Il marito indifferente alla depressione della moglie
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 22 luglio 2008
Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.
La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Prima Sezione Civile n. 19065 del 10 Luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 ^ Sezione Civile
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 marzo 2003, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione personale dei coniugi F. E. A. e P. L. e, in accoglimento del ricorso di questa, la addebitava al marito, affidando la figlia minore M. agli zii materni A. L. e G. S., con facoltà per il padre di vederla, presso il consultorio familiare, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e, a domeniche alterne, in presenza di familiari della madre, dalle ore 9 alle 12, ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore, di €. 110,00, e compensando le spese del grado tra le parti.
Avverso tale pronuncia proponeva appello F. E. A., lamentando che i primi giudici erroneamente avevano addebitato a lui la separazione, pur essendo la crisi coniugale di pesa dalla malattia psichica della moglie, che non era stata in grado di provvedere alla famiglia e aveva rifiutato figlia e marito, per cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da addebitare alla moglie.
Nel gravame si deduceva poi che la piccola M., in un primo tempo affidata dal Tribunale per i minorenni ad una vicina di casa di nazionalità rumena, M. F., a seguito di un nuovo intervento dei servizi sociali, era stata affidata agli zii materni, che alla nipote non erano stati mai particolarmente vicini, nessun rilievo dandosi invece alla disponibilità del padre di curarsi della minore.
L’appellante chiedeva quindi che la figlia gli fosse affidata, modificandosi in ogni caso le modalità di incontro con la piccola, incompatibili con la instaurazione di un rapporto affettivo tra loro, per la previsione di una costante presenza di terzi.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 dicembre 2004, ha respinto il gravame, confermando l’addebito al marito, per aver vissuto con assoluto distacco i problemi psichici della moglie, alla cui condotta non poteva attribuirsi la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a causa dei disturbi psichici che incontestatamente l’affligevano. Dalla relazione dei servizi sociali, confermata sul punto dai testi escussi, era emerso che l’E. A., cittadino marocchino, aveva ingannato la L. in ordine alla sua posizione economico-patrimoniale e così l’aveva sposata; aiutato poi dalla famiglia della moglie, il marito era riuscito anche ad ottenere un posto di lavoro.
L’uomo non aveva però assistito la moglie nelle cure da lei praticate per la psicosi da cui era affetta e l’aveva anzi maltrattata; egli non aveva neppure svolto i suoi compiti di genitore verso la figlia M., che era stata affidata a una vicina di casa, M. F.,di nazionalità rumena, dal Tribunale per i minorenni, cui la situazione era stata segnalata.
L’appellante aveva giustificato la mancata assistenza alla moglie, con la sua posizione economica, che non gli aveva consentito di affrontare le spese per le cure di lei; la L., dopo un ricovero coatto, aveva ripreso i rapporti con la famiglia d’origine, presso la quale era quindi ritornata.
F. E. A. era stato elemento di disturbo nel processo di guarigione della L., la cui ripresa aveva evidenziato che, se il marito le fosse stato vicino, la situazione psichica di lei avrebbe avuto un diverso decorso e sviluppo.
Ritenute logiche e coerenti le riportate relazioni dei servizi sociali, che avevano proposto l’affidamento agli zii materni della piccola M., la quale, tra l’altro, alla data della sentenza di appello, già da anni conviveva con loro, la Corte di merito, rilevato che l’appellante sí era interessato della figlia solo nei primi sei mesi di vita, avendola visitata due volte successivamente, presso la vicina di casa e mai presentandosi al consultorio per incontrarla, ha confermato la decisione dei primi giudici in ordine all’affidamento della minore, rigettando l’appello del marito e condannando l’appellante alle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 7 febbraio 2005, propone ricorso di due motivi notificato 1′8 aprile 2005., F. E. A. e la L., che non ha replicato con controricorso, ha resistito solo alla udienza pubblica, alla quale ha partecipato il suo difensore, avv. Francesco Poerío, munito della procura speciale notarile di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei principi generali in materia di addebito della separazione e dell’art. 151 c.c., nonché la omessa o insufficiente motivazione della sentenza, su punti decisivi, ai sensi dell’art. 360, l’comma, n.ri 3 e 5, c.p.c.
La intollerabilità della prosecuzione della convivenza è derivata non da comportamenti imputabili al ricorrente, ma dai gravi disturbi psichici di cui soffre la L. la quale, con i suoi cambiamenti di umori, le manie di persecuzione e la depressione, ha costretto il marito ad avvalersi, per l’accudimento della figlia M., dell’aiuto di una vicina di casa. Tale condizione psichica ha portato al ricovero coatto della donna e le valutazioni personali della assistente sociale, nella relazione per il Tribunale per i minorenni, hanno fatto ritenere il ricorrente poco attento ai bisogni della moglie e disinteressato e insensibile ai problemi di salute mentale di lei. La teste e vicina di casa Fratalà M. ha chiarito che il ricorrente è stato padre “presente e premuroso”, che ha provveduto personalmente ad accompagnare la bimba per le vaccinazioni e mai ha maltrattato la moglie; l’assistente sociale ha ritenuto invece che il ricorrente abbia ostacolato la guarigione della moglie e sia stato poco sollecito rispetto alla esigenza di superare la difficile situazione economica della famiglia.
Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato, come cuoco, manovale, commesso in una pescheria, e che le sue condizioni economiche non gli hanno consentito di offrire alla moglie e alla figlia una vita decorosa, per cui ha dovuto chiedere aiuto al sindaco e alla locale Caritas, non essendovi stati i pretesi aiuti del suocero ai coniugi, dei quali non vi è prova e avendo gli zii materni provveduto a volte solo ad acquistare latte e pannolini per la bambina, quando questa era in famiglia o presso la vicina di casa.
La L., con le sue precarie condizioni psichiche, ha compromesso la vita coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e a lei deve addebitarsi la separazione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 155 c.c. e i principi in materia di affidamento dei figli minori, avendo omesso di esaminare il punto decisivo della controversia con l’affidare la piccola M. Ì invece che ad uno dei genitori, a terzi estranei, motivando tale scelta in modo insufficiente e contraddittorio, ex art. :360, n.ri 3 e 5, c.p.c.
L’interesse del minore comporta che, nel disporre l’affidamento, il giudice deve privilegiare di regola il genitore maggiormente idoneo a ridurre i danni derivanti dalla crisi familiare per il figlio, onde assicurarne il migliore sviluppo, mentre l’affidamento a terzi ha carattere eccezionale e, nel nostro ordinamento, costituisce una misura straordinaria, adottata come eccezione in caso di assoluta inidoneità educativa dei genitori, ai sensi dell’art. 155 c.c.
Di tale situazione eccezionale, non vi è cenno nella motivazione della Corte di merito, che neppure ha rilevato che gli affidatari mai sono stati legati alla nipote M., come è emerso dalla prova testimoniale assunta; l’affidamento a terzi poteva giustificarsi solo se temporaneo, non potendosi mantenere come permanente, in una situazione nella quale gli zii materni della minore si sono sempre opposti al matrimonio tra le parti e hanno poi ostacolato ogni rapporto del padre con la figlia.
L’affidamento disposto viola non solo l’art. 155 c.c.4 ma anche l’art. 30 Cost., impedendo di fatto lo sviluppo dei rapporti tra il padre e la figlia.
La minore doveva affidarsi al padre, che era la figura genitoriale che più avrebbe ridotto in concreto i danni derivanti alla piccola dalla disgregazione del nucleo familiare, non costituendo l’affidamento una sanzione per il coniuge cui si addebita la separazione. L’affidamento agli zii e le modalità d’incontro del padre con la minore costituiscono nel caso una sanzione per il ricorrente, non riconoscendosi in favore della bimba un periodo più lungo dell’anno da trascorrere insieme con il padre, e limitandosi il diritto di visita di questo solo ad alcune ore e in alcuni giorni, con controlli esterni e restrizioni alle visite ingiustificate, in assenza per il ricorrente d’una sospensione o revoca della potestà genitoriale.
2. Il ricorso, per entrambi i motivi, è inammissibile, in quanto in esso si deducono violazioni di legge desunte solo da una serie di circostanze di fatto, di cui si chiede il riesame e la ricostruzione, preclusi in sede di legittimità, rivisitando la decisione d’appello con una valutazione dei fatti diversa da quella data dalla Corte territoriale, per rilevare così la pretesa disapplicazione di norme e principi di diritto da parte di questa.
Infatti per l’addebito, il ricorrente denuncia una violazione dell’art. 151 c.c. e dei principi di legge in materia, segnalando una pluralità di fatti che chiede di rivalutare e riesaminare, come la malattia della moglie, l’atteggiamento ostile dei servizi sociali nei suoi confronti, l’attività lavorativa da lui svoltai e la dy ricerca di aiuti a istituzioni ed enti per la famiglia da parte di lui, fatti che escluderebbero ogni violazione d’ doveri d’assistenza alla moglie da parte di lui.
La dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto non è denunciata l’errata interpretazione di una o più norme dalla Corte d’appello, ma solo una inesatta ricostruzione dei fatti, chiedendosene una nuova, in sede di legittimità, per giungere, attraverso questa, comunque preclusa a questa Corte, a rilevare la pretesa disapplicazione dell’art. 151 c.c. dai giudici di merito.
La sentenza impugnata motiva l’addebito al ricorrente, esaminando i fatti di cui al ricorso e ritenendo che essi, così come ricostruiti, evidenziano la violazione da F. E. A. dell’obbligo d’assistenza posto a suo carico dall’art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell’uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate “in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado” (pag. 10 sentenza, righi 9 e 10).
Nessun riesame di tali disturbi psichici della L. e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei, è possibile in sede di legittimità e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell’art. 151 c.c., non prospetta un’erronea interpretazione di tale norma.ma solo una carente valutazione dei fatti< base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non è configurabile quale vizio di legittimità e deve quindi dichiararsi inammissibile (nello stesso senso, cfr. Cass, 24 ottobre 2007 n. 22348 e 22 febbraio 2007 n. 4178).
In rapporto poi al dedotto vizio motivazionale, il motivo manca comunque di autosufficienza, non indicando i fatti decisivi, sui quali vi sarebbe stata la carente, omessa o insufficiente valutazione della Corte territoriale e i comportamenti del ricorrente o
della moglie, non esaminati nel merito, che avrebbero escluso la rilevata violazione dei doveri coniugali e l’addebito a lui, da parte della Corte d’appello.
La sentenza precisa che il ricorrente si è rifiutato di accompagnare la moglie alla psicoterapia, avendo giustificato tale scelta con la mancanza di danaro per pagare le cure e avendo consentito che la L. fosse accompagnata dalla vicina di casa o dalla sorella e da altri familiari; nessuna delle censure contenute in ricorso evidenzia ragioni che possano giustificare una valutazione diversa del comportamento non partecipativo e distaccato dell’uomo rispetto alla malattia della moglie, costituente violazione dei suoi doveri di assistenza.
Anche per tale profilo il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, non facendo venir meno la ricostruzione dei fatti che la sentenza opera per rilevare la mancata assistenza del ricorrente alla moglie, né il nesso causale tra questa condotta e la fine della convivenza, non assumendo rilievo la mancanza di lavoro e di mezzi, come esimente della trascuratezza e indifferenza dell’E. A. nei confronti della L. e della figlia.
Anche nel periodo di convivenza della coppia fu la vicina di casa straniera e non il ricorrente ad accompagnare la L. alla psicoterapia e anzi l’uomo aveva imposto la cessazione di ogni cura alla moglie, a causa della mancanza di mezzi per sostenerla, e la donna era giunta quindi a comportamenti inconsulti, che ne avevano determinato il ricovero coatto; nessuna seria censura è riportata in ordine alla deduzione della Corte di merito che l’aggravamento della malattia psichica della Lonetti, che ha contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non è imputabile alla donna, si è avuto anche a causa delle omissioni e ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie, costituenti essi pure violazioni dei doveri di assistenza coniugale da parte di Farid El Amrani, cui si è collegata la crisi coniugale, addebitandola a lui (sulle violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e il nesso tra queste e la intollerabilità come presupposti dell’addebito, cfr. di recente Cass. 26 giugno 2006 n. 14840 e 24 febbraio 2006 n. 4203).
Nessuna censura del primo motivo di ricorso individua punti di fatto decisivi sui quali vi siano carenze e insufficienze motivazionali, tali da rendere inattendibile la pronuncia impugnata, in rapporto alle circostanze riportate in ricorso, che è quindi inammissibile anche per tale secondo profilo.
2.2. Altrettanto è a dire per il secondo motivo di ricorso, censurando il ricorrente la scelta di terzi quali affidatari della figlia Maria, senza precisare le ragioni che avrebbero consentito di far vivere la minore con lui o con la moglie, entrambi ritenuti inidonei al compito genitoriale.
Emerge dalla sentenza impugnata che nessun rapporto il ricorrente ha instaurato con la bimba, nella fase in cui la stessa è rimasta anche con la madre, tanto che egli stesso ha sollecitato al Tribunale per i minorenni l’affido della figlia alla vicina di casa Fratilà Marta che, a suo avviso, la accudiva adeguatamente, sul presupposto della sua inidoneità e di quella della moglie malata a provvedervi.
Lo stesso fatto dedotto in ricorso secondo il quale dalla testimoniale assunta emergerebbe la pretesa affettuosità del padre per la figlia, per aver egli condotto la bimba a vaccinarsi, in esecuzione di obblighi la cui violazione è anche sanzionata, evidenzia la pochezza e povertà dei rapporti dell’uomo con la piccola Maria, già prima che la stessa fosse affidata agli zii materni, avendo egli avuto in tale periodo solo due incontri con lei.
Le pretese difficoltà d’incontro con la figlia, per le modalità stabilite in sentenza di esecuzione del diritto di visita in consultorio o in presenza di familiari della madre, si sono riscontrate, secondo i giudici di merito per responsabilità prevalente o esclusiva del ricorrente che non si è recato agli incontri ed hanno determinato l’assoluta mancanza di rapporti del padre con la figlia minore.
La malattia psichica della Lonetti e la sostanziale assenza di rapporti con la bimba del padre, hanno giustificato l’affidamento agli zii della minore, mancando figure genitoriali adatte a occuparsi di lei, ed essendo contrastante con l’interesse della piccola essere affidata alla madre o al padre ovvero ad entrambi in affido condiviso.
Nessuna errata interpretazione dell’art. 155 c.c. è denunciata nel ricorso che, anche in relazione a detta norma, richiama una serie di fatti accertati nel merito e ne chiede una diversa valutazione a questa Corte, cui è precluso l’accertamento chiesto dal ricorrente; l’impugnazione per violazione di legge, per tale profilo, è quindi inammissibile, così come
.,quello della denunciata carenza motivazionale, non indicandosi fatti decisivi non esaminati o di cui si sia omessa la valutazione, che possano dar luogo a una diversa soluzione per l’affido della minore e per le modalità di esercizio del diritto di visita da parte
del padre (sul corretto affidamento ad una istituzione, a causa della inidoneità dei genitori, cfr. Cass. 8 maggio 2003 n. 6970).
Anche il secondo motivo di ricorso, sia per il profilo della violazione di legge che per quello delle insufficienze motivazional4, entrambi basati sulla sola valutazione dei fatti diversa da quella data dai giudici di merito. deve dichiararsi inammissibile, per essere precluso il riesame chiesto in questa sede con l’impugnazione ai giudici di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibile e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio :che liquida in €. 1.700,00 (millesettecento/00), di cui €. 200,00 (duecento,00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008 nella camera di consiglio della 1- sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
L’affidamento dei figli al Comune
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 28 giugno 2008
La Cassazione, nel rigettare il ricorso di un genitore contro il provvedimento di affidamento, conferma che quando i figli sono ostaggio dei ricatti e dei rancori tra gli ex coniugi l’affidamento passa all’ente locale di residenza, ossia al Comune.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Prima Sezione Civile n. 14042 del 28 maggio 2008
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza in data 23 ottobre 2001, il Tribunale di Chiavari pronunziò la separazione personale dei coniugi C. V. e V. B., respingendo la domanda di addebito alla prima, alla stregua del1a considerazione che i comportamenti della stessa stigmatizzati dal marito erano stati posti in essere quando il consorzio coniugale si era già disgregato, come sarebbe emerso dalla precedente decisione dei coniugi di addivenire ad una separazione consensuale, cui non si era poi dato corso; affidò i figli minori alle parti congiuntamente, disponendone il collocamento presso il padre, in considerazione della conflittualità esistente tra la figlia M. e la madre; attribuì la casa coniugale al B., e sancì la reciproca indipendenza economica dei coniugi, disponendo che ciascuno di essi provvedesse alle esigenze economiche dei figli nel periodo di loro permanenza presso di sé, con suddivisione in misura uguale delle spese mediche, sportive e scolastiche.
La pronuncia fu impugnata dal B., che censurò il rigetto della propria domanda di addebito della separazione alla moglie, nonché la statuizione relativa all’affidamento dei figli ai genitori congiuntamente, nonostante la V. avesse dato prova di incapacità di una gestione adeguata degli stessi.
Anche il rapporto tra i fratelli, aveva segnalato il consulente, era poco consistente, essendosi radicalizzate le rispettive posizioni, con insistenza di A. per la collocazione presso la madre e di M. per. la conferma della sistemazione presso il padre. Ed in relazione alla evidente incapacità dei genitori di comprendere le reali esigenze dei figli, era stato suggerito l’affidamento di costoro all’Ente locale. Al riguardo, la Corte, ritenuta la superfluità dell’audizione dei ragazzi, richiesta dalla difesa dell’appellante, in considerazione delle acquisizioni del processo, ed avuto riguardo alla circostanza che non già il comportamento dei figli, ma quello dei genitori induceva a ritenere -atta necessità, sottolineò che questi ultimi, pur astrattamente idonei all’affido dei figli per l’assenza di condizioni psicopatologiche, non erano, in concreto, almeno allo stato, in grado di superare il loro conflitto, che già aveva seriamente compromesso l’equilibrio dei figli.
Di qui la decisione dell’affidamento dei ragazzi al Comune di Castiglione Chiavarese. Quanto alla materiale collocazione dei minori, l« età degli stessi e la tenuità del rapporto affettivo tra di loro rendevano opportuna la valorizzazione della preferenza che i ragazzi avevano manifestato.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la V..
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 143 e 151 cod.civ., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare, ai fini della decisione sulla richiesta di addebito della separazione alla V., alcuni elementi essenziali, limitandosi a dare credito alla versione fornita da quest’ultima, secondo la quale la sua relazione extraconiugale, sarebbe iniziata solo dopo che le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale. Detta affermazione, di cui il ricorrente assume la falsità, avrebbe dovuto comunque, a suo avviso, essere comprovata dalla resistente. Né il giudice di secondo grado aveva valutato la condotta della V., che avrebbe impedito al coniuge di incontrare i figli, avrebbe fatto ripetutamente cambiare loro domicilio e istituto scolastico, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio prima che fossero dati i provvedimenti provvisori, avrebbe poi disatteso gli stessi provvedimenti e dimostrato assoluto disinteresse per i figli, ed in particolare per M.. Nemmeno avrebbe tenuto conto la Corte ligure che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio debbono presumersi causa efficiente del formarsi e consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale, la quale, di per sé, non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod.civ.;
sicchè, ai fini della addebitabilità della separazione, non potrebbe escludersi aprioristicamente la rilevanza della violazione di detti doveri – che comprendono, oltre a quello di fedeltà, anche quello dell’assistenza mortale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia, e della coabitazione, doveri, tutti, ignorati dalla V. – , anche se verificatasi dopo il deposito del ricorso per la separazione.
2.1. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.
2.2.- In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., ex multis, Cass., sentenze n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005).
Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa(v., sul punto, Cass. sentenze n. 20256 del 2006, n. 17710 del 2005).
In ogni caso, l’apprezzamento che la violazione dei doveri medesimi, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, e, in definitiva, la valutazione circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, costituisce indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, che, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (v., per tutte, Cass. sentenza n. 9877 del 2006).
2.3. – Nella specie, la Corte di merito ha fornito, del percorso logico che la ha condotta alla negazione di ogni efficacia causale nella crisi matrimoniale alla infedeltà della V., una motivazione non affetta da carenze né da illogicità, muovendo dal rilievo della ragionevolezza del convincimento del giudice di primo grado, secondo il quale la instaurazione della relazione extraconiugale della donna fu successiva alla crisi del rapporto coniugale, rappresentandone, in qualche misura, l’effetto: convincimento acquisito sulla scorta delle risultanze acquisite, e, in particolare, desunto dalla originaria decisione, assunta da entrambe le parti, evidentemente concordi nel porre fine alla convivenza, di procedere ad una separazione consensuale.
La Corte di merito si è fatta, poi, carico della circostanza che a detta separazione consensuale non si fece realmente luogo, essendosi entrambe le parti attivate per l’avvio di una causa di separazione giudiziale, e che, in particolare, il B. allegò la circostanza che la moglie avrebbe mutato condotta, instaurando la predetta relazione extraconiugale. Il giudice di secondo grado, tuttavia, posta la premessa della preesistenza della crisi coniugale a tale relazione, esattamente ha escluso ogni rilievo, ai fini della addebitabilità della separazione alla V., della violazione, da parte della stessa, del dovere di fedeltà, maturata in tale contesto di cessazione di affectío coniugalis.
Né, in contrario, per le stesse ragioni, potrebbe assumere, oggi, alcuna rilevanza l’affermazione del ricorrente – del resto tardiva e non suffragata da alcun elemento – secondo la quale egli avrebbe accettato l’allontanamento dalla moglie nella speranza di potersi con la stessa riconciliare.
3. – Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. riv., nonché carenza di motivazione, in relazione ai comportamenti posti a carico del ricorrente, ai fini della pronuncia sull’affidamento dei figli all’ente locale, con collocamento di A. presso la madre e di M. presso il padre. La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza rilevare come esse fossero in contrasto con la parte motiva della relazione dello stesso, e come fossero intervenute a distanza di neanche tre anni dall’epoca in cui il medesimo consulente aveva ritenuto l’attuale ricorrente idoneo all’affidamento di entrambi i figli, affermando altresì la inaccettabilità della soluzione della separazione dei due fratelli. Né il giudice di secondo grado – che non aveva neanche ritenuto di convocare il consulente per chiedere chiarimenti in ordine a tale ingiustificato mutamento di opinione – avrebbe considerato il comportamento incongruo, risultante dalla stessa relazione del c.t.u., della V., che avrebbe cercato di attirare a sé il figlio <permettendogli di non fare i compiti,lasciandolo uscire, regalandogli il motorino> e “ricattando” la figlia, che intendeva vedere il padre, ed infliggendole, per questo, addirittura punizioni. Infine, evidenzia il ricorrente che nella relazione di cui si tratta non si afferma la sua inidoneità all’affidamento dei figli, ma solo la conflittualità con la V., che non potrebbe essere a lui addebitata, derivando, piuttosto, dalla violazione, da parte di quest’ultima, degli ordini del giudice e dei propri doveri.
4.1. – Anche tale doglianza è priva di fondamento.
4.2. – E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto a giustificare “, espressamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (v., tra le altre, Cass., sent. n. 26694 del 2006).
4.3. – Nella specie, la Corte di merito ha assolto in modo compiuto il proprio obbligo di motivazione delle ragioni dell’adesione alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., pur diverse da quelle che lo stesso consulente aveva tratto circa tre anni addietro, in occasione del giudizio di primo grado. Al riguardo, nella sentenza impugnata si dà atto, da un lato, dell’affermazione del c.t.u. in ordine alla adesione dei consulenti di parte alla delineata soluzione della sistemazione logistica dei due fratelli nel senso da ciascuno di essi auspicato, con l’affidamento degli stessi all’ente locale; dall’altro, della ferma opposizione alla richiamata soluzione da parte della difesa del B.
Ciò posto, il giudice di secondo grado ha, anzitutto, dato conto della ragionevolezza della modifica delle conclusioni del c.t.u., in quanto intervenuta a notevole distanza di tempo, ed avuto riguardo all’acuirsi delle tensioni tra le parti, con il conseguente, inevitabile pregiudizio per lo sviluppo dei figli.
Quindi, dopo una analitica descrizione delle posizioni che sulle risultanze della relazione del c.t.u. avevano assunto i consulenti di parte e le parti medesime, la Corte di merito ha accuratamente dato conto del proprio convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacità dei coniugi – dei quali non ha, comunque, sottaciuto la astratta idoneità ad essere destinatari dell’affidamento dei figli – di pervenire, allo stato, ad un rasserenamento dei loro rapporti nell’interesse degli stessi figli, inferendone la necessità, al fine di non compromettere l’equilibrato sviluppo dei ragazzi, di assegnarne l’affidamento ad un terzo, e, segnatamente, all’Ente locale di residenza.
Ha, infine, precisato il giudice di seconde cure che una siffatta statuizione, escludendo ogni <valenza premiale> nei confronti dell’uno o dell’altro dei coniugi, sottolineava, al contrario, la negatività del comportamento di entrambi con riferimento alla permanente conflittualità delle loro relazioni.
Alla stregua della considerazione della correttezza ed esaustività delle affermazioni in essa contenute, sopra riportate, la statuizione si sottrae ad ogni censura sul piano logico-giuridico.
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il soccombente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2600,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 21 novembre 2007.
Il principio dell’apparenza del diritto
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 26 maggio 2008
L’apparentia iuris, o apparenza del diritto, è un principio che tutela la buona fede ed il ragionevole affidamento dei terzi che un determinato fatto, poiché appare in un certo modo, esista effettivamente, sul piano del diritto, così come si è manifestato.
L’apparenza è dunque una situazione particolare di incertezza nella quale giunge l’intervento dell’ordinamento per equiparare ciò che non è a quello che è, ossia, per consentire ad un fatto che appare governato di un diritto di produrre gli identici effetti propri di un fatto giustificato dal un diritto.
La ragione di questo intervento non è tanto nella tutela di chi ha confidato, o meglio di chi è stato ingannato, poiché l’ordinamento interviene di rado per fini così nobili, quanto non interrompere il flusso delle normali transazioni commerciali o convenzioni a titolo oneroso.
Tutti i casi di apparenza ricevono tutela? La risposta è no. Occorre il rispetto di seguenti requisiti:
- che l’errore sia scusabile poiché applicando i criteri dell’ordinaria diligenza anche l’uomo medio o meglio, trattandosi di affari, anche l’uomo di media competenza sarebbe caduto in errore;
- che il terzo sia buona fede cioè non a conoscenza della divergenza tra la realtà del fatto e quella del diritto;
- che le circostanze oggettive ed univoco, come conosciute sulla base del senso di comune esperienza, supporti quell’errore.
Nel Codice Civile il principio di apparenza è applicato:
1) nella petizione di eredità – se è vero, infatti, che l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità e la restituzione dei beni ereditari contro coloro che li posseggono a qualunque titolo, sono comunque salvi i diritti acquisiti in buona fede (articolo 534);
2) nelle obbligazioni – se è vero che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo è liberato dai suoi obblighi se, in buona fede, ha pagato a chi appariva legittimato a ricevere (articolo 1189);
3) nella rappresentanza senza potere – quando il falsus procurator è responsabile dei danni cagionati al terzo contraente che aveva confidato senza colpa nulla validità del contratto (articolo 1398);
4) nella simulazione – se è vero che il contratto simulato non produce effetti tra le parti che lo hanno concluso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi che hanno negoziato con quella delle parti che appariva legittimata (articolo 1415);
5) nei contratti in generale – quando l’annullamento del contratto non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede (articolo 1445);
6) nel mandato – quando il mandante ed i suoi eredi sono tenuti a rispettare gli obblighi sorti dagli atti compiuti dal mandatario prima che questi conoscesse la causa di estinzione del mandato (articolo 1729).
L’opinione dominante ritiene che le figure codificate nel codice civile non siano tassative e che sia possibile una loro espansione facendo leva su un quarto requisito ricavabile dall’errore, dalla buona fede e dalle circostanze. Dagli elementi minimi per ritenere tutelabile l’affidamento la dottrina ricava la cd. apparenza colposa ossia un comportamento colpevole del reale titolare del diritto legittimante la situazione di apparenza.
Permesso di soggiorno per affidamento e per motivi di lavoro
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 1 aprile 2008
ll Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rifiuto, operato dal Questore di Firenze, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero che aveva già goduto da minorenne di un permesso di soggiorno per affidamento come da provvedimento del giudice tutelare.
Se è vero che i flussi sono regolati per consentire l’ingresso solo entro un limite massimo, altrettanto vero é che le esigenze umanitarie derogano alle norme sull’ingresso per tutelare ad esempio la famiglia ed i minori attraverso il ricongiungimento familiare o concedendo l’asilo in situazioni straordinarie come i fatti dell’ex Jugoslavia o in caso di persecuzioni etniche, religiose o politiche.
Segue il testo della pronuncia:
Consiglio di Stato Sesta Sezione n. 2437 del 22 maggio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Dec.
N. 4679 Reg. Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 4679/2003, proposto da:
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Firenze, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, appellante;
c o n t r o
- Kasaj Klodi, non costituito in giudizio, appellato;
per annullamento e/o riforma,
della sentenza breve del T.a.r. Toscana Sez. I, n. 523/2002, resa inter partes e concernente il decreto n. 1244/2001 del Questore di Firenze, recante il diniego di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro, già rilasciato a minore in quanto affidato dal giudice tutelare (in base alle norme del codice civile) e poi divenuto maggiorenne.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il Consigliere Aldo SCOLA.
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Kasaj Klodi impugnava quanto in epigrafe dinanzi al T.a.r. Toscana il decreto con il quale il Questore di Firenze aveva respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, quale cittadino straniero divenuto maggiorenne, cui era stato rilasciato un permesso di soggiorno per “affidamento” in quanto minore, giusta decreto di nomina del tutore emesso dal giudice tutelare di Empoli il 27 luglio 2000;
avverso tale decreto venivano dedotti diversi motivi di censura ed, in particolare, la violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 268/1998;
Si costituiva in giudizio la p.a. intimata, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il ricorso veniva poi accolto con sentenza breve, prontamente impugnata dalla p.a. soccombente in prime cure per errore di giudizio, in relazione alla ritenuta equipollenza tra “tutela civile” ed “affidamento ad ente pubblico”, di cui alla pronuncia dei primi giudici, essendosi tratte conclusioni difformi da quelle razionalmente ricollegabili alle premesse accertate.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della p.a. appellante, non essendosi costituito in giudizio l’appellato.
D I R I T T O
Prima di affrontare il merito del presente ricorso, appare opportuno delineare brevemente i principii cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, in particolare con la legge 6 marzo 1998 n. 40.
Va, innanzitutto, rilevato che la scelta è stata quella di individuare una strada intermedia tra l’apertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, sulla scia di quanto è avvenuto nel corso della storia in quasi tutti i Paesi democratici.
La normativa italiana si ispira conseguentemente al principio del cosiddetto flusso regolato, tendente cioè ad ammettere l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignità e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio.
Quale corollario alla decisione di porre un limite all’ingresso dei cittadini extracomunitari, si pone l’obbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione all’ingresso, sia al soggiorno.
Due sono i limiti esterni all’impostazione sopra esposta: uno è dato dalle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, per cui, quando sono in gioco tali valori, uno straniero può sempre essere espulso, anche ove si trovi regolarmente in Italia.
L’altro limite, questa volta di segno opposto, è dato da particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sull’ingresso; si tratta, infatti, di dare priorità ai principii dei diritti dell’uomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti nell’ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali.
Viene in rilievo, in particolare, la tutela della famiglia e dei minori (donde le deroghe all’ingresso per favorire il ricongiungimento familiare), di coloro che si trovano in particolari situazioni di difficoltà (per cui si concede l’asilo per straordinari motivi umanitari, come è avvenuto per gli sfollati dalla ex Jugoslavia), fino a giungere, in caso di persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche, alla concessione dello status di rifugiato politico.
E’ evidente quindi che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 21 novembre 1997 n. 353), le ragioni della solidarietà umana non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco: tra questi, vi sono indubbiamente la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma altresì, di non minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità, lo stesso principio di legalità, per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.
Il bilanciamento dei vari interessi in gioco è stato effettuato dal legislatore, che ha graduato le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, ha disposto l’espulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalità in capo all’amministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti.
Naturalmente, anche nell’applicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dell’ordinamento, in specie quelli regolanti l’attività della p.a., tra cui basterà menzionare quello relativo all’obbligo della motivazione dell’atto amministrativo (più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora la discrezionalità dell’amministrazione sia più estesa), quello dell’economicità dell’azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà dell’amministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione.
Nella specie, in ordine al profilo riguardante la posizione giuridica rivestita dal ricorrente, in quanto minore alla data di rilascio del primo permesso di soggiorno, le argomentazioni della p.a. risultano viziate per la palese erronea interpretazione e, quindi, violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, di nessun rilievo giuridico dimostrandosi il richiamo alla circolare ministeriale 13 novembre 2000 n. 300/c/2000/785/P/12.229.28/I Div., dato che una circolare di natura interpretativa non è vincolante per il giudice, tenuto ad interpretare ed applicare la legge, donde l’irrilevanza anche dell’impugnazione della circolare medesima, del tutto priva di carattere provvedimentale.
E’ chiaro, infatti, che l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 trova applicazione anche in favore dei minori stranieri che abbiano ottenuto dal competente Tribunale civile un provvedimento di affidamento al tutore appositamente nominato, risultando dagli atti che il provvedimento di affidamento era stato emesso a termini del codice civile a seguito dell’intervento dei servizi sociali; al che deve solo aggiungersi come la fattispecie delineata dall’art. 2, legge 4 maggio 1983 n. 184, richiamato dall’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, intenda proteggere in via generale la posizione dei minori comunque privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, prevedendo espressamente l’affidamento anche ad una persona singola che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
In varie occasioni il collegio ha ritenuto che l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, nell’uso della locuzione “e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184″ evidenzia la ratio propria di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dall’uso dell’avverbio “comunque”, coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento fissati dagli artt. 3, 31 e 97, Cost., ai quali deve ispirarsi il giudice in sede ermeneutica, apparendo incoerente sul piano interpretativo una diversa disciplina, che faccia esclusivo riferimento alla posizione di “minore non accompagnato” ed al diverso titolo di rilascio “per minore età” del permesso di soggiorno, non sussistendo sul piano degli effetti giuridici alcuna apprezzabile differenza fra la posizione del minore non accompagnato affidato ad un tutore con provvedimento del giudice tutelare (come nel caso di specie) ed il minore destinatario del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ex artt. 2 e 4, legge 184/1983, avuto riguardo tra l’altro al medesimo ruolo svolto dai servizi sociali ed agli obblighi derivanti dagli artt. 343 e 371, c.c..
D’altra parte, quanto alle determinazioni di competenza del Comitato per i minori stranieri, la mancata pronuncia di tale organo non può operare a danno della posizione del soggetto in favore del quale l’intervento del medesimo organo è previsto né può legittimare l’autorità di pubblica sicurezza a sostituirsi al Comitato stesso, tanto più che, nella specie, non risulta che il Comitato abbia predisposto ed adottato le misure previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), d.p.c.m. 9 dicembre 1999 n. 535, ai fini del suo rimpatrio, mentre, quanto ai presupposti di diritto per l’instaurazione di un rapporto lavorativo (cui in via prodromica è finalizzato il rilascio del permesso di soggiorno), l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 espressamente prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art. 23 e, quindi, dall’autorizzazione della competente Direzione provinciale del lavoro.
L’appello va, dunque, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- respinge l’appello;
- compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
ALDO SCOLA GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
Assunzione di stupefacenti ed appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 17 agosto 2007
La seconda sezione del T.A.R. Lazio, nella sentenza 20 Giugno 2007 n. 5568, si occupa della legittimità del provvedimento di destituzione dal servizio, presso il Corpo della Guardia di Finanza, di un finanziarie risultato positivo all’uso della cocaina per assunzione occasionale. La motivazione della destituzione era la seguente:
“l’accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; l’avere in tal modo arrecato grave nocumento all’immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico“
Per il Tribunale Amministrativo l’episodio isolato di assunzione non costituisce una condizione patologica del fisico o della psiche tale da determinare una mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, peraltro non vi è stata la prova diretta od indiretta di ripercussioni sul servizio:
nel caso di specie l’Amministrazione non ha considerato che l’episodio che ha generato l’avvio del procedimento disciplinare [...] è stato il primo ed unico caso [...] così come si evince dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo [...] ne discende la illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l’adozione del grave provvedimento espulsivo [...].





