L’immediatezza della contestazione e l’arresto del veicolo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 11 settembre 2008
In tema di multe, la Cassazione, con la sentenza 22364 del 5 settembre, torna sul concetto di immediatezza della contestazione, ex articolo 200 del Codice della strada, per chiarire che esso non impone che i verbalizzanti procedano anche all’arresto repentino del veicolo, ossia l’interruzione della marcia dello stesso, essendo sufficiente il permanere di quella “ragionevole continuità temporale e spaziale” rispetto al tempo della violazione dell’infrazione. Nel caso di specie il conducente di un trattore stradale, ossia di un mezzo adibito al traino di rimorchi o semirimorchi, si era visto contestare l’infrazione stradale chilometri dopo il luogo in cui gli agenti lo avevano avvistato.
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 22364 del 5 settembre 2008
FATTO E DIRITTO
Ricorrente: UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI URBINO
Intimato: [...]
Provvedimento impugnato: sentenza n. 549 del giudice di pace di presero del 7 dicembre 2004, depositata il 23 dicembre 2004, non notificata
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1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l’opposizione proposta dagli odierni intimati in relazione al verbale n. 113559V della polizia stradale di Pesaro del 10 luglio 2004 per la violazione dell’articolo 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. Gli odierni intimati lamentavano l’omessa immediata contestazione, che era poi avvenuta (a distanza di tempo rispetto all’accertamento operato in una strada che conduceva a Pesaro) nel centro abitato di Pesaro.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che il verbale di accertamento in questione, in quanto contenente una contestazione successiva, doveva necessariamente riportare urta motivazione. Dal verbale invece non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo del trattore stradale, né tale motivazione poteva essere dedotta dalla comparsa di costituzione e di risposta, dalla quale tali ragioni venivano individuate nel fatto che l’autoveicolo degli agenti accertatori si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all’inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all’interno della città di Pesaro.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso.
3. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Occorre in primo luogo rilevare che l’errore di instaurazione del contraddittorio, che avrebbe richiesto la vocazione in giudizio del Ministero degli Interni, è stata sanata dal ricorso proposto dall’avvocatura dello Stato per conto della resistente amministrazione (vedi Cass. SU n. 3117 del 2006).
Di qui l’ammissibilità della impugnazione.
Occorre poi osservare che l’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il
trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.
PQM
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 4 aprile 2008
Cani al guinzaglio o con museruola anche se il regolamento comunale impone la generica custodia
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 1 luglio 2008
La Cassazione chiarisce che quando un regolamento comunale impone la generica custodia degli animali occorre comunque dare peso alla finalità complessiva della norma ossia garantire la piena sicurezza di chi frequenta i luoghi pubblici. Museruola, guinzaglio o altri accorgimenti servono a prevenire reazioni impulsive ed improvvise nell’animale a cui nulla può la semplice attenzione vigile del padrone.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 14075 del 28 Maggio 2008
Fatto e diritto
Con sentenza del 9 novembre 2004, il giudice di pace di Bologna respingeva il ricorso proposto da G. N. G. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2491/02, emessa dal comune capoluogo il 28 ottobre 2003 per omesso pagamento della sanzione elevatagli il 13 gennaio 2002 per la violazione dell’art 15 del Regolamento comunale di P.U, che vieta di lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico.
Il G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 novembre 2005, con sei motivi di doglianza. Il Comune si è costituito con controricorso.
Il procuratore generale ha sollecitato la trattazione del ricorso con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, chiedendone il rigetto per manifesta infondatezza.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art 15 comma 3 del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta di lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sostiene che erroneamente la disposizione è stata intesa nel senso che sia necessario tenere il cane al guinzaglio o con museruola. Il motivo è infondato, perché il giudicante ha correttamente ritenuto che la finalità della norma sia quella di garantire la sicurezza degli altri frequentatori del luogo pubblico, sicurezza che è messa a repentaglio dallo stato di libero movimento di cui gode un cane non controllato con guinzaglio o non frenato da museruola o altro accorgimento che possa prevenire suoi impulsi aggressivi. E’ in vista di tali impulsi improvvisi e reattivi, che possono essere scatenati da un comportamento imprevisto degli astanti, che il cane deve essere posto sotto materiale controllo, non bastando la vigile attenzione del padrone che sia distante qualche metro e non disponga di uno strumento fisico di costrizione per distoglierlo dalla possibile vittima. Ineccepibilmente quindi il giudice di pace ha ricordato che secondo una testimonianza assunta il cane vagava nel parco nonostante fossero esposte le tabellazioni che prescrivevano di tenere i cani al guinzaglio e ha spiegato che tale cautela è giustificata dalla presenza nell’area verde di bambini e anziani. Resta così escluso anche il vizio di motivazione denunciato con il quarto motivo, con il quale si rileva la contraddizione tra la contestazione mossa al ricorrente “perché lasciava vagare cane in luogo pubblico” e la motivazione data dal giudice di pace relativamente all’assenza di guinzaglio: è infatti evidente che se l’animale fosse stato trattenuto con guinzaglio sarebbe venuto meno il fatto contestato, costituto appunto dall’aggirarsi del cane in un parco, senza controllo diretto del proprietario.
Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art 18 della legge n. 689/81 per la mancata audizione del ricorrente da parte dell’autorità amministrativa. Il motivo è infondato perché l’audizione non venne richiesta incondizionatamente, ma, come si legge nello stesso ricorso “solo se codesta amministrazione avesse dubbi sullo svolgimento dei fatti”. Questa condizione di incertezza sulla vicenda non si è realizzata, tant’è che il motivo non è illustrato con la specificazione di differenze circa la ricostruzione dei fatti che abbiano avuto rilevanza (cfr anche quanto si dirà nell’esaminare il quinto motivo), essendo controversa la loro qualificazione. E’ infatti l’applicazione della normativa regolamentare alla fattispecie accertata che è controversa, sicchè non v’era obbligo di audizione, mancando il presupposto cui lo stesso ricorrente aveva subordinato la propria istanza.
Con il terzo motivo il G. censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto esistente la “causa di giustificazione” dello stato di necessità indotto da una patologia cardiaca dell’animale, la cui respirazione sarebbe stata danneggiata dall’uso della museruola. Osserva la Corte che la motivazione data dal giudice di pace nel respingere tale motivo di opposizione va integrata considerando: a) che l’art 4 della legge 689/81 si riferisce allo stato di necessità della persona autrice della violazione; b) che per consentire l’ossigenazione dell’animale non è indispensabile la frequentazione di un parco pubblico in ora in cui è popolato da altre persone, potendo il proprietario usare l’accortezza di condurlo in luoghi non aperti al pubblico o temporaneamente non frequentati, o con appositi recinti per animali, non infrequenti nei parchi pubblici, o con guinzagli e museruole confezionati in modo da non nuocere allo stato di salute. In ogni caso trattasi di comportamenti che consentivano di non porsi volontariamente nella condizione di violazione regolamentare in cui il G. si è trovato.
E’ invece in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo, relativo a preteso vizio di motivazione circa lo svolgimento del fatto, costituito da asseriti contrasti tra le testimonianze escusse e dalla mancata considerazione che la malattia dell’animale toglieva credibilità alla dichiarazione di una guardia ecologica secondo cui l’animale correva nel prato a una distanza di una decina di metri dal padrone. Per la prima parte mette conto ricordare che ove venga dedotto vizio di motivazione per incongruita’ o illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali quali le deposizioni testimoniali, e’ imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisivita’, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso- le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (n.12984 DEL 31 05 2006). Il secondo rilievo è inconferente perché risulta irrilevante, alla luce della norma regolamentare di cui si è detto in precedenza, circa la mancata applicazione di uno strumento di sicurezza, che il cane potesse correre o muoversi a passo lento.
Il sesto motivo lamenta omessa motivazione circa il vizio di eccesso di potere dell’ordinanza ingiunzione, perché in caso analogo il verbale era stato annullato in sede di autotutela dall’amministrazione. Anche in questo caso il vizio della sentenza risulta inammissibilmente esposto e comunque non decisivo: manca infatti la trascrizione integrale della risultanza documentale (ordinanza C22/01-bis)dalla quale dovrebbe desumersi l’esistenza del sintomo di eccesso di potere; in ogni caso tuttavia è evidente, alla luce della ricostruzione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, che l’amministrazione ha operato correttamente e che l’eventuale diversa valutazione tenuta in altro caso risale a diversità della fattispecie o a errore commesso in quella vicenda e non in quella giudicata con la sentenza qui impugnata.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna parte alla refusione delle spese di lite liquidate in euro cinquecento di cui 100 per spese e 400 per onorari.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 14 febbraio 2008
Prestazioni di assistenza e consulenza aziendale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 28 giugno 2008
La Cassazione, invocando una società in cui gli ordinamenti professionali non siano monopolisti delle competenze professionali ma spazi di libertà di espressione delle attività intellettuali, fissa il principio che nelle materie commerciali, economiche finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza e consulenza aziendale non sono riservate ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 15530 dell’11 giugno 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E. N. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Padova n.1017/98, depositata il 30.12.98 con cui, revocato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per pagamento, di prestazioni professionali, era stato anche condannato alla restituzione di L.850.000 in favore di F. C..
Sosteneva che il pretore aveva errato nel ritenere inesigibile la sua richiesta di consulente del lavoro per aver svolto attività riservata ai commercialisti; che aveva errato nel valutare le prove documentali e testimoniali assunte in I grado.
Si costituiva il convenuto chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza. Con sentenza dep. il 6 febbraio 2003 la Corte di appello di Venezia respingeva l’impugnazione, ritenendo che le attività professionali in relazione alle quali era stato chiesto il compenso non rientravano fra quelle attribuite dall’art. 2 della L. 11.1.79 n.12 ai consulenti del lavoro, che svolgono tutti gli adempimenti previsti per amministrazione del personale dipendente nonché ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente. Nella specie,non rientravano nelle competenze del consulente del lavoro l’attività relativa alla cessione di azienda e la correlativa valutazione patrimoniale della panetteria, ne lo studio di fattibilità dell’apertura nel Comune di Salvezzano di un negozio di erboristeria né la redazione dell’atto di transazione stipulato dal N. per porre fine alla controversia sfociata in una denuncia penale da parte di colui il quale doveva acquistare la panetteria, e che aveva contestato al C. di aver abusivamente asportato dal negozio derrate alimentari già inventariate, facenti ormai parte dell’oggetto del contratto -di cessione d’azienda. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il N. sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 dell legge n. 12 del 1979,in relazione all’art. 2231 cod. civ. ,censura la sentenza che:a) erroneamente aveva limitato le attribuzioni dei consulenti del lavoro,senza tenere conto dell’ ampliamento della competenza in materia fiscale e tributaria conferita con una serie di provvedimenti legislativi introdotti in epoca successiva alla legge n. 12 del 1979;b)fra le attività proprie dei consulenti del lavoro devono essere annoverate anche quelle operazioni che, pur essendo di competenza di altre categorie professionali, non sono a queste riservate in via esclusiva, secondo quanto al riguardo statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996,che ha ritenuto conforme ai principi dettati dalla legge delega i decreti n. 1067 e 1068 del 1953.b)in ogni caso, gli atti compiuti dal N. non rientravano fra quelli tipici di cui ai menzionati decreti.
Il motivo è fondato.
La sentenza,nel ritenere non dovuto il compenso chiesto dal ricorrente per attività professionali che non rientravano nelle competenze professionali attribuite al consulente del lavoro,ha confermato la decisione di primo grado che aveva considerato le stesse riservate ai dottori commercialisti.
Orbene,l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.
Peraltro,a1 fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall’art. 2231 cod. civ.,occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
Nella specie,tale indagine non é stata affatto compiuta dai giudici di appello, che si sono limitati ad escludere che l’attività espletata dal ricorrente rientrasse nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro secondo quanto al riguardo previsto dalla legge n. 12 del 1979.
Vanno qui richiamati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale,secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l’interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità :il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica(Corte Cost. 345 del 1995).
Ed alla luce di tali principi ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996), nel ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità, dell’art. l , primo e ultimo comma del D.P.R n. 1067 DEL 1953 e dell’art. 1 , primo e ultimo comma, del D.P.R n. 1068 del 1953 in relazione all’art. 76 Cost.,ne ha rilevato la conformità alla precisa prescrizione contenuta nell’articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), secondo cui “la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”.
Nelle norme delegate-hanno sottolineato i giudici delle leggi- non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l’elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica ne’ “l’esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati ne’ quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti”. In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall’altro, la non limitazione dell’ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.
L’espressione “a norma di leggi e regolamenti”, di cui all’ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione ín albi. Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione
(iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non sí risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio,cfr.Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o dì libertà dì impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oN. amministrativi o tributari).
Pertanto ,erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dal N. (consulenza e valutazione in materia aziendale; redazione di un atto di transazione) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista dalla legge come condizione di esercizio della professione).
Il ricorso va pertanto accolto;
la sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase,ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto.
“Nelle materie commerciali, economiche finanziarie e dì ragioN.a,le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti,ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
La multa contestata a voce e recapitata a casa
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 28 giugno 2008
La Cassazione conferma la legittimità delle multe contestate a voce e successivamente recapitate al domicilio dell’automobilista. La contestazione verbale non comprime il diritto di difesa del conducente poiché vi è la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. L’accertamento delle violazioni al codice della strada si sviluppa in tre momenti quello della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale. La verbalizzazione però può avvenire in un momento successivo purché il verbale indichi la causa che ha ritardato la consegna.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 14668 del 3 giugno 2008
Svolgimento del processo
L’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani ha impugnato per cassazione la sentenza 8/9/2003 con la quale il giudice di pace di Trapani, in accoglimento dell’opposizione proposta da C. F., annullava i verbali di contravvenzione redatti da agenti della Polizia di Stato per violazione degli articoli 158, 154 e 172 c.d.s. Il giudice di pace osservava: che due agenti della Polizia di Stato, a bordo di un’autovettura civile, avevano affiancato l’autovettura condotta dalla C. alla quale avevano poi contestato alcune violazioni di norme dettate dal c.d.s.; che le dette violazioni erano state però contestate oralmente in quanto gli agenti erano sprovvisti dell’apposito modulario; che il descritto operato degli agenti era affetto da nullità radicale ed insanabile; che non era consentito limitare, in pregiudizio della opponente, la possibilità di difendersi soltanto con una querela di falso.
L’intimata C. F. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani denuncia violazione degli articoli 200 e 201 c.d.s., nonché degli articoli 384 e 385 d.p.r. 16/12/1992 n. 495, deducendo che esiste una distinzione tra i tre momenti dell’operazione dell’accertamento della violazione, ossia contestazione, verbalizzazione e consegna del verbale. La contestazione avviene di regola in forma orale il che si é verificato nel caso di specie per cui la C. ha avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nel momento di detta contestazione. La redazione materiale del verbale e la sua consegna alla C. sono state posticipate per una impossibilità oggettiva, ossia la mancanza del modulario da parte degli agenti al momento della contestazione: ciò non ha comportato alcuna violazione di legge. Nel verbale gli agenti hanno specificato il motivo della mancata redazione dello stesso al momento dell’accertamento. Tale precisazione non era neanche necessaria posto che l’articolo 200 c.d.s, esige di regola la contestazione immediata e non l’immediatezza della verbalizzazione la cui redazione può essere impossibile anche nell’ipotesi in cui gli agenti non abbiano momentaneamente il modulario.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, come rilevato dal ricorrente, la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione – e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore – è stata già affrontata da questa Corte la quale al riguardo ha affermato che: a) l’operazione di accertamento delle violazione al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; c) tuttavia l’art. 201 del codice della strada contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva; d) la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione; e) a norma del terzo comma dell’articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni ( nei sensi suddetti, sentenza 21/11/2002 n. 16420 ).
Nel caso in esame non risulta contestato che la C. è stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato i quali le hanno di persona ed immediatamente contestato le violazioni accertate consentendole di formulare osservazione e di illustrare argomenti a propria discolpa. Nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa della C. è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato all’interessata con l’espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni “per mancanza di formulario a seguito”.
Si tratta di una motivazione valida e logicamente plausibile tenuto conto che – come riportato nella stessa sentenza impugnata – gli agenti accertatori facevano parte della Polizia di Stato e si trovavano a bordo di un’autovettura civile “per motivi di controllo del territorio” e, quindi, per svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli della regolazione del traffico, della prevenzione e dell’accertamento delle violazioni in tema di circolazione stradale.
D’altra parte non risulta che la C. nei motivi di opposizione abbia specificato quale delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni del trasgressore sarebbero state sacrificata o compressa in virtù della contestazione verbale delle infrazioni.
Deve quindi ritenersi che – al contrario di quanto affermato dal giudice di pace – alla ricorrente le infrazioni in questione siano state personalmente ed immediatamente contestate in modo corretto dagli agenti accertatori con l’indicazione delle norme violate e con la possibilità per la C. di formulare contestualmente osservazioni e di sollevare eccezioni ed obiezioni in ordine all’operato degli agenti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2700 c.c. e 221 e 313 c.p.c. deducendo che il giudice di pace ha errato nel ritenere che le risultanze del verbale di contestazione – relative ad accertamenti di fatto senza valutazioni e apprezzamenti discrezionali – potessero essere smentite da una mera dichiarazione di parte. I verbali in questione fanno invece fede fino a querela di falso per quanto riguarda la veridicità delle affermazioni ivi contenute.
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Al riguardo va rilevato che costituisce principio ormai pacifico che nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo
Il ricorso deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa al giudice di pace di Trapani ( in persona di altro magistrato ) il quale provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti e dei principi di diritto sopra enunciati nonché ad occuparsi degli altri rilievi mossi dalla C. ai verbali di contestazione in questione e la cui valutazione è stata implicitamente ritenuta assorbita dall’accoglimento della preliminare censura relativa alla asserita nullità del verbale impugnato per contestazione orale. Al giudice del rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Trapani (in persona di altro magistrato) anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma 11 aprile 2008
Truccare il ciclomotore è condotta notoriamente facile da realizzare
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 giugno 2008
La Cassazione, pur confermando quell’orientamento secondo il quale della sanzione, di cui all’articolo 97 del Codice della Strada, non risponde il genitore per il minore, che abbia truccato il ciclomotore, se provi rigorosamente di aver esercitato la massima vigilanza e di aver fatto il possibile per evitare il fatto, afferma che truccare un motorino non è una condotta episodica “che può sfuggire al controllo ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 9435 del 10 aprile 2008
FATTO E DIRITTO
Il Prefetto di Pesaro Urbino propone ricorso per Cassazione contro R. C. avverso la sentenza del GP di Urbino n. 78/2003, che ha accolto il ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. 1361/02, limitatamente al provvedimento di confisca del veicolo, confermando nel resto l’ordinanza ingiunzione ed il verbale (elevato il 30.8.02 alla stessa ed al figlio B. A. per violazione dell’art. 97 C.d.S., comma 6).
Non svolge difese la R. C.
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, perchè la opponente non aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione in ordine alla confisca; col secondo motivo lamentando, altresì, la violazione degli stessi articoli e dell’art. 112 c.p.c., deduce che la sentenza ha annullato l’Ordinanza ingiunzione per un motivo non dedotto; col terzo motivo deduce violazione dell’art. 97 C.d.S., perchè la confisca è l’automatica sanzione accessoria della violazione; col quarto motivo si duole che non si è tenuto conto che l’art. 196 C.d.S. prevede la responsabilità solidale del proprietario e dell’autore della violazione, tranne che il primo non provi che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso.
Le censure possono esaminarsi congiuntamente.
La sentenza impugnata riporta le conclusioni della opponente: “voglia concederle la custodia del veicolo…mi impegno sin d’ora a fare sì che il ciclomotore sia riportato alle condizioni di omologazione…” Aggiunge in motivazione che è risultato in istruttoria che il minore è l’autore delle alterazioni eseguite all’insaputa del genitore e da atto del deposito di dichiarazione di officina circa il rimontaggio di dispositivi regolamentari, concludendo che il ricorso va accolto nella parte in cui si chiede l’annullamento del sequestro-confisca, in tal senso interpretando le conclusioni riportate.
Osserva questa Corte Suprema che la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comporta l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 C.d.S., in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca (Cass. 7.12.2001 n. 15506); in ordine alla responsabilità dell’esercente la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non avere potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato (Cass. 21.3.2007 n. 6685, 20.10.1997 n. 10282).
Peraltro, il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria.
Il ricorso va, pertanto, accolto, e non risultando proposti ulteriori motivi non esaminati dal GP, la sentenza va cassata senza rinvio potendo questa Corte, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, pronunziare nel merito col rigetto della originaria opposizione e la compensazione delle spese, ricorrendo giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e compensa le spese.
Ciclomotori, condominio, servitù di pubblico passaggio e rimozione a spese dei trasgressori
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 5 giugno 2008
Con la sentenza 10323/2008 la Cassazione ha chiarito che i privati non possono operare la rimozione di autoveicoli o ciclomotori parcheggiati in quei luoghi, come il portico di un condominio, che sono gravati da una servitù di pubblico passaggio su area privata. In questi casi casi deve intervenire la polizia municipale. I privati, pur in presenza di un cartello apposto sui luoghi indicante “proprietà privata – divieto di sosta – rimozione a spese dei trasgressori”, non possono neppure chiedere autonomamente il pagamento delle spese occorse per la rimozione.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione II Sezione Civile n. 10323 del 21 aprile 2008
Svolgimento del processo
In esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato con il Condominio [...],il Centro Soccorso Stradale (CSS) di [...] rimuoveva dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà di P.S., ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l’indicazione di “proprietà privata – divieto di sosta” e con l’avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori.
P.S., proprietario del ciclomotore, ritirava il mezzo, pagando la somma di lire 265.000 per spese di rimozione, trasporto e custodia, e, deducendo l’illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall’autorità amministrativa all’uopo preposta, adiva il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.
Con sentenza in data 11-21 marzo 2003 il giudice di pace di Bologna accoglieva la domanda e condannava il Centro di Soccorso Stradale di [...] alla restituzione a P.S. della somma di Euro 136,86, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza il Centro di Soccorso Stradale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
P.S. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia mera apparenza ovvero contraddittorietà e perplessità dell’intera motivazione della sentenza impugnata, poiché risulta impossibile ricostruire il processo logico-giuridico seguito dal giudice di pace di Bologna, con una motivazione del tutto perplessa e contraddittoria, che rende dubbia la qualificazione giuridica delle posizioni soggettive e dei rapporti giuridici, che detto giudice ha posto a fondamento del suo iter argomentativo.
Secondo il ricorrente il giudice di pace ha preteso “di poter configurare un atipico e non meglio precisato affievolimento del diritto di proprietà che deriverebbe da una servitù d’uso pubblico, – precisamente da un diritto di pubblico passaggio pedonale, – gravante sull’area del portico stesso” (cfr. ricorso a pag. 6).
Il motivo è infondato.
Non sussiste, infatti, un vizio di motivazione deducibile avverso la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace in causa del valore che non superi i millecento euro (art. 113, comma 2, c.p.c.).
Il giudice di pace sul punto ha argomentato dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio su area privata, che attribuirebbe alla sola pubblica amministrazione il potere di disciplinare l’uso.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di risultanze probatorie documentali, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di pace omesso di valutare il negozio autorizzativo, con cui il Condominio [...] ha incaricato la società ricorrente, in data 20 giugno 2001, di provvedere alla rimozione dei motocicli abbandonati sotto il portico condominiale.
Il motivo è infondato.
Il giudice di pace non ha affatto omesso l’esame del provvedimento condominiale, che autorizzava l’amministratore ad incaricare il Centro Soccorso di rimuovere i veicoli parcheggiati sotto il portico.
Il giudice di pace ha ritenuto che siffatto potere spettava a ciascun condominio.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14, 47, comma 2, e dell’art. 42 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., poiché la sentenza impugnata sostanzialmente disconosce il fatto che l’arbitraria invasione di un portico di proprietà privata determina, oltre una contravvenzione del codice della strada, anche la commissione di un fatto illecito ed una molestia al godimento dell’immobile.
Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e degli artt. 3 (uguaglianza dei cittadini) e 14 (inviolabilità del domicilio).
I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, perché manca una norma costituzionale per affermare il diritto della ricorrente; la quale non ha in alcun modo motivato l’asserita violazione degli artt. 3 e 14 della Costituzione, né ha spiegato come la sentenza impugnata possa avere violato il principio di uguaglianza dei cittadini o il principio di inviolabilità del domicilio, vertendosi su questione riguardante la rimozione, senza intervento della polizia municipale, di un motociclo da un portico gravato da una servitù di pubblico passaggio, che è cosa ben diversa dal domicilio.
Erroneamente la ricorrente richiama l’art. 47, comma 2, della Cost., che è norma programmatica, con cui si statuisce che la Repubblica favorisce l’accesso al risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, materia estranea alla presente causa.
Infondato è anche il richiamo all’art. 42 della Cost., secondo cui la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, perché il giudice di pace non ha mai messo in dubbio la proprietà del portico in capo al condominio.
Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Condominio: parti comuni, parti private e suolo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 10 maggio 2008
La II Sezione della Cassazione, facendo uso del “criterio del suolo” formula il seguente principio “per stabilire l’appartenenza, in proprietà comune od esclusiva di un condomino, di un manufatto, occorre verificare la natura condominiale o meno del suolo su cui esso sorge, salva l’esistenza del titolo contrario”.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione II Sezione Civile n. 7043 del 14 marzo 2008
Svolgimento del processo
A e B. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Condominio C. di Empoli per sentire annullare la delibera con cui l’assemblea del 25-2-1992 aveva posto anche a loro carico le spese di restauro della facciata perimetrale di un manufatto ubicato sopra la copertura del fabbricato denominato “stanza sopra vano scala”.
Deducevano al riguardo la loro estraneità ai lavori, in quanto relativi a un vano di cui non avevano l’uso e dal quale non ne traevano alcun vantaggio.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che il manufatto in oggetto doveva considerarsi di natura condominiale, perché aveva funzione di copertura dell’edificio e le sue pareti dovevano considerarsi alla stregua di muri maestri.
Con sentenza del 15 settembre 1999 il Tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza del 29 marzo 2000 la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dagli attori, riteneva questi ultimi tenuti a contribuire alle spese relativamente soltanto a uno dei muri del vano ubicato al piano superiore del predetto manufatto.
Secondo i giudici di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva escludersi che avessero natura condominiale le quattro pareti del corpo di fabbrica realizzato sul lastrico solare, non avendo le stesse la funzione di reggere la copertura dell’edificio che per quasi tutta la sua estensione era munito di una sua copertura a lastrico solare; in realtà, le predette pareti davano vita a un manufatto architettonicamente aggiuntivo, composto da due piani, il primo ubicato alla stessa quota della terrazza circostante, alla quale dava accesso ed adibito a stenditoio, il secondo al piano superiore con la specifica funzione di ricovero dell’ascensore.
La funzione di copertura del vano scala, assolta dal piano di calpestio del piano superiore, era passata per forza di cose al solaio che ricopre quest’ultimo, tant’è vero che gli appellanti non avevano rifiutato di partecipare alle relative spese di manutenzione, discendendo tale obbligo dagli artt. 1117 e 1123 cod. civ. che presuppongono la natura condominiale del lastrico solare, indipendentemente dall’appartenenza del piano ad esso sottostante.
La sentenza ha, quindi, ritenuto che gli attori fossero tenuti alla manutenzione di uno soltanto dei muri del vano ubicato al piano superiore del predetto manufatto, in quanto sopraelevazione di uno dei muri perimetrali dell’edificio e, perciò, da considerare portanti dell’intero edificio, mentre gli altri tre lati, ricadendo all’interno del terrazza, non potevano essere considerati comuni, se non nell’ambito degli stessi condomini cui la sopraelevazione apparteneva, e ciò non diversamente da un piano attico regolarmente abitato: pertanto, gli appellanti non potevano essere tenuti alle relative spese. Peraltro, tale considerazione valeva soltanto per il piano superiore (ove erano allocati il macchinario per l’ascensore e l’ormai dismessa centrale termica di cui gli attori non avevano l’uso) ma non anche per quello sito al piano inferiore che era di proprietà comune perché serviva da accesso al lastrico solare.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio C. di Empoli sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso A. e B.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con i due motivi il ricorrente, nel lamentare violazione e falsa applicazione dell’art. 117 cod. civ. nonché contraddittorietà della motivazione, sostanzialmente formula la medesima censura, deducendo l’erroneità della sentenza gravata laddove aveva escluso la natura condominiale delle tre pareti che, sorreggendo il lastrico solare di copertura, dovevano avere natura di muri maestri o perimetrali che, in mancanza di titolo contrario, devono presumersi comuni; doveva ritenersi contra legem l’affermazione, secondo cui il primo piano aveva natura condominiale mentre il secondo era di proprietà esclusiva dei condomini che lo usano e il soprastante solaio di copertura era condominiale.
La doglianza è fondata.
La sentenza ha dapprima escluso la condominialità dei muri perimetrali del piano superiore del manufatto ubicato sul lastrico solare sul rilievo che il solaio da essi sorretto non svolgeva la funzione di copertura dell’intero edificio: peraltro, nel descrivere il manufatto de quo come un autonomo corpo di fabbrica ubicato sulla terrazza che costituisce il lastrico solare dell’edificio, ha ritenuto comune il solaio di copertura del predetto manufatto in considerazione della funzione di copertura del vano scala.
Il giudice di appello ha quindi limitato l’obbligo degli attori di contribuire alle spese di manutenzione delle pareti relative al piano superiore al solo muro che, in quanto la prosecuzione del muro perimetrale dell’edificio, doveva ritenersi comune.
Orbene, la sentenza, pur avendo ritenuto di proprietà comune il vano ubicato al piano inferiore (perché adibito a dare accesso al lastrico solare), ha erroneamente escluso che fossero da ritenersi comuni le pareti del piano superiore che, costituendo la proiezione verticale dei muri del piano sottostante, invece erano, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., pure esse oggetto di comunione in assenza di un titolo contrario: oltretutto, le stesse dovevano considerarsi condominiali in relazione alla loro destinazione, avendo necessariamente la funzione di reggere il solaio che, secondo la stessa sentenza, era stato ritenuto di proprietà comune.
Il ricorso va pertanto accolto.
Al riguardo va formulato il seguente principio di diritto: “per stabilire l’appartenenza, in proprietà comune od esclusiva di un condomino, di un manufatto, occorre verificare la natura condominiale o meno del suolo su cui esso sorge, salva l’esistenza del titolo contrario”.
La sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattola causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: deve essere respinta la domanda proposta dagli attori, attesa la legittimità dell’impugnata delibera.
Le spese relative al giudizio di merito e alla fase di legittimità vanno poste in solido a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dagli attori.
Condanna i resistenti al pagamento in solido in favore del ricorrente delle spese processuali: a) di primo grado, che liquida in Euro 900,00 per spese vive e di consulenza, Euro 750,00 per diritti di procuratore ed Euro 1.000,00 per onorari di avvocato; b) relative al giudizio di appello, liquidate in Euro 150,00 per spese vive, Euro 450,00 per diritti di procuratore ed Euro 900,00 per onorari di avvocato; c) di legittimità, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.





