Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il condominio ed il decoro architettonico

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 16 luglio 2009

Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.

Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.

In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione – seconda parte

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 23 marzo 2009

In questa seconda parte (clicca qui per leggere la prima) vedremo alcune caratteristiche dell’accettazione e della revoca della donazione.

L’articolo 782 del Codice civile, al secondo comma, ci spiega che “l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore”.

Innanzitutto se è vero che l’accettazione deve manifestarsi in un atto pubblico, per un vecchio indirizzo della Cassazione 12280/1992, non ha bisogno di essere espressa in modi solenni ed infatti in caso di contestazione il Giudice potrà convincersi della sua presenza ricavando elementi ulteriori dal contesto generale dell’atto, ad esempio dalla presenza della firma del donatario su di esso come presunzione di conoscenza ed accettazione della volontà espressa nel documento.

Così quando si riceve manualmente il “dono” non vi è la necessità di un atto formale essendo sufficiente a presumerne l’accettazione l’apprensione materiale della cosa o la ricezione della stessa e nel caso che beneficiario sia un minore, in mancanza di autorizzazione, l’atto sarà valido ma annullabile, ex articolo 322 , su istanza dei  figli, degli eredi o aventi causa del donante.

Quando però l’accettazione non sia giunta a conoscenza del donante, per mancanza di contestualità delle dichiarazioni, il contratto non si è ancora perfezionato. Questo significa che il donante non è ancora vincolato ed il contratto resta pendente fin tanto ché non intervenga la notificazione, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, dell’atto pubblico contenente l’accettazione. La notifica è da considerarsi requisito indispensabile per la perfezione della donazione a meno che non sia intervenuto il donante con una dichiarazione con la quale affermi di essere a conoscenza dell’avvenuta accettazione.

Il momento di perfezionamento della donazione è importantissimo infatti l’articolo 782 afferma che, durante la pendenza, “tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione”.

Durante la pendenza del tempo di conoscibilità dell’accettazione, il donante può revocare la sua liberalità sia con una dichiarazione di contenuto diverso ed opposto all’atto di liberalità ma anche in modo tacito, ad esempio vendendo i propri beni. Anche il donatario  potrà manifestare volontà contraria in un altro atto o rifiutare la ricezione dei beni.

Intervenuta però la notifica dell’accettazione non può più parlarsi di “dichiarazione di revoca” dal momento che il rimedio giudiziale o accerterà la nullità, quindi la non esistenza dell’atto, o l’annullamento che è diverso dalla revoca  anche se l’effetto pratico è revocare la precedente dichiarazione.