delitto tentato ed articolo 56 del codice penale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 13 febbraio 2007
art. 56 c.p. “Delitto tentato”
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e’ l’ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Il tentativo in “pillole” si riassume in : 1) volontà dell’atto; 2) univocità dell’atto; 3) idoneità dell’atto; 4) compiutezza od incompiutezza dell’atto; 5) incompiutezza dell’evento.
Si e’ detto giustamente che il tentativo si mostra come un “banco di prova”. Una tensione a cui soggiace ogni sistema penale in bilico tra la conservazione della sua “propria” funzione e l’aggressione continua mediante ogni azione consapevolmente diretta alla realizzazione del pericolo.
Un “test da stress” si potrebbe dire, sottolineando come sia difficoltoso provare la consistenza, o meglio la compiuta aggressione, attraverso i meri prodromi. Difatti l’osservazione esterna, seppure attenta, non rinviene l’intangibilità semantica anzi scova l’equivocità.
L’area di rilevanza del tentativo è troppo limitata. Finisce per indebolire soprattutto la tutela penale allorché anticipa la sua stessa funzione entrando nel sentiero che ad essa sarebbe preclusa. Poiché dal punto di vista della forma il tentare è porre in essere un qualsiasi atto, che nella specie possiede una “briciola” della fattispecie , seppure parzialmente iter criminis non combacia, rectius non attua la “consumazione”. Perche’ non equivale a predisporre ed attuare sic et simpliciter. Qui nasce la contraddizione ed al contempo la virtù del nostro sistema penale. Il quale contempla l’offesa la cui verificazione e’ il reato : “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde”.
Orbene la prospettiva del “tentativo” é un guardare allo stadio del pericolo. Aspettare che si verifichi l’evento tanto più concreto quanto più gli atti sono diretti ed idonei. Accanto a questa prospettiva vi e’ l’ontologia del giudizio causale per cui nella ricostruzione di C occorre rintracciare B e prima ancora A di modo che A sia causa di C poiché tra i due vi è B. Dunque la causa di quel fenomeno ne è anche l’effetto. Il piano non è necessariamente quello della certezza ma quello della distanza tra il prima ed il dopo. Ossia il piano del dubbio governato dalle leggi della propobabilità.
Le strade argomentative sono vicine e si toccano. Vicine poiché un ragionamento segue l’antecedente per cogliere il susseguente, l’altro, affidato alla probabilita’, rinviene le tracce offensive nel susseguente.
Il punto di rottura del legame è costituito dalla verifica dell’idoneità e dell’univocità. Ne segue che non può più esservi astrazione ma ricerca estenuante del singolo fattore giustificativo. Punto di rottura perché è concesso all’interprete di sottrarsi alla politica criminale del legislatore. L’evasione conduce a non accettare una soluzione presuntiva anzi a pretendere l’idoneità nella stessa soluzione. Negli stessi termini in cui chiede “idoneità” alla fattispecie: in concreto (dunque per tutte le circostanze del caso), ex ante (controllando se si giunge a C da A per mezzo di B), per gradi (ossia in assoluto o relativamente).
Nasce allora una seconda frattura quella tra il tentativo “compiuto” ed il tentativo “incompiuto”. Ossia tra la rilevanza e l’irrilevanza. Frattura insanabile quanto più ci si concentri sulla condotta di chi desiste dall’azione o si attua per impedirla.








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