Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Sondaggi ed informativa sulla privacy

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 4 settembre 2008

Il Garante ha multato una società che ha svolto attività di sondaggi di opinione, nello specifico per conto di un amministrazione comunale desiderosa di valutare la soddisfazione dei residenti nel Comune, poiché nell’informativa non vi era menzione della finalità del trattamento dei dati raccolti. E’ stata quindi contestata la violazione dell’articolo 13, comma 1 lettera a).

Vi rammento che nell’informativa devono sempre essere indicate: le finalità del trattamento; le modalità; le conseguenze del mancato consenso; i soggetti ai quali i dati raccolti potranno essere comunicati; i soggetti responsabili o incaricati; il tipo di diffusione dei dati; quali diritti spettano all’interessato; i dati, i nominati ed i recapiti, del titolare, dei responsabili o incaricati del trattamento.

Anticipo che sto lavorando, tempo permettendo, ad un articolo dedicato al mondo dei blog, nello specifico al problema della raccolta di informazioni attraverso i commenti.

Segue il testo del provvedimento:

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società [...]
26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in
data 13 ottobre 2007 nei confronti di Società [...], con sede in via [...], in persona del
legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell’articolo 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza,
in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 3504 datata 21 febbraio 2006)
e su specifica delega di questa Autorità (n. 3508 del 21 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di
cui al verbale di operazioni del 28 marzo 2006 circa il trattamento di dati personali, anche sensibili,
utilizzati per attività di sondaggi di opinione;

RILEVATO che la società, con nota dell’8 aprile 2006, ha fornito ulteriori informazioni e inviato
altra documentazione inerente alle modalità di trattamento dei dati personali relativi al sondaggio
volto a rilevare il grado di soddisfazione dei residenti nel Comune [...] relativamente
all’amministrazione comunale in carica tra cui il testo dell’informativa resa agli interessati ai sensi
dell’art. 13 del Codice. Dal verbale di operazioni compiute, nonché dalle ulteriori informazioni e
documenti inviati, è risultato che la società ha reso l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13
del Codice priva delle specifiche indicazioni sulla finalità del trattamento cui i dati sarebbero stati
destinati (sondaggi sulla soddisfazione dei residenti nel Comune [...] relativamente all’attuale
amministrazione comunale), contravvenendo a quanto disposto dal comma 1, lett. a) del predetto
art. 13;

VISTO il provvedimento del Garante del 13 settembre 2007 che ha vietato alla società ulteriori
trattamenti illeciti di dati personali del genere accertato;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 17237/42702 del 13 ottobre 2007 con cui si
è contestata alla società la violazione prevista dall’art. 161 del Codice in relazione all’art. 13,
informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la società non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista
dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o
chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall’art. 16 della medesima legge (pagamento in
misura ridotta);

RILEVATO, quindi, che l’attività della società ha configurato un trattamento di dati personali (art.
4, comma 1, lett. a) e b), del Codice), svolto senza rendere un’idonea informativa agli interessati ai
sensi dell’art. 13 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione di cui all’art. 13 del Codice con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai
parametri indicati nell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati con particolare riguardo
all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
nonché alle condizioni economiche (società in liquidazione), nella misura del minimo pari alla
somma di tremila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

alla Società [...], con sede in via [...], in persona del legale rappresentante protempore,
di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che
verrà fornito in allegato, intestato a “Tesoreria provinciale dello Stato di Milano” entro 30 giorni
dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a
norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni
10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza
dell’avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta
opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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