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo”. 3.2. – In base a quanto hanno affermato le SS. UU. Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi andrà accolto con la cassazione delle sentenze impugnate e la declaratoria del G.A.O. su ciascuna delle controversie. Andrà, inoltre, disposta la prosecuzione di ciascun giudizio dinanzi a quella giurisdizione. Gli altri motivi andranno dichiarati assorbiti e per tale ragione se ne omette l’indicazione”. 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero ed ai difensori delle parti costituite.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte nè sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
1. – I ricorsi possono essere riuniti, perchè, quantunque relativi alla impugnazione di distinte sentenze, richiedono la decisione della medesima questione.
2. – Argomenti e soluzione prospettati nella relazione – in ordine ai quali non sono state svolte osservazioni – sono condivise dal collegio.
3. – E’ accolto il primo motivo ed è dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le sentenze impugnate sono cassate.
Le spese dell’intero giudizio – considerata la novità della questione – si prestano ad essere dichiarate compensate.
Dei diversi processi è disposta la prosecuzione davanti al competente tribunale amministrativo regionale.
P. Q. M.
La Corte:
Riuniti i ricorsi, ne accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo che i processi proseguano davanti allo stesso; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008
Il condominio ed il pavimento scivoloso per la cera
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 12 agosto 2008
Secondo la Terza Sezione della Cassazione, il Condominio non risponde del danno se la caduta rovinosa, causata dal pavimento scivoloso per la cera, sia da imputare al comportamento del danneggiato che, prima di attraversare l’atrio, avrebbe dovuto prestare la normale diligenza.
La colpa finisce, dunque, per interrompere la responsabilità oggettiva del custode, individuata dall’articolo 2051 del codice civile, il cui presupposto è la lesività, o meglio pericolosità, intrinseca della cosa da custodire.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Terza Sezione Civile n. 16607 del 19 giugno 2008
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 18.4.96 T., premesso che era scivolata nell’atrio dell’edificio sito in Milano, via S. , a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via S. 16 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell’edificio o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 CC.
Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 3172/00 il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della T. dell’appello, resistito dall’appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 23.5.03, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T., con quattro motivi e depositando anche una memoria, mentre il Condominio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 cc ed omessa motivazione su un punto decisivo, in quanto i giudici di appello hanno fornito una motivazione incongrua ed affetta da vizi logico-giuridici per escludere l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2051.
Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, laddove la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’anzidetta presunzione sul presupposto che essa ricorrente non aveva usato la normale diligenza in una situazione di percepibile possibile scivolosità del pavimento.
Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 1227 cc, per non aver la Corte d’appello preso in considerazione la doglianza che nel caso di specie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ai sensi dell’art. 1227.
Con il quarto motivo deduce infine omessa e contraddittoria motivazione, non avendo la Corte territoriale individuato alcun suo specifico comportamento che possa qualificarsi come condotta colposa.
1. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta ed obiettiva connessione, non sono fondati.
Premesso, infatti, che questa Corte ha più volte affermato il principio che “La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo” (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002, n. 4308), si rileva che la sentenza impugnata, facendo proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato – con motivazione assolutamente logica e congrua – la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la T. aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com’è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità.
Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all’onere di motivazione sul punto decisivo che l’accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).
Si rileva anche che nessuna censura può muoversi, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione , al passo della sentenza impugnata (v. pag. 3) nel quale viene esclusa l’invocabilità nella specie della stessa responsabilità presunta del condominio ai sensi dell’art. 2051 cc.
Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.
Ed invero, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.
2. Il terzo motivo non è fondato.
Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha disatteso il secondo motivo d’appello dell’odierna ricorrente, incentrato sulla doglianza che nella fattispecie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ex art. 1227 c.c., facendo riferimento, in primo luogo, alla circostanza che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda – proposta in via subordinata – di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., tale capo doveva considerarsi passato in cosa giudicata.
Giustamente, perciò, la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell’art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile – in termini di responsabilità aquilana – al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità.
3. Anche il quarto motivo non presenta alcun fondamento.
Ed invero, come abbiamo già rilevato al punto 1, la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell’avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.
È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero “atteggiamento mentale” della T. medesima, come quest’ultima pretenderebbe.
Sul punto in questione, perciò, gi riscontra una valida ed insindacabile motivazione, che ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
La Cassazione e la terapia Di Bella
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2008
Forse il titolo del post non è propriamente corretto. L’argomento, infatti, parte da una riflessione, il modo in cui spesso le sentenze vengono enfatizzate. Si supera a forza di dialettica il loro reale contenuto per giungere a significati diversi. Con sfumature distanti. Il diritto quotidiano, inteso come quella parte della legge che trova applicazione concreta, uscendo dall’astratto, subisce così degli scossoni e l’opinione pubblica è sempre più disorientata… a tratti come l’opinione di quanti con il diritto hanno a che fare per lavoro.
Lo spunto per questa digressione è dato dal modo in cui è stata comunicata al pubblico la sentenza della Cassazione n.13589 del 26 maggio 2008. Forse in molti ricorderanno l’enfasi con la quale si è parlato di “Metodo Di Bella, la Cassazione: inefficace per i tumori” (Da “Il Giornale” ), “Bocciatura senza appello” (Da “ItaliaOggi“), “Terapia Di Bella Inefficace”, “La Cassazione fa tramontare definitivamente le speranze di tanti malati” (Da ANAOO Associazione Medici Dirigenti).
Leggendo bene la sentenza, però, si nota come l’apporto della Cassazione sul punto della validità o meno della terapia… sia minimo. Non è dunque su “quel motivo”, ossia sul generale convincimento dell’inefficacia del metodo di Luigi Di Bella, che la Cassazione ha sposato la posizione espressa dalla Corte d’Appello ma si è occupata di altro. Questo perché i Giudici hanno ricordato i limite del merito e dietro di esso si sono trincerati.
I motivi di ricorso in Cassazione, infatti, sono individuati. Volendone parlare in modo semplice… ops semplicistico… riguardano quei vizi ed errori nell’applicazione della legge o nel riconoscimento dei diritti che minano l’iter logico, in forma e sostanza, alla base di una sentenza. Legittimità, dunque, non merito. Giudizio che non riguarda e che non incide sul libero convincimento di ogni giudice.
Per questa ragione è bene ribadire come la Cassazione, nel passaggio enfatizzato da giornali ed altri mezzi di informazione, suoni in maniera diversa da come riportato. A ben guardare troviamo scritto: “si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi denunciati”. In parole povere la Cassazione sul punto dell’efficacia o meno della terapia Di Bella non si è espressa. In via di fatto potrebbe sembrare la stessa cosa. Ma nel cuore giuridico della questione le cose cambiano.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Terza Sezione Civile n.13589 del 26 Maggio 2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto Preden Presidente
Dott. Fabio Mazza consigliere
Dott. Nino Fico consigliere
Dott. Alberto Talevi Rel. Consigliere
Dott. Maria Margherita Chiarini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. avv. Luigi, difeso da sé medesimo, D.T. M. A.M. , M. V.M., tutti elettivamente domiciliati in Roma via Flaminia 441, presso lo studio dell’avvocato L.M. , la seconda e il terzo ricorrente difesi da detto avvocato, giusta procura speciale del Consolato d’Italia in Maracaibo (Venezuela) rilasciata dal cancelliere capo delegato alle funzioni notarili A. M. del 23/04/98, Rep. 050/ 98;
ricorrenti
Contro
«UPS» – United Parcel Service Italia s.r.l., in persona del suo procuratore generale H. K. , elettivamente domiciliata a Roma via Francesco Saverio Nitti 11, presso lo studio dell’avvocato Paolo Napoletano, che la difende unitamente all’avvocato Fabio M. Scaravilli, giusta delega in atti;
controricorrente
Nonché contro
IFC – International Freight Consultants – Srl., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. D. C. , ed Air Transport srl, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. G. G., entrambe elettivamente domiciliate a Roma via Parigi 11, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Barreca, che le difende giusta delega in atti;
controricorrenti
Avverso la sentenza n. 4419/04 della Corte d’appello di Roma, seconda sezione civile, emessa il 28/09/04, depositata il 14/10/04, R.G. 1056/02;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/08 dal consigliere dott. Alberto Talevi;
Udito l’avvocato Luigi Mele;
Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore Generale dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
«Con atto di citazione notificato l’8 maggio 1998, L. M., A.M.D.T. e V.M.M. hanno riferito che nel dicembre 97 fosse stato diagnosticato al proprio congiunto R.M., residente nella città venezuelana di Maracaibo, un tumore polmonare, per il quale i sanitari avevano escluso la possibilità del trasporto, oltreché l’utilità di qualsiasi mezzo tradizionale di cura; hanno riferito anche che il figlio L. M. aveva perciò contattato in Italia il Professor Luigi Di Bella, ottenendo da questi una prescrizione farmacologica idonea al caso. Attesa però l’assoluta impossibilità di reperirli in Venezuela, il predetto L.M. si sarebbe altresì premurato di acquistare tutti i farmaci prescritti, tranne che per l’introvabile siringa temporizzata, provvedendo quindi tramite corriere internazionale al loro sollecito invio in Venezuela. Il paziente, affermavano gli esponenti, avrebbe ricavato immediato giovamento dalla terapia, eccettuati alcuni episodici cali pressori dipesi dalla mancanza della siringa temporizzata, indispensabile per la corretta assunzione della somatostatina per via endovenosa. Non appena riuscito, quindi a procurarsi la detta siringa temporizzata, L. M. si sarebbe affrettato ad inviare anche detta apparecchiatura e gli altri farmaci in Venezuela, incaricando alla bisogna la IFC Air Transport srl. All’atto della consegna, avvenuta alle ore 12.15 del 3 marzo 1998, hanno pure sostenuto gli attori, il M. avrebbe fatto presente il contenuto del plico e l’estrema urgenza del recapito, ottenendo così l’assicurazione che la consegna sarebbe avvenuta entro tre giorni. Ciononostante, nella serata del giorno 6 successivo sarebbe prevenuta dal Venezuela la notizia che nulla era ancora pervenuto ed il paziente, privo di cure, sarebbe dunque entrato dapprima in coma e deceduto, quindi l’8 marzo. Ciò premesso e dopo aver lamentato che non avesse avuto esito qualsiasi richieda di danni alla IFC srl ed al suo sub vettore UPS United Parcel Service srl, le ha entrambe convenute in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidare nella misura di lire 750.000.000, ovvero in quella maggiore o minore di giustizia.
Entrambe le due convenute hanno a loro volta entrambe contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Assieme alla IFC, del resto, si è volontariamente costituita in giudizio la Air Transport srl avendo quest’ultima affidato alla UPS il trasporto del plico.
Con sentenza resa il 10 marzo 2001, il Tribunale ha a sua volta respinto la domanda sull’assorbente rilievo che la cura del dottor Di Bella si fosse rivelata priva di qualsiasi validità terapeutica e la sua sottoposizione non avrebbe dunque sottratto alla more il R. M. , con la conseguente mancanza del necessario nesso causale tra il pretesto inadempimento ed il danno.
Con atto di citazione notificato il 6, il 7 ed il 13 febbraio 2002, hanno interposto appello i tre attori….».
Con sentenza 28.9 – 14.10.2004 la corte d’appello di Roma, definitivamente pronunziando, respingeva l’appello di L.M. , A.M.D.T e V.M.M. e condannava gli appellanti al rimborso delle spese di lite anticipate dalle appellate UPS srl e IFC srl, liquidate in favore di ciascuna di queste nella misura di € 9.000 per onorari, € 2.900 per diritti e € 430 per spese.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Luigi Mele, A.M.D.T.M. e V.M.M..
Hanno resistito con separati controricorso la United Parcel Service Srl. («UPS»), la Air Transport Srl e la IFC – Internazionale Freight Consultants – Srl.
Sia i ricorrenti che la United Parcel Service Srl. Hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto rilevare che A.M.D.T.M. e V.M.M. hanno conferito la procura all’Avv. L.M. con atto del 23 aprile 1998, e quindi molto antecedente (del resto in essa si parla della «…casa da promuovere innanzi il Tribunale Civile di Roma…») rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata (del 2004). E’ pertanto evidente la sua invalidità. Infatti la procura per il ricorso per cassazione deve avere necessariamente carattere speciale, dovendo riguardare specificamente, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., il giudizio di cassazione, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 1328 del 24/01/2006; e Cass. Sentenza n. 27012 del 07/12/2005). Di conseguenza il ricorso, per ciò che concerne dette due parti, deve essere dichiarato inammissibile.
Si deve pertanto esaminare solo il ricorso dell’avv. Luigi Mele.
I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo tale parte lamenta “Errata applicazione delle norme di diritto sulla sussistenza del nesso di causalità, con esonero di accertamento delle responsabilità delle appellate (artt. 40, 1° e 2° comma, 41, 1° comma,C.P. ed art. 2043 C.C.)” esponendo doglianze che vanno esaminate come segue. Il vizio di fondo che si annida nella pronuncia impugnata è dato dall’assiomatico giudizio di mancanza del nesso di causalità tra il tardo nella consegna dei farmaci e l’evento dannoso (morte di R.M.), individuando la causa da sola sufficiente alla produzione di quest’ultimo nella patologia tumorale che affliggeva il M. Il Giudice è sfuggito al rigore valutativo che imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull’eventuale collegamento esistente fra questa e l’evento dannoso prodotto anche per accelerazione. Pacifico è il negligente ritardo e persino l’arbitraria asportazione della indicazione del contenuto del plico con falsa rappresentazione del medesimo, così come pacifico è il rifiuto delle convenute di attivarsi nel rintracciare il plico non consegnato alla data stabilita,nonostante la rappresentazione di estrema urgenza. Se la IFC/Air Transport avesse osservato i garantiti termini di consegna entro tre giorni dal ritiro (martedì 03.03.98) e la UPS del giorno successivo al ritiro (mercoledì 04.03.98), il plico contenente i medicinali e l’apparecchiatura medica sarebbe dovuto arrivare in data 05.03.98, il che avrebbe consentito la continuazione della terapia, interrotta proprio quel giorno per esaurimento dei medicinali, scongiurando così il peggioramento del paziente; se inoltre, le medesime si fossero almeno doverosamente attivate, come richiesto in data 06.03.98, per il rintraccio e rapido inoltro del plico appena constatato e comunicato il ritardo, si sarebbe potuto arginare il decadimento evitando che il paziente entrasse in coma funesto il successivo 07.03.98. Erra la corte nel ritenere il referto prodotto non proveniente da struttura pubblica ospedaliera, e dunque sfornito di fede privilegiata, mentre al contrario reca intestazione la specifica struttura pubblica ospedaliera di appartenenza del medico operante «Dr. Victor Penzola – Medico Chirurgo – Ospedale Domingo Lucani – Servizio Chirurgia ». In particolare la corte non ha valutato neppure l’accelerazione dell’evento. Logicamente viziato è il convincimento espresso in merito all’assoluta inefficacia della terapia Di Bella.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, della seconda domanda, circa il risarcimento del danno derivato dal deterioramento ed inutilità dei medicinali ed apparecchiatura medica inviati, con evidente travisamento dei fatti (artt. 1176, 1218, 1228, 1686,2051,2729 C.C.)» esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. La corte d’Appello ha respinto la doglianza per carenza probatoria nei suoi elementi costitutivi, invece totalmente travisati quando non del tutto omessi.
Infatti: -1) è stato dimostrato quali fossero i medicinali e le attrezzature inviate; -2) la pattuizione del termine di tre giorni entro il quale il plico doveva pervenire a destinazione è riscontrabile da duplice prova, deduttiva e diretta: – dalla determinazione di privilegiare la IFC Srl come corriere rispetto al precedente Fedex (che aveva compiuto pregressa ed analoga spedizione entro quattro giorni) solo in virtù di una garantita anticipazione temporale di consegna, che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso non rivolgersi nuovamente alla comprovata Fedex; – dalla dichiarazione a firma del sig. Bolivar, consorte di una dipendente della IFC srl, chiaramente sintomatica sia dell’essenzialità di detto termine sia dell’esplicita prospettazione del contenuto del plico sia delle condizioni di salute del destinatario della consegna. Non è stata considerata la prova documentata n. 11, da cui è dato evincere che anche alla società UPS, alla data 6 marzo 1998 veniva accoratamente rappresentato sia il contenuto del plico che le condizioni di salute del destinatario, senza nulla ottenere. Doppiamente infondata ed errata è la considerazione della corte d’Appello circa il recapito alla data del 10 marzo del plico e la ritenuta congruità, a distanza di sette giorni, del termine di consegna che fa ritenere esente da inadempimento e da illecito aquiliano le controparti; in realtà il plico è stato recapitato l’11 marzo ed il tempo complessivo, dalla presa di carico, è di nove giorni, compreso quello d’invio. Quanto, infine, al difetto di prova sugli esborsi, la Corte d’Appello ha omesso del tutto di considerare che i prezzi delle medicine ed apparecchiatura medica è agevolmente rilevabile dal prontuario farmaceutico con relativo prezzario e da articoli di stampa, prodotti come prova documentale n° 16 di parte attrice sin dall’atto introduttivo della domanda, all’evidenza necessitando per una cura così a distanza una scorta sufficiente per un ciclo, per complessivi € 6.042,77; per i restanti esborsi, infine, in relazione alle telefonate intercontinentali e spese funerarie, la quantificazione – meramente indicativa per Euro 4.906,35, poiché effettivamente non provabile .- era stata sempre demandata al giudice di merito in via equitativa, e comunque, il tutto ivi compreso il risarcimento per l’eventuale accoglimento della prima domanda in misura maggiore o minore affidata all’equo apprezzamento del giudicante.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite, congruamente liquidate in favore di ciascuna delle appellate (art. 92 c.p.c.)» prospettando doglianze che vanno riassunte come segue. Non è dato comprendere perché la corte di appello abbia ritenuto di condannare gli appellanti alle spese di lite, senza motivazione alcuna se non quella stringatissima ed apodittica della soccombenza (mentre il primo Giudice aveva compensato). L’efficacia della cura Di Bella, ritenuta dal primo giudice controversa e dal secondo giudice di assoluta inefficacia, in realtà è ancora oggi, oggetto di discussioni, critiche e confronti scientifici. Per senso di equità e giustizia, e per la delicatezza della vertenza, i giudici del gravame avrebbero dovuto almeno ritenere compensate fra le parti le spese di lite.
I tre motivi di ricorso sono privi di pregio in quanto l’impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
In particolare va rilevato quanto segue.
-A) La base fondamentale della decisione in esame è in effetti costituito dal «… generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e gli operatori sanitari, in merito all’assoluta inefficacia della terapia Di Bella….»; a tal proposito va rilevato che tutte le doglianza fondate direttamente od indirettamente sulla contestazione di detto «…. Generale convincimento…» sono radicalmente inidonee a suffragare le conclusioni del ricorrente, poiché si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati; sono di conseguenza prive di pregio pure tutte le censure fondate sull’asserita accelerazione della morte suddetta (ne consegue anche l’irrilevanza di un eventuale errore della corte nell’indicare il numero esatto dei giorni in cui la spedizione è stata portata a termine). In particolare appaiono prive di pregio (anche a prescindere da quanto ora esposto) le censure concernenti il referto del dott. Victor Mensola. Infatti la corte, quando ha negato che provenisse da «una struttura ospedaliera pubblica» ha evidentemente inteso negare che provenisse da una struttura ospedaliera pubblica italiana; il che rende il rilievo (comunque) immune dalle censure esposte.
- B) E’ privo di pregio anche il rilievo del ricorrente secondo cui si imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull’eventuale collegamento esistente fra questa e l’evento dannoso prodotto anche per accelerazione; al contrario deve ritenersi corretto dal punto di vista logico-giuridico accertare innanzitutto l’esistenza o meno del nesso eziologico (se si esclude che questo possa sussistere è inutile stabilire se vi sia o meno colpa; sono di conseguenza prive di rilevanza tutte le censure concernenti quest’ultima).
- C) le doglianze concernenti la prova circa l’entità delle spese suddette, la pattuizione del termine di tre giorni e l’essenzialità del medesimo si esauriscono in realtà in una mera prospettazione di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 15489/2007 e Cass. n. 17477/2007); inoltre non viene ritualmente riportato il contenuto delle risultanze citate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 7767/2007; esse sono dunque inammissibili per ciascuna di dette due ragioni, prima ancora che prive di pregio, essendo la motivazione della Corte comunque immune da vizi pure sul punto.
- D) quanto alla decisione sulle spese è palese che la Corte ha emesso una pronuncia del tutto priva di vizi in questione («in tema di spese processuali, la facoltà ridisporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione». Sez. U. n. 14989/2005; conformi: Cass. n. 28492/2005; e Cass. n. 7607/2006).
Il ricorso va dunque respinto
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riferimento a A.M.T.M. e V.M.M.; rigetta il ricorso con riferimento a L.M., compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 20.3.2008.
Sfratto dell’ultrasessantacinquenne o di chi ha un grave handicap
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 2 giugno 2008
La Terza Sezione Civile della Cassazione, nel rinviare al giudice del merito, ha chiarito che non trovano applicazione le norme di protezione sociale e le proroghe della legge 388/2000 e, per tanto, si può procedere ad uno sfratto quando, pur in presenza di esecutato, o di un suo familiare, ultrasessantacinquenni o con grave handicap, in relazione alle possibilità economiche, possano permettersi non un alloggio equipollente ma almeno uno idoneo alle normali esigenze abitative.
Segue il testo della pronuncia
Cassazione III Sezione Civile n. 8961 del 7 aprile 2008
Svolgimento del processo
Con ricorso 13.1.03 F. M. R. chiedeva al Tribunale di Salerno in funzione di G. E. che, ai sensi dell’art. 1 d.l. 122/02, fosse dichiarato che a M. N. non spettava la sospensione dell’esecuzione dello sfratto, relativamente all’immobile in Salerno, [...], prevista dalla norma suddetta, in riferimento all’art. 80 commi 20-22 della L. 388/90.
Con ordinanza 18.1.03 il G. E. disponeva che l’esecuzione proseguisse.
Con successivo ricorso del 28.1.03 la N. si opponeva ex art. 1 comma 2 ultimo periodo d.l. 122/02 conv. in L. 185/02 al suddetto provvedimento, e l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 23.9.03, accoglieva l’opposizione, disponendo la sospensione dell’esecuzione dello sfratto sino al 30.6.03.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 cost. la Foccillo, affidandosi ad un unico motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 80 commi 20, 21 e 22 L. 388/00, in combinato disposto con l’art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 122/02 conv. in L. 185/02 ed in relazione all’art. 12 delle preleggi, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che per “altra abitazione” di cui parlano le norme suddette debba intendersi una diversa abitazione che sia equipollente con quella oggetto di sfratto.
Il ricorso è fondato.
Ha ritenuto, infatti, la sentenza gravata che per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo dall’art. 1 comma 1 D.l. n. 450/01, conv. in L. n. 14/02, e prorogata sino alla data del 30.6.03 dall’art. 1 comma 1 D.l. n. 122/02, occorresse che almeno uno dei requisiti previsti dalla prima parte della norma di cui all’art. 80 comma 20 L. n. 388/00 (esecutato o suo familiare ultrasessantacinquenne o gravemente handicappato) concorresse con almeno uno della seconda parte della norma stessa (mancanza di reddito idoneo a garantire una valida alternativa abitativa, ovvero indisponibilità di altra abitazione), ed ha sottolineato inoltre come la norma suddetta di legge si limitasse a postulare la possibilità sic et simpliciter di un’alternativa abitativa, tanto da legittimare la tesi dell’equipollenza dell’alternativa alla soluzione esistente, onde offrire una tutela sempre più effettiva a persone di età già molto avanzata.
E’ stato così escluso che la N., sessantacinquenne, fosse titolare di un reddito tale da consentirle il fitto di un alloggio con caratteristiche analoghe a quelle dell’immobile oggetto dell’esecuzione, e che comunque, in rapporto alle finalità in materia della legge, si potesse imporre all’esecutata un particolare onere – date le sue modeste capacità reddituali – di adattarsi anche a soluzioni abitative più disagiate di quella allo stato esistente.
L’assunto in questione viola manifestamente il tenore letterale delle norme richiamate dal ricorrente nell’intitolazione del motivo di ricorso.
Ed invero, ove si tenga presente il chiaro disposto della norma del citato comma 20 dell’art. 80 della legge n. 388/00, così come riportato testualmente nella sentenza impugnata, si rileva che nessun elemento consente ragionevolmente una sua interpretazione nel senso voluto dal Tribunale, e cioè che all’esecutata non possa imporsi alcuna soluzione alternativa abitativa che non sia equipollente (per le dimensioni più ridotte dell’alloggio e la sua localizzazione in zona della città più periferica).
Se è vero, infatti, che dalla lettera della legge non risultano imposti siffatti sacrifici, è però altrettanto vero che dalla medesima non si evince neppure l’opposta soluzione, fondata sulla tesi dell’equipollenza dell’alternativa alla soluzione esistente.
La norma si limita a prescrivere che, ai fini della sospensione dell’esecuzione, oltre alla presenza nell’immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresì o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa, per cui la valutazione del reddito a disposizione dell’inquilino (nella specie, Euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equipollente (nel senso sopra indicato) a quello oggetto dell’esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell’esecutata ed alle sue condizioni personali.
Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, ai fini della sospensione dell’esecuzione in danno della N. sino alla data del 30.6.03, non debba aversi riguardo alla disponibilità, da parte dell’esecutata, di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di un alloggio aventi caratteristiche analoghe a quelle dell’immobile oggetto di esecuzione:, bastando che esso consenta comunque il fitto di un alloggio, anche a condizioni più disagiate (quanto all’ampiezza, alla ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell’immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell’interessata.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto come sopra affermato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Responsabilità del Condominio in eligendo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 2 gennaio 2008
La Cassazione ritiene che la responsabilità del Condominio, a titolo di “culpa in eligendo”(ex articolo 2049 del Codice Civile), per i danni causati dall’Impresa esecutrice dei lavori, può essere provata dimostrando che sussisteva la non idoneità dell’Impresa al momento in cui fu concluso il contratto di appalto.
L’articolo 2049 c.c. così recita:
“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”
Segue il testo della sentenza:
Cassazione III Sezione Civile n. 25173 del 3 Dicembre 2007
Svolgimento del processo
Il condominio del palazzo P. sito in Foggia, viale E. n. 30, otteneva, in data 13.5.1999, dal Giudice di pace di quella città, l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire 4.245.274, a carico del condomino M. A., a titolo di pagamento della quota relativa a lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale. L’ingiunto proponeva opposizione deducendo che la delibera assembleare avente ad oggetto i lavori in questione era nulla e che il giardino di sua proprietà esclusiva era stato danneggiato a causa della esecuzione dei lavori predetti. Affermava che l’entità del danno da lui riportato superava sensibilmente l’entità della somma chiesta dal condominio. Chiedeva quindi l’accertamento del suo credito, che opponeva in compensazione al credito eventuale del condominio. Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda proposta dal M. in riconvenzione. Chiedeva altresì chiamarsi in causa la srl. E. appaltatrice dei lavori di ristrutturazione. Il Giudice di pace, con sentenza 31.5.2001, rigettava l’opposizione, avendo osservato che il condominio era privo di legittimazione passiva sostanziale, in quanto i lavori erano stati eseguiti in regime di appalto, e che la domanda del M. non era stata estesa alla srl. E. Il M. proponeva appello, cui resisteva il condominio. Non si costituiva la società appaltatrice. Il Tribunale di Foggia, con sentenza 13.5.2003, in accoglimento dell’appello, dichiarava il condominio responsabile del danno lamentato dal M. per entità pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo e applicava la richiesta compensazione. Avverso tale sentenza il condominio propone ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi di gravame. Il condomino M. resiste con controricorso. La srl E. non svolge difese.
Motivi della decisione
Il Giudice a quo ha ritenuto la responsabilità del condominio per culpa in eligendo, sull’assunto della scarsa professionalità della ditta appaltatrice. Ha altresì osservato che, avendo il M. affermato che il condominio assunse la direzione dei lavori, poteva ricorrere l’ipotesi della culpa in vigilando. Ha quindi determinato il danno in lire 4.400.000, di cui lire 2.400.000 per ripulitura del giardino, come attestato da una fattura, e lire 2.000.000, in via equitativa, per altri danni al giardino.
Con il primo mezzo di gravame, il ricorrente condominio lamenta la violazione dell’art. 2049 del codice civile. Osserva che il giudice a quo non ha considerato che, per il principio della autonomia dell’appaltatore, il committente non ha responsabilità dei danni cagionati a terzi a causa dell’esecuzione dell’opera appaltata, se non nella ipotesi di affidamento dei lavori ad impresa assolutamente inidonea o nel caso in cui, per patti contrattuali, l’appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente. La censura è inammissibile per difetto di interesse. Con essa infatti il ricorrente condivide lo stesso principio di interpretazione normativa affermato sinteticamente dal giudice a quo, che ha ritenuto la responsabilità per colpa in eligendo del condominio. Con la seconda censura il ricorrente condominio lamenta la violazione dell’art. 2051 del codice civile e, pur osservando che nella sentenza impugnata non è stato fatto riferimento alcuno alla responsabilità prevista dalla predetta norma, afferma che il danno lamentato dal M. non è derivato da difetti del fabbricato condominiale, ma da erronea installazione del ponteggio da parte dell’appaltatore. Anche tale censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposta in relazione ad una ipotetica motivazione decisionale di cui non sussiste traccia nella sentenza, come del resto ha ammesso lo stesso ricorrente. Con il terzo mezzo di gravame il condominio denuncia difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, che indica nella ritenuta culpa in eligendo. Osserva che il giudice a quo nulla ha esposto a sostegno di tale affermata responsabilità, che ha ritenuto sussistente sulla sola base dell’evento dannoso dedotto in lite. Rileva ancora che il Tribunale , pur avendo adombrato la sussistenza di una ipotesi di culpa in vigilando, ha ugualmente omesso ogni indagine e motivazione su tale aspetto della controversia. La censura merita accoglimento per quanto attinente alla ritenuta culpa in eligendo. La erronea scelta dell’appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell’art. 2043 cc e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca, e il capo decisionale che ne ritenga la sussistenza deve essere sostenuto da adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento della scelta. Il giudice deve infatti accertare se in tale momento l’impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto di appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul facto che si fosse verificato l’evento dannoso. Non è invece sostenuto da interesse il secondo punto della censura, attinente alla culpa in vigilando. Infatti devesi rilevare che la decisione assunta con l’impugnata sentenza non è fondata sulla culpa in vigilando, che è citata soltanto come mera ipotesi non valorizzata. Infine il condominio, con l’ultima censura, lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della entità del danno. Osserva che la fattura indicata nella sentenza a riprova della pulitura del giardino non ha valore probatorio perché proveniente dal terzo e non asseverata in giudizio, né utilizzata dal giudice sotto il profilo del suo eventuale valore indiziario; che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è stato effettuato pur nella possibilità di una precisa determinazione dell’ammontare del danno.
La censura non merita accoglimento, siccome incidente sulla valutazione di merito compiuta dal Tribunale in ordine alla entità dei danni arrecati al giardino del M. e non contestati dal condominio. Di merito è anche la valutazione circa la necessità del ricorso al criterio di valutazione equitativa.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Foggia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Foggia anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Cosi deciso in Roma, addì 25.9.2007.





