L’immediatezza della contestazione e l’arresto del veicolo
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 11 settembre 2008
In tema di multe, la Cassazione, con la sentenza 22364 del 5 settembre, torna sul concetto di immediatezza della contestazione, ex articolo 200 del Codice della strada, per chiarire che esso non impone che i verbalizzanti procedano anche all’arresto repentino del veicolo, ossia l’interruzione della marcia dello stesso, essendo sufficiente il permanere di quella “ragionevole continuità temporale e spaziale” rispetto al tempo della violazione dell’infrazione. Nel caso di specie il conducente di un trattore stradale, ossia di un mezzo adibito al traino di rimorchi o semirimorchi, si era visto contestare l’infrazione stradale chilometri dopo il luogo in cui gli agenti lo avevano avvistato.
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 22364 del 5 settembre 2008
FATTO E DIRITTO
Ricorrente: UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI URBINO
Intimato: [...]
Provvedimento impugnato: sentenza n. 549 del giudice di pace di presero del 7 dicembre 2004, depositata il 23 dicembre 2004, non notificata
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1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l’opposizione proposta dagli odierni intimati in relazione al verbale n. 113559V della polizia stradale di Pesaro del 10 luglio 2004 per la violazione dell’articolo 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. Gli odierni intimati lamentavano l’omessa immediata contestazione, che era poi avvenuta (a distanza di tempo rispetto all’accertamento operato in una strada che conduceva a Pesaro) nel centro abitato di Pesaro.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che il verbale di accertamento in questione, in quanto contenente una contestazione successiva, doveva necessariamente riportare urta motivazione. Dal verbale invece non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo del trattore stradale, né tale motivazione poteva essere dedotta dalla comparsa di costituzione e di risposta, dalla quale tali ragioni venivano individuate nel fatto che l’autoveicolo degli agenti accertatori si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all’inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all’interno della città di Pesaro.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso.
3. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Occorre in primo luogo rilevare che l’errore di instaurazione del contraddittorio, che avrebbe richiesto la vocazione in giudizio del Ministero degli Interni, è stata sanata dal ricorso proposto dall’avvocatura dello Stato per conto della resistente amministrazione (vedi Cass. SU n. 3117 del 2006).
Di qui l’ammissibilità della impugnazione.
Occorre poi osservare che l’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il
trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.
PQM
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 4 aprile 2008
Aliquote dettagliate negli avvisi di accertamento
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 12 agosto 2008
In tema di trasparenza ed accertamenti fiscali, la Cassazione ha precisato che l’ufficio tributario, per non violare il principio di precisione e chiarezza dettato dall’articolo 42 d.p.r. n. 600/1973, è tenuto ad indicare, negli avvisi di accertamento, con precisione l’aliquota applicata non potendosi limitare a riportare il minimo ed il massimo previsto per gli scaglioni di reddito. In altri termini, se non vi è il rispetto di questa regola di correttezza il provvedimento finale è nullo.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Sezione Tributaria n. 15381 del 11 giugno 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra L. S. ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 55/15/98 del 17 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio Imposte Dirette di Conegliano determinava in 22 milioni di lire per il 1988 e in 23 milioni per il 1989 il reddito d’impresa della contribuente.
La amministrazione si è costituita con memoria,
La sentenza impugnata così motiva:
- l’avviso di accertamento ha posto in rilievo l’imponibile e le imposte liquidate con le indicazioni delle aliquote minime e massime previsti dagli scaglioni per reddito, così come determinati per legge. Tale accertamento ha pertanto soddisfatto quanto previsto dall’Art.42 secondo comma essendo definiti per legge e quindi noti gli scaglioni di reddito;
- in merito ai valori accertati va preliminarmente osservato che l’Ufficio ha rilevato una serie di indizi tra loro concordanti che hanno giustificato l’accertamento induttivo. Infatti la .mancanza di giacenze finali così come dichiarato dal contribuente, è del tutto inverosimile nell’attività aziendale del settore considerato. Tale grave indizio trova
- -riscontro nel carente reddito dichiarato posto in relazione ai costi del personale. Va comunque osservato che il criterio di valutazione al fine della determinazione del reddito deve portare ad un valore coerente cón le premesse del parametro “costo del personale”. E’ pertanto da ritenersi congruo, tenuto conto della remunerazione normale per il lavoro prestato, un reddito di £.22.000.000 per l’anno 1988 e £23.000.000 per l’anno 1989.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso attinente alla mancata indicazione delle aliquote applicate al reddito accertato a carico della contribuente.
E’ infatti prevalente nella giurisprudenza di questa Corte la tesi secondo cui l’avviso di accertamento ai fini irpef il quale non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal 3° comma dello stesso articolo (cfr ex pluribus Cass., sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).
Questa conclusione trova del resto conforto nella dizione letterale della legge secondo cui “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate”.
Si vuole cioè che l’avviso non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote ma indichi le “aliquote applicate” al caso concreto; ed il plurale pone in evidenza come debba essere evidenziata quale aliquota sia applicata su ogni importo imponibile.
La legge vuole cioè che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza che gli sia necessario ricorrere ad un esperto. E la omissione dei necessari elementi di cognizione determina la nullità dell’atto così come espressamente affermato dall’ultimo comma dell’art. 42,senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che la omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (come invece sostenuto dalla sentenza n. 9784 del 14 aprile 2008).
I residui motivi risultano così assorbiti.
E’ possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c.
Appare opportuno procedere a compensare le spese.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria il 27 febbraio 2008.
La minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 28 giugno 2008
In tema di ricongiungimento familiare dello straniero la Cassazione chiarisce che l’unica condizioni per l’ingresso del familiare in Italia è la “minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione”. Questa capacità deve intendersi sia come reddito minimo che come possesso di una abitazione.
Segue il testo dell’ordinanza:
Cassazione ordinanza n. 13849 del 27 maggio 2008
Fatto e Diritto
Con decreto dell’8.11.2006 la Corte di Appello di Ancona confermava, per la parte di interesse, il decreto con il quale il Tribunale di Fermo aveva accolto l’opposizione di K. C. contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Ascoli le aveva negato il nulla osta al visto di ingresso in territorio italiano per il ricongiungimento con i genitori, ritenendo che i requisiti reddituali richiesti a tal fine dalla normativa vigente dovessero essere considerati con riferimento alle disponibilità complessive dell’aggregato familiare oggetto del ricongiungimento.
Avverso la detta decisione il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ascoli proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l’intimata, con il quale denunciavano violazione di legge ( art. 29, comma 3, lett. b d.lgs. 286/98 ), nel senso che lo straniero che aspira al ricongiungimento con i familiari dovrebbe disporre quanto meno di un reddito minimo, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della disponibilità di un reddito pari o superiore alla soglia minima da parte del nucleo familiare nel suo complesso.
Successivamente il relatore designato rilevava: ” che, la doglianza è priva di pregio poiché la disciplina in esame, finalizzata all’assicurazione di obiettivi di rango costituzionale, quale l’unità familiare, stabilisce, quale condizione per l’ingresso del familiare in Italia, una minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione, sia sotto il profilo abitativo che reddituale, e l’interpretazione secondo la quale il richiedente il ricongiungimento dovrebbe dimostrare di disporre di un qualche reddito minimo proprio non è conforme né alla lettera né alla ratio della norma ( C. 00/9793 ) “, rilievo sul quale né il pubblico ministero né le parti hanno depositato conclusioni o memorie e che il Collegio condivide.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 1.100, di cui € 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Roma, 28.2.2008
Responsabilità medica per sovradosaggio dei farmaci
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 8 marzo 2008
Con la sentenza 840/2008 la Cassazione ha chiarito che rientra nella causalità commissiva, e non omissiva, la condotta tenuta dal medico che prescriva una terapia errata al punto da causare il decesso di un paziente per sovradosaggio dei farmaci.
Per quanto concerne il giudizio probabilistico la Corte ritiene che, pur esistendo ipotesi alternative e plausibili “nella ricostruzione della causalità”, il giudice può escludere ogni altra ipotesi “non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità” ma tenendo anche conto delle “evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa“.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Quarta Sezione Penale n. 840 del 10 gennaio 2008
(Presidente F. Marzano, Relatore C. G. Brusco)
Osserva
I) La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 17 giugno 2005, ha confermato la sentenza 18 dicembre 2003 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato B. G. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di S. C.
La Corte di merito ha ritenuto accertato che l’imputato, medico neurologo che aveva in cura la persona offesa, avesse colposamente cagionato la morte della paziente, in cura presso di lui per una sindrome depressiva dalla quale era affetta da anni, per non aver seguito un corretto dosaggio dei farmaci somministrati alla paziente provocando così un accumulo dei principi attivi contenuti nei medesimi farmaci da cui derivavano gravi alterazioni patologiche che cagionavano il decesso.
In particolare, secondo i giudici di merito, i sovradosaggi si erano verificati per i due farmaci prescritti, un antidepressivo triciclico contenente il principio attivo clormipramina (Anafranil) e una benzodiazepina (Lexotan) contenente il principio attivo bromazepan.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato il sovradosaggio dei farmaci e hanno escluso che l’evento mortale potesse essere stato provocato da altri fattori causali; in particolare hanno escluso, in base agli elementi di prova acquisiti, che l’intossicazione potesse essere stata provocata da un’ingestione per via orale – volontaria o casuale – da parte della persona offesa, del farmaco contenente il principio attivo clormipramina che doveva essere somministrato per via parenterale e un metabolita del quale era stato rinvenuto nello stomaco della persona deceduta.
II) Contro la sentenza della Corte bresciana ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, B. G. il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura.
Con il primo motivo di ricorso si evidenzia che nei motivi di appello si era contestato che il ritrovamento del principio attivo clormipramina nello stomaco della paziente dopo la sua morte potesse essere derivato da una diffusione del farmaco dopo la morte sostenendo invece che si trattava della prova dell’ingestione per via orale del farmaco (Anafranil) che contiene questo principio attivo.
La Corte di merito – invece di prendere in esame le argomentazioni contenute nei motivi di appello con cui si sosteneva che l’ipotesi di diffusione post mortem era da escludere, o di nominare un perito per avere conferma di questa affermazione – si era limitata a respingere l’ipotesi indicata senza spiegare le ragioni del suo convincimento e affermando illogicamente che la nuova indagine peritale non era più possibile per l’esaurimento dei reperti; circostanza vera ma che non impediva lo svolgimento di una perizia effettuata sulla base della documentazione disponibile.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta invece che sia stata raggiunta la prova dell’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento.
Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe scorrettamente ricostruito la condotta in termini commissivi e laddove si affronta, nella sentenza, l’ipotesi che la condotta efficiente potesse avere natura omissiva si esprime una valutazione sulle probabilità di salvezza di una condotta impeditiva in termini di certezza ma del tutto immotivatamente (il primo giudice aveva infatti parlato di mera possibilità).
III) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Sotto il profilo dell’esistenza del rapporto di causalità materiale va intanto premesso che il ricorrente non contesta l’esistenza del sovradosaggio dei farmaci prescritti né che il decesso della paziente sia avvenuto per l’assunzione di una dose eccessiva di clormipramina e per l’effetto di accumulo tra i vari farmaci compresi quelli già precedentemente somministrati alla paziente.
Le censure del Dott. B. sono invece dirette sotto un primo profilo a contestare la valutazione del giudice di merito laddove ha escluso che l’assunzione del farmaco indicato potesse essere avvenuta per via orale per iniziativa della paziente.
Per altro verso le censure si appuntano sulla ricostruzione della causalità operata dal giudice di merito in termini commissivi mentre ci si troverebbe in presenza, secondo il ricorrente, di un caso di causalità omissiva per la quale non sarebbe stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento alternativo lecito avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento.
IV) Il primo motivo di ricorso ripropone nel presente giudizio il tema, assai delicato, dell’accertamento delle cause alternative dell’evento.
È ormai da ritenere condiviso l’orientamento secondo cui, nell’accertamento della causalità, l’indagine del p.m. prima e l’attività istruttoria del giudice poi devono essere dirette non soltanto ad ottenere la conferma dell’ipotesi formulata ma devono riguardare anche la conferma, o meno, dell’esistenza di fattori causali alternativi che possano costituire elementi di smentita della ricostruzione ipotizzata.
Come si è già accennato l’impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, i fattori causali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto di causalità (con la precisazione che se sono conosciuti tutti gli ipotizzabili decorsi causali e tutti sono riconducibili alla medesima condotta di un soggetto, il rapporto di causalità può ritenersi ugualmente accertato).
Questo metodo di ricerca deve essere, a maggior ragione, applicato quando non esistano leggi scientifiche applicabili al caso concreto e l’accertamento del rapporto di causalità avvenga in base a massime d’esperienza generalmente riconosciute o a generalizzazioni del senso comune che, ancor più delle leggi scientifiche, possono essere false o manipolabili o comunque non dotate di generalizzata credibilità.
V) Nella ricerca e nell’esclusione della causa alternativa dell’evento dannoso i giudici di merito si sono attenuti a corretti criteri logico giuridici.
Nel corso dei giudizi di primo e “secondo grado si sono contrapposte due diverse tesi sull’origine della presenza della clormipramina nel contenuto gastrico della persona offesa: secondo i periti d’ufficio il ritrovamento di questo principio attivo non comprovava l’ingestione del farmaco per via orale per la contemporanea presenza, nello stomaco della paziente, della norclormipramina, un metabolita del principio attivo prodotto nel passaggio dal fegato allo stomaco.
Questa presenza, secondo la tesi dei periti condivisa dalla sentenza impugnata, era incompatibile con l’ingestione del farmaco per via orale e poteva essere spiegata con l’ipotesi della diffusione post mortem.
Al contrario, secondo il consulente tecnico dell’imputato, la maggior presenza nello stomaco della paziente, rispetto al fegato, del principio attivo indicava un passaggio dallo stomaco al fegato e non viceversa e la presenza della norclormipramina trovava una diversa spiegazione nei processi degenerativi postmortali.
In conclusione, su questo punto, i giudici di merito non hanno escluso l’astratta plausibilità della ricostruzione, fornita dalla difesa, sulla concatenazione causale alternativa che potrebbe aver condotto al verificarsi dell’evento. Hanno ritenuto non ulteriormente eseguibile una accertamento peritale da eseguire sui reperti autoptici per il loro esaurimento e sono pervenuti ad escludere l’ipotesi alternativa in base alle ulteriori evidenze probatorie acquisite al processo.
VI) A fronte dell’esistenza di un’ipotesi alternativa e plausibile nella ricostruzione della causalità, seppure ritenuta improbabile – e purché non consista in una ricostruzione immotivata e di natura meramente congetturale – è consentito al giudice di merito escludere tale ipotesi non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità di una delle ipotesi formulate ma tenendo anche conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa.
Ciò consente di uscire dalle secche della valutazione probabilistica e di pervenire ad una conclusione che supera il limite costituito dal ragionevole dubbio.
Nel caso in esame gli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata per escludere l’ipotesi dell’ingestione volontaria da parte della paziente – per disattenzione o a scopo autosoppressivo – sono costituiti da argomenti di natura logica e da altri di natura fattuale confermati ritenuti provati nel processo.
Sotto il primo profilo ha rilevato la Corte di merito che il processo di aggravamento della situazione patologica della paziente si è svolto nel corso di un paio di settimane e ha avuto andamento progressivo. Andamento ragionevolmente ritenuto incompatibile con l’ingestione del farmaco in unica soluzione che avrebbe provocato conseguenze negative nell’immediatezza e non in un arco di tempo prolungato.
Questo progressivo deterioramento delle condizioni di salute della paziente non è posto in discussione neppure dal dott. B. che ha riconosciuto di essere stato contattato dal figlio della paziente che gli aveva evidenziato il peggioramento progressivo delle condizioni di salute della madre e di aver avuto un incontro con lui il 24 giugno 2000 senza che le condizioni della paziente (che neppure veniva visitata) migliorassero o che venisse modificato il trattamento farmacologico (l’unico farmaco di cui veniva sospesa la somministrazione era un ipotensivo).
Anzi, nei giorni successivi, si verificava un progressivo peggioramento della situazione che conduceva il figlio della S. a contattare altre due volte il dott. B. e rendeva infine necessario il ricovero ospedaliero effettuato il 2 luglio (il decesso si verificherà il 3 luglio 2000).
La conclusione di un’incompatibilità tra questo andamento progressivo della patologia e un’ingestione volontaria e in unica soluzione del farmaco, formulata dai periti e recepita dai giudici di merito, è dunque una valutazione tutt’altro che illogica ed è fondata su un accertamento condotto con metodo scientifico e in base a condivise massime di esperienza peraltro neppure poste in discussione dal ricorrente.
Ma v’è di più: i giudici di merito hanno individuato un’ulteriore conferma di questa ipotesi nel contenuto della deposizione testimoniale di Salvi Patrizia, figlia della paziente, che ha dichiarato di aver sempre gestito personalmente i farmaci che dovevano essere somministrati alla madre; versione ritenuta attendibile dai giudici di merito perché confermata dal medico personale della paziente, dott. C. B..
VII) Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si propongono censure in tema di rapporto di causalità.
Come si è già accennato nel ricorso non si pone in discussione che il decesso sia materialmente ricollegabile al sovradosaggio farmacologico che aveva scatenato la crisi che ha condotto alla morte la paziente. Il ricorrente peraltro ricostruisce in termini omissivi la causalità per poter affermare l’inesistenza della prova che, se interrotta o sostituita la cura in atto da adeguata terapia, la paziente si sarebbe salvata (in realtà la sentenza impugnata formula questo giudizio in termini di certezza ma il ricorrente contesta questa ricostruzione con il richiamo alla sentenza di primo grado).
In merito a questa censura va premesso che, in astratto, la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto nella seconda è un comando ad essere violato. Non sempre agevole è però la distinzione in concreto tra le due forme di causalità.
In particolare nella responsabilità professionale medica (ma non solo) viene frequentemente ritenuta omissiva una condotta che tale non è anche perché sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l’evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha inavvertitamente tagliato un vaso durante l’intervento) o passiva (il medico ha colposamente omesso di ricoverare il paziente). Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l’accertamento della natura della causalità.
E’ peraltro necessario evitare di confondere tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi del medico che adotta una terapia errata (e quindi omette di somministrare quella corretta) o che dimette anticipatamente il paziente (e quindi omette di continuare a curarlo in ambito ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella attiva.
Si è detto che i medici che hanno sbagliato diagnosi e terapia “non hanno violato un comando penale, bensì solo un divieto di cagionare (o contribuito a cagionare, si trattasse anche solo di accelerare) lesioni o morte con negligenza, imperizia o imprudenza”.
Causalità omissiva sarà dunque quella del medico che omette proprio di curare il paziente o che rifiuta di ricoverarlo. Al più potrebbe ritenersi condivisibile il più recente orientamento secondo cui, nell’ambito della responsabilità medica, avrebbe natura commissiva la condotta del medico che ha introdotto nel quadro clinico del paziente un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi; sarebbe invece omissiva la condotta del sanitario che non abbia contrastato un rischio già presente nel quadro clinico del paziente.
VIII) Alla luce delle considerazioni svolte non possono esservi dubbi sulla natura commissiva della causalità nel caso in esame.
Il dott. B. non ha violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la sua attivazione ma ha violato il divieto di somministrare le terapie in dosaggi superiori a quelli previsti e senza tener conto della pericolosità dei fattori di accumulo.
E, anche richiamando la più recente ricostruzione ricordata, può affermarsi che il medico abbia introdotto nel quadro clinico della paziente un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi. Si badi, non si tratta di un riferimento alla non condivisibile (e ormai ampiamente superata) teoria dell’aumento del rischio ma di una ricostruzione che tiene conto della introduzione di un fattore causale che ha certamente cagionato, o contribuito a cagionare, l’evento.
Se dunque nel caso in esame la causalità ha natura commissiva e se l’evento è causalmente ricollegabile alla condotta dell’imputato in termini di sostanziale certezza è evidente che non è necessario porsi la domanda se il mutamento della terapia avrebbe avuto efficacia salvifica. Anche se la risposta fosse negativa l’evento sarebbe infatti pur sempre ricollegabile alla iniziale condotta attiva dell’agente.
Il giudizio controfattuale non va dunque compiuto, come implicitamente richiede il ricorrente, dando per avvenuta una condotta impeditiva che non c’è stata e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l’evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale. Ma chiedendosi se, ipotizzando non avvenuto il mutamento del trattamento farmacologico, si sarebbe ugualmente verificato il processo patologico che ha condotto la paziente all’esito fatale.
E su quale debba essere la risposta a questo quesito neppure il ricorrente mostra di avere dubbi.
IX) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali oltre alle pronunzie sull’azione civile di cui al dispositivo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese per questo grado di giudizio in favore delle parti civili; spese che liquida in complessivi euro 2.250,00 ivi compresi euro 2.000,00 per onorario oltre Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2007.





