Avv. Hermans Joseph IEZZONI

La donazione – prima parte

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 10 marzo 2009

I caratteri tipo della donazione sono tratteggiati dall’articolo 769 del Codice civile:

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte [cd. donante] arricchisce l’altra [cd. donatario], disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Volendo semplificare la definizione: la donazione è un contratto consensuale e formale a titolo gratuito ma caratterizzato dallo spirito di liberalità.

Essendo un contratto è soggetto ai requisiti previsti dall’articolo 1325 ossia:

- l’accordo delle parti che si perfeziona con la semplice coincidente manifestazione di volontà tra proponente ed accettante tranne il caso della donazione obnuziale. Dispone l’articolo 782 che l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore ma in quest’ultimo caso l’accordo si perfeziona dal momento della notifica. L’accettazione può

anche risultare implicitamente dal contesto dell’atto e dalla condotta dell’interessato;

- la causa che differenza la donazione dai negozi a titolo gratuito, nei quali pur mancando il corrispettivo non è presente anche lo spirito di liberalità, cd. animus donandi, ossia l’arricchimento del donatario con depauperamento del patrimonio del donante, in assenza di qualunque dovere giuridico / morale / sociale. Per questa serie di ragioni la causa della donazione è contemporanea all’atto di liberalità e non occorre per precisarla una manifestazione di volontà ulteriore;

- l’oggetto ossia la donazione deve comprendere i beni presenti del donante ad eccezione di quelli vietati come i beni futuri, tranne i frutti naturali o i frutti civili maturati ma non ancora separati, e i beni altrui. E’ ammissibile anche una donazione di prestazioni periodiche come quelle alimentari, di soccorso o di beneficenza. L’articolo 782, inoltre, prevede che per i beni mobili sia specificato il loro valore anche in una nota separata purché sottoscritta dalle parti e dal notaio.

- la forma per atto pubblico a pena di nullità, sancisce l’articolo 782, con la presenza di due testimoni tranne i casi di donazioni di modico valore o rimuneratorie a causa mista per le quali deve aversi riguardo a quella prevalente. Secondo la Cassazione 7064/1986 non è possibile la conversione di una donazione nulla per mancato rispetto della forma solenne in una promessa unilaterale di pagamento ex articolo 1424 del Codice civile.

L’articolo 774 sancisce poi che possono fare donazione i soli soggetti che siano muniti di una piena capacità di agire. Nel nostro ordinamento, però, non vi è una norma che vieti esplicitamente alle persone giuridiche di donare. Per le persone giuridiche pubbliche si possono considerare valide quelle donazioni che siano dirette a conseguire fini di pubblico interesse che possono anche divergere da quelli istituzionali dell’ente. Per le società invece la donazione, se pur ammissibile nel senso in cui la volontà espressa rappresenti effettivamente quella degli organi, incontra un doppio limite di difficile interpretazione: da un lato il titolo gratuito della donazione e dall’altro il dover conseguire un vantaggio o, comunque, che non siano lesi i diritti dei terzi.

L’articolo 775, invece, introduce una deroga al sistema previsto dall’articolo 428, secondo il quale per annullare un contratto concluso da una persona incapace occorre dimostrare la malafede dell’altro contraente. Infatti la donazione fatta da un incapace di intendere o di volere potrà essere annullata semplicemente provando l’incapacità del donante. Mentre l’articolo 776 deroga all’articolo 427 ed introduce un effetto retroattivo al momento di inizio della procedura di inabilitazione per annullare l’atto di liberalità compiuto dall’inabilitato ossia da quel soggetto a cui residua una limitata capacità di agire poiché versa in uno stato, accertato mediante sentenza, di incapacità di intendere e di volere o soffra di un’infermità non grave, sia sordomuto e cieco dalla nascita o sia spinto alla prodigalità o all’abuso di alcolici o stupefacenti. Sono altresì nulle le donazioni effettuate dal rappresentante dell’incapace, articolo 777, mentre sono consentite le liberalità in occasione delle nozze effettuate anche prima o dopo ma comunque collegate ad esse.

Poiché il contratto di donazione ha carattere strettamente personale non ha valore, ex articolo 778, il mandato (quae voles) con lo scopo di attribuire tale facoltà a persone designate dal donatario. Sono però valide quelle donazioni fatte in favore di una persona, anche giuridica, che sarà individuata da un terzo tra più designati o tra determinate categorie. Parimenti è valida la donazione che riguarda una cosa che sarà determinata da un terzo tra i beni individuati dal donante o entro i limiti di valore stabiliti.

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