Cani al guinzaglio o con museruola anche se il regolamento comunale impone la generica custodia
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 1 luglio 2008
La Cassazione chiarisce che quando un regolamento comunale impone la generica custodia degli animali occorre comunque dare peso alla finalità complessiva della norma ossia garantire la piena sicurezza di chi frequenta i luoghi pubblici. Museruola, guinzaglio o altri accorgimenti servono a prevenire reazioni impulsive ed improvvise nell’animale a cui nulla può la semplice attenzione vigile del padrone.
Segue il testo della sentenza:
Cassazione Seconda Sezione Civile n. 14075 del 28 Maggio 2008
Fatto e diritto
Con sentenza del 9 novembre 2004, il giudice di pace di Bologna respingeva il ricorso proposto da G. N. G. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2491/02, emessa dal comune capoluogo il 28 ottobre 2003 per omesso pagamento della sanzione elevatagli il 13 gennaio 2002 per la violazione dell’art 15 del Regolamento comunale di P.U, che vieta di lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico.
Il G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 novembre 2005, con sei motivi di doglianza. Il Comune si è costituito con controricorso.
Il procuratore generale ha sollecitato la trattazione del ricorso con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, chiedendone il rigetto per manifesta infondatezza.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art 15 comma 3 del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta di lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sostiene che erroneamente la disposizione è stata intesa nel senso che sia necessario tenere il cane al guinzaglio o con museruola. Il motivo è infondato, perché il giudicante ha correttamente ritenuto che la finalità della norma sia quella di garantire la sicurezza degli altri frequentatori del luogo pubblico, sicurezza che è messa a repentaglio dallo stato di libero movimento di cui gode un cane non controllato con guinzaglio o non frenato da museruola o altro accorgimento che possa prevenire suoi impulsi aggressivi. E’ in vista di tali impulsi improvvisi e reattivi, che possono essere scatenati da un comportamento imprevisto degli astanti, che il cane deve essere posto sotto materiale controllo, non bastando la vigile attenzione del padrone che sia distante qualche metro e non disponga di uno strumento fisico di costrizione per distoglierlo dalla possibile vittima. Ineccepibilmente quindi il giudice di pace ha ricordato che secondo una testimonianza assunta il cane vagava nel parco nonostante fossero esposte le tabellazioni che prescrivevano di tenere i cani al guinzaglio e ha spiegato che tale cautela è giustificata dalla presenza nell’area verde di bambini e anziani. Resta così escluso anche il vizio di motivazione denunciato con il quarto motivo, con il quale si rileva la contraddizione tra la contestazione mossa al ricorrente “perché lasciava vagare cane in luogo pubblico” e la motivazione data dal giudice di pace relativamente all’assenza di guinzaglio: è infatti evidente che se l’animale fosse stato trattenuto con guinzaglio sarebbe venuto meno il fatto contestato, costituto appunto dall’aggirarsi del cane in un parco, senza controllo diretto del proprietario.
Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art 18 della legge n. 689/81 per la mancata audizione del ricorrente da parte dell’autorità amministrativa. Il motivo è infondato perché l’audizione non venne richiesta incondizionatamente, ma, come si legge nello stesso ricorso “solo se codesta amministrazione avesse dubbi sullo svolgimento dei fatti”. Questa condizione di incertezza sulla vicenda non si è realizzata, tant’è che il motivo non è illustrato con la specificazione di differenze circa la ricostruzione dei fatti che abbiano avuto rilevanza (cfr anche quanto si dirà nell’esaminare il quinto motivo), essendo controversa la loro qualificazione. E’ infatti l’applicazione della normativa regolamentare alla fattispecie accertata che è controversa, sicchè non v’era obbligo di audizione, mancando il presupposto cui lo stesso ricorrente aveva subordinato la propria istanza.
Con il terzo motivo il G. censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto esistente la “causa di giustificazione” dello stato di necessità indotto da una patologia cardiaca dell’animale, la cui respirazione sarebbe stata danneggiata dall’uso della museruola. Osserva la Corte che la motivazione data dal giudice di pace nel respingere tale motivo di opposizione va integrata considerando: a) che l’art 4 della legge 689/81 si riferisce allo stato di necessità della persona autrice della violazione; b) che per consentire l’ossigenazione dell’animale non è indispensabile la frequentazione di un parco pubblico in ora in cui è popolato da altre persone, potendo il proprietario usare l’accortezza di condurlo in luoghi non aperti al pubblico o temporaneamente non frequentati, o con appositi recinti per animali, non infrequenti nei parchi pubblici, o con guinzagli e museruole confezionati in modo da non nuocere allo stato di salute. In ogni caso trattasi di comportamenti che consentivano di non porsi volontariamente nella condizione di violazione regolamentare in cui il G. si è trovato.
E’ invece in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo, relativo a preteso vizio di motivazione circa lo svolgimento del fatto, costituito da asseriti contrasti tra le testimonianze escusse e dalla mancata considerazione che la malattia dell’animale toglieva credibilità alla dichiarazione di una guardia ecologica secondo cui l’animale correva nel prato a una distanza di una decina di metri dal padrone. Per la prima parte mette conto ricordare che ove venga dedotto vizio di motivazione per incongruita’ o illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali quali le deposizioni testimoniali, e’ imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisivita’, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso- le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (n.12984 DEL 31 05 2006). Il secondo rilievo è inconferente perché risulta irrilevante, alla luce della norma regolamentare di cui si è detto in precedenza, circa la mancata applicazione di uno strumento di sicurezza, che il cane potesse correre o muoversi a passo lento.
Il sesto motivo lamenta omessa motivazione circa il vizio di eccesso di potere dell’ordinanza ingiunzione, perché in caso analogo il verbale era stato annullato in sede di autotutela dall’amministrazione. Anche in questo caso il vizio della sentenza risulta inammissibilmente esposto e comunque non decisivo: manca infatti la trascrizione integrale della risultanza documentale (ordinanza C22/01-bis)dalla quale dovrebbe desumersi l’esistenza del sintomo di eccesso di potere; in ogni caso tuttavia è evidente, alla luce della ricostruzione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, che l’amministrazione ha operato correttamente e che l’eventuale diversa valutazione tenuta in altro caso risale a diversità della fattispecie o a errore commesso in quella vicenda e non in quella giudicata con la sentenza qui impugnata.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna parte alla refusione delle spese di lite liquidate in euro cinquecento di cui 100 per spese e 400 per onorari.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 14 febbraio 2008








mi e stato recapitato un verbale dal vigile per contestazone ordinanza del comune
inquanto il mio cane,di taglia media piccola sfuggito per pochi istanti ha raggiunto un gatto randagio,poi adottato da alcuni condomini in spazi comuni avrebbe ferito il gatto.costoro hanno riferito cio descritto al vigile nel verbale in virtu delle testimonianze ha verbalizzato un^ ammenda di Er0 150.00
Ho fatto opposizione al sindaco, rif art.18 leg.689/81 per i seguenti motivi:
la data che il verbalizzante recitava:il g.01/04/08 la proprietaria del cane permetteva al cane ecc. Vi sono testimoni e foto fatte dai vigili del luogo dell -aggressione.dalla data indicata é passato un anno,ma il fatto non è neanche avvenuto in data 01/04/09,pertanto prescritto.Ho chiesto l archiviazione.Le chiedo se il mio ricorso è corretto.