Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia

Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI   Data: 10 luglio 2008

Con il parere 45/2008 la Funzione pubblica risponde ad un quesito sull’articolo 71, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008 che così recita: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
Il parere, infatti, sottolinea che il deterrente ai certificati facili, emessi da medici compiacenti, non passa dal sottrarre ai medici di base la competenza a certificare le malattie dato che questa è attribuita loro dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 502/92: “in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008“.
Segue il testo del parere:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SEGRETERIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

Parere UPPA n.45/08

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento della Qualità

Direzione Generale Programmazione Sanitaria

OGGETTO: Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l’avviso interpretativo concernente l’art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E’ però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell’art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro

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