Deduzione delle spese di manutenzione o ristrutturazione dello studio professionale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 29 giugno 2008
La Sezione Tributaria della Cassazione conferma l’indirizzo secondo cui il professionista che abbia fatto eseguire lavori nei locali adibiti a studio può dedurre:
- per intero le spese di ordinaria manutenzione per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute;
- ed in quota annuale di ammortamento quelle di ristrutturazione.
Segue il testo della pronuncia:
Cassazione Sezione Tributaria n. 16350 del 17 giugno 2008
Fatto
All’esito di una verifica fiscale svolta nei confronti del Dott. F.A., esercente l’attività di odontoiatra, l’Ufficio delle Imposte Dirette di T. emetteva due avvisi di accertamento, con cui ai fini IPERF e CSN, accertava maggiori imponibili in £.42.478.000 per l’anno 1994 ed in £.105.292.000 per l’anno 1993.
I ricorsi del contribuente, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n.240/08/1999).
L’appello dell’Ufficio, che lamentava l’erroneità ed infondatezza della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 D.P.R. n. 600/73 e 30 T.U. n. 917/86, era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza in epigrafe indicata). Venica così motivato: i primi giudici avevano correttamente rilevato che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art.39, co.1, lett.d, D.P.R. n.600/73, in quanto non era stata riscontrata alcuna incompletezza, falsità o inesatezza nella dichiarazione e nei relativi allegati, né alcuna non veridicità nelle registrazioni contabili; priva di fondamento normativo era la tesi dell’Ufficio, secondo cui il Dott. F. avrebbe dovuto conservare, ai fini fiscali, le cartelle cliniche dei pazienti e le schede clienti contenenti gli acconti percepiti, in quanto tali documenti non erano obbligatori; quanto alla rispresa a tassazione di £1.450.000, come avevano rilevato i primi giudici, esisteva la fattura comprovante la spesa sostenuta; infine, quanto al recupero a tassazione di £16.862.000 relativo ai lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale, l’art. 50 TUIR cosentiva nell’esercizio 1993 la deduzione per cassa dell’intero importo relativo ai costi di manutenzione anche straordinaria, trattandosi di lavoratore autonomo ed essendo la modifica del co.2, di detta norma intervenuta solo nel 1994 L.24-12-93, n.337).
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, articolando tre mezzi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
-I- Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c. e del loro combinato disposto, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, evidenziando che l’art.39, co.1,lett.d, D.P.R. n.600/73 prevedeva che l’esistenza di attività non dichiarata era desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e rilevando che se la Commissione Tributaria Regionale avesse tenuto conto di tanto avrebbe ritenuto provata per presunzione l’evasione dei compensi e avrebbe confermato la ripresa a tassazione sia per il 1993 che per il 1994.
Tramite la seconda doglianza è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/92 e la violazione e falsa applicazione degli artt.50 D.P.R. n. 917/86 e 2697 c.c. e dei principi generali in materia di IRPEF e del loro combinato disposto, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, lamentando che, quanto alla ripresa a tassazione dell’importo di £.1.450.000, la sentneza impugnata non descrive mai, né esamina i motivi del gravame dell’Ufficio, limitandosi ad un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, per cui la decisione di appello era nulla.
Infine, a mezzo del terzo motivo viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art.50 D.P.R. n. 917/96 e dei principi generali in materia di IRPEF dei beni ammortizzabili, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia, censurando, in modo specifico, che il recupero a tassazione di £.48.312.000, riferito ai lavori effettuati sull’immobile adibito a studio professionale, somma portata in deduzione nel 1993, mentre secondo l’Ufficio doveva protarsi in aumento del costo ammortizzabile dell’immobile e nel 1993 doveva detrarsi la sola quota di ammortamento del costo così aumentato e, poiché questa quota non era determinabile, era sta ripresa a tassazione per intero.
Il contribuente controricorrente, oltre a replicare in ordine alle censure ex adverso sollevate, eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, considerati sia singolarmente che nella loro integralità, e l’infondatezza dei medesimi.
-2- Il ricorso va accolto, essendo fondato il terzo motivo, mentre i primi due vanno disattesi.
-2.1- La prima censura deve considerarsi inammissibile per mancanza di specificità.
In particolare, non vengono richiamate – ai fini dei rilievi svolti – le presunzioni sulle quali i giudici regionali avevano fondato la decisione, elevandole a prove.
E questo induce a ritenere il motivo de quo non autosufficiente.
-2.2- La seconda doglianza è destituita di fondamento nei limiti qui di seguito puntualizzati.
Quanto ad una ripresa a tassazione, correttamente i giudici di appello – condividendo, motivatamente, l’analoga pronuncia di primo grado – avevano affermato che la relativa spesa era stata documentalmente provata con la fattura.
-2.3- Fondato è,invece, il terzo motivo concernente il costo ammortizzabile riferito all’immobile adibito a studio professionale.
Secondo la recente pronuncia di questa Corte, in presenza di spese eseguite all’immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni, rientranti nella categoria di cui all’art. 1576 c.c., ovvero quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall’utilizzazione del bene, alla stregua di una valutazione d’insieme della modesta entità del loro valore economico e della destinazione dell’immobile; invece, in presenza di opere che si connotano quali lavori di ristrutturazione dell’immobile, la deduzione delle spese relativi si esegue in quota annuale di ammortamento (Cass. Sez. Trib., n.244469/2006).
Orbene, nella gravata decisione della Commissione Tributaria Regionale si parla genericamente di “recupero a tassazione dell’importo di £.48.862.000 relativo a costi di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale” senza una compiuta descrizione di tali lavori: è, invece, rilevante tale descrizione al fine di qualificarli come lavori di piccola manutenzione oppure lavori di ristrutturazione, stante, appunto, la diversa deducibilità.
-3- In definitiva, rigettati il primo ed il secondo motivo, in accogliemtno del terzo motivo, la gravata decisione deve essere cassata con rinvio ad altra sezone del giudice a quo, che applicherà il richiamato principio di diritto, provvedendo anche in ordine alla liquidazione delle spese della presente fase di legitttimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il tezo motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia.
Così, deciso in Roma, in data 8-4-08, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.








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