Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 7 aprile 2008

La sesta sezione del Consiglio di Stato si occupa del caso di un candidato escluso dal sostenere l’esame di maturità in applicazione della previsione della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28 Maggio 2007 secondo la quale è automaticamente escluso dalla prove chi è munito di telefono cellulare.

Il Collegio ha chiarito che l’esclusione della prova, nonostante la previsione della Circolare, non può essere pratica semplicemente per la detenzione di un cellulare essendo anche necessario che il cellulare sia stato utilizzato per comunicare con soggetti esterni alla prova.

Segue il testo della pronuncia:

Consiglio di Stato VI Sezione n. 1214 del 19 marzo 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1214/2008

Reg. Dec.

N. 9499 Reg. Ric.

ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9499/2007 proposto da V. B., rappresentata e difesa dall’Avv. Vanni Cecchinelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi N.44 presso Agostino Gessini

contro

COMM.D’ESAME DI STATO CL. V CP ISS MONTESSORI MARINA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Preside Lic.Socio Psico Ped.Iss Montessori Di Marina Carrara, rappresentati e difesi dall’

Avvocatura Generale Dello Stato con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12

COMMISS. VIGILANZA ESAMI DI STATO PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

per la riforma

della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE :Sezione III n.2315/2007,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 relatore il Consigliere Bruno Rosario Polito;
Udito l’avv.to Gessini per delega dell’avv.to Cecchinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Il collegio ravvisa che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata. Sul punto, ai sensi dell’art. 21, comma nono, della legge n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/200, sono state sentite le parti presenti in giudizio.
2). L’appello è fondato.
2.1). Per ciò che interessa la presente controversia la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28.05.2007 – recante disposizioni sugli adempimenti ed operazioni per lo svolgimento degli esami di stato a conclusione dei corsi di istruzione secondaria superiore – stabilisce che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo . . . e che nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’ esclusione dalla prova”.
La predetta disposizione, una volta posto il generale divieto di introduzione e di detenzione nel corso delle prove scritte delle predette apparecchiature di telefonia mobile, sanziona con la grave misura espulsiva “coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli”. Come correttamente posto in rilievo dall’ istante difesa l’ illecito disciplinare – che viene a costituire indice sintomatico della non riconducibilità della prova scritta all’ originale elaborazione dell’ allievo – si concretizza nell’ utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti estranei all’ambito in cui si svolgono le prove di esame.
Tale conclusione è del resto avvalorata dal contesto normativo che regola lo svolgimento delle prove idoneative e concorsuali, teso a garantire l’automa e personale elaborazione degli scritti da parte dei candidati, cui del resto fa richiamo la stessa direttiva ministeriale.
L’ art. 5, comma primo, del d.P.R. n. 696/1957 vieta, tra l’ altro, ai candidati “di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice”. Analogo precetto è ribadito all’art. 13, comma primo, del d.P.R. n. 487/1994.
In entrambi le su richiamate previsioni ciò che inficia l’ idoneità dell’ elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni all’ ambito in cui si svolge l’ esame e che, ove sia riscontrato, determina l’effetto invalidante della prova.
Nel caso di specie l’ istruttoria svolta in primo grado tramite acquisizione dei tabulati del gestore di telefonia mobile ha escluso che nel corso della prova di esame il cellulare detenuto dall’ odierna appellante sia stato utilizzato per contatto esterno così che, per quanto in precedenza esposto, non sussistevano gli estremi dell’illecito cui la direttiva ministeriale collega la misura espulsiva dalla sessione di esame.
L’ appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, vanno annullati gli atti con esso impugnati.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’ appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008 con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore.

    POTREBBERO INTERESSARTI QUESTI ARTICOLI:

    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Giudizio amministrativo e cessazione della materia del contendere
      Secondo il Consiglio di Stato non può costituire, nel giudizio amministrativo, cessazione della materia del contendere, ossia accertamento nel merito della pretesa, la circostanza che un insegnante sia stata ammessa con riserva alla sessione di esami per l’abilitazione all’insegnamento ed abbia poi superato, nelle more del giudizio, l’esame di abilitazione, sempre con riserva, e, sulla base di quel titolo, abbia svolto molti incarichi di supplenza sia pure per pochi giorni.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Sul punteggio complessivo dei titoli nelle graduatorie
      Il Consiglio di Stato in materia di corsi di perfezionamento universitario, come dal punto C8 della tabella di valutazione dei titoli , allegata al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 27 del 15 marzo 2007, cioé: “Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria sono attribuiti 1 punto”.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Demansionamento, mobbing e provvedimenti illegittimi della Pubblica Amministrazione
      Il ricorrente, Preside di un Istituto Tecnico, sosteneva di aver subito un danno biologico ed un danno patrimoniale a causa di comportamenti vessatori, quali critiche, maltrattamenti, offese alla dignità professionale, lesioni e delegittimazioni dell’immagine professionale, tutti conseguenti all’illegittima dispensa dal servizio con restituzione al ruolo di provenienza di docente.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Dopo otto mesi di assunzione il disabile perde il diritto alla quota di riserva
      Con un orientamento, che sta facendo discutere soprattutto nel settore scolastico, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori disabili titolari di diritto alla quota di riserva per disoccupazione, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), perdono tale agevolazione nel momento in cui accettano un’offerta di lavoro per un tempo superiore ad otto mesi.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Concorso pubblico: uso dello stampatello e numerazione delle pagine
      Per il Consiglio di Stato lo stampatello maiuscolo e la numerazione delle pagine, usate dal candidato per redigere il proprio elaborato, non integrano i caratteri propri dei segni distintivi.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi
      No alla cittadinanza se vi sono elementi che inducono a ritenere che il richiedente abbia contatti con terroristi
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Il sei in condotta secondo il TAR della Calabria
      Il voto in condotta supera gli aspetti didattici e non si esaurisce in essi ma ha finalità di formazione ed educazione per dare attuazione ai principi della nostra Costituzione.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Il Consiglio di Stato ed il rimborso dei costi per l’accesso ai dati personali
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è occupato della natura del diritto di accesso ai dati personali, della corresponsione di un rimborso dei costi “effettivamente supportati” e del riparto di giurisdizione.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Limiti alla difficoltà dei test preselettivi nei concorsi pubblici
      Sono illegittimi i test, delle prove preselettive, con grado di complessità tale da anticipare il risultato del concorso pubblico.
    • Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità Il burqa è un capo di abbigliamento
      Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Sindaco, in funzione di Ufficiale di Governo, non può, mediante un atto generale in materia di pubblica sicurezza, quale l’ordinanza interpretativa inserire il burqa, o il generico velo, fra le “maschere” vietate dall’articolo 85 del TULPS poiché costituisce un capo di abbigliamento tradizionale con riflessi religiosi.

      Per essere sempre aggiornato e non perdere nemmeno un articolo, puoi iscriverti al nostro feed RSS o ricevere gli articoli via e-mail! ATTENZIONE: il feed è concesso per uso personale e per la sola visualizzazione con programmi denominati "feedreader". E' consentita a siti o blog, anche commerciali, la pubblicazione del titolo delle notizie od un estratto del loro contenuto di massimo 200 parole con l’obbligo di riportare sempre l'url diretto alla pagina di questo sito dove la notizia è presente. Sono assolutamente vietati link alle pagine dei feed.
      >>>Impronta digitale del feed: ebc853a6acdc7bbfca179ef704029110<<<

Scrivi Ciò Che Pensi!!

Comment Count Badge
Raccontaci il tuo punto di vista e, se vuoi mostrare l'avatar accanto al tuo commento, dai un'occhiata a gravatar!
Ti ricordiamo che attraverso i commenti non è offerta consulenza gratuita, sia essa medica che legale, poiché sarebbe una violazione del codice deontologico al cui rispetto come professionisti siamo tenuti. Avremo il piacere di rispondere discrezionalmente ai quesiti purché di carattere generale e non particolareggiato. Non sono ammessi commenti violenti, offensivi, pubblicitari (spam) o che in altro modo violino una legge od un diritto. Lo spazio commenti è aperto alla manifestazione del pensiero dei lettori che sono invitati a fare buon uso del proprio diritto. Se è vero che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero” altrettanto vero è che l'autore del commento è responsabile del suo contenuto.

Attenzione!! Commentando dichiari di accettare l'informativa di questo sito.



Additional comments powered by BackType