Aliquote dettagliate negli avvisi di accertamento
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 12 agosto 2008
In tema di trasparenza ed accertamenti fiscali, la Cassazione ha precisato che l’ufficio tributario, per non violare il principio di precisione e chiarezza dettato dall’articolo 42 d.p.r. n. 600/1973, è tenuto ad indicare, negli avvisi di accertamento, con precisione l’aliquota applicata non potendosi limitare a riportare il minimo ed il massimo previsto per gli scaglioni di reddito. In altri termini, se non vi è il rispetto di questa regola di correttezza il provvedimento finale è nullo.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Sezione Tributaria n. 15381 del 11 giugno 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra L. S. ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 55/15/98 del 17 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio Imposte Dirette di Conegliano determinava in 22 milioni di lire per il 1988 e in 23 milioni per il 1989 il reddito d’impresa della contribuente.
La amministrazione si è costituita con memoria,
La sentenza impugnata così motiva:
- l’avviso di accertamento ha posto in rilievo l’imponibile e le imposte liquidate con le indicazioni delle aliquote minime e massime previsti dagli scaglioni per reddito, così come determinati per legge. Tale accertamento ha pertanto soddisfatto quanto previsto dall’Art.42 secondo comma essendo definiti per legge e quindi noti gli scaglioni di reddito;
- in merito ai valori accertati va preliminarmente osservato che l’Ufficio ha rilevato una serie di indizi tra loro concordanti che hanno giustificato l’accertamento induttivo. Infatti la .mancanza di giacenze finali così come dichiarato dal contribuente, è del tutto inverosimile nell’attività aziendale del settore considerato. Tale grave indizio trova
- -riscontro nel carente reddito dichiarato posto in relazione ai costi del personale. Va comunque osservato che il criterio di valutazione al fine della determinazione del reddito deve portare ad un valore coerente cón le premesse del parametro “costo del personale”. E’ pertanto da ritenersi congruo, tenuto conto della remunerazione normale per il lavoro prestato, un reddito di £.22.000.000 per l’anno 1988 e £23.000.000 per l’anno 1989.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso attinente alla mancata indicazione delle aliquote applicate al reddito accertato a carico della contribuente.
E’ infatti prevalente nella giurisprudenza di questa Corte la tesi secondo cui l’avviso di accertamento ai fini irpef il quale non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal 3° comma dello stesso articolo (cfr ex pluribus Cass., sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).
Questa conclusione trova del resto conforto nella dizione letterale della legge secondo cui “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate”.
Si vuole cioè che l’avviso non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote ma indichi le “aliquote applicate” al caso concreto; ed il plurale pone in evidenza come debba essere evidenziata quale aliquota sia applicata su ogni importo imponibile.
La legge vuole cioè che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza che gli sia necessario ricorrere ad un esperto. E la omissione dei necessari elementi di cognizione determina la nullità dell’atto così come espressamente affermato dall’ultimo comma dell’art. 42,senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che la omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (come invece sostenuto dalla sentenza n. 9784 del 14 aprile 2008).
I residui motivi risultano così assorbiti.
E’ possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c.
Appare opportuno procedere a compensare le spese.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria il 27 febbraio 2008.
L’imposta di registro, la nozione di area edificabile ed il Decreto Bersani
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 28 giugno 2008
Con la sentenza n. 14507 del 30 maggio 2008 la sezione tributaria della Cassazione, in materia di imposta di registro, ha richiamato la nozione legale di area edificabile contenuta nel Decreto Bersani. Un terreno è dunque edificabile se è utilizzabile a tale scopo in base al piano regolatore generale adottato dal comune.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Sezione Tributaria n. 14507 del 30 maggio 2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
FATTO
La controversia ha per oggetto l’impugnativa da parte della venditrice P. L. e della compatrice A.C. dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio del Registro di Nola, con cui, fermo restando il valore iniziale dichiarato (£.1.764.000), il valore finale del fondo compravenduto veniva elevato (da £.10.000.000 a £.136.000.000) sull’assunto che non trattavasi di fondo rustico, bensì di area con caratteristiche edificatorie e destinazione ad edilizia popolare.
L’opposizione delle ricorrenti, che deducevano l’inesistenza di caratteristiche edificatorie e chiedevano l’annullamento dell’atto impositivo, veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n.264/14/95) che riduceva il valore accertato (a £.75.600.000).
Il gravame delle contribuenti, che lamentavano la carenza di motivazione e l’erroneità nel merito, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della decisione appellata, annullava l’impugnato avviso di accertamento, motivando che la precedente destinazione dell’area ad edilizia residenziale popolare si era caducata e che rispetto al carattere agricolo del fondo il valore indicato nell’atto era anche superiorie.
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, articolando un solo complesso motivo.
La signora A.C. ha resistito con controricorso.
Diritto
-1- Con l’unica complessa doglianza l’Amministrazione ricorrente ha dedotto molteplici profili di censura: la violazione e falsa applicazione dell’art.52, co.4 e 79, co.1 D.P.R. 26-4-1986, n.131; il travisamento dei fatti; l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; l’erronea, omessa ed insufficiente motivazione.
La controricorrente replicava che: la destinazione del terreno, riportata nell’atto notarile, era quella di nocellato, come risultava dalla certificazione catastale dell’epoca; alla data della compravendita era da escludersi la vigenza del Piano Regolatore Generale, deliberato il 5-10-1988, epoca successiva alla stipula (12-3-1985); la sola previsione del Piano di Fabbricazione di destinazione ad edilizia economica e popolare non era sufficiente per considerare l’area fabbricabile.
-2- Il ricorso è fondato e va accolto
-2.1- Deve sottolinearsi l’erroneità della tesi affermata dai giudici regionali, in quanto, trattandosi di terreno la cui edificabilità era prevista da specific strumenti urbanistici (certificato di destinazione urbanistica), non era applicabile alla fattispecie la norma dell’art.52, co.2°, D.P.R. n.131/86.
In particolare, alla data della stipula della compravendita (12-3-1985) era pienamente operante ed efficace il Piano Regolatore Generale (adottato con delibera n.3 del 4-6-1984 e pubblicato il 17-9-1984), per cui il terreno de quo aveva caratteristiche e natura edificatoria.
Inoltre, in base al Regolamento Edilizio Comunale (risalente al 1969/71) tale area ricadeva nella zona 7, definita “edilizia popolare L.167″.
Quanto alle misure di salvaguardia connesse all’adozione del Piano Regolatore Generale, va ribadito che le stesse hanno efficacia meramente cautelare e non rilevano ai fini dell’esegesi applicativa delle norme tributarie (Cass. n. 10406/1994).
Infine, deve richiamarsi l’intervento normativo attuato con il D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n.248/2006, che – ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta in varie fonti regolatrici della materia tributaria – ha introdotto una una nuova nozione legale di area edificabile (peraltro, con norma interpretativa avente efficacia retroattiva) nel senso che “un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (Cass. Sez. Un. n. 25505/2006 e n. 25506/2006).
-2-2. La deliberazione delle doglianze attinenti alla violazione di legge assorbe l’esame di ogni altra questione, concernente i dedotti vizi motivazionali.
-3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della gravata decisione.
Poiché l’accoglimento è basato sulla riconosciuta fondatezza della censurata violazione di legge e dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio , proposto dalle parti, alienante ed acquirente.
Il complessivo andamento del processo fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un’equa compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27-2-08, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.





