Il condominio ed il decoro architettonico
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 16 luglio 2009
Spesso una causa scatenante del conflitto, all’interno del condominio, può essere l’impatto di un’opera, realizzata o da realizzarsi, da un singolo proprietario come ad esempio l’installazione di condizionatori, la sostituzione di infissi con altri d’un materiale differente rispetto a quello usato dal costruttore, la sopraelevazione, l’apertura di lucernari sul tetto o la realizzazione di un balcone o di un ascensore.
Occorre tener sempre presente che una delle caratteristiche del condominio è la compresenza di unità private annodate a parti comuni, per cui è coesistente un doppio limite, dove infatti nelle parti private, per trarre il massimo godimento, non ci si può spingere fino al punto di comprimere, limitare o ledere il diritto a godere delle parti comuni e viceversa. Allo stesso tempo è impensabile che un’opera privata, insistente su una parte privata, non possa poi, di fatto, incidere su una parte comune almeno a due proprietari. Proprio a causa di questo gomito a gomito, nella convivenza forzata, sono spalancate le porte verso la conflittualità.
In tema di decoro architettonico, il Codice civile, all’articolo 1120, vieta espressamente la sua alterazione considerando il condominio come un intero sotto ogni punto di vista. Ma quando un’opera è in grado di alterare il decoro di un intero edificio? Naturalmente il punto di partenza è valutare se il pregiudizio, permanente e non temporaneo, sia accertabile ed apprezzabile sul piano economico (Cassazione Civile 1918/1981) tanto che l’alterazione, se non appariscente e grave, può anche accompagnarsi ad una utilità che compensi gli svantaggi (Cassazione Civile 4474/1987, Cassazione Civile 6341/2000) della mutata armonia e fisionomia nell’insieme delle linee e delle strutture che caratterizza l’estetica dell’edificio (Cassazione Civile 851/2007). Quando però parliamo di valutazione economica non intendiamo solo il pregio artistico dell’edificio (Cassazione Civile 6640/1987, Cassazione Civile 2313/1988, Cassazione Civile 851/2007) ma ci riferiamo anche ad un concetto di disegno od estetica quale modo di essere proprio dell’immobile che si riflette anche sul goderne da parte del suo possessore (Cassazione Civile 7069/1995, Cassazione Civile 8381/1995, Cassazione Civile 5417/2002).
Il testamento olografo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 24 aprile 2008
In tema di testamento il termine olografia indica un documento (ad esempio una lettera, una pagina di diario od un semplice foglio) interamente redatto con la grafia del suo autore a pena di nullità. Per attribuire la paternità della volontà espressa nell’atto non è dunque sufficiente limitarsi ad apporre la data e la firma ad un documento redatto da altri o ad uno stampato. L’atto può essere contenuto anche in una pagina di diario.
L’articolo 602 del Codice Civile è chiaro al riguardo:
“deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.
La ragioni di questa prescrizione sono da cercare nella particolarità di questa scrittura privata. Attraverso di essa, con un ragionamento anche a ritroso, devono essere pienamente accertabili le capacità del testatore oltre che la provenienza dell’atto da colui che, sottoscrivendolo, palesa di esserne l’autore. Inoltre la volontà di testare deve essere completa e non un semplice proposito.
Occorre anche ricordare che, in materia di scritture private, a mente dell’articolo 2702 del Codice Civile esse hanno efficacia di “piena prova” fino a che non siano contestate la genuinità e la provenienza. Infatti, in caso gli eredi o gli aventi causa abbiano dichiarato di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione, chi intende avvalersi del testamento dovrà anche chiederne la verificazione.
Se un terzo modifica una parte del testamento, ad esempio introducendo una riga od una clausola, si verificherà la nullità solo di quella parte e non di tutto il testamento.
Anche la mancanza di sottoscrizione, ossia della firma, determina, come è logico, la nullità del testamento olografo ed ancora l’articolo 602 prescrive che “deve essere posta alla fine”, ad indicare sia la volontà definitiva che la fine della stessa dal momento che il testamento può essere contenuto anche in fogli separati. La firma può anche non riportare il nome e cognome ma essere comunque un segno che graficamente inteso sia riconoscibile come appartenente solo al testatore (ad esempio l’indicazione papà o mamma unità ad altre parole usate nel testo per individuare il rapporto di parentela). Quando il documento si compone di più parti, una contenente il testo e l’altra solo la firma, un indirizzo risalente, Cassazione 1524/1965 ha considerato valido il testamento nel caso in cui fosse esaurito nel primo foglio lo spazio sufficiente per firmare.
La data del testamento olografo non indica solo il momento di redazione dell’atto ma anche la priorità rispetto ad altri documenti. Deve essere indicata in modo completo ossia riportando il giorno, il mese e l’anno. Sono ammesse forme equivalenti quando è possibile dedurre che vi sia stato un errore materiale di trascrizione per distrazione, ignoranza o altra causa. La sua assenza od incompletezza determina l’annullabilità entro 5 anni dall’esecuzione della volontà testamentaria. Se il testatore ha redatto due documenti che riportano la medesima data non potranno considerarsi valide quelle disposizioni tra loro in contrasto.
Il testamento olografo, come ogni scrittura privata, può essere conservato nelle cure di un notaio preservandolo dal pericolo di alterazione da parte di terzi. Il notaio ricevente redigerà un verbale che però, secondo l’opinione dominante, non produrrà gli effetti presuntivi di autenticità e conformità come nel caso del testamento segreto ex articolo 604 del Codice Civile.
Ecco una formula tipo di testamento olografo:
TESTAMENTO OLOGRAFO
Con la presente scrittura, redatta di mio pugno e nel pieno delle mie facoltà sia di intendere che di volere, io sottoscritto ____ , nato il ____ a ____ e residente in ____ alla via ____ , nominando come esecutore testamentario il Sig. ____ nato il ____ a ____ e residente in ____ alla via ____ , manifesto la mia ultima volontà e precisamente che, dopo la mia morte, si disponga dei miei beni nel modo che segue:
1 – lascio a ____ grado di parentela ____ nato il ____ a ____ , e residente in ____ alla via ____ il bene ____;
2 – lascio a ____ grado di parentela ____ nato il ____ a ____ , e residente in ____ alla via ____ il bene ____;
Scritto a ____ , il __/__/____ Firma ______________





