Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il condominio ed il pavimento scivoloso per la cera

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 12 agosto 2008

Secondo la Terza Sezione della Cassazione, il Condominio non risponde del danno se la caduta rovinosa, causata dal pavimento scivoloso per la cera, sia da imputare al comportamento del danneggiato che, prima di attraversare l’atrio, avrebbe dovuto prestare la normale diligenza.

La colpa finisce, dunque, per interrompere la responsabilità oggettiva del custode, individuata dall’articolo 2051 del codice civile, il cui presupposto è la lesività, o meglio pericolosità, intrinseca della cosa da custodire.

Segue il testo della sentenza:

Cassazione Terza Sezione Civile n. 16607 del 19 giugno 2008

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18.4.96 T., premesso che era scivolata nell’atrio dell’edificio sito in Milano, via S. , a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via S. 16 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell’edificio o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 CC.

Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 3172/00 il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della T. dell’appello, resistito dall’appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 23.5.03, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T., con quattro motivi e depositando anche una memoria, mentre il Condominio ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 cc ed omessa motivazione su un punto decisivo, in quanto i giudici di appello hanno fornito una motivazione incongrua ed affetta da vizi logico-giuridici per escludere l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2051.

Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, laddove la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’anzidetta presunzione sul presupposto che essa ricorrente non aveva usato la normale diligenza in una situazione di percepibile possibile scivolosità del pavimento.

Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 1227 cc, per non aver la Corte d’appello preso in considerazione la doglianza che nel caso di specie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ai sensi dell’art. 1227.

Con il quarto motivo deduce infine omessa e contraddittoria motivazione, non avendo la Corte territoriale individuato alcun suo specifico comportamento che possa qualificarsi come condotta colposa.

1. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta ed obiettiva connessione, non sono fondati.

Premesso, infatti, che questa Corte ha più volte affermato il principio che “La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo” (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002, n. 4308), si rileva che la sentenza impugnata, facendo proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato – con motivazione assolutamente logica e congrua – la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la T. aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com’è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità.

Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all’onere di motivazione sul punto decisivo che l’accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).

Si rileva anche che nessuna censura può muoversi, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione , al passo della sentenza impugnata (v. pag. 3) nel quale viene esclusa l’invocabilità nella specie della stessa responsabilità presunta del condominio ai sensi dell’art. 2051 cc.

Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

Ed invero, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.

2. Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha disatteso il secondo motivo d’appello dell’odierna ricorrente, incentrato sulla doglianza che nella fattispecie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ex art. 1227 c.c., facendo riferimento, in primo luogo, alla circostanza che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda – proposta in via subordinata – di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., tale capo doveva considerarsi passato in cosa giudicata.

Giustamente, perciò, la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell’art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile – in termini di responsabilità aquilana – al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità.

3. Anche il quarto motivo non presenta alcun fondamento.

Ed invero, come abbiamo già rilevato al punto 1, la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell’avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.

È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero “atteggiamento mentale” della T. medesima, come quest’ultima pretenderebbe.

Sul punto in questione, perciò, gi riscontra una valida ed insindacabile motivazione, che ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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