Avv. Hermans Joseph IEZZONI

L’imposta di registro, la nozione di area edificabile ed il Decreto Bersani

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

Con la sentenza n. 14507 del 30 maggio 2008 la sezione tributaria della Cassazione, in materia di imposta di registro, ha richiamato la nozione legale di area edificabile contenuta nel Decreto Bersani. Un terreno è dunque edificabile se è utilizzabile a tale scopo in base al piano regolatore generale adottato dal comune.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Sezione Tributaria n. 14507 del 30 maggio 2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

FATTO

La controversia ha per oggetto l’impugnativa da parte della venditrice P. L. e della compatrice A.C. dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio del Registro di Nola, con cui, fermo restando il valore iniziale dichiarato (£.1.764.000), il valore finale del fondo compravenduto veniva elevato (da £.10.000.000 a £.136.000.000) sull’assunto che non trattavasi di fondo rustico, bensì di area con caratteristiche edificatorie e destinazione ad edilizia popolare.
L’opposizione delle ricorrenti, che deducevano l’inesistenza di caratteristiche edificatorie e chiedevano l’annullamento dell’atto impositivo, veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n.264/14/95) che riduceva il valore accertato (a £.75.600.000).
Il gravame delle contribuenti, che lamentavano la carenza di motivazione e l’erroneità nel merito, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della decisione appellata, annullava l’impugnato avviso di accertamento, motivando che la precedente destinazione dell’area ad edilizia residenziale popolare si era caducata e che rispetto al carattere agricolo del fondo il valore indicato nell’atto era anche superiorie.
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, articolando un solo complesso motivo.
La signora A.C. ha resistito con controricorso.

Diritto
-1- Con l’unica complessa doglianza l’Amministrazione ricorrente ha dedotto molteplici profili di censura: la violazione e falsa applicazione dell’art.52, co.4 e 79, co.1 D.P.R. 26-4-1986, n.131; il travisamento dei fatti; l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; l’erronea, omessa ed insufficiente motivazione.
La controricorrente replicava che: la destinazione del terreno, riportata nell’atto notarile, era quella di nocellato, come risultava dalla certificazione catastale dell’epoca; alla data della compravendita era da escludersi la vigenza del Piano Regolatore Generale, deliberato il 5-10-1988, epoca successiva alla stipula (12-3-1985); la sola previsione del Piano di Fabbricazione di destinazione ad edilizia economica e popolare non era sufficiente per considerare l’area fabbricabile.
-2- Il ricorso è fondato e va accolto

-2.1- Deve sottolinearsi l’erroneità della tesi affermata dai giudici regionali, in quanto, trattandosi di terreno la cui edificabilità era prevista da specific strumenti urbanistici (certificato di destinazione urbanistica), non era applicabile alla fattispecie la norma dell’art.52, co.2°, D.P.R. n.131/86.
In particolare, alla data della stipula della compravendita (12-3-1985) era pienamente operante ed efficace il Piano Regolatore Generale (adottato con delibera n.3 del 4-6-1984 e pubblicato il 17-9-1984), per cui il terreno de quo aveva caratteristiche e natura edificatoria.
Inoltre, in base al Regolamento Edilizio Comunale (risalente al 1969/71) tale area ricadeva nella zona 7, definita “edilizia popolare L.167″.
Quanto alle misure di salvaguardia connesse all’adozione del Piano Regolatore Generale, va ribadito che le stesse hanno efficacia meramente cautelare e non rilevano ai fini dell’esegesi applicativa delle norme tributarie (Cass. n. 10406/1994).
Infine, deve richiamarsi l’intervento normativo attuato con il D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n.248/2006, che – ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta in varie fonti regolatrici della materia tributaria – ha introdotto una una nuova nozione legale di area edificabile (peraltro, con norma interpretativa avente efficacia retroattiva) nel senso che “un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (Cass. Sez. Un. n. 25505/2006 e n. 25506/2006).
-2-2. La deliberazione delle doglianze attinenti alla violazione di legge assorbe l’esame di ogni altra questione, concernente i dedotti vizi motivazionali.
-3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della gravata decisione.
Poiché l’accoglimento è basato sulla riconosciuta fondatezza della censurata violazione di legge e dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio , proposto dalle parti, alienante ed acquirente.
Il complessivo andamento del processo fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un’equa compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27-2-08, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.