Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – INPDAP

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 25 giugno 2007

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto numero 45 del 7 Marzo 2007 ha dato il via alle prestazioni creditizie agevolate ai pensionati erogate direttamente dall’INPDAP.Il prestito, naturalmente, sarà senza oneri a carico del bilancio dello stato trovando come fonte di approvvigionamento, non rimborsabile, i prelievi alla retribuzione ed alle pensioni.

Prevede infatti il decreto che :

a) i pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP;

b) i dipendenti o pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche (gli Istituti scolastici – le Scuole – le Istituzioni educative – le Università – le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi e le Associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio – industria – artigianato – agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni – Aziende – Enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

Sono iscritti di diritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, con obbligo di versare i contributi in misura dello 0,35% della retribuzione contributiva o dello 0,15 dell’ammontare lordo della pensione (tranne che la pensione non superi i 600 euro lordi mensili).

Poiché è possibile comunicare:

a) volontà contraria all’iscrizione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento) ;

b) recesso dall’iscrizione (entro sei mesi dalla prima ritenuta mensile sulla retribuzione o pensione).

Ho predisposto un modello gratuito di lettera raccomandata a/r, in formato PDF, adatto allo scopo scaricabile da qui :

Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-3-2007 n 45.pdf .

Aggiornamento per i dipendenti in servizio il modello si può scaricare da qui :

Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-4-2007 n 45(per i dipendenti).pdf

Ricordo che per visualizzare i documenti in formato PDF occorre il “viewer” Acrobat Reader. Visitare http://www.adobe.com/it/ per maggiori informazioni.

[Aggiornamento del 10 ottobre 2007 ore 10:31]

Nella Gazzetta Ufficiale 234 del 8 ottobre 2007 è stata pubblicata la circolare 27/2007 (la troverete infondo al post) che fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del Decreto 7 marzo 2007 n.45 in tema di Prestazioni Creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.Noto come ci sia una certa fretta ad anticipare gli effetti del DM 45/2007, poiché nonostante la scadenza per manifestare la volontà contraria sia stata fissata al 31 ottobre 2007, sibillinamente la circolare così conclude: “Le istanze di non adesione già presentate devono essere registrate dalle sedi entro il 16 ottobre c.a.. Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verrà automaticamente effettuata la trattenuta che dovrà essere restituita con l’assegno di pensione del mese successivo/i. Il recesso opererà dal mese successivo alla presentazione della richiesta e le quote già trattenute non verranno restituite.”

Dunque come va interpretata la chiusa della circolare 27/2007?

Coloro che hanno utilizzato i moduli da me redatti avranno notato come la dichiarazione di “non adesione” e quella di “recesso” siano presenti contemporaneamente (cosa che invece non accade in altri moduli ed in quelli inviati ora dall’INPDAP dopo le dichiarazioni erano disgiunte).

Se leggete con attenzione le parole usate dalla circolare noterete come vi siano due vie.

Nel caso in cui il pensionato X abbia manifestato, entro il 16 ottobre, “volontà contraria” la trattenuta scatterà automaticamente ma sarà restituita successivamente (non è chiaro se già dal mese “successivo” perché è presente il plurale “successivi”) mentre nel caso il pensionato X abbia manifestato la “volontà di recesso”, operando questa dal mese successivo, la trattenuta non sarà restituita.

Per queste ragioni il modulo da me redatto , pervenuto entro la scadenza del 31 ottobre 2007, consentirà ai pensionati la restituzione della trattenuta, effettuata nel mese di novembre, diversamente da coloro che abbiano inviato il solo “modulo di recesso” !!

Ecco il testo della circolare 27/2007: :

OGGETTO
Decreto 7 marzo 2007 n.45. Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.PREMESSA
Con il decreto 7 marzo 2007 n.45, pubblicato sulla G.U. n.83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.

L’ambito nel quale dispone il comma 347 è quello fissato dall’art.1, comma 245, della legge 662/96, che, com’è noto, ha istituito presso l’INPDAP la Cassa unica del credito per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, con relativo obbligo di versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.

SOGGETTI DESTINATARI

L’emanato regolamento di attuazione amplia, ai sensi del citato comma 347, l’originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria, di cui alla citata legge 662/96 e trova applicazione nei confronti dei:
a) pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP.
b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data successiva a quella di formale privatizzazione dell’amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad eccezione di coloro che all’atto della privatizzazione dell’ ente datore di lavoro hanno mantenuto l’iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l’iscrizione in attività di servizio al Fondo Credito.
Sono iscritti al Fondo Credito i dipendenti da Enti Pubblici assunti con contratto a tempo determinato, che possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell’arco di durata della vigenza contrattuale, così come disposto dall’art. 13 del DPR 180/50.
Sono, inoltre, iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 463/98, gli Ufficiali del Ministero della Difesa transitati nella posizione di ausiliaria, mentre i sottufficiali dello stesso Ministero, nella posizione di ausiliaria e con trattamento provvisorio di pensione a carico del suddetto Dicastero, rientrano tra i soggetti di cui all’art 1, lett. a, del D.M. 45/07.

MODALITA’ DI ADESIONE

I dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall’art. 1 del D.M. 45/07, vengono iscritti di diritto, ai sensi del successivo art. 2 del citato decreto, alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/1996 a decorrere dal 1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non abbiano manifestato la propria volontà contraria.
E’ comunque fatta salva in capo ai soggetti aderenti la possibilità di recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento del primo contributo alla Cassa, e cioè entro il mese di maggio 2008.
Decorso il previsto termine del 31 ottobre p.v. e l’ulteriore periodo di sei mesi per l’esercizio della facoltà di recesso l’iscrizione al Fondo è definitiva.
I dipendenti iscritti ai sensi dell’art. 1, lettera b), del D.M. 45/07, che non hanno esercitato la facoltà di recesso prevista dall’art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno collocati in quiescenza dopo il 31.10.2007, saranno iscritti alla Gestione unitaria di cui trattasi qualora non abbiano manifestato esplicita volontà di non adesione all’atto del collocamento a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto 45/07, possono recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all’art. 3 del D.M. 45/07.
Il personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, viene invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l’eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento dell’assunzione. Tale personale conserva il diritto di recesso entro i sei mesi dalla prima trattenuta sulla retribuzione prevista dall’art. 3 del D.M. 45/07.
La facoltà di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo Istituto e quindi già obbligati all’iscrizione ai sensi dell’art.1, commi 242, e segg. della legge 662/96. Gli stessi sono chiamati dalle proprie Amministrazioni ad esprimere l’eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento del collocamento a riposo e conservano il diritto di recesso entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui al citato art. 3 del D.M. 45/07.
Per coloro che fruiscono di più trattamenti pensionistici, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in esame, la volontà di non aderire opera per tutti i trattamenti in godimento. La comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all’INPDAP se i trattamenti vengono erogati da questo Istituto previdenziale mentre, nel caso di pluralità di Istituti erogatori, devono essere prodotte distinte comunicazioni di non adesione dirette a ciascuno degli Istituti interessati.

CONTRIBUZIONE

La contribuzione è a totale carico dei soggetti aderenti e viene effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti a decorrere dalla data di iscrizione con versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato “INPDAP – Gest. Aut. Prest. Creditizie” e relativa contabilità speciale n. 1011 presso la Banca d’Italia.
Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP può essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare 15 della Direzione Centrale Entrate del 19.6.2007).
La contribuzione versata non è rimborsabile.
Per i dipendenti in servizio l’iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al comma 242 della legge n.662 del 1996, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
L’aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% sull’ammontare mensile lordo della pensione.
Nell’ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/07, l’aliquota contributiva è applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto conto che, in sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 45/07, nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall’INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

ADEMPIMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI NON ISCRITTE

Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i cui dipendenti e pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, devono preliminarmente chiedere all’Istituto l’iscrizione al Fondo credito tramite istanza da presentare alla Direzione Centrale Entrate – Ufficio I Normativa e Contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.
Le manifestazioni di volontà di non adesione ed i recessi devono essere presentate dal personale in servizio direttamente all’Amministrazione di appartenenza e per i pensionati all’Ente erogatore del trattamento pensionistico o, nel caso di pluralità di trattamenti , a ciascuno Istituto previdenziale, i quali dovranno provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti dei soggetti che risulteranno aderenti. Le comunicazioni di non adesione devono essere trasmesse anche all’INPDAP.
Sarà cura delle stesse amministrazioni censire le su menzionate dichiarazioni di non volontà presentate dai propri dipendenti ed inviare successivamente all’INPDAP gli elenchi dei soggetti per il quale ha operato l’iscrizione di diritto.

MODALITA’ DI DENUNCIA

Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali connesse al versamento del contributo nella misura dello 0,35 % della retribuzione contributiva e pensionabile è necessario acquisire in maniera puntuale i relativi dati.
Per i dipendenti che non abbiano manifestato la non adesione all’iscrizione le amministrazioni e gli enti datori di lavoro dovranno trasmettere i relativi dati tramite la compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all’art. 44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 , convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto prevede infatti a decorrere dal 2005 la trasmissione mensile all’INPDAP, in via telematica, da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6-ter e 6-quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell’art. 4 del DPR 22 luglio 1998, n.322, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l’implementazione delleposizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Le modalità di compilazione e di trasmissione delle denunce mensili sono contenute nella Circ. 59/2004, reperibile sul sito dell’istituto all’indirizzo www.inpdap.gov.it,.
In particolare nell’ambito dei quadri contenenti le informazioni relative ai periodi e alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere valorizzati esclusivamente i campi n.39 “Imponibile Cassa Credito” e n. 40 “ Contributi Cassa Credito” oltre a quelli considerati obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).
Per i pensionati di cui al punto b) della presente nota, si fa riserva di comunicare le modalità di trasmissione dei dati, da parte degli Enti Previdenziali interessati, una volta definito l’opportuno tracciato.

PRESTAZIONI

Le prestazioni fruibili sono suddivise rispettivamente in creditizie e sociali.
1) Prestazioni Creditizie:
a) piccoli prestiti: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi concessi in misura pari all’ammontare di una mensilità singola o doppia della pensione o della retribuzione in godimento;
b) prestiti Pluriennali: erogati direttamente da INPDAP, estinguibili in cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione o di pensione non superiore ad un quinto;
c) prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con garanzia Inpdap, riservati ai dipendenti in attività di servizio;
d) mutui Ipotecari Edilizi: finalizzati all’acquisto della prima casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.
Per i dipendenti in attività di servizio ed i pensionati è consentita, inoltre, la possibilità di accesso a finanziamenti erogati da Istituti di Credito convenzionati, per i quali è prevista anche la garanzia fondo–rischi da parte dell’Istituto.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni creditizie, previste dal decreto Ministeriale n.45/07, si procederà con le consuete modalità previo accertamento delle ritenute operate nei confronti dei pensionati che presentano istanza.
Per le prestazioni per le quali è prevista una anzianità di iscrizione, ai sensi del DPR 180/50:
a) il requisito dell’anzianità è ritenuto sussistente per i pensionati INPDAP, poiché vantano una pregressa anzianità di iscrizione contributiva alla Gestione;
b) per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche l’anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta.
Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati fruiscono di prestazioni creditizie a carico della Gestione Credito INPDAP, in qualità di amministrazioni terze cedute sono tenute ad effettuare le trattenute mensili sulle retribuzioni o sui ratei mensili di pensione e trasmettere mensilmente all’INPDAP, con la procedura informatica “cartolarizzazione credito”, le trattenute nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati secondo modalità operative in fase di definizione che verranno concordate con gli Enti interessati.
2) Prestazioni Sociali:
Concernono la possibilità per i figli degli iscritti, sia in attività di servizio che inquiescenza, di poter fruire di :Borse di studio, frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di vacanze e studio in Italia ed all’estero.
Sono riservati, in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle case Albergo di Monte Porzio Catone (RM) e di Pescara, i soggiorni per brevi periodi presso Hotel convenzionati in zone climatiche, gli interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti dal morbo di Alzheimer, nonché tutte le altre prestazioni creditizie e sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell’istituto.
Le suindicate prestazioni sociali sono fruibili da tutti i pensionati INPDAP, indipendentemente dalla adesione o meno alla gestione unitaria dell’Istituto.

ADEMPIMENTI OPERATIVI

Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni di non adesione già pervenute e quelle che perverranno entro i termini previsti dal decreto utilizzando la maschera inserita nell’applicativo informatico “pagamento pensioni”, messo a disposizione della Struttura di Progetto per le Applicazioni Informative.
Sarà cura della Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali provvedere all’inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre per quelle inviate dai dipendenti Inpdap iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria sarà cura della Direzione Centrale del Personale provvedere alla loro lavorazione.
I moduli di non adesione o di recesso sono scaricabili dal sito internet dell’Istituto.
Tali moduli vanno riempiti e consegnati ( inviati per posta o fax) alla Sede Inpdap provinciale/territoriale che eroga la pensione.
Considerato che i ruoli pensione vengono predisposti generalmente entro il 16 del mese di ottobre, i pensionati che dovessero manifestare la non adesione successivamente a tale data ed entro comunque il 31 ottobre, avranno titolo a vedere rimborsato il contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di novembre o successivi.
Le manifestazioni di volontà pervenute da soggetti non iscritti alle casse pensionistiche Inpdap o che percepiscono i trattamenti di quiescenza da altro Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle rispettive Amministrazioni.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

1) Pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche Inpdap.

Le istanze di non adesione già presentate devono essere registrate dalle sedi entro il 16 ottobre c.a..
Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verrà automaticamente effettuata la trattenuta che dovrà essere restituita con l’assegno di pensione del mese successivo/i.
Il recesso opererà dal mese successivo alla presentazione della richiesta e le quote già trattenute non verranno restituite.

2) Dipendenti e Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali diverse dall’Inpdap che secondo le indicazioni sopra riportate hanno diritto ai benefici in base al D.M. n.45/2007.

Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali categorie di iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite delle Amministrazioni o degli Enti Previdenziali di appartenenza.

Il Direttore Generale
(D.ssa Giuseppina Santiapichi)

[Aggiornamento 21 settembre 2007 ore 12:45]

Cari lettori di ABCDiritto.it voglio ringraziarVi tutti.
L’occasione mi è suggerita dal piccolo opuscolo che l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in questi giorni sta inviando a tutti i pensionati. Precisamente da quanto scritto dalla Dottoressa Giuseppina Santiapichi, Direttore Generale dell’INPDAP, nella Prefazione dell’opuscolo di cui si riproduce la copertina:

Scrive infatti la Dott.ssa Santiapichi:

L’iscrizione al fondo della Gestione è volontaria e comporta, a partire dal mese di novembre, il versamento di un contributo pari allo 0,15% dell’importo lordo di pensione. Se il suo assegno è inferiore a 600 euro mensili, Lei avrà comunque diritto alle prestazioni e non Le verrà richiesto alcun contributo economico.”

Spiace osservare come il tentativo di informare il cittadino, da parte dell’Ente, sia mal riuscito producendo come risultato la (dis)informazione.

Infatti:

  1. l’iscrizione al fondo della Gestione Unitaria non avviene su base volontaria ma di diritto;
  2. il solo “recesso” ha carattere volontario, seppur limitato nel tempo al 31 maggio 2008;
  3. la questione dei 600 euro mensili andrebbe meglio chiarita… cosa accadrà se le pensioni sotto questa soglia “lorda” subiranno un piccolo innalzamento? Ad avviso di chi scrive scatterà in automatico l’iscrizione al fondo ed allora? come si concilia la scadenza del 31 maggio 2008 “ultimo giorno utile per chiedere il recesso”?

Spiace osservare questa cattiva gestione ad un tempo delle informazioni e ad un altro della comunicazione. Un muro dialettico tra Istituzioni e Cittadini.

Ecco le ragioni del sentito ringraziamento a tutti Voi.

Grazie per la fiducia rivolta a questo blog in crescita e che già conta imitazioni.

ABCDiritto.it ha colmato questa lacuna informativa sentita dai cittadini.

Ad oggi, i dati ancora parziali, contano 36765 (sono 47219 dato aggiornato ad aprile 2008) (raccomandate provenienti da ABCDiritto.it ed inviate all’INPDAP (senza poter contare quanti hanno fotocopiato il modulo distribuendolo manualmente ai conoscenti).

Grazie ai Siti, ai Newsgroup, ai Forum, alle Chat, ai Blog ed ai Blogger, ai Professionisti, agli Studenti, ai Pensionati, ai Lavoratori ed a tutti i Lettori (anche quelli che ci seguono via Feed).

Grazie a quanti hanno scritto pubblicamente qui, su www.jaco.it o via mail chiedendo spiegazioni o consigli.

Grazie a tutti. ABCDiritto.it sta crescendo anche per Voi.

Grazie anche a chi ha deciso di imitare questo blog, la “concorrenza”, un grazie anche a Voi con l’augurio che sappiate “differenziarvi”.

Grazie anche a chi mi ha dato contro pubblicamente o privatamente, senza comprendere bene le ragioni per cui nasce uno strumento quale ABCDiritto.it. L’era dell’informazione, anche giuridica, passa da qui. Sfiora il confronto con la “paura” del diritto e la sete di “equità” che chiedono i cittadini. Il diritto è vivo e ci appartiene. Il diritto è di tutti.

Per queste e tante altre ragioni voglio ringraziarVi. Grazie a tutti!!

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

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Commenti

60 commenti a “Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – INPDAP”
  1. jaco scrive:

    Fantastica notizia! Se solo avessi capito la metà di quello che c’é scritto…

  2. ninoser scrive:

    Questo Decreto vale anche per gli iscritti all’ INPS o solo x quelli dell’ INPDAP ?
    Gzie .

  3. Questo Decreto vale anche per gli iscritti allâ?T INPS o solo x quelli dellâ?T INPDAP ?

    Art.1 Lettera b D.M. n.45 del 7 marzo 2007 “ai dipendenti o pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma secondo 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP”

    Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 = gli Istituti scolastici – le Scuole – le Istituzioni educative – le Università – le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi e le Associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio â?” industria – artigianato – agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni – A aziende – Enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  4. Anonymous scrive:

    Mi chiamo salvatore e sono un dipendente pubblico.
    Non ho capito bene se questo decreto sia una fregatura e comunque non ho capito che cosa succcede nel concreto.
    Se qualcuno può darmi qualche delucidazione ne sarei grato.
    saluti

  5. @Salvatore, tralasciando la questione che prevedere una ritenuta con la tecnica del silenzio assenso è una “politica” legislativa che il sottoscritto Avvocato non condivide e si augura non inneschi una moda.

    per rispondere alle tue domande dirò :

    a) se sia una “fregatura” o meno questa è una considerazione soggettiva, su ABCDiritto è stata fatta informazione sopperendo alle carenze di altri ambiti e sono stati forniti degli strumenti per manifestare la propria volontà nel rispetto della totale libertà di scelta;

    b) il meccanismo è semplice … è stato creato un fondo per erogare del prestito agevolato … si è pensato di alimentare questo fondo tramite una ritenuta a fondo perduto per la durata della retribuzione o della pensione … (salami techniques /tecnica del salame si potrebbe dire a voler essere maliziosi ma io sono una persona piuttosto realista) ;

    c) non sono stati informati in anticipo i cittadini (vale la vecchia presunzione che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale equivalga a conoscenza del pubblico) … si è pensato di utilizzare il meccanismo del silenzio assenso … così non si è data libertà di aderire … ma solo liberta di recedere … una inversione della questione che a parere di chi scrive manifesta un vuoto incolmabile tra legislatore e parti sociali.

  6. paolo1957 scrive:

    Mia moglie è insegnante nella scuola pubblica, iscritta all’Inpdap, ed ho un dubbio:

    E’ compresa in questo balzello e quindi deve comunicare eventualmente il suo dissenso?

    Ed un’altra domanda: un soggetto legittimamente compreso nel decreto che dia disdetta, può accedere al credito?

    Grazie, Paolo Forin. Verona

  7. Nicola Giocoli scrive:

    Gentile avvocato, se ho capito bene, l’iscrizione obbligatoria riguarda anche:
    1) i docenti universitari in servizio;
    2) i pensionati INPS.
    Mi conferma che è così?
    Grazie per la risposta.
    Nicola Giocoli

  8. Carlo scrive:

    Mi unisco alla richiesta di Giocoli, in particolare vorrei capire in che senso il dipendente di una amministrazione pubblica, come ad esempio il docente universitario, potrebbe essere iscritto presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
    Cordiali saluti, Carlo Zappia

  9. Gentile Signor Paolo Forin,

    Le rispondo, che anche per il caso degli Insegnanti vi è l’iscrizione di diritto al Fondo per la Gestione del Credito.

    Chi recede non può beneficiare dei prestiti, tranne che non abbia manifestato una nuova volontà di adesione al Fondo, poiché il DM 45 del 7 marzo 2007 non prevede ma neppure esclude tale facoltà.

  10. @Giocoli si il dato è confermato

    @Zappia è il caso ad esempio delle gestioni IPOST

  11. giusmas scrive:

    Salve, sono un dipendente INPDAP e da quanto precedentemente scritto, si intuisce che per il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, non è prospettata la possibilità di scelta relativamente a questa trattenuta. La mia domanda è: che fine fanno queste somme decurtate dai nostri stipendi? C’è possibilità di recuperarli a fine rapporto lavorativo, o sono a “fondo perduto”? Grazie e saluti.

  12. Anonymous scrive:

    sono un’insegnante in servizio della swcuola pubblica ( primaria) vorrei sapere se devo inviare la non adesione in relazione al D.M. 45 grazie p

  13. Anonymous scrive:

    Sono anch’io un’insegnante di scuola primaria in servizio e vorrei sapere se il D.M. n.45 del 7 marzo 2007 riguarda anche me.
    Gradirei che qualcuno rispondesse al quesito.

  14. Francamente @Anonimo di oggi 15 luglio 2007 17:56 non vedo proprio per quale ragione il suo “gradirei” si scaldi tanto …

    qui e su ABCDiritto si risponde a tutti i quesiti … tempo permettendo … il sottoscritto sta ricevendo numerose mail al giorno … e sta trovando il tempo di rispondere a tutte …

    Nel terminare rispondo a lei ed al primo Anonimo ribadendo quando già posto in evidenza nel post : che anche i dipendenti delle scuole sono tenuti all’obbligo del contributo ma possono recedere solo coloro che sono iscritti ai fini pensionistici ad un istituto od ente diverso dall’INPDAP !! Dunque reperite sulla vostra ultima busta queste informazioni.

  15. mario bros 69 scrive:

    tanto per cambiare cercano sempre di fregarti, tanto cosa vuoi che sia un simbolico 0,35% ? ma chi vuoi che se ne accorga ed intanto loro fanno la bella vita. come siamo fortunati ad avere una cosi’ bella classe politica.

  16. sarianthas scrive:

    scusate ma una ex dipendente inps con pensione erogata dall’inps che deve fare? abbiate pazienza ma io non ho capito se tutti i pensionati devono comunque mandare questo modulo. Mia zia ha 78 anni e ha sentito questa cosa ma non vuole versare le seppur minime somme che potrebbero toglierle.

  17. @Mario Bros 69 quando studiavo criminologia la chiamavamo tecnica del salame … non so se rendo l’idea …

    @Sarianthas il DM 45/2007 riguarda i pensionati con gestione diversa dall’INPDAP se ex dipendenti di : scuole, università , aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi ed associazioni, gli istituti autonomi case popolari, camere di commercio” industria – artigianato – agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni – aziende – enti del servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  18. sarianthas scrive:

    sorry, forse non sono stato chiaro: mia zia lavorava proprio all’Inps! Questo non é, o era, un ente pubblico o una azienda dello stato? grazie della pazienza!

  19. Anonymous scrive:

    MI scusi avvocato ma forse non ho capito bene a chi si rivolge la gestione di questo “dispositivo”;
    mi chiedo cioè :
    quale è la novità visto che ,andando a verificare i miei ultimi statini paga ,HO TROVATO LA RITENUTA “FONDO CREDITO” dello 0,35 % SIN DAL 2003 ?

  20. @Sarianthas si anche sua Zia se vuole recedere può utilizzare il modulo, come tutti coloro che sono stati alle dipendenze di Enti od Amministrazioni Pubbliche come individuate sopra !!

    Rammento che la novità del DM45 consiste nella estensione della categoria dei soggetti beneficiari delle prestazioni creditizie e di quella dei soggetti “fonte” del prelievo a fondo perduto.

    Quindi solo i “nuovi” soggetti individuati posso recedere !!

  21. daniele scrive:

    Salve, sono un pensionato comparto università . vorrei sapere se chiedendo un prestito pluriennale inpdap con questa legge gli interessi saranno gli stessi che si applicano ai dipendenti in servizio che ammontano al 3,90.perchè ad oggi questo tasso di interesse non è possibile con i pensionati.

  22. @Daniele purtroppo come Avvocato le mie compentenze sono diverse e non posso quindi rispondere alla sua domanda.

    Le consiglio di rivolgerla all’INPDAP o meglio all’istituto erogante il prestito con il quale l’INPDAP ha fatto la relativa convenzione.

  23. Silvana scrive:

    Sono una pensionata che prende 420 euro al mese anche se ho versato i contributi, meno della sociale, lo 0,15 % è un furto. La cosa grave è che chi non ha un computer non è al corrente di quello che succede vergogna vergogna.

  24. sTEFANIA scrive:

    Cosa succede se non aderiamo? Si possono sempre chiedere i prestiti? PERCHE’ E’ STATO FATTO QUASI DI NASCOSTO? CHE INTERESSI CI SONO DIETRO?

  25. Jaco … vediamo … ad occhio e croce :) … la questione è la seguente … senza dare ampia pubblicità alla cosa … ed agendo tramite il collaudato silenzio assenso … ai dipendenti pubblici e pensionati (oltre 600 euro lorde mensili) … di diritto viene tolta una quota … del tipo “contributo a perdere” … per creare un fondo con il quale alimentare i prestiti ai pensionati … però si può rifiutare l’iscrizione o recedere dall’iscrizione [faccio notare questo perché ho visto che in giro ci sono dei moduli sbagliati ;) ] … peccato che l’INPDAP attualmente non mandi più ai pensionati le comunicazioni mensili … quindi in pochi si accorgeranno in tempo del prelievo tenuto conto che l’euro crea ancora dell’imbarazzo ai pensionati … personalmente sono molto perplesso rispetto a queste scelte di politica legislativa “semiclandestina” …

  26. @Anonimo la novità consiste nell’estensione delle prestazioni creditizie agevolate dell’INPDAP ai soggetti che prima erano sottratti all’obbligo di contribuzione.

    La contribuzione prima del Decreto riguardava i soli lavoratori dipendenti iscritti all’INPDAP e non toccava i pensionati INPDAP ed i lavoratori dipendenti o pensionati di Enti Pubblici e Amministrazioni Pubbliche con gestioni diverse dall’INPDAP.

  27. Alessia scrive:

    Buongiorno AVV. mio padre e’ pensionato INPS e nell’ultimo mese ha riscontrato questo tipo di ritenuta. Vorrei sapere se il suo modulo di non adesione in pdf, e’ valido anche per i pensionati INPS. La ringrazio

  28. @Alessia il modulo è valido per tutti i soggetti a cui si estende l’efficacia del Decreto in commento.

  29. Laura scrive:

    Gent.mo Avvocato,
    scrivo per abusare della sua gentilezza e cercare di avere idee piu’ chiare in merito al decreto in oggetto. In particolare, i miei dubbi sono:
    1) si parla di credito agevolato: ma dove e’ possibile trovare indicazioni sulle condizioni di richiesta e di erogazione di tale credito?
    2) una volta data eventualmente disdetta, immagino non sia piu’ possibile aderire nuovamente (ed avere quindi la possibilita’ di ri-ottenere crediti agevolati), e’ corretto?
    3) l’iscrizione ad esempio al fondo Espero risulta essere “ente o gestione previdenziale diverso dall’INPDAP”?
    4) nel caso il punto 3) sia vero, e’ possibile indicare nella lettera di disdetta l’iscrizione al fondo senza avere un numero di posizione? Nel mio caso, infatti, ho richiesto l’iscrizione al fondo Espero in data 23 dicembre 2006 ma ad oggi mi e’ stato detto che non e’ ancora noto il numero della mia posizione. Questo, tra l’altro, mi e’ necessario per trasferire quanto versato su un fondo parte di accordi con l’azienda (privata) dove ho lavorato nel 2001.
    Ringrazio anticipatamente immensamente per la disponibilita’,
    Laura

  30. (ancora) Laura scrive:

    Dimenticavo, una domanda stupida: dove appare o meno l’appartenenza all’INPDAP? In quale sezione della busta paga?
    Grazie ancora,
    Laura

  31. @Laura, dunque :

    1) il “credito” è agevolato perché si tratta di una convenzione con delle Banche o degli Intermediari Finanziari al fine di ottenere dei prestiti ad un tasso di favore. Per avere informazioni sugli Istituti con i quali tale convenzione è stata stipulata dovrà rivolgersi direttamente all’INPDAP;

    2) nel silenzio del DM45 ritengo sia possibile, dopo aver dichiarato di non voler aderire, cambiare nuovamente idea. Quindi ritengo sia possibile con una successiva dichiarazione esprimere la volontà di tornare ad aderire al prelievo;

    3) Espero è un fondo pensione “complementare” speciale di tipo associativo tra i lavoratori del comparto scuola. Per questa sua caratteristica si affianca alla gestione pensionista tradizionale ma non la sostituisce. Il DM 45 quando parla di “ente o gestione previdenziale diverso” sottintende un ente che lo sostituisca integralmente;

    Per quanto riguarda le voci della busta paga, ci sono indicazioni come “Oneri Previdenziali e Assistenziali” in cui è possibile leggere ad esempio voci come “Ritenute INPDAP”, mentre invece nell’estratto conto del Fondo ESPERO si trovano le voci rispettive ad esempio sotto Movimenti dell’anno in corso in Operazioni e Comparto.

  32. @Rispondo qui anche alla Signora Agostini che mi chiedeva lumi riguardo la quota di 600 euro lorde mensili, aggiungo che questo importo è soggetto a rivalutazione ed adeguamento annuale da parte dell’Inpdap per cui se nel 2007 la sua pensione è pari a 600 euro lorde nel 2008 potrebbe superare questa soglia e quindi scattare l’obbligo di contribuzione. Per cui attenzione a controllare le ritenute, infatti per poter dichiarare volontà contraria si ha a disposizione un secondo termine di sei mesi dalla prima ritenuta mensile.

  33. alois scrive:

    Vediamo se ho capito bene: i pensionati o contribuenti INPDAP possono avere crediti agevolati al 4%. Siccome il denaro deve essere chiesto alle banche, che applicano tassi ben più alti, qualcuno deve pagare la differenza.
    Perché questo costo deve essere applicato a tutti i contribuenti e non (parcellizzandolo) a coloro che ne beneficiano?
    Fermo restando che il metodo non è molto elegante, devo dire che i furti, in Italia, sono ben altri….
    Sparate al petto!!!

  34. @Claudio si il DM trova applicazione anche in questo caso.

  35. Il DM45 riguarda solo i prestiti e nient’altro !!

  36. Guido scrive:

    L’art.1 del decreto 45/2007 stabilisce l’ambito di applicazione della trattenuta.
    In particolare l’applicabilità è estesa ai pensionati INPDAP e ai dipendenti e pensionati iscritti a enti o gestioni diverse dall’INPDAP.
    La mia domanda è la seguente:
    essendo dipendente (insegnante di ruolo) iscritto pertanto all’INPDAP stesso e non ad un ente diverso, sono soggetto al contributo?
    In sostanza il mio dubbio riguarda il tipo di dipendente a cui si applica il contributo: solo a quello iscritto a enti diversi dall’INPDAP oppure anche a quello iscritto all’INPDAP stesso?

  37. @Guido il contributo è obbligatorio per quanti sono iscritti all’INPDAP, tenuto conto che per loro è già attivo un prelievo di questo tipo.

  38. Claudio scrive:

    Gradirei sapere se quanto disposto dal decreto 7 marzo 2007, n. 45 si applica anche alla pensione di reversibilità goduta dalla vedova di pensionato della pubblica amministrazione e se pertanto, anche in questo caso, debba essere comunicata la volontà contraria all’iscrizione/volontà di recesso dalla stessa.
    Grazie

  39. Anonymous scrive:

    Buonasera, La ringrazio per tutte le informazioni che ci ha fornito, e vorrei abusare ancora una volta della Sua disponibilità chiedendoLe un chiarimento: un pensionato Rai è tenuto all’obbligo del contributo in questione?
    Grazie

  40. @Anonimo (ore 16:41), il meccanismo del DM 45 iscrive di diritto tutti i pensionati con distinzione solo reddituale. Lo stesso meccanismo prevede però la possibilità di recedere dall’iscrizione o dichiarare volontà contraria alla stessa. Se lei vuole recedere od impedirla può tranquillamente utilizzare il modulo predisposto.

  41. anselmo scrive:

    Buonasera, sono dipendente di Poste Italiane SpA e vorrei cortesemente sapere tre cose:
    a)rientro anch’io all’interno delle categorie 1 e 2 da Lei indicate negli esempi e quindi con la possibilità di presentare domanda di recesso?
    b)nel modulo da inviare cosa inserisco alla voce “dipendente in servizio titolare di posizione retributiva”?
    c) Anche se dipendente di Poste Italiane lo devo sempre inviare alla sede prov.le Inpdap?
    Grazie infinite

  42. Anonymous scrive:

    Salve e grazie per il Vostro impegno a favore di noi bistrattati cittadini, che ormai ci sentiamo nulla più che mucche da mungere per mantenere i signori politici… Ho una domanda da porre: sono un ferroviere iscritto all’INPS, la raccomandata va indirizzata sempre all’INPDAP? O devo inviarla all’INPS? Tra l’altro non capisco cosa scrivere dopo “titolare di posizione retributiva”.
    Un piccolo consiglio se mi è permesso: lo sfondo rende molto poco leggibile il testo, sarebbe il caso di usare uno sfondo monocromatico. Grazie ancora.

  43. @Anselmo si i dipendenti delle poste possono recedere. Per posizione retributiva si intende il numero di iscrizione. Può inviare il modulo alla sede provinciale dell’Ipdap

  44. @Anonimo si va indirizzata all’INPDAP ma per conoscenza può inviarla anche all’INPS.

    Per posizione retributiva si intende il numero di iscrizione.

    Grazie dei complimenti e per quanto riguarda i consigli sono ben accetti.

    Ho controllato con Internet Explorer, Opera e Mozilla Firefox ma non ho riscontrato problemi.

    Ho provato con Safari ed ho notato che non visualizza il colore crema che si contrappone allo sfondo sughero.

    Se magari mi indichi quale sistema operativo e browser utilizzi posso riflettere meglio sul problema.

  45. Anonymous scrive:

    Grazie della delucidazione, in effetti uso Safari su Os X 10.4, ho verificato su un PC con IE e c’è uno sfondo invisibile su Mac. Grazie ancora e buon lavoro.

  46. @Anonimo grazie ancora per la segnalazione ho apportato delle modifiche al template. Ora anche gli utenti Mac dovrebbero visualizzare correttamente gli articoli ed i commenti.

  47. Stefano scrive:

    Buonasera Avvocato, se posso usufruire anche io della sua gentilezza vorrei sapere come faccio a sapere se il provvedimento interessa anche me: autoferrotranviere dipendente azienda Trambus che ha in concessione il Trasporto Pubblico del comune di Roma.
    Grazie in anticipo

  48. @Stefano le ricordo che la Gestione unitaria del credito per i dipendenti pubblici non è una novità. Infatti era prevista già con la legge 662/1996. I dipendenti delle amministrazioni statali (compresi anche quelli delle aziende pubbliche locali che si occupano del trasporto), sono già soggetti alla ritenuta senza facoltà attuale di recedere da essa.

    Comunque è un suo diritto chiedere, munendosi dei datti sulla sua iscrizione, in tutta tranquillità, all’INPDAP informazioni specifiche sulla sua situazione.

  49. Anonymous scrive:

    Nel blog spesso si parla di tutti i pensionati. Io sono pensionato INPS ex dipendente di azienda di credito e, da quanto ho capito, il provvedimento non interessa anche la mia posizione o sbaglio?
    Grazie
    Giovanni

  50. Giovanni il Decreto è rivolto solo a quei pensionati ex dipendenti pubblici o di enti ed amministrazioni pubbliche.

    Comunque ci sono dei chiarimenti da parte della circolare 27/2007 vi invito a leggerla

  51. Faccio un piccolo riepilogo perché in molti ancora chiedono spiegazioni.

    La Gestione unitaria del credito, ex legge 662/1996, è stata prevista già prima di questo Decreto in maniera obbligatoria per tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali.

    La novità del Decreto è l’estensione dell’iscrizione ai seguenti soggetti :

    1) pensionati pubblici di INPDAP, INPS, ENPAM, Ordini professionali ecc. ecc.;
    2)dipendenti di enti od amministrazioni non iscritti all’INPDAP.

    Purtroppo solo i “nuovi” soggetti (che ho indicato al numero 1 e 2) possono usufruire della facoltà prevista da questo DM di dichiarare volontà contraria.

    Tutti gli altri sono già soggetti a questa ritenuta e non possono avvalersi della facoltà prevista dal Decreto in commento (ad es. i dipendenti di Università, del Servizio Sanitario Nazionale o di Enti Locali).

  52. Valerio scrive:

    Gentilissimo Avvocato approfitto della sua disponibilità per chiederle un chiarimento:
    ho scaricato il modulo di non adesione dal sito INPDAP ed ho riscontrato che rispetto al suo ed anche a quello inviato con un opuscolo ai pensionati dallo stesso Ente, c’è un discordanza.
    Sul modulo scaricato dal sito si legge: “…ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
    all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 45 del 7/3/2007, pubblicato
    sulla G.U. n. 83 del 10/4/2007, di non aderire…
    “, mentre negli altri l’articolo di riferimento non è il 2 ma il numero 1. Mi può dire qual’è quello giusto?
    Infine, mia madre ha una pensione Inpdap ed in più gode di quella di reversibilità di mio padre deceduto, anche lui pensionato INPDAP. In base a quanto letto devo inviare comunicazione per entrambi i trattamenti ma devo farlo separatamente, cioè 2 distinte raccomandate A.R., o è sufficiente una sola Racc. con entrambe le richieste?
    Grazie infinite per la sua disponibilità.

  53. @Valerio naturalmente l’articolo di riferimento è il numero 2 commi 1 e 2.

    Il modulo da me redatto è naturalmente corretto.

    Per quanto riguarda il caso specifico per correttezza le consiglio di inviare due distinte dichiarazioni.

    La invito a leggere le ultime novità

  54. Anonymous scrive:

    Mia moglie è impiegata in un ente locale, iscritta all’Inpdap, ed ha in corso, da circa cinque anni, un prestito decennale dall’inpdap, ed ho un dubbio:

    Avendo usufriuto di un prestito inpdap tuttora in corso e non dovendo più richiederne altri può comunque comunicare eventualmente il suo dissenso?

    Grazie, F. M. Udine

  55. Gentile Signor F.M.,

    dal quadro descritto si evince che sua moglie non ha facoltà di recedere, facoltà concessa a quanti pur essendo dipendenti sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

  56. Anonymous scrive:

    Ciao a tutti, mi chiamo Aldo e di queste cose mi intendo veramente poco. Ho letto tutti i messaggi qui sopra ma ….non ho capito se questa trattenuta potrà essere applicata anche a me.
    Io lavoro in una azienda con contratto metalmeccanici. Devo disdire?

    grazie
    Aldo

  57. @Aldo non è il suo caso.

  58. Maria Gabriella Binda scrive:

    Ho inviato in data 27/09/2007 una raccomdata A.R. per recedere dal fondo INDAP, ma mi è stato risposto dalla mia direzione provinciale (Udine)che il contributo del 35% era e resta obbligatorio per i dioendenti, non essendo intervenuta alcuna norma a modificarne l’applicazione.
    Risponde al vero?
    Gabriella

  59. @Gabriella il contributo di cui parla il DM 45 è stato esteso a soggetti diversi da quelli per i quali era già previsto. Tra questi possono recedere, oltre i pensionati, i soli dipendenti pubblici iscritti ai fini pensionistici ad istituti previdenziali diversi dall’INPDAP.

  60. elsa scrive:

    sono d’accordo su quanto fatto per i pensionati inpdap ;ma c’ è un problema :per accedere a prestiti e altre agevolazioni adesso non è possibile perchè bisognava presentare domanda di essere iscritto al fondo entro il trenta novembre. ci hanno fatto un bel servizio Spoichè tale scadenza non è stata affatto comunicata

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