Interruzione della gravidanza e periodo di comporto
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 4 settembre 2008
In tema di interruzione della gravidanza, il ministero chiarisce che, essendo considerata come malattia, tale periodo non ha effetto, o meglio non influisce, sulla durata del periodo di comporto. Analogamente anche l’aborto va equiparato ad una malattia determinata dalla gravidanza e non potranno essere cumulati i giorni di assistenza sanitaria nel comporto. Per provare la malattia, salvo eccezioni, sarà sufficiente presentare il certificato rilasciato dal medico di base.
Segue il testo dell’interpello:
INTERPELLO N. 32/2008
Roma, 19 agosto 2008
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0011428
Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione – applicabilità dell’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sui seguenti quesiti.
L’istante chiede se sia possibile qualificare come “malattia determinata da gravidanza” l’interruzione della gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo inizio, stante il disposto dell’art 12 del D.P.R. n. 1026/1976 che considera tale interruzione, non come parto, ma come aborto e se conseguentemente sia applicabile la speciale tutela prevista dall’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui “non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza”.
Inoltre, in caso di confermata esclusione di tale periodo morboso (malattia determinata da gravidanza) dal computo del periodo di comporto, l’interpellante chiede se sia necessaria una certificazione rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o sia sufficiente la certificazione medica del medico di base del Servizio sanitario nazionale.
In relazione a quanto sopra, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 15 1/2001 sancisce che “l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia”.
L’INPS, con circ. n. 139/2002, richiamando l’art 19 citato, qualifica l’interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art.
20 del D.P.R. n. 1026/1976, riconoscendo implicitamente che l’interruzione di gravidanza sia qualificabile come malattia determinata da gravidanza di cui al predetto articolo 19.
Nello stesso senso l’INAIL, nelle circolari n. 48/1993 e n. 5 1/2001, ha riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto).
Si evidenzia inoltre che questa Direzione, nella risposta ad interpello del 16 novembre 2006, si è già occupata della corretta interpretazione dell’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976, sotto il profilo dell’incidenza o meno della malattia insorta durante il periodo di puerperio, sul periodo di comporto, chiarendo che la suddetta disposizione – ispirandosi alla necessità di concedere condizioni di maggior favore per il computo del periodo massimo di assistenza di malattia da parte dell’Istituto assicuratore – opera sia per le malattie connesse con lo stato di gravidanza che per quelle determinate da puerperio.
Tenuto conto della ratio sottesa alla disposizione in questione ed in assenza di norme contrarie, si riteneva conclusivamente che il periodo di malattia connesso al puerperio non incidesse, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto.
Dalla ricostruzione della normativa vigente e dal contesto delle disposizioni applicative sopra riportate, emerge con evidente chiarezza che l’interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 è qualificata come malattia. Inoltre, poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell’art 12 del D.P.R. n. 1026/1976, appare legittimo ed in assenza di disposizioni contrarie operare una interpretazione sistematica delle norme citate e considerare l’aborto come malattia e nella specie “malattia determinata da gravidanza”, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto).
Pertanto, in risposta al primo quesito avanzato, è possibile concludere affermando che in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione trova applicazione la speciale tutela di cui all’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza).
Con riferimento al secondo quesito infine non si ritiene necessario, ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza, la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, ma un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato. Ciò in quanto l’art. 76 del D.Lgs. n. 151/2001 sancisce che “al rilascio dei
certificati medici del presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale”.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)








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