Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 28 giugno 2008

In tema di ricongiungimento familiare dello straniero la Cassazione chiarisce che l’unica condizioni per l’ingresso del familiare in Italia è la “minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione”. Questa capacità deve intendersi sia come reddito minimo che come possesso di una abitazione.

Segue il testo dell’ordinanza:

Cassazione ordinanza n. 13849 del 27 maggio 2008

Fatto e Diritto

Con decreto dell’8.11.2006 la Corte di Appello di Ancona confermava, per la parte di interesse, il decreto con il quale il Tribunale di Fermo aveva accolto l’opposizione di K. C. contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Ascoli le aveva negato il nulla osta al visto di ingresso in territorio italiano per il ricongiungimento con i genitori, ritenendo che i requisiti reddituali richiesti a tal fine dalla normativa vigente dovessero essere considerati con riferimento alle disponibilità complessive dell’aggregato familiare oggetto del ricongiungimento.

Avverso la detta decisione il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ascoli proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l’intimata, con il quale denunciavano violazione di legge ( art. 29, comma 3, lett. b d.lgs. 286/98 ), nel senso che lo straniero che aspira al ricongiungimento con i familiari dovrebbe disporre quanto meno di un reddito minimo, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della disponibilità di un reddito pari o superiore alla soglia minima da parte del nucleo familiare nel suo complesso.

Successivamente il relatore designato rilevava: ” che, la doglianza è priva di pregio poiché la disciplina in esame, finalizzata all’assicurazione di obiettivi di rango costituzionale, quale l’unità familiare, stabilisce, quale condizione per l’ingresso del familiare in Italia, una minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione, sia sotto il profilo abitativo che reddituale, e l’interpretazione secondo la quale il richiedente il ricongiungimento dovrebbe dimostrare di disporre di un qualche reddito minimo proprio non è conforme né alla lettera né alla ratio della norma ( C. 00/9793 ) “, rilievo sul quale né il pubblico ministero né le parti hanno depositato conclusioni o memorie e che il Collegio condivide.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 1.100, di cui € 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 28.2.2008

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