Il diritto del mediatore alla provvigione
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 27 maggio 2008
La Terza Sezione Civile della Cassazione nel rigettare il ricorso conferma come guardando al contratto di mediazione occorra tenere ben presente che il concetto di affare è termine semanticamente così ampio da ricomprendere ogni operazione economica che abbia una relazione con il fine perseguito dalle parti. Per questa ragione il diritto del mediatore alla provvigione può maturare anche dalla conclusione di un contratto diverso, o parzialmente diverso, se questo rientra nel fine originariamente perseguito dalle parti.
Testo Completo:
Cassazione III Sezione Civile n. 11521 del 9 maggio 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 1994 R. V. citava davanti al Tribunale di Milano la I. s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento di una provvigione che riteneva a lui dovuta per l’attività di mediazione che asseriva di aver svolto a favore della convenuta.
La I. chiedeva il rigetto della domanda e di essere autorizzata a chiamare in causa la S. s.p.a. per essere dalla stessa tenuta indenne in caso di condanna.
La S., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’azione di rivalsa contro di lei esercitata e si associava alle difese della convenuta nei confronti dell’attore. Quindi, chiamava a sua volta in causa la A. s.p.a., per esserne a sua volta manlevata nei confronti della I.
La A. si costituiva associandosi alle difese della convenuta e della I. nei confronti dell’attore e negava di essere obbligata in rivalsa nei confronti della controparte.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 dicembre 2001 respingeva la domanda del V. e conseguentemente le azioni di rivalsa della I. e della S..
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il V., mentre resistevano la I., la S. e la A.. La I. e la Aeffe proponevano appello incidentale.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 28 ottobre-21 novembre 2003, n.3188, respingeva l’appello del V. e in accoglimento degli appelli incidentali della I. e della Aeffe, condannava il V. a
rifondere loro le spese processuali.
Ha proposto ricorso per cassazione R. V. con tre motivi.
Resistono con controricorso la F. e la S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i tre motivi del ricorso R. V. de¬nuncia: «I MOTIVO – INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 5 C.P.C. – NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 1754 E 1755 COD. CIV. – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.»; «Il MOTIVO – INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 5 C.P.C. NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 1389, 1754, 1755, 2209 E 2212 COD. CIV. – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.»;
«III MOTIVO INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 5 C.P,C. – NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 1754 E 1755 COD. CIV. – IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. -».
2. Il primo motivo si articola a sua volta, al proprio interno, in più censure con le quali il ricorrente specificamente denuncia: «la contraddittoria valutazione della corte, contraria ai dati di fatto» e l’omessa considerazione di concreti elementi di prova nonché di brani delle difese dell’I. dai quali a suo av¬viso risulta che quest’ultima era a conoscenza del ruolo (di mediatore) svolto dal V.; l’omessa considerazione della preparazione dei funzionari di I., capaci di ben comprendere le ragioni della parte¬cipazione del V. alle trattative; l’omessa valutazione dell’incontro del V. con il Direttore Gene¬rale della I. per un altro affare; la violazione di norme in materia di bilateralità della mediazione e di sufficienza della messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare; la non considerazione dell’obbligo di buona fede che grava sui contraenti.
2.1. Tutti gli argomenti utilizzati nell’illustrazione del motivo vertono in effetti, come risulta dalla sintesi appena effettuata, su profili di merito, relativi soprattutto ai comportamenti tenuti delle parti ed alla loro interpretazione. Si tratta quindi di profili non sindacabili in sede di legittimi-tà, considerato che la motivazione dell’impugnata sen¬tenza sui punti richiamati è convincente ed immune da vizi logici o giuridici. Ed in valutazioni di merito impinge il ricorso anche quando adduce un preteso errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nel valutare il ruolo del principio di bilateralità della mediazione. La sentenza infatti non afferma che per il sorgere del diritto del mediatore occorra l’incontro delle volontà (tra mediatore e intermediato),bensì che occorre la consapevolezza dell’intermediato circa l’attività svolta dal mediatore. E nell’escludere l’attività mediatoria del V., la sentenza adduce proprio la mancata prova, da parte dell’attuale ricorrente, che l’I. avesse acquisito tale consapevolezza.
Considerazioni sostanzialmente simili valgono anche per l’onere di buona fede dei contraenti (mediatore e intermediato) richiamato da parte ricorrente allorché afferma che il contratto di mediazione si perfeziona sulla base di una attività svolta dal mediatore la qua¬le si reputa accettata dall’intermediario se questi, conoscendo l’attività anzidetta, intavoli trattative con l’altra parte al fine di concludere l’affare. Sul punto la sentenza, ancora una volta con valutazione di merito e con ampia motivazione, chiarisce infatti che il V. non si qualificò come mediatore se non con lo Z. il quale non era tuttavia munito di poteri per la trattazione dell’affare in oggetto.
Il secondo motivo sviluppa ulteriormente il tema della conoscenza da parte della I., anche tra-mite lo Zanobbi, del ruolo di mediatore che si afferma svolto dal V.. In tale senso si adduce la contraddittorietà della tesi della Corte d’Appello sul ruolo, in fatto, dello Zanobbi sottolineando che quest’ultimo, comunque si voglia qualificare la sua figura, poteva senz’altro considerarsi «preposto alla vendita e/o locazione dell’immobile de qua», Sotto questo profilo il ricorrente insiste quindi nel ribadire l’efficacia della dichiarazione resa da V. a Z. e contesta la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d’Appello sostenendo la tesi che «nessuno degli elementi da quest’ultima considerati era suscettibile di ingenerare, in Z., la convinzione che V. agisse quale mandante e rappresentante di A.».
3.1. Anche questo motivo, al di là di quanto risulta dal suo titolo e come appare evidente dai temi in esso sviluppati, è interamente incentrato, su questioni di merito. Tali sono, in specie, sia quella relativa alla consapevolezza, da parte della I., della natura dell’attività svolta dal V.; sia quella relativa al ruolo svolto dallo Z., Proprio sul piano del merito la Corte d’Appello sostiene però che la dichiarazione resa dal V. allo Z., di essere stato incaricato di trattare l’affare da una società di moda “sua cliente”, non poteva non ingenerare nello stesso Z. il convincimento che il suo interlocutore, pur essendo mediatore professionale, agisse, nell’affare in questione, su mandato della aspirante acquirente, la s.p.a. A.. E ricorda altresì la Corte come la s.p.a. A. abbia sempre affermato che il V. ha procurato il suo abboccamento con esponenti della s,p.a. I. nell’esclusiva qualità di suo mandatario, corrispondendogli per tale ragione il compenso di E 300,000.000, anche se l’affare in concreto concluso era diverso da quello progettato. Netti sono del resto, come ha in più occasioni chiarito questa Corte, i confini fra mediazione e mandato. La prima, e il conseguente diritto alla provvigione, sono la corseguenza dell’incontro delle volontà dei soggetti interessati sia che esse risultino da dichiarazioni esplicite, sia che si manifestino per fatti concludenti e dell’utile messa in contatto delle parti dello stipulando contratto da parte del mediatore. Quest’ultimo, interponendosi in maniera neutra ed imparziale tra due contraenti, ha soltanto l’onere di metterli in relazione tra loro (attesa l’esistenza di fattispecie mediatizie che non postulano il formale accordo fra le parti), appianarne le eventuali divergenze, farli pervenire alla conclusione dell’affare divisato alla quale è oltretutto subordinato il suo diritto al compenso. Nel mandato, invece, il mandatario è tenuto a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto a ricevere il compenso dal mandante indipendentemente dal risulta¬to conseguito e quindi anche se l’affare non sia andato a buon fine (Cass., 7 aprile 2005, n. 7251; Cass., 11 aprile 2003, n. 5762; Cass,, 27 giugno 2002, n. 9380; Cass., 26 maggio 2000 n. 6959).
4. Con il terzo motivo il V. critica la tesi della Corte d’appello secondo la quale non è individuabile un nesso di causalità fra l’attività da lui stesso svolta e l’affare concluso dalle parti ed afferma che sul punto la sua domanda è stata respinta con motivazione insufficiente e contraddittoria. Insistendo sul dato letterale dell’art. 1755 c.c. il ricorrente sottolinea perciò che la maturazione del diritto alla provvigione non deriva tanto dalla conclusione del contratto quanto dalla conclusione all’«affare», un termine dal significato più ampio di quello di contratto, comprendente ogni operazione di contenuto economico che si risolva in utilità di carattere patrimoniale; in questo quadro perciò non conta tanto la forma, con la quale le parti decidano di raggiungere l’utilità eco¬nomica perseguita, ma l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo prefisso. Ed è marginale la scelta dello schema contrattuale in quanto ciò che occorre verificare è se il risultato pratico e la finalità economica conseguiti coincidano con quelli previsti ed in relazione ai quali il mediatore si sia adoperato. Tale coincidenza, secondo il ricorrente, si rinviene in specie nel leasing che consiste in un unico rapporto trilaterale, nel quale la società di leasing è un elemento secondario del tutto occasionale rispetto alla «compravendita» dell’immobile, ed il cui schema contrattuale persegue una finalità economica assolutamente identica alla compravendita alla quale l’acquirente addivenga grazie al finanziamento di un terzo. Individuata pertanto la fattispecie quale unico contratto cui abbiano partecipato le tre parti, permangono sia la identità sostanziale dell’affare, sia la coincidenza soggettiva.
Di conseguenza, prosegue il ricorrente, la conclusione di una compravendita tramite locazione finanziaria è,se non altro ai fini dell’art. 1755 cod. civ., «affare» identico alla compravendita stessa. E la convenuta-appellata I. era ed è rimasta, come fin dall’inizio previsto, la venditrice dell’immobile per la quale nulla è cambiato, tra l’affare prospettato da V. e quello realizzato: come I. si proponeva di vendere l’immobile ad A.per un certo prezzo, così lo ha venduto, anche se a S. che, per espressa dichiarazione, ha comprato per conto di A..
4.1. In ordine ai rilievi svolti nel motivo appena esaminato si deve in primo luogo osservare come avendo la Corte d’Appello ritenuto che l’I. non era a conoscenza dell’attività di mediatore svolta dal V., il motivo stesso possa senz’altro ritenersi assorbito dai precedenti
Ma gli argomenti utilizzati dal ricorrente nel terzo motivo non sono comunque condivisibili. In astratto, infatti, un nesso eziologico può essere individuato non soltanto tra l’attività del mediatore ed un unico contratto (nella specie «trilaterale»), ma anche fra tale attività e due (o più) contratti collegati che realizzino un unico «affare». In questo processo non pare dunque essenziale la qualificazione del contratto di leasing inter partes come contratto trilaterale o, secondo un più recente, preferibile orientamento giurisprudenziale, come figura di collegamento negoziale (Caso., 21 gennaio 2005, n. 1273; Cass., 25 maggio 2004, n. 10032; Cass., 27 luglio 2006, n. 17145). Ciò che rileva è che la Corte d’Appello abbia negato l’esistenza del suddetto nesso tra l’attività del V. ed il contratto (o l’affare) concluso dall’I. con la S.. Poiché tale accertamento costituisce il frutto di un apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito, lo stesso deve ritenersi sottratto al sindacato di legittimità essendo stato congruamente motivato e con un ragionamento immune da vizi logici o giuridici (Cass,, 11 aprile 2003, n. 5762; Cass., 23 aprile 1999, n. 4043).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato mentre la particolare complessità della materia induce ad individuare giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.








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